Imprese ed Aziende
La Circolare del Ministero delle attività produttive 15.10.2004 (in G.U. 26.10.2004) dà le prime indicazioni sulle nuove norme in tema di etichettatura dei prodotti alimentari.
La Circolare del Ministero delle attività produttive 15.10.2004 (in G.U. 26.10.2004) dà le prime indicazioni sulle nuove norme in tema di etichettatura dei prodotti alimentari
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
CIRCOLARE 15 ottobre 2004, n.169
Etichettatura dei prodotti alimentari – Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204. (GU n. 252 del 26-10-2004)
Alle regioni e province autonome –
Assessorati alla sanita’
Alle associazioni di categoria
All’Ispettorato centrale repressione
frodi
e, per conoscenza:
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali – Dipartimento qualita’
Al Ministero della salute –
D.A.N.S.P.V.
Con decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con
modificazioni, della legge 3 agosto 2004, n. 204, sono stati
determinati nuovi adempimenti in materia di etichettatura dei
prodotti alimentari.
Al riguardo, si ritiene necessario fornire le opportune
informazioni per la corretta applicazione di dette disposizioni.
a) Latte fresco pastorizzato:
le amministrazioni interessate (Ministeri delle attivita’
produttive e delle politiche agricole e forestali) hanno elaborato
alcune proposte concernenti la definizione e le caratteristiche del
latte fresco che sono state notificate alla Commissione europea ed
agli altri Stati membri ai sensi della direttiva n. 98/34/CE. La
procedura comunitaria ha avuto termine senza che venissero sollevate
sostanziali obiezioni.
Pertanto le denominazioni «latte fresco pastorizzato» e «latte
fresco pastorizzato di alta qualita» possono essere utilizzate per il
latte conforme ai requisiti prescritti dalla legge n. 169/1989
nonche’ agli altri parametri generali di cui al regolamento (CEE) n.
2597/97 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.
Inoltre, le denominazioni di vendita suddette possono essere
utilizzate a condizione che la durabilita’ dei due tipi di latte non
sia superiore a sei giorni, escluso quello del trattamento termico.
Gli altri tipi di latte (sterilizzato, UHT, microfiltrato, etc.)
non soggiacciono a regole normative di durabilita’. Le aziende
interessate indicano la data di scadenza o il termine minimo di
conservazione sotto la loro diretta responsabilita’.
Il comma 2 dell’art. 1, poi, fa riferimento ai trattamenti
«autorizzati». Al riguardo, si ritiene utile precisare che, essendo
stato soppresso l’art. 2 della legge n. 169/1989, che sottoponeva ad
autorizzazione ministeriale i trattamenti del latte, gli eventuali
trattamenti devono conformarsi ai principi sanciti dalle norme
comunitarie vigenti di cui sopra e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 54/1997, ivi compresa la microfiltrazione.
In relazione alle considerazioni di cui sopra, risulta evidente che
i trattamenti non sono piu’ da autorizzare, ma sono consentiti nel
rispetto delle norme vigenti, qualora siano necessari per ragioni di
sicurezza o utili per esigenze tecnologiche.
Per quanto riguarda l’indicazione, a norma dell’art. 5 del decreto
legislativo n. 109/1992, la denominazione di vendita dei diversi tipi
di latte deve essere completata dal riferimento al tipo di
trattamento adottato, quando l’omissione puo’ trarre in inganno il
consumatore sull’esatta natura del prodotto e quando il consumatore
e’ tenuto all’adozione di particolari adempimenti per la
conservazione domestica del latte o per il consumo.
b) Passata di pomodoro:
il decreto-legge riserva la denominazione «passata di pomodoro»
al prodotto ottenuto per spremitura diretta dal pomodoro fresco, sano
e maturo, riservando ad un decreto ministeriale la determinazione
delle caratteristiche del prodotto finito.
Fino all’adozione del decreto, rimane solo l’obbligo del rispetto
della denominazione di vendita. Pertanto, il prodotto ottenuto per
diluizione del concentrato di pomodoro puo’ essere posto in vendita
sul mercato nazionale solo con una denominazione diversa e tale da
non creare confusione con la «passata di pomodoro». In tal senso e’
da intendersi modificata la circolare del Ministero delle attivita’
produttive n. 166 del 12 marzo 2001, ai sensi della quale il prodotto
ottenuto da concentrato poteva essere designato «passata di pomodoro
ottenuta da concentrato». Questa denominazione, non essendo conforme
a quanto previsto dal citato decreto-legge, non puo’ essere piu’
utilizzata.
Il rispetto delle altre caratteristiche e la relativa decorrenza
saranno determinate dal decreto ministeriale in corso di definizione
I laboratori di analisi, ai fini dell’accertamento della presenza
di acqua aggiunta, possono servirsi della metodica di cui alla norma
CEN/UNI ENV 12141 (giugno 1997) e successive modifiche.
c) Indicazione dell’origine:
la legge n. 204/2004 ha completato l’elenco degli adempimenti con
l’art. 1-bis, concernente l’obbligo dell’indicazione dell’origine dei
prodotti, dandone la relativa definizione e rinviando ad un decreto
ministeriale le modalita’ di applicazione.
Nelle more, anche al fine di evitare l’uso di modalita’ di
indicazione suscettibili di ostacolare la corretta applicazione della
norma, si ritiene utile precisare che l’operativita’ degli obblighi
concernenti l’indicazione dell’origine ed i conseguenti controlli
sono subordinati all’entrata in vigore del decreto di cui all’art.
1-bis, comma 3 della legge.
d) Olio di oliva:
la legge n. 204/2004 ha introdotto anche l’art. 1-ter che
riguarda solo gli oli di oliva.
Al riguardo, si ritiene utile precisare che 1’etichettatura degli
oli di oliva e’ disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1019/02, per
cui l’operativita’ degli obblighi concernenti le diciture aggiuntive
introdotte dal citato art. 1-ter e’ subordinata all’entrata in vigore
del decreto ministeriale previsto da detto art. 1-ter.
Roma, 15 ottobre 2004
Il direttore generale: Goti