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Friday 06 June 2003

La chiusura di una tettoia necessita di concessione edilizia. TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV – Sentenza 3 giugno 2003 n. 7102

La chiusura di una tettoia necessita di concessione edilizia.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV – Sentenza 3 giugno 2003 n. 7102 – Pres. Monteleone, Est. Sabbato – Montagnola (Avv.Bianco) c. Comune di Napoli (Avv.ti Ricci e Tarallo) – (respinge).

per lannullamento

della disposizione dirigenziale n.622 del 17/7/2001, successivamente notificata, avente ad oggetto il diniego della richiesta di concessione edilizia per la chiusura di una tettoia con pannelli prefabbricati dellimmobile sito in Napoli alla via Trencia, n.28;

del parere contrario della Commissione edilizia espresso in data 05/07/01 in quanto lintervento non sarebbe conforme con la nuova ed alterata destinazione duso iniziale non ché contraria allart.20 della variante di salvaguardia;

della proposta motivata del responsabile del procedimento dell11/7/01;

di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto allatto impugnato, ove e per quanto lesivo del jus aedificandi della ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto latto di costituzione in giudizio dellAmministrazione intimata;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 16 aprile 2003 la relazione del Referendario Dott. Giovanni Sabbato e uditi gli avv.ti S.Scatola, in sostituzione di M.Bianco, e B.Ricci;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2001 la ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone lannullamento.

Essendo proprietaria dellimmobile sito in Napoli alla via Trencia 28, ottenuta la concessione edilizia n.177/93 per linstallazione di una tettoia per parcheggio autovetture ad uso privato ed agricolo del suddetto immobile, la ricorrente chiedeva nuova concessione per la chiusura perimetrale della tettoia con elementi prefabbricati, lasciando immutata, a suo dire, la destinazione duso preesistente ed autorizzata.

Poiché lAmministrazione, con lepigrafato provvedimento del 17/7/2001, respingeva listanza edificatoria, si instava questo giudice, rassegnando le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione art.4 L.R. n.15/2000 violazione e falsa applicazione artt.12, 17 e 20 variante di salvaguardia al PRG violazione e falsa applicazione Legge 1902/52 e succ.mod. violazione dei principi generali, regolanti lesercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto lintervento richiesto di chiusura perimetrale di tettoia non incide sul volume, la sagoma o la destinazione duso della tettoia preesistente, di talché esso deve considerarsi ammissibile secondo le norme urbanistiche vigenti;

2) violazione e falsa applicazione della L.R. 15/2000 e della legge 28/2/1985 n.47, in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia eccesso di potere per carenza di motivazione erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto difetto distruttoria violazione dellart.97 della Costituzione sul buon andamento della P.A., in quanto lAmministrazione non ha indicato le effettive ragioni poste a fondamento del diniego;

3) violazione e falsa applicazione di legge (artt.31 e ss. della l.n.47/85; l.n.662/96; artt.3, 7 e 8 della l.n.241/90) difetto di motivazione eccesso di potere violazione del giusto procedimento insufficiente motivazione carenza di istruttoria carenza dei presupposti perplessità illogicità sviamento violazione del principio del buon andamento della P.A. (art.97 cost.), atteso che lAmministrazione ha omesso pure di esternare linteresse pubblico che giustifica il diniego ed ha omesso di comunicare il previo avviso di avvio del procedimento.

LAmministrazione si costituiva in giudizio, resistendo.

In prossimità delludienza per la trattazione di merito del ricorso entrambe le parti depositavano memorie, insistendo per le rispettive conclusioni.

Alludienza pubblica del 16 aprile 2003 il ricorso è ritenuto per la decisione.

DIRITTO

I. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è infondato e pertanto va respinto.

II. Premesso che listanza edificatoria avanzata dal ricorrente attiene alla “chiusura di una tettoia con pannelli prefabbricati e il cambio di destinazione duso da ricovero mezzi agricoli ad autorimessa” (v.atto impugnato), il diniego fonda su di un duplice binario motivazionale, ed in particolare:

“le norme di attuazione citate (art.20 della variante di salvaguardia)& consentono solo interventi conservativi dei volumi legittimi esistenti, e non la realizzazione di nuovi volumi come nel caso in esame”;

“la destinazione ad autorimessa viola latto dobbligo, annesso alla concessione edilizia n.177/93&con il quale il concessionario si impegnava a non modificare la destinazione duso di ricovero per mezzi agricoli”.  

