Lavoro e Previdenza

Thursday 03 November 2005

La Cassazione traccia il discrimine tra cessione di ramo d’ azienda e cessione dei contratti di lavoro

La Cassazione traccia il discrimine tra cessione di ramo dazienda e cessione dei contratti di lavoro

Cassazione Sezione lavoro sentenza 28 settembre-17 ottobre 2005, n. 20012

Presidente Ianniruberto Relatore Vidiri

Pm Matera conforme Ricorrente Finmeccanica Spa controricorrente Manital

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Genova Marisa Pili e gli altri litisconsorzi in epigrafe riferivano che erano dipendenti della Spa Ansaldo Trasporti e che in data 9 settembre 1997 era stato comunicato che con effetto dal 15 settembre 1997 doveva ritenersi il loro rapporto lavorativo ceduto al Consorzio Manital per i servizi integrati, per essere stato trasferito, alla stregua del disposto dellarticolo 2112 Cc, il ramo aziendale al quale essi erano addetti. In realtà però non era, nel caso di specie, configurabile la fattispecie regolata dal citato articolo 2112 Cc in quanto il ramo dazienda postula lesistenza di un complesso di beni, finalizzato allesercizio di una specifica parte dellattività economica esercitata dallimprenditore e dotata dei caratteri dellautonomia e della separabilità dalla restante parte del complesso aziendale, mentre in realtà i cosiddetti servizi generali ceduti rappresentavano solamente attività di puro costo, senza alcun legame tra loro (per essere inerenti a servizi accessori, dalla manutenzione delle fotocopiatrici alla gestione degli archivi ed a quella di pratiche amministrative o, in gergale, di segreteria) tanto che la stessa distinzione fra servizi da esternalizzare e servizi da mantenere allinterno della società era stata attuata nella totale assenza di criteri obiettivi.

Per di più dopo il trasferimento nella di fatto era cambiato per cui loperazione costituiva anche una violazione del divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro, perché il Consorzio Manital era obiettivamente e normativamente inidoneo ad assumere personale a tempo indeterminato per prestazioni di meri servizi e perché tutti i lavoratori trasferiti avevano continuato a svolgere le identiche attività spiegata in precedenza senza mutamento alcuno neanche nelle modalità di espletamento del lavoro.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano che il pretore, accertata e dichiarata lillegittimità del trasferimento dazienda attuato senza il loro consenso nonché della cessione del loro raporto e del contratto di appalto, condannasse la Spa Ansaldo Trasporti a reintegrarli nel loro posto di lavoro e nelle precedenti mansioni, con tutte le eventuali differenze retributive nonché al risarcimento dei danni ex articolo 18 Statuto lavoratori previa occorrendo dichiarazione di illegittimità del licenziamento di fatto operato dalla Ansaldo.

Dopo la costituzione della società Ansaldo e del Consorzio Manital, il primo giudice respingeva il ricorso e, su gravame dei lavoratori, la Corte dappello di Genova con sentenza del 26 luglio 2002 dichiarava la nullità della cessione del contratto di lavoro disposta dalla Ansaldo Trasporti Spa al Consorzio per i servizi integrati, e conseguentemente condannava la Spa Finmeccanica, quale società incorporante la Ansaldo, a reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro con mansioni e retribuzioni precedenti al 15 settembre 1997, respingendo ogni ulteriore domanda. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale osservava che alla fattispecie di cessione di ramo dazienda, cui si applicano gli articoli 2112 Cc e 47 legge 428/90, era completamente estranea loperazione di esternalizzazione dei servizi, messa in atto dalla società Ansaldo, perché la cessione di un ramo aziendale non dipende di certo dalle mere determinazioni volitive del datore di lavoro ma da dati oggettivi consistenti anche alla stregua della normativa comunitaria, della Corte di giustizia Cee e della Corte di cassazione nella preesistenza di un minimo di beni dotato di autonomia operativa capace di giustificare lunificazione funzionale della parte di azienda ceduta. Ne conseguiva che, negata la ricorrenza del trasferimento di ramo aziendale, la fattispecie doveva essere inquadrata nella cessione di contratti di lavoro senza consenso dei contraenti ceduti sicché la nullità di detta cessione comportava la continuazione del rapporto di lavoro in capo allAnsaldo e successivamente alla Finmeccanica, con il riconoscimento ai lavoratori della posizione occupata prima della cessione e con la retribuzione ad essa collegata.

