Civile

Wednesday 03 October 2007

La competenza sanzionatoria degli ausiliari del traffico

La competenza sanzionatoria degli
ausiliari del traffico

Cassazione – Sezione seconda
civile – sentenza 13 dicembre 2006 – 28 settembre 2007, n. 20558

Presidente Spadone – Relatore
Mazzacane

Pm Sgroi – conforme – Ricorrente
Comune di Parma

Svolgimento del processo

Con ricorso del 26.3.2003
Concetta Federico impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Parma il verbale di
accertamento notificatole dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Parma
il 26.2.2003 per violazione dell’art. 7 del Codice della Strada per aver
lasciato in sosta il proprio veicolo nel centro abitato nonostante il divieto
imposto dalla segnaletica verticale; l’opponente faceva presente di essere
titolare di permesso di sosta nella zona interessata e chiedeva annullarsi la
sanzione.

Si costituiva in giudizio il
Comune di Parma assumendo che la suddetta violazione, accertata da un
ausiliario, si riferiva non già ad un parcheggio a pagamento
ma al mancato rispetto della segnaletica presente "in loco";
chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

Il Giudice di Pace con sentenza
del 7.8.2003, rilevato che la zona in cui sostava l’autovettura di proprietà
dell’esponente concerneva un tratto di strada al di fuori della segnaletica
orizzontale caratterizzata dalle righe blu, e quindi un’area estranea alla competenza
della Società Tep concessionaria della gestione del servizio del parcheggio a
pagamento, ha ritenuto l’ausiliario della suddetta Società privo di competenza
in ordine all’accertamento compiuto, ed ha annullato la sanzione.

Per la
cassazione di tale sentenza il Comune di Parma ha proposto un ricorso
articolato in due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in
questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente,
deducendo violazione degli articoli 112 c.p.c. – 22 e 23 l. n. 689/1981 in relazione
agli articoli 360 n. 3 e 4 c.p.c., assume che
erroneamente la sentenza impugnata ha rilevato d’ufficio l’incompetenza
dell’ausiliario del traffico ad elevare la contravvenzione nei confronti della
Federico, posto che l’opponente aveva dedotto soltanto una questione di merito,
ovvero che il soggetto dotato di permesso di parcheggio gratuito può
parcheggiare anche in divieto di sosta.

Con il secondo motivo il Comune di
Parma, denunciando violazione degli articoli 17 commi 132 e 133 della l.
15.5.1997 n. 127 e 68 commi 1-2-3 della L. 23.12.1999 n. 488, censura la
sentenza impugnata per avere ritenuto che la normativa richiamata non
consentirebbe agli ausiliari del traffico di accertare le trasgressioni fuori dalle aree di concessione; infatti il Giudice di Pace
adito non ha considerato che secondo la delibera comunale n. 2347/2000
attuativa dell’art. 17 comma 132 della L. 15.5.1997 n. 127 il Comune di Parma
aveva affidato in concessione alla S.p.a. Tep la gestione del servizio del
parcheggio a pagamento in tutte le aree del centro storico cittadino, a
prescindere dal fatto che fossero state contrassegnate da righe blu, con
esclusione di quelle espressamente indicate; pertanto legittimamente
l’operatore della società Tep aveva accertato la violazione da parte della
Federico.

Il secondo motivo è fondato,
mentre il primo motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del secondo.

Con riferimento alla seconda
censura sollevata si ritiene, conformemente ad una recente pronuncia di questa
stessa Corte (Cass. 20.4.2006 n. 9287), che il potere dell’ausiliario
dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall’art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è limitato a
rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il
mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore
al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e
così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le
infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in
relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita
esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita;
pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere
rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo
quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al
rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione
incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima.

In definitiva in seguito
all’accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere
cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del
presente giudizio ad altro Giudice dell’Ufficio del Giudice di Pace di Parma.

PQM

La Corte accoglie il secondo
motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle
spese del presente giudizio ad altro Giudice dell’Ufficio del Giudice di Pace
di Parma.