Lavoro e Previdenza
La circolare dell’ INPS sulla riforma delle pensioni. INPS CIRCOLARE N. 149 del 11.11.2004
La circolare dell’INPS sulla riforma delle pensioni.
OGGETTO: Legge n.
243 del 23 agosto 2004: “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo
nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria”. Salvaguardia del diritto a
pensione e incentivo al posticipo del pensionamento
INPS CIRCOLARE N. 149 del 11.11.2004
SOMMARIO: I lavoratori possono
beneficiare di una salvaguardia rispetto a nuove norme
che modifichino i requisiti per il conseguimento della pensione, del suo
calcolo e dell’accesso alla stessa, qualora maturino il diritto a pensione,
entro il 31 dicembre 2007, con le regole vigenti precedentemente all’entrata in
vigore della legge in oggetto. A maggiore garanzia di tale salvaguardia
i lavoratori possono richiedere all’Istituto, presso cui sono iscritti, una
certificazione attestante i conseguimento del diritto a pensione sulla base
della normativa previgente. I lavoratori dipendenti
del settore privato che, nel periodo 2004-2007, abbiano maturato i requisiti
minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità
possono decidere di rinunciare all’accredito contributivo relativo
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti di lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima e
vedersi corrispondere interamente dal datore di lavoro l’importo dei contributi
IVS. La pensione che riceveranno sarà calcolata solo sulle anzianità maturate
fino al momento in cui sono stati versati i contributi IVS, maggiorata degli
importi di perequazione stabiliti fra l’esonero dalla contribuzione e la
decorrenza della pensione.
INDICE
Introduzione
Salvaguardia del diritto a pensione
1. Applicazione della disciplina previgente
2. Destinatari e requisiti
2.1. Pensione di
vecchiaia e anzianità nel sistema retributivo e misto
2.2. Pensione contributiva
3. Le maggiorazioni contributive nel
regime generale
4. Lavoratori ammessi alla
prosecuzione volontaria da data anteriore al 1° marzo 2004
5. La certificazione del diritto acquisito
Incentivo per il posticipo
al pensionamento (“bonus”)
1. Destinatari
1.1. Criteri di individuazione
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1
comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165
2. Erogazione del “bonus”
3. Abrogazione dell’art. 75 della
legge n. 388 del 2000
4. Liquidazione della pensione per i
soggetti che hanno esercitato l’opzione di rinuncia
all’accredito dei contributi
Introduzione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata pubblicata
la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e
deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
Il provvedimento in oggetto si compone di un unico articolo comprendente
norme di immediata attuazione e norme contenenti
principi e criteri direttivi che dovranno informare
i decreti legislativi da emanare in attuazione delle deleghe ricevute dal
Governo.
I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 1 della legge in argomento hanno
stabilito che:
“3. Il lavoratore che abbia maturato entro il
31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge,
ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto
alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere
all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”.
“4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità
contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione
sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della prestazione, secondo i
criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.”
“5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il
diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla
data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente
da ogni modifica della normativa.”
I successivi commi da 12 a 17 del medesimo articolo 1 dettano una
disciplina tesa ad incentivare il posticipo del
pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che
abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo
59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al
pensionamento di anzianità, per il periodo 2004-2007,
possono esercitare la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo relativo
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima.
A seguito dell’esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di
lavoro, l’obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a
decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa previgente alla legge
n. 243 del 2004. L’importo dei contributi non versati deve essere interamente
corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.
Il comma 13 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano
avvalsi della facoltà di cui al comma 12, il trattamento liquidato all’atto del
pensionamento debba essere pari a quello che sarebbe
spettato alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento dei
contributi per effetto della suddetta facoltà, maggiorato degli aumenti
perequativi nel frattempo intervenuti.
Il comma 14 introduce la lettera i-bis) all’articolo 51, comma 2, del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi con il quale
viene stabilito che le somme erogate al lavoratore per effetto dell’esercizio della
facoltà di cui al comma 12 non concorrono a formare il reddito da lavoro
dipendente.
Il comma 17 abroga espressamente l’articolo 75 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004 è stato pubblicato il
decreto del 6 ottobre 2004 con il quale il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla normativa sull’incentivo
per il posticipo del pensionamento (allegato 1).
In accordo con le considerazioni formulate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con nota n. 7/61476/AG del 5 novembre 2004, si
forniscono, con la presente circolare, le istruzioni per l’applicazione della
normativa sopra indicata.
Parte Prima
Salvaguardia del diritto a pensione
1. Applicazione della disciplina previgente.
L’articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004 introduce una salvaguardia a favore degli assicurati che, entro il 31
dicembre 2007, maturino i requisiti di anzianità contributiva e di età
anagrafica utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità,
di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo, ai sensi della
disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Tali soggetti
conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta
normativa. Gli assicurati possono chiedere la certificazione dell’acquisizione
del diritto all’Ente presso cui sono iscritti.
Ai fini dell’applicazione del comma in esame sono,
quindi, due gli aspetti da considerare:
– i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione prima del 6
ottobre 2004 (data di entrata in vigore della legge 23
agosto 2004, n. 243) per le differenti categorie di assicurati;
– il momento in cui tali requisiti vengono
maturati;
Gli assicurati che entro il 31 dicembre 2007 raggiungono i requisiti
previsti dalla normativa vigente al 5 ottobre 2004, conseguiranno la pensione
in base alla predetta normativa, indipendentemente dalla decorrenza della
pensione stessa.
Per la verifica del requisito contributivo devono essere considerati
utili tutti i contributi obbligatori, figurativi (con eccezione dei contributi
per malattia e disoccupazione nella verifica del requisito contributivo minimo
per il conseguimento della pensione di anzianità) ,
volontari, da riscatto e da ricongiunzione, riferiti temporalmente
a periodi anteriori al 1° gennaio 2008.
Relativamente alla valutazione dei contributi
da riscatto e da ricongiunzione per la certificazione del diritto si rinvia al
successivo punto 5.
Considerando le modifiche già introdotte dal provvedimento in esame, che
stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2008, più elevati
limiti di età anagrafica, per il conseguimento della pensione di anzianità e
per la pensione contributiva, un soggetto che si trova nelle condizioni
richieste dal comma 3 dello stesso provvedimento potrà chiedere la pensione con
una decorrenza successiva al 1° gennaio 2008, senza che abbia alcun rilievo la
nuova disciplina per l’accesso alla pensione.
Si precisa che, ai fini di cui sopra, rileva esclusivamente il momento
in cui si maturano i requisiti, senza alcun riguardo alla data di apertura della cosiddetta finestra di accesso al
pensionamento.