Avverso tale sentenza la Spa Finmeccanica propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Si è costituito con controricorso Manital Consorzio per i servizi integrati.

Resistono con controricorso i lavoratori proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.

La Finmeccanica ha, infine, depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato.

La Finmeccanica ed i lavoratori hanno depositato note difensive.

Motivi della decisione

Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (articolo 335 Cpc).

La società ricorrente con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dellarticolo 177 del Trattato Cee, per avere il Tribunale rifiutato di accogliere la richiesta di rimessione degli atti alla Corte di giustizia europea in merito allinterpretazione del senso e della portata delle direttive 14 febbraio 1977 n. 187 e 29 giugno 1998 n. 50; con il secondo motivo denunzia contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il giudice dappello dichiarato di volersi uniformare ai principi dellordinamento comunitario, come precisati dalla Corte di giustizia, mentre in realtà con essi si è posto in contrasto; con il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dellarticolo 2112 Cc perché loperazione di esternalizzazione di servizi può ben essere realizzata con lo strumento del trasferimento di un ramo dazienda, e ciò proprio al fine di garantire i p osti di lavoro senza procedere allestinzione dei rapporti di lavoro divenuti inutili, quindi, nella prospettiva di garanzia dei diritti dei lavoratori che è lobiettivo del legislatore comunitario, richiedendo, infatti, il suddetto articolo 2112 Cc la cessione di un insieme di beni coordinati per lesercizio di una attività di impresa, senza che sia necessario anche che tale esercizio sia attuale, bastando lastratta idoneità allo scopo produttivo unitario; con il quarto e quinto motivo denunzia infine violazione e falsa applicazione dellarticolo 2697 Cc e dellarticolo 1406 Cc per avere la sentenza impugnata tra laltro affermato che lAnsaldo non aveva fornito la prova della sussistenza del ramo dazienda mentre, in realtà, tutti gli elementi della fattispecie erano dimostrati e comunque non contestati (quarto motivo), e per avere ancora il giudice dappello omesso di valorizzare il significato del comportamento del lavoratore sullincremento retributivo riconosciuto allatto del passaggio alle dipendenze di Manital, nel senso di accettazione tacita della cessione del contratto, con cessazione della materia del contendere.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Questa Corte in una fattispecie analoga ha statuito che il trasferimento ad altra impresa dei lavoratori addetti ad una struttura aziendale priva di autonomia organizzativa e caratterizzata dallestrema eterogeneità delle funzioni degli addetti, insuscettibile di assurgere ad unitaria entità economica, non può configurare una cessione del ramo dazienda cui sia applicabile il disposto dellarticolo 2112 Cc ma costituisce mera cessione di contratti di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti (cfr. in tali sensi Cassazione 17207/02). In altri termini la giurisprudenza della Corte ha recepito una nozione commercialistica di azienda, ai sensi dellarticolo 2555 Cc, attribuendo rilievo decisivo al requisito dellautonomia organizzativa del ramo dazienda ceduto che, deve presentarsi come idoneo al perseguimento dei fini dellimpresa. Alla stregua di questi principi non può condividersi la tesi della ricorrente società (e del Consorzio Manital) secondo cui lautonomia funzionale del ramo trasferito può essere soltanto potenziale presso il cedente, essendo sufficiente, al fine dellattribuzione della qualità del ramo dazienda, lastratta idoneità del nucleo di beni o rapporti ceduti ad essere organizzati per lesercizio futuro di una attività. Al riguardo è stato precisato che il diritto positivo richiede per lapplicazione dellarticolo 212 Cc che sia ceduto un complesso di beni, che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi. Altrimenti sarebbe la volontà dellimprenditore ad unificare un complesso di beni (di per sé privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario), al solo fine di renderlo oggetto di un contratto di cessione di ramo dazienda, rendendo applicabile la relativa disciplina sulla sorte dei rapporti di lavoro.

