Lavoro e Previdenza

Monday 12 February 2007

La cessione del quinto dello stipendio dei dipendenti pubblici.

La cessione del quinto dello
stipendio dei dipendenti pubblici.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE – DECRETO 27 dicembre 2006, n. 313 (in G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2007)
– Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed
in particolare gli articoli 1, 5, 28, 52 e 55, come modificati dall’articolo
13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell’articolo unico della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l’articolo 13-bis, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di
categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l’attuazione del medesimo
articolo;

Visto il comma
346, lettera c), dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che aggiunge all’articolo 5 del testo unico un ulteriore comma in base al
quale qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, per gli atti
relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari,
pensioni ed altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del
citato decreto-legge n. 35 del 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005;

Ritenuta l’opportunità di sentire
preventivamente il Ministero delle comunicazioni e di procedere quindi con
separato decreto all’attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 346
dell’articolo unico della legge n. 266 del 2005;

Visto il comma 347 dell’articolo
unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto
di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità
di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti
pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche
del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma
di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè
per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall’INPDAP;

Ritenuta l’opportunità di
procedere con separato decreto all’attuazione delle disposizioni di cui al
predetto comma 347 dell’articolo unico della legge n. 266 del 2005, dopo aver
sentito l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica;

Ritenuto opportuno tener conto
dei tempi tecnici necessari alle Amministrazioni debitrici per effettuare il
pagamento;

Visto il combinato disposto
dell’articolo 28, comma 2 e dell’articolo 1, comma 6 del testo unico, come
modificati dall’articolo unico, comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base al quale le
cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal
momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione
delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto
opportuno applicare all’efficacia delle cessioni di pensioni erogate dalle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il termine previsto dall’articolo 28, comma 2 del testo
unico nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005,
ovvero il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
notifica; ciò al fine di evitare disparità di trattamento rispetto alle
cessioni effettuate dal personale in servizio;

Considerato che le modifiche
all’articolo 52 del testo unico apportate dall’articolo 13-bis, comma 1, del
predetto decreto-legge n. 35 del 2005, hanno fatto venir meno la distinzione
tra cessioni quinquennali e decennali, e pertanto hanno riflesso sulla
disciplina del rinnovo della cessione, di cui all’articolo 39
del testo unico;

Visto l’articolo 106, comma 1 e
2, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, in base ai quali
l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato a intermediari iscritti in un
apposito elenco tenuto dall’Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l’altro,
devono avere un oggetto sociale che preveda
l’esclusivo svolgimento di attività finanziarie;

Visto il decreto del Ministro del
tesoro del 6 luglio 1994 che, tra l’altro, definisce il contenuto dell’attività
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Sentite le organizzazioni di
categoria degli operatori professionali interessati, che hanno fornito pareri
con lettera del 31 ottobre 2005, dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
d’intesa con l’Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare
(ASSOFIN), l’Unione Finanziarie Italiane (UFI) e l’Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici (ANIA), e con lettera del 28 ottobre 2005
dell’Associazione Finanziarie Italiane (AFIN);

Sentite altresì la Banca d’Italia e l’Ufficio
Italiano dei Cambi, che hanno fornito osservazioni con note del 16 novembre
2005 della Banca d’Italia e del 30 novembre 2005 dell’Ufficio Italiano dei
Cambi;

Sentiti altresì l’Istituto
nazionale previdenza sociale (INPS), l’Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), l’Ispettorato generale di
finanza del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento
dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro e la Direzione V del
Dipartimento del tesoro che hanno fornito osservazioni con note rispettivamente
del 20 dicembre 2005, del 27 dicembre 2005, del 3 febbraio 2006, del 7 febbraio
2006 e del 16 febbraio 2006;

Visto l’articolo 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
in data 5 ottobre 2006;

Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre
2006 con la quale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del
Consiglio dei Ministri;

A d o t t
a

il
seguente regolamento:

Art. 1.

Intermediari finanziari
autorizzati

1. I prestiti da estinguersi con
cessione di quote della pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni (di seguito testo unico), possono essere concessi da
intermediari finanziari, iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il
loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad
altre attività finanziarie, l’esercizio dell’attività di concessione di
finanziamenti.

Art. 2.

Notifica della cessione

1. Le cessioni di stipendi,
salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al testo unico sono notificate
all’ufficio competente ad ordinare il pagamento. Per le pensioni erogate dalle
Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell’economia e delle
finanze, la notifica è effettuata alla Direzione provinciale dei servizi vari
competente.

Art. 3.

Modalità di notifica

1. La notifica della cessione
alle Amministrazioni terze cedute può essere effettuata in qualsiasi forma,
purché recante data certa e con modalità che consentano
all’Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza
della notifica stessa.

Art. 4.

Efficacia della cessione

1. La cessione ha effetto
immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle
relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l’effetto decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
notifica.

2. L’Amministrazione debitrice
effettua le ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.

3. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l’applicazione di una ritenuta
aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all’articolo 2 del testo unico, per il
tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

Art. 5.

Quota cedibile

" 1. Ai fini del calcolo
della quota cedibile si tiene conto del trattamento pensionistico comprensivo
del trattamento minimo di cui all’articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del
testo unico.

2. Nel caso in cui il contraente
il prestito goda di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota
cedibile che fa salvo il trattamento minimo di cui all’articolo 1, ultimo
comma, ultimo periodo del testo unico, va effettuato tenendo conto della somma
dei medesimi trattamenti".

Art. 6.

Rinnovo

1. Con riferimento ai dipendenti
di cui all’articolo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione è consentito
dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima.

Art. 7.

Trasparenza delle condizioni
contrattuali

1. Alle operazioni di prestito
concesse ai sensi del testo unico, si applicano le disposizioni previste dal
Titolo VI, Capo I e II del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in
materia di trasparenza e pubblicità delle condizioni contrattuali, e le
relative disposizioni di attuazione, e le disposizioni di cui all’articolo 2
della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 8.

Convenzioni

1. Gli enti previdenziali
stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo
di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più
favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti
il 25 gennaio 2007- Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 98.