ESEMPIO: lavoratore autonomo con 35
anni di anzianità contributiva e 58 anni compiuti il
15 settembre 2005:
– apertura finestra: 1° aprile 2006;
– domanda di pensione: 15 marzo 2008;
– pensione liquidabile con decorrenza: 1° aprile 2008.
Rispetto all’esempio precedente si consideri, di seguito, l’ipotesi che
il medesimo lavoratore raggiunga i 35 anni di
anzianità contributiva nel mese di settembre del 2007.
In tal caso, si avrà:
– apertura finestra: 1° aprile 2008;
– domanda di pensione: 15 marzo 2008;
-pensione liquidabile con decorrenza: 1° aprile 2008.
In entrambi gli esempi, per effetto della nuova normativa per il
conseguimento della pensione di anzianità introdotta
dal medesimo provvedimento a partire dal 1° gennaio 2008, il lavoratore, in
assenza della previsione di cui al più volte citato articolo 1, comma 3, della
legge n. 243 del 2004, non avrebbe potuto conseguire la pensione dal 1° aprile
2008 per carenza del requisito anagrafico di 61 anni.
Ai sensi del successivo comma 5, il lavoratore che può beneficiare della
clausola di salvaguardia accederà alla pensione con le
finestre di accesso previste dalla normativa previgente
all’entrata in vigore della già citata legge n. 243 del 2004.
2. Destinatari e requisiti
Destinatari della normativa richiamata sono i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi
sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima, nonché
gli iscritti alla gestione separata.
Il riferimento del legislatore alla normativa previgente
alla legge n. 243 del 2004 comporta che per determinare l’applicazione della salvaguardia a favore di ciascun assicurato e, anche ai fini
della certificazione del diritto, dovranno essere valutati i requisiti
anagrafici e contributivi richiesti per la categoria cui appartiene il
lavoratore.
In particolare, al momento della verifica dei requisiti bisognerà
prestare attenzione all’ipotesi che il lavoratore rientri tra soggetti che
possono beneficiare di una normativa più favorevole in termini di riduzione
dell’età o dell’anzianità contributiva richieste per l’accesso alla pensione, ovvero, come verrà illustrato successivamente, possa
beneficiare di maggiorazioni dell’anzianità contributiva.
2.1. Pensione di vecchiaia e
anzianità nel sistema retributivo e misto
2.1.1. Lavoratori dipendenti
I requisiti necessari per il conseguimento della pensione di anzianità sono, per la generalità dei lavoratori
dipendenti, stabiliti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificata dall’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (allegato 2).
Il comma 6 dell’articolo 59 ha sostituito per la generalità dei
lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle
forme di essa sostitutive la predetta tabella B con la
tabella C allegata alla stessa legge n. 449.
Il successivo comma 7 ha confermato i requisiti di cui alla tabella B
allegata alla legge n. 335 per particolari categorie di lavoratori (operai,
precoci, etc), che, quindi, per gli anni 2004 e 2005,
in presenza dei 35 anni di contribuzione, conseguono
il diritto a pensione al raggiungimento dei 56 anni di età, contro i 57 anni
richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti (allegato 3).
I requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento della
pensione di vecchiaia sono quelli stabiliti dagli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e sue
successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, restano valide le
deroghe previste dal decreto legislativo n. 503 del 1992 per particolari
categorie di lavoratori (non vedenti, invalidi in misura non inferiore all’80
per cento, lavoratori con almeno 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992,
etc.), per le quali si richiama la circolare
riepilogativa n. 65 del 1995.
Per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità
degli iscritti ai fondi sostitutivi valgono le medesime regole in vigore
nell’assicurazione generale obbligatoria.
Regole particolari sono in vigore per gli iscritti al Fondo volo.
Questi lavoratori possono accedere al
pensionamento di vecchiaia con il requisito anagrafico ridotto di cinque anni
rispetto a quello vigente nel regime generale obbligatorio e con il requisito
contributivo di 20 anni, sempreché il lavoratore
possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al
fondo volo. In assenza dei 15 anni di versamenti, effettivi o volontari, il
lavoratore dovrà raggiungere 65 anni, se uomo o 60 anni,
se donna.
Per il diritto al conseguimento della pensione di anzianità,
l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 1997, come modificato
dall’articolo 59, comma 12, lettera a), della legge n. 449 del 1997 stabilisce
requisiti ridotti rispetto a quelli previsti dall’articolo 59, comma 6, dello
stesso provvedimento.
I requisiti anagrafici e contributivi si riducono in ragione di un anno
per ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione
al fondo, fino ad un massimo di cinque anni, purché il lavoratore possa far
valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo
stesso.
Nel caso in cui l’iscritto al fondo non raggiunga
i 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al fondo (15 anni per
collaudatori e tecnici di volo) non potrà ottenere la liquidazione della
pensione di anzianità nel fondo, ma, se in possesso dei requisiti previsti,
dovrà chiederne la liquidazione nell’assicurazione generale obbligatoria.
Altre categorie particolari
Di seguito, si riportano altre principali fattispecie per le quali la salvaguardia del diritto può essere acquisita con requisiti
diversi da quelli vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Ciascuna
Sede avrà comunque cura nel verificare per ciascun
assicurato il diritto ad avvalersi di normative speciali, che fissino requisiti
diversi, ai fini di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004.
Per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, il
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, ha confermato, per il conseguimento
della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di 60 anni per gli uomini
e di 55 anni per le donne, come previsto dall’articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Per i lavoratori del settore marittimo vige ai fini del conseguimento
del diritto al pensionamento di vecchiaia e di anzianità
la medesima disciplina già illustrata per la generalità dei lavoratori
dipendenti.
Eccezione alla regola generale sono:
a. la possibilità di
ottenere, ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 413 del 1984, la pensione
anticipata di vecchiaia al raggiungimento dei 55 anni di età per coloro che
abbiano maturato 1040 settimane di contribuzione, esclusi i periodi
assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520
in qualità di addetti al servizio di macchina o di radiotelegrafia;
b. la pensione di
vecchiaia spettante ai piloti del pilotaggio marittimo riuniti in corporazioni
presso i Porti italiani ed il personale abilitato al pilotaggio, ai sensi
dell’articolo 96 del Codice della Navigazione, per i quali l’età pensionabile è
di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne.
I lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti,
complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di
sottosuolo, possono accedere alla pensione di anzianità
o di vecchiaia con requisiti più favorevoli rispetto a quelli previsti per la
generalità dei lavoratori dipendenti.