Tale ostensione delle ragioni poste a base del diniego, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, senzaltro consegue quel grado di verosimiglianza e quel nesso di conseguenzialità e proporzione delle varie conclusioni con gli atti effettivamente acquisiti al procedimento e con le premesse fattuali emergenti da ciascuno di essi (C. Stato, sez. IV, 16-03-1999, n. 287) in presenza dei quali può dirsi assolto lonere del clare loqui, che la legge impone allAmministrazione nellemettere atti di natura provvedimentale. Daltro canto il provvedimento di diniego di istanza edificatoria è sufficientemente motivato attraverso lesatta indicazione delle norme urbanistiche e/o edilizie che ostano allaccoglimento della domanda, senza che si imponga alcuna motivazione in ordine all’esistenza di un pubblico interesse, atteso che siffatta valutazione è richiesta invece per l’adozione del provvedimento di annullamento di atti concessori (T.A.R., Napoli, 24/7/2001, n.3540).

Orbene, in ordine al primo dei segnalati profili il ricorrente osserva che lintervento, non essendo qualificabile di ristrutturazione, per non essere idoneo ad incidere sulle caratteristiche edilizie dellimmobile, va inteso come straordinaria manutenzione o risanamento conservativo e pertanto esso sarebbe ammissibile alla luce dellart.20 delle norme di salvaguardia del PRG vigente che tale tipologia di interventi consente.

La censura è infondata.

La trasformazione di una tettoia aperta, peraltro in tal caso dalla considerevole superficie di 1400 mq., in un volume interamente chiuso si traduce nella creazione di un quid novi rispetto alla consistenza strutturale e tipologica del manufatto già realizzato e che attribuisce una diversa caratterizzazione funzionale allo stesso, sì da sfuggire al concetto di mero completamento funzionale (T.A.R. Roma, Sez.2, 1/6/2001, n.4843).

Del resto lo stesso ricorrente, consapevole di ciò aveva richiesto la concessione edilizia per realizzare lintervento de quo, non necessaria ove lo stesso fosse qualificabile come mera manutenzione straordinaria.

Stante linfondatezza di tale censura, del tutto ininfluente diviene lo scrutinio sulla fondatezza del motivo afferente alla seconda parte della motivazione dellatto impugnato, atteso che leventuale declaratoria di illegittimità della stessa non importerebbe effetti caducanti sullintero atto.

E del tutto pacifico che quando un provvedimento, come nel caso di specie, possiede un doppio binario motivazionale, per cui anche uno solo di essi è sufficiente a fondare la determinazione assunta, le censure di legittimità formulate possono comportare lannullamento dellatto solo ove su entrambi i versanti esse risultino fondate.

In altre parole, latto amministrativo sorretto da una pluralità di motivazioni autonome conserva la sua legittimità ed efficacia anche se uno solo dei suoi motivi resiste al sindacato di legittimità o, comunque, non abbia costituito oggetto di impugnazione (T.a.r. Latina, 6/6/2000, n.377).

Invero, anche a voler da ciò prescindere, emerge linfondatezza pure della censura relativa a tale secondo corno motivazionale.

Parte ricorrente osserva che il venir meno della richiesta, da parte dei possessori di automezzi pertinenti ad attività agricole, non costituisce di per sé violazione dellatto dobbligo allegato alla concessione n.177/93 e comunque la zona, si dice, è stata riclassificata dalla variante generale come zona Bb espansione recente.

Depone in senso contrario allaccoglimento della censura sì articolata innanzitutto la circostanza che le prescrizioni contenute in una concessione edilizia costituiscono un vincolo permanente, che non è consentito ai privati rimuovere o modificare (cfr. Cass., sez. II, 06-12-1996, n. 10883; T. Napoli, 07-02-1994), quando invece – come risulta dalla relazione del responsabile del procedimento del 3.12.2001 versata in atti la prescrizione in parola è attualmente violata. Peraltro il sopravvenuto mutamento della disciplina urbanistica della zona interessata dai lavori a suo tempo assentiti non è potenzialmente destinata ad incidere sulle prescrizioni contenute in una concessione edilizia di dettaglio precedentemente rilasciata.

La censura relativa allomessa comunicazione dellavviso di avvio del procedimento è infine da considerare destituita di fondamento, atteso che tale onere partecipativo non si pone per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati ad istanza di parte, nei quali quindi sin dallinizio linteressato ha la possibilità di interloquire con lAmministrazione deputata allemanazione del provvedimento terminale (ex multis, T.A.R.Parma, 6/9/2001, n.846).

Tanto premesso, il ricorso va respinto siccome del tutto infondato.

III. Sussistono giusti motivi per integralmente compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione IV di Napoli, respinge il ricorso n.12102/01, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nelle Camere di Consiglio del 16 aprile 2003.

Dott. Nicolò Monteleone – Presidente

Dott. Giovanni Sabbato – Estensore