Civile

Wednesday 22 December 2004

La compensazione delle spese di giudizio deve essere sempre motivata.CORTE COSTITUZIONALE – ordinanza 21 dicembre 2004 n. 395

La compensazione delle spese di giudizio deve essere sempre motivata.

CORTE COSTITUZIONALE – ordinanza 21
dicembre 2004 n. 395 – Pres. Onida,
Red. Vaccarella – (giudizio
promosso con ordinanza del 22 luglio 2003 dal Tribunale di Camerino nel
procedimento civile vertente tra Piloni Ruggero e Trottini
Ada ed altri, iscritta al n. 321 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
prima serie speciale, dell’anno 2004).

ORDINANZA N.395

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Valerio ONIDA Presidente

– Carlo MEZZANOTTE Giudice

– Guido NEPPI MODONA "

– Piero Alberto CAPOTOSTI "

– Annibale MARINI "

– Franco BILE "

– Giovanni Maria
FLICK "

– Francesco AMIRANTE "

– Ugo DE SIERVO "

– Romano VACCARELLA "

– Paolo MADDALENA "

– Alfio FINOCCHIARO "

– Alfonso QUARANTA
"

– Franco GALLO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile
promosso con ordinanza del 22 luglio 2003 dal Tribunale di Camerino nel
procedimento civile vertente tra Piloni Ruggero e Trottini
Ada ed altri, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno
2004.

Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17
novembre 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, con ordinanza del 22
luglio 2003, il Tribunale di Camerino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma secondo, del codice
di procedura civile, «nella parte in cui consente al giudice la facoltà di
compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte
rimasta vittoriosa, le spese processuali, senza esporre espressa e giustificata
motivazione dei "giusti motivi" di tale decisione»;

che il giudice a quo riferisce di aver
deciso il procedimento civile n. 176 del 1996 con sentenza del 24 giugno 2003
di accoglimento della domanda attrice e di avere, tuttavia, disposto la
sospensione del processo limitatamente alla pronuncia accessoria sulle spese
legali, perché, ritenendo di dover fare uso della facoltà di compensarle, ai
sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dubita della legittimità
costituzionale di tale norma, «così come interpretata dalla giurisprudenza
pressoché univoca e costante della Suprema Corte»;

che il principio fissato dall’art. 91
cod. proc. civ. – secondo il
quale gli oneri economici del processo vanno a carico della parte soccombente
(principio di cui è applicazione l’ipotesi di compensazione per soccombenza reciproca) – ha come unica eccezione l’ipotesi
della compensazione «per giusti motivi», perché in questo caso le spese vengono
a gravare sulla parte vittoriosa;

che l’applicazione del canone ermeneutico sancito dall’art. 12 delle preleggi,
nonché l’esigenza di rendere trasparente l’iter argomentativo
seguito dal decidente, allorché reputa di discostarsi dalla regola generale di
cui all’art. 91 cod. proc. civ., lascerebbero intendere che il giudice debba
esplicitare le ragioni per le quali «dispone, in deroga al principio legale di soccombenza, la compensazione ai danni della parte
vittoriosa»;

che, tuttavia, la giurisprudenza
pressoché costante e univoca della Cassazione (smentita dalla sola sentenza n.
4455 del 1999) ritiene che non vi sia alcun obbligo di motivare il capo della
sentenza col quale viene disposta la compensazione delle spese "per giusti
motivi", trattandosi di statuizione discrezionale, assistita da una
presunzione di conformità a diritto;

che necessario corollario di tale
affermazione – per la quale, in definitiva, il giudice è arbitro di ribaltare a
proprio piacimento il principio della soccombenza – è
che la parte vittoriosa, che si sia vista compensare le spese di lite, può
impugnare il relativo capo della pronuncia solo nell’ipotesi in cui il giudice
abbia esposto motivi di compensazione illogici o erronei, e non già invece
quando abbia omesso ogni motivazione;

che l’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.,
nella lettura fattane dal "diritto vivente", sembra al decidente
palesemente in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, come
rilevato anche dalla Corte di cassazione nella citata sentenza n. 4455 del
1999, che rappresenta, allo stato, il solo enunciato dissenziente in un
panorama giurisprudenziale di segno contrario sostanzialmente compatto;

che, riportati ampi stralci di tale
pronuncia, il rimettente sottolinea che essa, accolta da un unanime coro di
consensi da parte di tutti gli operatori giuridici, è stata tuttavia smentita
dai successivi arresti del giudice di legittimità, con i quali, dopo aver
negato l’applicazione, in parte qua, «del principio sancito dall’art. 111 della
Costituzione, secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere
motivato», la Corte
di cassazione (sentenza n. 1597 del 2002) ha affermato che «la garanzia costituzionale
dell’effettività della tutela giurisdizionale non si estende fino al punto da ricomprendervi anche la condanna del soccombente»;

che, in tale contesto, ritiene il
rimettente che la norma impugnata violi gli artt. 24
e 111 della Costituzione, perché se è incontestabile che la compensazione delle
spese di causa per giusti motivi menoma, sotto il profilo economico, il
riconoscimento del diritto azionato, essa incide, per ciò stesso,
sull’effettività della tutela giurisdizionale, con la conseguenza che il
giudice è tenuto ad esporre «in modo esplicito e coerente» i motivi che, a suo
avviso, giustificano, nel caso dedotto in giudizio, il sacrificio parziale o
totale del diritto stesso, altrimenti incorrendo in una flagrante violazione
dell’art. 111 della Costituzione ed essendo posto in condizioni di perpetrare,
sotto l’ombrello della norma processuale impugnata, comportamenti inquadrabili
nella fattispecie criminosa di cui all’art. 323 cod. pen.;