L’articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, ha stabilito per questi
lavoratori il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, che si consegue,
nel rispetto dei requisiti di anzianità contributiva
previsti nell’assicurazione generale obbligatoria, al raggiungimento del 55°
anno di età. Tale limite anagrafico è stato confermato anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs. n. 503 del 1992 (cfr. circ. n. 23 del 1994).
L’articolo 18 della legge n. 153 del 1969 ha stabilito che per ottenere
la pensione di anzianità i soggetti in esame devono
perfezionare i 35 anni di anzianità contributiva con la maggiorazione di
anzianità per un massimo di 5 anni. Pertanto, il requisito contributivo viene conseguito al raggiungimento dei trenta anni di
contribuzione utile, indipendentemente dall’età anagrafica. Con la circolare n.
101 del 1998 è stata confermata la predetta disciplina, anche in vigenza delle
norme contenute nell’articolo 59 della legge n. 449 del 1997.
2.1.2. Lavoratori autonomi
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’acquisizione del diritto al
pensionamento di anzianità è ottenuta dopo aver
raggiunto i 35 anni di anzianità contributiva, unitamente ai 58 anni di età,
ovvero il solo requisito di 40 anni di anzianità contributiva,
indipendentemente dall’età.
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei
medesimi requisiti richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti. In
questo caso continuano ad operare le deroghe all’innalzamento dei requisiti
stabilito con il d.lgs. n. 503 del 1992 per i
lavoratori autonomi che al 31 dicembre 1992 avevano
già compiuto l’età pensionabile, avevano raggiunto i 15 anni di contribuzione o
avevano presentato richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari prima
del 31 dicembre 1992. Anche per i lavoratori non vedenti che liquidano la
pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi
rimangono in vigore le deroghe che fissano a 60 anni l’età anagrafica (55 anni
per le donne) e a 10 anni l’anzianità contributiva, richieste per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, sempreché
siano non vedenti dalla nascita o prima dell’inizio del rapporto assicurativo,
ovvero abbiano 10 anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità.
Per i non vedenti che non siano nelle anzidette condizioni sono
richiesti 15 anni di contribuzione.
Nel caso di lavoratori che possono raggiungere il diritto mediante il
cumulo di contribuzione versata nell’AGO con la contribuzione
versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i requisiti
richiesti sono quelli previsti per i lavoratori autonomi.
2.2. Pensione contributiva
I requisiti che devono essere maturati per l’ottenimento del diritto
alla pensione contributiva sono quelli di età
anagrafica e di anzianità contributiva previsti dall’articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Devono, quindi, essere considerati, ai fini del conseguimento del
diritto, il requisito anagrafico (57 anni per la generalità dei lavoratori) e
l’anzianità contributiva (5 anni).
Per gli iscritti al fondo volo, il requisito anagrafico ai fini del
conseguimento della pensione contributiva è anticipato di un anno ogni 5 anni
interi di contribuzione effettiva al fondo fino a un
massimo di 5 anni. Tali soggetti, quindi, potrebbero beneficiare della salvaguardia anche all’età di 52 anni.
Per la salvaguardia del diritto alla pensione
contributiva con l’applicazione della disciplina previgente,
è necessario, inoltre, verificare che l’importo della pensione abbia raggiunto
un valore pari a 1,2 volte l’assegno sociale in base al montante contributivo
maturato al momento della verifica dei requisiti stessi ai fini della
certificazione del diritto, ovvero al 31 dicembre 2007 qualora l’assicurato
faccia domanda di pensione senza aver preventivamente richiesto la
certificazione.
L’articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che
per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, le
lavoratrici madri possono scegliere tra due tipi di benefici:
– l’anticipazione dell’età pensionabile di quattro mesi per ogni figlio,
nel limite massimo di dodici mesi, rispetto al requisito di età
di 57 anni richiesto per l’accesso alla nuova pensione di vecchiaia
contributiva.
– l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo
all’età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di
un anno in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli;
In presenza di una lavoratrice madre, pertanto, sarà
necessario acclarare, al momento della certificazione del diritto, di quale tra
i due benefici l’assicurata intende avvalersi, ai fini della verifica della
maturazione del requisito anagrafico, ovvero del raggiungimento dell’importo
minimo.
Se alla lavoratrice è stata rilasciata la certificazione del diritto per
effetto dell’anticipazione dell’età e continua a lavorare, se, al momento di
andare in pensione, ha raggiunto o superato i 57 anni di età,
potrà comunque richiedere l’applicazione del coefficiente di trasformazione più
elevato.
Nei confronti dei soggetti in possesso di anzianità
assicurativa precedente il 1° gennaio 1996 la verifica dei requisiti per
l’accesso alla pensione contributiva è subordinata all’esercizio dell’opzione
da esercitarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995
e sue successive integrazioni e modificazioni e ai sensi della legge 27
novembre 2001, n. 417, di conversione del decreto legge 28 settembre 2001, n.
355, secondo le istruzioni fornite con circolari n. 181 del 2001 e n. 108 del
2002.
3. Le maggiorazioni contributive nel
regime generale
Nei confronti di alcuni lavoratori il
legislatore ha previsto un incremento dell’anzianità contributiva, ai fini del
perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione, in
considerazione dello svolgimento della propria attività lavorativa in
condizioni ambientali particolari, ovvero in presenza di determinate patologie
dello stesso lavoratore. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti casi:
– soggetti che hanno svolto attività lavorativa con esposizione
all’amianto, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992;
– lavoro svolto da persone non vedenti ai sensi dell’articolo 2 della
legge n. 120 del 1991, che estende, agli stessi, i benefici di cui all’articolo
9, comma 2, della legge n. 113 del 1985;
– lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970,
n. 381, nonché invalidi per qualsiasi causa, ai quali
è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle
prima quattro categorie della tabella A del D.P.R. n. 915 del 1978, come
modificata dal D.P.R. n. 834 del 1981, ai sensi dell’articolo 80, comma 3,
della legge n. 388 del 2000;
– prolungamento dei periodi lavorativi per i lavoratori marittimi già
iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, ai sensi degli articoli 24, 25 e
26 della legge n. 413 del 1984;
– lavoratori che hanno svolto lavoro di sottosuolo in
miniere, cave e torbiere che hanno cessato l’attività, ai sensi dell’articolo
78, comma 23, della legge n. 388 del 2000.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con lettera circolare
n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004 (allegato 4) ha
affermato che le predette maggiorazioni contributive sono utili per il
raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione richiesti per l’esercizio
dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004.
