Imprese ed Aziende

Wednesday 27 October 2004

La Circolare del Ministero delle attività produttive 15.10.2004 (in G.U. 26.10.2004) dà le prime indicazioni sulle nuove norme in tema di etichettatura dei prodotti alimentari.

La Circolare del Ministero delle attività produttive 15.10.2004 (in G.U. 26.10.2004) dà le prime indicazioni sulle nuove norme in tema di etichettatura dei prodotti alimentari

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

CIRCOLARE 15 ottobre 2004, n.169 

  Etichettatura dei prodotti alimentari – Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204. (GU n. 252 del 26-10-2004) 

Alle  regioni  e  province  autonome  –

                              Assessorati alla sanita’

                              Alle associazioni di categoria

                              All’Ispettorato   centrale  repressione

                              frodi

                                  e, per conoscenza:

                               Al Ministero delle politiche agricole e

                              forestali – Dipartimento qualita’

                              Al    Ministero    della    salute    –

                              D.A.N.S.P.V.

  Con   decreto-legge   24 giugno   2004,  n.  157,  convertito,  con

modificazioni,   della  legge  3 agosto  2004,  n.  204,  sono  stati

determinati   nuovi  adempimenti  in  materia  di  etichettatura  dei

prodotti alimentari.

  Al   riguardo,   si   ritiene   necessario   fornire  le  opportune

informazioni per la corretta applicazione di dette disposizioni.

  a) Latte fresco pastorizzato:

    le   amministrazioni   interessate   (Ministeri  delle  attivita’

produttive  e  delle  politiche agricole e forestali) hanno elaborato

alcune  proposte  concernenti la definizione e le caratteristiche del

latte  fresco  che  sono state notificate alla Commissione europea ed

agli  altri  Stati  membri  ai  sensi della direttiva n. 98/34/CE. La

procedura  comunitaria ha avuto termine senza che venissero sollevate

sostanziali obiezioni.

  Pertanto  le  denominazioni  «latte  fresco  pastorizzato» e «latte

fresco pastorizzato di alta qualita» possono essere utilizzate per il

latte  conforme  ai  requisiti  prescritti  dalla  legge  n. 169/1989

nonche’  agli altri parametri generali di cui al regolamento (CEE) n.

2597/97 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.

  Inoltre,  le  denominazioni  di  vendita  suddette  possono  essere

utilizzate  a condizione che la durabilita’ dei due tipi di latte non

sia superiore a sei giorni, escluso quello del trattamento termico.

  Gli  altri  tipi  di latte (sterilizzato, UHT, microfiltrato, etc.)

non  soggiacciono  a  regole  normative  di  durabilita’.  Le aziende

interessate  indicano  la  data  di  scadenza  o il termine minimo di

conservazione sotto la loro diretta responsabilita’.

  Il  comma  2  dell’art.  1,  poi,  fa  riferimento  ai  trattamenti

«autorizzati».  Al  riguardo, si ritiene utile precisare che, essendo

stato  soppresso l’art. 2 della legge n. 169/1989, che sottoponeva ad

autorizzazione  ministeriale  i  trattamenti del latte, gli eventuali

trattamenti  devono  conformarsi  ai  principi  sanciti  dalle  norme

comunitarie  vigenti  di cui sopra e dal decreto del Presidente della

Repubblica n. 54/1997, ivi compresa la microfiltrazione.

  In relazione alle considerazioni di cui sopra, risulta evidente che

i  trattamenti  non  sono piu’ da autorizzare, ma sono consentiti nel

rispetto  delle norme vigenti, qualora siano necessari per ragioni di

sicurezza o utili per esigenze tecnologiche.

  Per  quanto riguarda l’indicazione, a norma dell’art. 5 del decreto

legislativo n. 109/1992, la denominazione di vendita dei diversi tipi

di   latte   deve  essere  completata  dal  riferimento  al  tipo  di

trattamento  adottato,  quando  l’omissione puo’ trarre in inganno il

consumatore  sull’esatta  natura del prodotto e quando il consumatore

e’   tenuto   all’adozione   di   particolari   adempimenti   per  la

conservazione domestica del latte o per il consumo.

  b) Passata di pomodoro:

    il  decreto-legge  riserva la denominazione «passata di pomodoro»

al prodotto ottenuto per spremitura diretta dal pomodoro fresco, sano

e  maturo,  riservando  ad  un decreto ministeriale la determinazione

delle caratteristiche del prodotto finito.

  Fino  all’adozione  del decreto, rimane solo l’obbligo del rispetto

della  denominazione  di  vendita. Pertanto, il prodotto ottenuto per

diluizione  del  concentrato di pomodoro puo’ essere posto in vendita

sul  mercato  nazionale  solo con una denominazione diversa e tale da

non  creare  confusione con la «passata di pomodoro». In tal senso e’

da  intendersi  modificata la circolare del Ministero delle attivita’

produttive n. 166 del 12 marzo 2001, ai sensi della quale il prodotto

ottenuto  da concentrato poteva essere designato «passata di pomodoro

ottenuta  da concentrato». Questa denominazione, non essendo conforme

a  quanto  previsto  dal  citato  decreto-legge, non puo’ essere piu’

utilizzata.

  Il  rispetto  delle  altre caratteristiche e la relativa decorrenza

saranno determinate dal decreto ministeriale in corso di definizione

  I  laboratori  di analisi, ai fini dell’accertamento della presenza

di  acqua aggiunta, possono servirsi della metodica di cui alla norma

CEN/UNI ENV 12141 (giugno 1997) e successive modifiche.

  c) Indicazione dell’origine:

    la legge n. 204/2004 ha completato l’elenco degli adempimenti con

l’art. 1-bis, concernente l’obbligo dell’indicazione dell’origine dei

prodotti,  dandone  la relativa definizione e rinviando ad un decreto

ministeriale le modalita’ di applicazione.

  Nelle  more,  anche  al  fine  di  evitare  l’uso  di  modalita’ di

indicazione suscettibili di ostacolare la corretta applicazione della

norma,  si  ritiene utile precisare che l’operativita’ degli obblighi

concernenti  l’indicazione  dell’origine  ed  i conseguenti controlli

sono  subordinati  all’entrata  in vigore del decreto di cui all’art.

1-bis, comma 3 della legge.

  d) Olio di oliva:

    la  legge  n.  204/2004  ha  introdotto  anche  l’art.  1-ter che

riguarda solo gli oli di oliva.

  Al  riguardo,  si ritiene utile precisare che 1’etichettatura degli

oli  di  oliva  e’ disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1019/02, per

cui  l’operativita’ degli obblighi concernenti le diciture aggiuntive

introdotte dal citato art. 1-ter e’ subordinata all’entrata in vigore

del decreto ministeriale previsto da detto art. 1-ter.

    Roma, 15 ottobre 2004

                                          Il direttore generale: Goti