che, non a caso, la disciplina delle
spese processuali avviene sovente in modo affatto arbitrario, posto che vi sono
«compensazioni routinariamente disposte nei giudizi
in cui è coinvolta una "certa parte" (per lo più enti pubblici)» e
compensazioni negate in giudizi in cui essa dovrebbe invece essere obbligatoriamente
ordinata, come quelli nei quali lo Stato, controparte in causa, fornisca «nel
corso del processo un’interpretazione autentica diametralmente opposta alle
decisioni già prese in casi identici»;

che, in punto di rilevanza della
prospettata questione, il rimettente precisa che, ove la norma impugnata venga
ritenuta conforme agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, egli si pronuncerà nel processo a quo, «(come in tutti i processi
a venire) senza esporre alcuna motivazione in merito alla scelta di compensare,
parzialmente o totalmente, le spese processuali a discapito della parte
vittoriosa, così derogando, per motivazioni che resteranno occulte e insuscettibili di sindacato, al principio legale della soccombenza processuale»;

che nel giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della proposta questione;

che, sottolineata la peculiarità della
«cesura» operata dal rimettente tra decisione della causa e regolazione delle
spese e ricordato che è obbligo del giudice interpretare le norme in modo
conforme alla Costituzione, l’interveniente deduce che nulla impediva al
decidente di motivare in merito alla compensazione, così dando all’art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., un’attuazione conforme ai parametri
costituzionali asseritamente violati dalla prevalente
giurisprudenza.

Considerato che il Tribunale di
Camerino dubita della legittimità costituzionale, in
riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 92, comma
secondo, cod. proc. civ., «nella parte in cui consente al giudice la
facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta
vittoriosa, le spese processuali senza esporre espressa e giustificata
motivazione dei "giusti motivi" di tale decisione»;

che la questione è manifestamente
inammissibile in quanto il giudice rimettente – dopo aver interpretato alla
luce dei principî costituzionali (e, in particolare, dell’art. 111, comma
sesto, Cost.), la norma che disciplina la compensazione delle spese di lite, e
pertanto nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale (e
non già arbitrario) di derogare alla regola legale imperniata sul principio
della soccombenza (art. 91 cod. proc.
civ.) – era tenuto a fare applicazione nel caso di
specie della norma come da lui interpretata, e quindi dando conto, con adeguata
motivazione, dei "giusti motivi" che lo inducevano a non porre, in
tutto o in parte, le spese di lite a carico della parte soccombente;

che l’esistenza di un "diritto
vivente" secondo il quale il giudice potrebbe, a suo arbitrio, motivare o
non motivare la compensazione delle spese – sicché l’esercizio di tale potere
discrezionale sarebbe sindacabile in sede di impugnazione solo se il giudice
avesse optato, senza in alcun modo esservi vincolato, per la motivazione della
sua decisione – non consentiva al giudice a quo, sollevando la questione di
legittimità costituzionale di quel "diritto vivente", di esimersi dal
dovere di disciplinare il riparto delle spese della lite da lui definita, e di
disciplinarlo con provvedimento conforme all’interpretazione assunta come
costituzionalmente corretta dell’art. 92 cod. proc. civ.;

che il "diritto vivente" in
questione, infatti, si risolve in una regola – insindacabilità
della compensazione delle spese non motivata – della quale è diretto
destinatario il giudice dell’impugnazione, e solo indirettamente il giudice
munito del potere (discrezionale) di disporre la compensazione delle spese del
giudizio da lui definito;

che la questione de qua, pertanto,
poteva essere sollevata non già dal giudice chiamato a provvedere sulle spese
della lite da lui decisa – in quanto tale giudice, per ciò solo che secondo il
c.d. "diritto vivente" aveva la facoltà, ma non l’obbligo, di non
motivare il suo provvedimento, era tenuto a dare dell’art. 92 cod. proc. civ. un’interpretazione,
certamente non ostacolata dalla lettera della norma, conforme a Costituzione –,
bensì dal giudice davanti al quale fosse stata impugnata una decisione che immotivatamente avesse disposto la compensazione delle
spese, perché solo tale giudice sarebbe stato chiamato a fare applicazione del
"diritto vivente" secondo il quale non avrebbe potuto – per ciò solo
che il giudice del precedente grado si era risolto a non dar conto dei
"giusti motivi" posti a fondamento della compensazione delle spese –
esercitare alcun controllo su un provvedimento che, pure, per sua natura e
inevitabilmente, incide su diritti soggettivi;

che l’irrilevanza della questione, e la
sua conseguente manifesta inammissibilità, è confermata dalla circostanza che
il giudice rimettente è stato costretto – per poter sollevare il dubbio di
costituzionalità – a scindere, rinviandola ad un secondo momento, la decisione
sulle spese da quella sul merito, e pertanto ad emettere l’ordinanza di rimessione a questa Corte dopo che, con la sentenza
definitiva del merito, aveva consumato il suo potere decisorio
e dopo che, pertanto, la controversia potenzialmente già pendeva davanti al
giudice dell’impugnazione (anche per l’omessa pronuncia sulle spese).

Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma secondo, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Camerino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21
dicembre 2004.