Ne consegue che le medesime maggiorazioni sono valide ai fini del
perfezionamento dei requisiti per il diritto alla clausola di salvaguardia in esame e per la certificazione del diritto.
Gli assicurati che perfezionano i requisiti di età
e di anzianità contributiva previsti dalla disciplina previgente
alla legge di riforma, entro il 31 dicembre 2007, anche in virtù delle citate
maggiorazioni contributive cui hanno diritto entro tale data, conseguono il
diritto di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004.
Ai fini del rilascio della certificazione del diritto, si dovrà tenere
conto, secondo le modalità in essere, delle suddette maggiorazioni
contributive, nonostante non si sia in presenza di
pensionamento del soggetto interessato.
4. Lavoratori ammessi alla
prosecuzione volontaria da data anteriore al 1° marzo 2004
I nuovi requisiti anagrafici richiesti per i pensionamenti di anzianità, a partire dal 1° gennaio 2008, non operano nei
confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione
volontaria da data anteriore al 1° marzo 2004. Per tali lavoratori rimangono
pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente
all’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004. Per usufruire di tale deroga
è necessario che la decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria
si collochi entro la data del 29 febbraio 2004. Non è, invece, richiesto che
l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche
effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
Rimangono ferme le deroghe già
concesse ai prosecutori volontari all’interno di altri
provvedimenti normativi, che hanno introdotto un’elevazione dei requisiti per
il conseguimento del diritto a pensione (cfr. circolare n. 50 del 1993 – punto 2).
5. La certificazione del diritto acquisito
Come già detto, il citato comma 3 dell’articolo 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243 concede la facoltà agli assicurati che abbiano
maturato o presumano di aver maturato i requisiti minimi per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di richiedere all’Ente
presso cui sono iscritti la certificazione dell’acquisizione di tale diritto.
Con la certificazione l’Istituto informa che l’assicurato è in possesso dei requisiti
per il conseguimento della pensione in base alla normativa vigente.
Tale certificazione non ha un carattere costitutivo, ma esercita
solamente una funzione dichiarativa orientata ad incrementare le certezze
dell’assicurato.
Pertanto, l’assicurato che non abbia richiesto la certificazione,
qualora abbia maturato i requisiti richiesti dal comma 3, entro il 31 dicembre
2007, potrà, in ogni caso, previo accertamento al momento della domanda,
ottenere la pensione, anche in vigenza del nuovo regime stabilito dalla legge
delega, secondo la normativa previgente alla legge
stessa.
La certificazione non potrà essere rilasciata agli assicurati che, al
momento della verifica dei requisiti, hanno in corso
pagamenti rateali, relativi a domande di riscatto o di ricongiunzione i
cui periodi sono determinanti ai fini della maturazione del diritto a pensione.
Per ottenere la certificazione l’interessato dovrà versare il debito residuo.
Al momento della richiesta di pensione i contributi accreditati per
effetto di domanda di ricongiunzione o di riscatto (per la quale sono state
versate tutte le rate o viene estinto in unica
soluzione il debito residuo) saranno comunque riconosciuti, considerandoli
versati nei periodi cui si riferiscono.
Per i lavoratori che presentano domanda di pensione dopo il 31 dicembre 2007 dovrà essere verificato se i predetti periodi siano
sufficienti a raggiungere i requisiti di contribuzione prima del 31 dicembre
2007 e, quindi, possano andare in pensione con la normativa previgente
alla legge n. 243 del 2004.
Con prossima circolare saranno fornite le istruzioni relative
alla procedura di certificazione.
Parte Seconda
Incentivo per il posticipo
al pensionamento (“bonus”)
I commi da 12 a 17 prevedono la possibilità per il lavoratore dipendente
del settore privato di rinunciare all’accredito dei contributi IVS
all’assicurazione generale obbligatoria, ovvero ad un
fondo sostitutivo della medesima, ottenendo in busta paga la somma
corrispondente non versata all’Ente Previdenziale.
1. Destinatari
La facoltà prevista dalla
normativa in esame può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore
privato, anche in regime di lavoro part-time, che abbiano
maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione previsti dalle
tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, per l’accesso al pensionamento di anzianità. L’esercizio dell’opzione comporta la rinuncia all’accredito contributivo
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
e alle forme sostitutive della medesima.
Ne consegue che il diritto all’esercizio della facoltà deve essere
riconosciuto agli assicurati per i quali coesistono ciascuno dei seguenti
requisiti:
1. essere al momento della richiesta di bonus titolari di un rapporto di
lavoro subordinato del settore privato;
2. essere iscritti all’AGO o a fondi sostitutivi della medesima;
3. avere l’età e l’anzianità contributiva o la
maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età di cui alle tabelle
di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
Requisito sub 1)
– Settore di appartenenza.
Per accertare l’appartenenza dell’assicurato al settore privato deve
farsi riferimento alla natura del datore di lavoro, nonché,
ove necessario, ad altri fattori che consentano di ricondurre al “settore
privato” talune realtà caratterizzate da elementi di pubblicità. La citata
lettera circolare del Ministero del Lavoro del 6
ottobre 2004 ha stabilito che non sono ricomprese nel
“settore privato” le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
Ai fini dell’individuazione delle stesse si fa rinvio al successivo
punto 1.
– Lavoratore subordinato.
Per accertare la qualifica di lavoratore subordinato deve essere
considerato l’ultimo contributo effettivamente dovuto a favore del lavoratore
all’atto del conseguimento del diritto al “bonus”.
Requisito sub 2)
L’optante deve essere iscritto al regime generale obbligatorio (Fondo
pensione lavoratori dipendenti), ovvero a gestioni
sostitutive dello stesso.
La disciplina in esame è, quindi, estesa anche ai lavoratori dipendenti
iscritti ai soppressi Fondi elettrici e telefonici, alla
Gestione Speciale per gli ex Enti creditizi pubblici di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al soppresso Fondo per le aziende
esercenti pubblici servizi di trasporto, all’evidenza contabile separata per i
dirigenti ex Inpdai e al Fondo Volo.
Con riferimento al Fondo Dazieri si fa presente
che i dipendenti delle ex imposte di consumo transitati alle dipendenze
dell’amministrazione statale o mantenuti in servizio presso i Comuni sono
esclusi dal “bonus”, in relazione al settore di appartenenza.
La medesima disciplina non è applicabile agli assicurati iscritti a
fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.
