Penale

Tuesday 26 October 2004

La Cassazione sorvola secoli di teoria generale del diritto e dichiara non vigente nel nostro ordinamento il principio di necessaria offensività della condotta. Condannato il parcheggiatore abusivo che si sia fatto dare qualche spicciolo. Cassazione – Se

La Cassazione sorvola secoli di teoria generale del diritto e dichiara non vigente nel
nostro ordinamento il principio di necessaria offensività
della condotta. Condannato il parcheggiatore abusivo che si sia fatto dare
qualche spicciolo

Cassazione – Sezione seconda penale
(up) – sentenza 6-25 ottobre 2004, n. 41462

Presidente Sirena – Relatore Fumu

Pm Galasso –
ricorrente Pg in proc.
Castellana

Motivi della decisione

Con sentenza del 10 luglio 2003 il
Tribunale di Bologna dichiarava Castellana Claudio non
punibile in ordine all’imputazione di truffa, contestata per aver
commesso con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come parcheggiatore
autorizzato e nel rilasciare ricevuta di avvenuto pagamento, indotto in errore
la persona, che si determinava a corrispondergli il compenso di lire diecimila.

Osservava il tribunale che, sulla
base della giurisprudenza costituzionale, il principio di non offensività deve ispirare l’interpretazione della norma
incriminatrice, sicché il giudice di merito ha il
dovere di apprezzare se la condotta dell’agente sia priva di qualsiasi idoneità
lesiva dei beni giuridici tutelati; rilevava, quindi, che la condotta
contestata appariva, nel concreto, di modesta entità, tale da indurre a
ritenerla, secondo il precetto dell’articolo 49, comma 2 Cp
fuori dell’area del penalmente rilevante.

Avverso detta pronuncia ha proposto
ricorso per cassazione il Pg il quale denuncia
violazione dell’articolo 49 Cp.

Il ricorso è fondato.

Rileva il collegio, innanzi tutto, come erri il giudice di merito a richiamare il principio di
non offensività, potendosi eventualmente argomentare,
nel caso di specie, solo intorno a quello – diverso – di irrilevanza del fatto;
ed invero, come ha esattamente sottolineato il procuratore impugnante, è lo stesso
giudicante ad ammettere che, nella vicenda in esame, una lesione del bene
giuridico tutelato dalla norma si sia verificata, ancorché di modesta entità.

A prescindere dunque dalla
considerazione, peraltro dirimente, che nel nostro ordinamento il principio
della necessaria offensività del fatto, cui il
tribunale si è ispirato, non è ancora vigente (tanto che la relativa
introduzione è stata prevista nello schema di legge-delega Magliaro, nel
progetto di riforma del Cp redatto dalla Commissione
Grosso e nel progetto di revisione della seconda parte
della Costituzione licenziato il 4 novembre 1997 dalla Commissione bicamerale),
si deve osservare come del tutto infondato si mostri comunque il richiamo
effettuato in sentenza all’articolo 49, comma 2 Cp,
atteso che l’evento dannoso del reato (la deminutio patrimonii) si è nella specie pacificamente verificato.

Solo di particolare tenuità del fatto
dunque si ha da parlare, senza che tuttavia se ne possa trarre conseguenza
giuridica diversa dalla valutazione della circostanza attenuante di cui
all’articolo 62 n. 4 Cp; ed invero la possibilità di
dichiarare improcedibili o non punibili situazioni in
cui elementi di marginalità potrebbero indurre a non considerare una condotta
penalmente rilevante nonostante la sua corrispondenza al modello tipico di
reato appartiene, allo stato della legislazione (ma si
veda in proposito de iure condendo l’articolo 107 del citato progetto Grosso,
nel testo finale come licenziato dalla Commissione redigente il 26 maggio
2001), esclusivamente al processo minorile (articolo 27.1 Dpr
448/88) ed a quello dinanzi al giudice di pace (articolo 34 D.Lgs
274/00), senza alcuna possibilità di estensione analogica della norma
eccezionale.

La sentenza impugnata deve pertanto
essere annullata con rinvio, secondo il precetto dell’articolo 569.4 Cpp, alla
Corte di appello di Bologna che si atterrà ai principi
suesposti.

PQM

Annulla la sentenza impugnata e
dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di
Bologna per nuovo giudizio.