Né per andare in contrario avviso vale il richiamo alla normativa comunitaria atteso che come ha questa Corte già affermato nella sentenza ricordata avente ad oggetto una controversia articolata negli stessi termini né le decisioni della Corte di giustizia europea né le direttive europee si pongono in contrasto con gli enunciati principi, che risultano pienamente in linea con la direttiva 98/50 (secondo la quale lentità economica è da intendere come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere una attività economica, sia essa essenziale o accessoria, che deve conservare, con il trasferimento di parte di imprese o di stabilimenti, la propria identità) e con la più recente direttiva 2001/23 Cee (che in buona parte presenta connotati particolarmente ricognitivi della precedente regolamentazione della complessa materia in esame) (cfr. in motivazione Cassazione 17207/02 cit.).

Dalle considerazioni che precedono discende linsussistenza delle condizioni per operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea in ordine alla interpretazione delle direttive europee. Anche ammettendo che le direttive suddette debbano interpretarsi nei sensi patrocinati dalla Finmeccanica la decisione in tali termini della Corte europea non sarebbe rilevante nella controversia in oggetto dal momento che lacclaramento di eventuali contrasti tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno risulterebbe, in ogni caso, inidoneo a produrre effetti sul rapporto giuridico controverso, stante il principio dellinefficacia orizzontale (cioè nei rapporti interprivati) delle direttive, ancorché precise ed incondizionate.

Va, inoltre, rimarcato che nel caso di specie, sulla base delle emergenze processuali, è risultato poi che nei servizi esternalizzati, oggetto del trasferimento, non si configurava alcuna realtà organizzativa riconducibile alla nozione di unità produttiva, sicché appare pienamente condivisibile lassunto del giudice dappello, secondo cui lelemento centrale anche del ramo dazienda è costituito dalla organizzazione dei fattori della produzione, intesa come il legame oggettivo tra i fattori stessi, qualificato e determinato dal fattore produttivo perseguito.

Per concludere non merita alcuna censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la mancanza dei requisiti richiesti per configurare il ramo dazienda ed applicare imperativamente larticolo 2112 Cc (e lautomatismo in esso sancito), e conseguentemente ha configurato la vicenda traslativa come cessione del contratto di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso del lavoratore escluso.

Infine non può trovare accoglimento neanche il quinto motivo del ricorso principale non potendosi evincere dai comportamenti delle parti e dagli atti di causa, una accettazione tacita con una efficacia abdicativi di diritti acquisiti da parte dei lavoratori della cessione del contratto per effetto dellincremento del trattamento retributivo goduto per effetto del trasferimento, suscettibile di condurre ad una declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La decisione del rigetto del ricorso principale porta allassorbimento del ricorso condizionato di Pili Marisa e dei suoi litisconsorzi, con il quale, con duplice motivo, si censura la sentenza impugnata per non avere tenuto nel dovuto conto i profili riguardanti la violazione della legge 1369/60 ed il divieto contrattuale di appalti continuativi svolti in azienda (ex articolo 24, parte generale, Sezione terza, Ccnl – Metalmeccanici pubblici). Al riguardo è sufficiente osservare che il ricorso in oggetto è stato proposto, appunto, in via condizionata in ragione dellassenza per la parte ricorrente di alcuna ulteriore utilità rispetto a quanto già ottenuto con la sentenza impugnata.

La Spa Finmeccanica e la Manital Consorzio, rimasti soccombenti, vanno condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidata unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, e condanna la Spa Finmeccanica e Manital Consorzio per i servizi integrati al pagamento in solido delle spese del presente giudiziosi cassazione, liquidata in euro 20, oltre euro 4000 per onorari difensivi.