Coloro che svolgono attività di lavoro dipendente presso enti, aziende o
istituti successivamente privatizzati possono
richiedere il “bonus” qualora, all’atto della privatizzazione non abbiano
optato per il mantenimento della propria posizione assicurativa presso un fondo
esclusivo del regime generale.
Requisito sub 3)
Per esercitare l’opzione, l’assicurato deve
aver maturato i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva o di
maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica, previsti
dalle tabelle allegate all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Ciascun lavoratore consegue il diritto al “bonus” allorché maturi i
requisiti di età e di anzianità contributiva previsti
per il conseguimento della pensione di anzianità per la generalità dei
lavoratori dipendenti o per particolari categorie (operai, precoci), nonché per
i lavoratori autonomi (nei casi di contribuzione mista), anche se il proprio
regime di appartenenza o la propria situazione soggettiva richieda requisiti
meno elevati, come illustrato nella parte I, per il conseguimento della pensione
di anzianità.
Pertanto, i lavoratori appartenenti a categorie i cui regimi
pensionistici prevedono anticipazioni dell’accesso al pensionamento di anzianità rispetto ai requisiti minimi di età e di
contribuzione previsti dalle tabelle citate (ad esempio, gli iscritti al Fondo
volo), possono esercitare la facoltà di cui al comma 12 dell’articolo 1 solo al
raggiungimento dei requisiti previsti dal più volte citato articolo 59, commi 6
e 7, della legge n. 449 del 1997.
I lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono, per effetto
del cumulo di contribuzione, i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
possono esercitare l’opzione, ma devono aver maturato i requisiti richiesti per
la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi
(58 anni di età in concorrenza con 35 anni di anzianità assicurativa e
contributiva, ovvero 40 anni di anzianità contributiva e assicurativa) ed
essere, da ultimo, lavoratori dipendenti.
Anche per l’acquisizione del diritto ad esercitare l’opzione
in argomento rilevano le maggiorazioni contributive già illustrate nella parte
I della presente circolare, secondo quanto disposto con la già citata lettera
circolare del 6 ottobre 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Il diritto al “bonus” può essere acquisito anche utilizzando i periodi
contributivi all’estero.
Come già anticipato nella parte prima gli assicurati che stiano effettuando i pagamenti rateali per la ricongiunzione
o per il riscatto di periodi assicurativi non possono essere certificati e, di
conseguenza, non possono ottenere l’incentivo, se tali periodi sono
determinanti per la maturazione dei requisiti richiesti. Il diritto al “bonus” può
essere acquisito a seguito di pagamento integrale del debito residuo.
Non possono, inoltre, accedere al “bonus”:
– coloro che hanno compiuto l’età prevista per il
pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per la generalità
dei lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi), ai sensi dell’articolo
1, comma 3, del decreto attuativo. Tale norma,
infatti, dispone che il diritto al “bonus” viene meno per effetto del
raggiungimento dell’età pensionabile.
– i titolari di altro trattamento pensionistico
diretto a carico del F.P.L.D., di un fondo
sostitutivo, ovvero di una gestione speciale dei lavoratori autonomi, per la
cui liquidazione è stata utilizzata contribuzione versata nei fondi. Possono,
pertanto, fruire dell’incentivo i titolari di pensioni di guerra, di pensione
privilegiata liquidata dall’INPDAP, ovvero di pensione
liquidata nella gestione separata. Potranno altresì esercitare l’opzione i titolari di pensione di invalidità revocata, o di
assegno di invalidità, revocato o scaduto, in possesso di tutti i requisiti.
Le categorie di lavoratori per le quali è
prevista un’età per il pensionamento di vecchiaia meno elevata dell’età
prevista dalle tabelle di cui all’articolo 59 della legge n. 449 del 1997 per
il conseguimento della pensione di anzianità (cfr. parte prima), possono ottenere il “bonus”, solo qualora
maturino il diritto alla pensione di anzianità in presenza del requisito
contributivo indipendente dall’età senza aver ancora raggiunto l’età per il
pensionamento di vecchiaia. Nei casi di specie il diritto al “bonus” decade con
il compimento dell’età, meno elevata, richiesta per il pensionamento di
vecchiaia.
1.1. Criteri di individuazione
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1
comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la lettera
circolare citata al precedente punto 1 ha fornito i
chiarimenti in ordine al campo di applicazione dell’incentivo al posticipo del
pensionamento di cui all’articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004, n. 243.
Poiché destinatari della norma sono i
lavoratori dipendenti del settore privato, è stato precisato che sono esclusi
dal “bonus” i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vale a
dire:
1. le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative;
2. le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo;
3. le istituzioni universitarie;
4. le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
5. gli IACP;
6. le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali;
8. le amministrazioni, le aziende e gli
enti del servizio sanitario nazionale;
9. l’ARAN;
10. le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300.
Secondo le precisazioni ministeriali vanno ricomprese
tra le pubbliche amministrazioni la Banca d’Italia, l’Ufficio Italiano Cambi e
le Autorità Indipendenti.
Al fine di procedere alla individuazione dei
datori di lavoro, i cui dipendenti non potranno beneficiare del c.d. bonus, si
forniscono le seguenti precisazioni in relazione alla classificazione
attribuita, ai fini previdenziali, alle amministrazioni pubbliche su elencate.
Amministrazioni dello Stato c.s.c. 3.xx.xx
Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, sono
classificate con il c.s.c 3.01.01. Tra queste ultime
rientrano ad es. il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nell’ambito della categoria Istituti e scuole di ogni
ordine e grado ed istituzioni educative vanno comprese le Accademie ed i
Conservatori di cui alla legge n. 508/1999 classificati con c.s.c.
2.01.01.
Sono parimenti incluse nell’elencazione in epigrafe:
– le amministrazioni statali esercenti attività di natura industriale
classificate con c.s.c. 3.01.02 o altra
classificazione (es. Reparto Genio campale dell’Aeronautica Militare c.s.c. 1.13.01 c.a. 2F e 1D,
etc.);
– le amministrazioni pubbliche che occupano personale già appartenente
alle esattorie delle imposte di consumo classificate
con c.s.c. 6.03.02 e c.a. 0Z:
– le posizioni relative alle amministrazioni
Statali soggette alle norme sugli assegni familiari per i detenuti e gli
internati (case circondariali) sono classificate con c.s.c.
3.01.03.
Si fa presente, invece, che con la legge 24 novembre 2003 n. 326 è stata
disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti (già amministrazione
autonoma dello Stato) in società per azioni a capitale misto. Pertanto, la
C.D.P. S.p.A. non rientra più nel novero delle
pubbliche amministrazioni (circ. in corso di emanazione).
Analogamente non rientrano più tra le aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato, l’ANAS, trasformata in società per azioni, ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 138 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge
n. 178 del 2002, e l’Ente nazionale di assistenza al
volo (ENAV), trasformato in ente pubblico economico con la legge n. 665/1996 e
successivamente, con effetto dal 1° gennaio 2001, trasformato in società di
capitali.
Con riferimento all’amministrazione dei Monopoli di Stato si rammenta
che le funzioni ad essa attribuite sono state
trasferite in capo all’ex ETI S.p.A. ora British
American Tobacco S.p.A. che, pertanto, non rientra
più nel comparto delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
(vedi circ. n. 131 del 2004).
Infine, come precisato nella lettera circolare del Ministero, le società
derivanti dalla privatizzazione dell’ex Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato, classificate con c.s.c.
2.01.02, rientrano nell’ambito del settore privato e, pertanto, i lavoratori
avranno titolo al “bonus”, fatto salvo il possesso dei requisiti sub 2 e sub
3).
Istituzioni universitarie c.s.c. 3.01.01
Nell’ambito delle istituzioni universitarie sono ricomprese
le università statali e l’istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF).
Al contrario, come precisato nella lettera circolare del Ministero, le
università private (es. LUISS, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Bocconi di Milano, etc.) rientrano nell’ambito del settore
privato.
Enti territoriali c.s.c.
2.xx.xx
Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi
e associazioni sono classificati con c.s.c. 2.01.01 e
2.01.02.
Istituti autonomi case popolari
(IACP) c.s.c. 2.01.01
Gli Istituti autonomi case popolari (IACP), sono classificati con c.s.c. 2.01.01, in quanto considerati enti strumentali
delle regioni. Rientrano, invece, nel settore privato le IACP trasformate, in
base alle diverse leggi regionali, in enti pubblici economici es. ATER, ATEF etc..
Camere di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni c.s.c. 2.01.01
Le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni sono classificate con c.s.c.
2.01.01.
Enti pubblici non economici c.s.c. 2.01.01
Rientrano in tale categoria tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali classificati con c.s.c. 2.01.01. Tra di essi si
annoverano ad es. tutti gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e
successive modificazioni ed integrazioni, l’Inpdap e
l’Ipsema istituiti con il D.lgs.
n. 479 del 1994, gli ordini e collegi professionali e relative federazioni,
consigli e collegi nazionali, l’agenzia per l’erogazione in agricoltura (AGEA)
ex Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, gli enti di
ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n.70/75, gli enti pubblici non economici dipendenti dalle
regioni.
Rientrano, invece, nel settore privato tutti gli enti pubblici
economici, ad es. le aziende speciali (ex municipalizzate), costituite
ai sensi della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni
classificate con c.s.c. 2.01.01, se svolgono attività
di tipo commerciale, o con c.s.c 2.01.02, se svolgono
attività di tipo industriale, le Stazioni sperimentali per l’industria, i
consorzi di bonifica, ovvero gli Enti che, per effetto della definizione dei
processi di privatizzazione, sono stati successivamente trasformati in società
di capitali ad es. le aziende speciali trasformate in società di capitali
ancorché a capitale interamente pubblico, l’Ente EUR S.p.a.
, Rai S.p.a. etc..
Si precisa, infine, che l’art. 8 del D.L. n. 138 del 2002, convertito
con modificazioni nella legge n. 178 del 2002, ha previsto la costituzione
della società “CONI Servizi S.p.a.”. Il comma 11, del
medesimo articolo, rinviava all’emanazione di un D.P.C.M.
la determinazione delle modalità di attuazione del
trasferimento del personale, con effetto dall’8 luglio 2002, dalle dipendenze
dell’ente CONI (Ente pubblico non economico) a CONI Servizi S.p.a..
In attesa dell’emanazione del citato decreto, ritenendosi ancora non concluso
il processo di privatizzazione, la posizione della società CONI Servizi S.p.a. andrà considerata analogamente a quella del CONI,
non destinatario del “bonus”.
Amministrazioni, aziende ed enti del
servizio sanitario nazionale c.s.c 2.01.01.
Le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale
sono classificati con c.s.c 2.01.01.
Sono ricomprese nella predetta enunciazione le
IPAB che hanno mantenuto la natura di istituzione
pubblica e quelle che, a seguito di specifiche leggi regionali, emanate ai
sensi del D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, sono state
trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona “ASP”, dotate di
personalità giuridica di diritto pubblico, entrambe classificate con c.s.c. 2.01.01.
Sono, invece, escluse le Ipab
privatizzate e quelle trasformate, in base alle sopra richiamate disposizioni,
in associazioni o fondazioni di diritto privato classificate con c.s.c. 7.07.06.
L’Aran e le
agenzie fiscali c.s.c. 3.01.01 e 2.01.01
L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie istituite dal D.lgs.
n. 300 del 1999 sono state introdotte nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n.
165 del 2001, dall’art.1 della legge n. 145 del 2002.
Nella categoria delle agenzie fiscali rientrano le agenzie
del demanio, delle dogane, delle entrate e del territorio.
Le posizioni INPS riferite alle predette agenzie possono essere
classificate anche con altro c.s.c.,
se relative a particolari tipologie di personale iscritto a fondi speciali.
Autorità bancarie centrali c.s.c. 2.01.01
La citata lettera circolare ministeriale ha precisato che la Banca
d’Italia e l’Ufficio italiano cambi, in base
all’articolo 3, del D.lgs. n. 165/2001, sono da
considerare amministrazioni pubbliche.
Autorità indipendenti c.s.c. 3.01.01 e 2.01.01
Le Autorità indipendenti (es. CONSOB, ISVAP, Autorità
del garante della concorrenza e del mercato, etc.) vanno ricomprese
tra le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo in conformità al
parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato.
Si rammenta, infine, che per un maggiore dettaglio delle amministrazioni
pubbliche può farsi riferimento al contratto
collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione
per il quadriennio 2002-2005.
Enti privatizzati. Regime delle opzioni
Con riferimento agli enti privatizzati si rammenta che con l’art. 5,
della legge n. 274 del 1991 e con i successivi provvedimenti legislativi che
hanno disciplinato i processi di privatizzazione di organismi
pubblici trasformati in enti pubblici economici e successivamente in società di
capitali o genericamente in organismi di natura privata, è stata prevista, per
i dipendenti iscritti all’INPDAP, la facoltà di esercitare l’opzione per il
mantenimento del regime pensionistico di provenienza.
In caso di mancata opzione e, comunque, per gli
assunti successivamente alla data di privatizzazione, la mutata natura
giuridica dell’ente comporta l’obbligo dell’assicurazione dei lavoratori
dipendenti, ai fini previdenziali, presso l’INPS.
Parimenti il comma 7 dell’art. 5, della legge n. 274 del 1991, ha
disciplinato la facoltà per gli Enti del Parastato, per gli Enti
di diritto pubblico e per gli Enti morali di deliberare secondo le modalità di
cui al comma 2 dell’art. 39 della legge n. 379 del 1955, l’iscrizione dei
propri dipendenti all’INPDAP (circ. n. 190 del 7 luglio 1995 e n. 29 del 13
febbraio 1997).
Nelle suddette fattispecie, caratterizzate, come noto, dall’attribuzione
di due diverse posizioni contributive, una per i lavoratori iscritti all’INPDAP
e l’altra per i lavoratori assicurati ai fini previdenziali all’INPS, le
disposizioni del comma 12 della legge n. 243 del 2004 troveranno applicazione,
ferma restando la sussistenza del requisito di appartenenza
al settore privato, solo nei confronti degli iscritti alla gestione
pensionistica INPS.
2. Erogazione del “bonus”
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 6
ottobre 2004, i lavoratori possono presentare domanda di rinuncia all’accredito
contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, per il periodo 2004-2007,
in qualsiasi momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al
pensionamento.
A seguito dell’esercizio di tale opzione viene
meno l’obbligo del datore di lavoro di versare la contribuzione relativa
all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive. Il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore l’ammontare dei contributi effettivamente a proprio
carico e a carico del lavoratore medesimo, al netto, quindi, di
eventuali quote fiscalizzate.
L’importo del bonus corrisponde, quindi, alla contribuzione
pensionistica comprensiva della contribuzione aggiuntiva ex articolo
3 ter, della legge n. 438 del 1992 (per la generalità
dei lavoratori pari al 32,70 % e 33,70% sulla quota eccedente l’importo annuo
di € 37.883,00 al netto di quote fiscalizzate, da applicarsi sull’imponibile
previdenziale). A tale ultimo riguardo, si precisa che l’articolo 1, comma 12,
della legge n. 243 del 2004 non contiene eccezioni alle regole vigenti in
materia di individuazione e determinazione della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Pertanto, anche ai fini della
determinazione degli elementi che concorrono al calcolo del bonus, in relazione a particolari componenti della retribuzione
(premi di produzione, mensilità aggiuntive, arretrati, fringe
benefit, etc.), occorre fare riferimento agli ordinari criteri dettati
dall’articolo 6, del d.lgs. n. 314 del 1997.
Il versamento dell’importo dovuto deve avvenire entro il mese successivo
a quello di maturazione dei contributi stessi e l’importo di tali somme non
concorre a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini dell’IRPEF.
Il diritto all’incentivo si consegue a seguito della manifestazione di
volontà da parte del lavoratore. Il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con la citata nota n. 7/61476/AG del 5
novembre 2004 ha chiarito che per stabilire la
decorrenza del diritto farà fede la data di ricezione della domanda da parte
del datore di lavoro.
Qualora i lavoratori abbiano in corso una
domanda di pensione, la presentazione della domanda di “bonus” va considerata a
tutti gli effetti come una rinuncia alla precedente domanda di pensione stessa.
Pertanto, al fine di dare certezza alla data di esercizio
dell’opzione per l’incentivo al posticipo del pensionamento si dovrà far
riferimento alla data di ricezione del modello allegato al Decreto ministeriale
di attuazione della legge 243/04, così come rettificato nella pubblicazione
della Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 (LC7) nella presunzione che
la manifestazione di volontà sia stata contestualmente comunicata all’azienda.
Qualora l’azienda, presso la quale presta la propria attività di lavoro
dipendente il soggetto optante, comunichi, sulla base
di elementi certi, una data diversa di ricezione, si dovrà riemettere
una certificazione con la nuova data di decorrenza.
A modifica, pertanto, delle istruzioni fornite con messaggio n. 30721
del 1° ottobre 2004, per effetto del comunicato di rettifica del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242
del 14 ottobre 2004, il “bonus” decorre dal mese
successivo a quello di ricezione della predetta manifestazione di volontà, se
contestuale o successiva all’apertura della finestra di accesso, ovvero dal
mese di apertura della finestra, se la domanda viene ricevuta entro la fine del
mese precedente quello di apertura della finestra stessa.
Nei casi in cui l’assicurato, pur essendo un lavoratore dipendente
privato, maturi i requisiti di anzianità contributiva
per effetto del cumulo di contribuzione versata nell’assicurazione generale
obbligatoria e in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
l’esercizio della facoltà è subordinato al raggiungimento dei requisiti minimi
necessari per liquidare la pensione di anzianità in tali ultime gestioni e,
pertanto, il diritto al “bonus” decorre dalla prima finestra di accesso
prevista per i lavoratori autonomi.
L’opzione può essere esercitata dai lavoratori
dipendenti del settore privato che hanno raggiunto o raggiungeranno i requisiti
richiesti per la pensione di anzianità entro e non oltre il 30 giugno 2007
(“bonus” eventuale dal 1° ottobre 2007).
Per i lavoratori che hanno la pensione liquidata nella gestione speciale
dei lavoratori autonomi per effetto di cumulo di contribuzione, l’ultima
finestra utile per beneficiare del “bonus” è sempre quella del 1° ottobre 2007,
per la quale è richiesto il conseguimento di tutti i
requisiti entro e non oltre il 31 marzo 2007.
L’ultima erogazione possibile dell’incentivo è quella corrispondente alla retribuzione di dicembre 2007 e deve essere erogata
entro il mese di gennaio 2008.
Per l’attività lavorativa svolta a partire dal
1° gennaio 2008 si ripristina, per tutti i lavoratori optanti, ancora in
attività, l’obbligo del datore di lavoro al versamento della contribuzione
pensionistica all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti o alle forme sostitutive della medesima.
Il medesimo obbligo si ripristina dal mese successivo a quello in cui il
lavoratore ha raggiunto l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, 65
anni per gli uomini e 60 per le donne, relativamente alla
generalità dei lavoratori dipendenti. Sarà comunque
necessario valutare fattispecie particolari per le quali l’età per il
pensionamento di vecchiaia si raggiunge prima dei limiti appena citati e il
diritto all’incentivo decade in corrispondenza di tali specifiche e meno
elevate età per il pensionamento di vecchiaia.
Esempi
Esempio:
maturazione dei requisiti di anzianità
contributiva e di età anagrafica a settembre 2004;
finestra di accesso: gennaio 2005;
ricezione dell’opzione del lavoratore entro il
31 dicembre 2004;
decorrenza dell’incentivo: gennaio 2005;
corresponsione dell’incentivo al lavoratore:
entro febbraio 2005.
Rispetto all’esempio precedente si consideri, di seguito, l’ipotesi che
la domanda del medesimo lavoratore sia ricevuta nel
mese di febbraio 2005.
decorrenza dell’incentivo: marzo 2005;
corresponsione dell’incentivo al lavoratore:
entro aprile 2005.
Esempio:
data di nascita dell’assicurato 15
ottobre 1946
– 520 settimane di contributi utili versati al 31
agosto 2004 nella gestione esercenti attività commerciali;
– 1300 settimane di contributi utili versati nel fondo
lavoratori dipendenti alla medesima data;
per effetto del cumulo di contribuzione
l’assicurato ha raggiunto al 31 agosto 2004 le 1820 settimane utili di
contribuzione, ma compie l’età minima richiesta per il conseguimento della
pensione di anzianità il 15 ottobre 2004.
Finestra di accesso: 1° luglio 2005.
Se prima della data di apertura della finestra
viene esercitata e ricevuta il diritto all’incentivo parte a decorrere dal 1°
luglio 2005 e la sua erogazione comincerà entro il mese di agosto 2005. Se l’opzione viene esercitata o ricevuta dopo il 1° luglio 2005,
l’esonero dal versamento decorre dal mese successivo alla ricezione.
3. Abrogazione dell’art. 75 della
legge n. 388 del 2000
L’articolo 75, commi da 1 a 4 della legge n. 388 del 2000 concedeva la
possibilità ai lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, di impegnarsi a posticipare l’accesso al
pensionamento per un periodo di due anni, rinunciando all’accredito
contributivo IVS dei lavoratori dipendenti.
Il successivo comma 5 concedeva, invece, la facoltà ai medesimi
lavoratori, che avessero maturato 40 anni di anzianità
contributiva prima del compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia di
impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di due anni,
vedendosi accreditata sul proprio conto assicurativo il 60 per cento della quota
di contributi IVS. Tale quota di contributi dà luogo ad un’ulteriore
quota di pensione, calcolata con il sistema contributivo. Il restante 40 per
cento della contribuzione IVS è destinato alle regioni di residenza per
programmi di assistenza agli anziani non
autosufficienti e alle famiglie.
Le istruzioni per l’applicazione di tali normative sono state fornite
con circolare n. 118 del 2001 e circolare n. 133 del
2004.
L’articolo 1, comma 17, della legge n. 243 del 2004 ha abrogato
l’articolo 75 della legge n. 388 del 2000.
A partire dalla data di entrata in vigore della
legge n. 243 del 2004, i lavoratori non potranno, pertanto, più avvalersi della
facoltà di cui al predetto articolo 75 e non potranno rinnovare il contratto a
tempo determinato sottoscritto. Ne consegue che l’ultima decorrenza utile dei
contratti, stipulati ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale del 23 marzo 2001, è il 1° ottobre 2004.
Come già specificato nel messaggio n. 30721 del 1° ottobre 2004, i
lavoratori interessati al nuovo incentivo, per i quali è ancora vigente il
contratto a tempo determinato potranno, in presenza di
ogni requisito di legge, esercitare l’opzione di rinuncia all’accredito
contributivo prevista dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004,
alla scadenza del contratto stesso, sempreché la
scadenza del contratto non coincida con il compimento dell’età per il
pensionamento di vecchiaia.
L’opzione potrà essere esercitata solo se,
successivamente alla scadenza del contratto, il lavoratore rimanga in costanza
di rapporto di lavoro subordinato per aver rinnovato lo stesso contratto con il
medesimo datore di lavoro, ovvero essersi reimpiegato,
senza soluzione di continuità, con altro datore di lavoro.
4. Liquidazione della pensione per i
soggetti che hanno esercitato l’opzione di rinuncia
all’accredito dei contributi
I soggetti che hanno esercitato l’opzione per
il “bonus”, avendo maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di
anzianità possono decidere di andare in pensione, previa cessazione
dell’attività lavorativa, presentando la domanda, in qualsiasi momento
successivo al conseguimento del “bonus” stesso.
La decorrenza giuridica della pensione sarà fissata al
mese successivo alla presentazione della suddetta domanda.
L’importo della pensione da liquidare è pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore all’inizio del periodo di
rinuncia all’accredito contributivo sulla base delle anzianità maturate a tale
data, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.
La pensione deve, pertanto, essere calcolata con riferimento
all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello
di decorrenza del “bonus” ed alle retribuzioni percepite fino a tale data,
rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle
pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del
periodo di percezione del “bonus”. I periodi di riferimento per il calcolo
della retribuzione pensionabile devono essere considerati a ritroso a partire da tale ultima decorrenza.
L’importo di pensione, così determinato, deve essere maggiorato
degli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della
pensione stessa.
Per coloro che hanno esercitato l’opzione ex
articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004 dopo essere stati nel regime
previsto dall’abrogato articolo 75 della legge n. 388 del 2000, deve farsi
riferimento, ai fini del calcolo della pensione, alle anzianità contributive
maturate alla decorrenza del primo contratto a tempo determinato stipulato e
gli aumenti perequativi dovranno essere applicati a partire dalla stessa data.
Contribuzione successiva alla
decorrenza dell’incentivo
Vi sono fattispecie che possono determinare il
versamento o l’accreditamento di contribuzione sul conto assicurativo
dell’optante anche successivamente alla decorrenza del “bonus” e prima della
decorrenza della pensione.
Ci si riferisce, in particolare:
– optante che continua a lavorare dopo il 31
dicembre 2007, ovvero dopo il raggiungimento dell’età per il pensionamento di
vecchiaia;
– optante cui viene accreditata contribuzione
figurativa per periodi di malattia, cassa integrazione o disoccupazione.
Come affermato nella più volte citata lettera
circolare del Ministero, la contribuzione collocata dopo la decorrenza del
“bonus” dà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione.
Poiché la contribuzione in questione si colloca
prima della decorrenza della pensione stessa, la dizione utilizzata dal
Ministero si riferisce alle sole modalità di calcolo.
I contributi in esame daranno, quindi, origine ad un’ulteriore quota di
pensione, il cui importo diventa parte integrante
della pensione maturata fino alla decorrenza del “bonus”, dando luogo ad
un’unica prestazione da liquidarsi con la decorrenza precedentemente
illustrata.