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La Cassazione ritorna sul rapporto tra giudizio abbreviato e messa alla prova
L’equiparazione del rapporto tra giudizio abbreviato e patteggiamento al rapporto tra giudizio abbreviato e messa alla prova non è corretta perché la richiesta di sospensione del processo funzionale alla messa alla prova in vista dell’eventuale estinzione del reato assume valenza prioritaria, non suscettibile neppure di revoca implicita per effetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato, da intendersi necessariamente effettuata con riserva.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 2736/20; depositata il 23 gennaio)
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2736/2020, depositata il 23 gennaio, nella quale il Supremo Collegio è tornato ad affrontare il rapporto tra il giudizio abbreviato e la sospensione del procedimento per messa alla prova.
Il caso. A seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedeva che si procedesse nelle forme del rito abbreviato.
Veniva emessa dal GUP ordinanza di ammissione al rito.
Successivamente, l’imputato eccepiva la nullità del decreto di giudizio immediato, poiché in esso non era menzionata la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova, chiedendo di essere rimesso in termini.
Il GUP rigettava detta istanza affermando che per la gravità del reato non era possibile effettuare una prognosi positiva circa l’astensione dal commettere ulteriori reati in capo all’imputato.
Il difensore evidenziava così che il proprio assistito era stato di fatto ammesso alla presentazione dell’istanza di messa alla prova, rigettata poi nel merito, ed eccepiva l’incompatibilità del giudicante ex art 34 c.p.p..
Il Giudice dichiarava di astenersi rimettendo la decisione al Tribunale.
Dinanzi ad altro giudice veniva reiterata l’eccezione di nullità formulando istanza di restituzione nel termine per la presentazione dell’istanza di messa alla prova.
Il giudice accoglieva l’istanza di restituzione nel termine emettendo ordinanza ex art 464 c.p.p. con la quale rigettava l’istanza di messa alla prova ribadendo la prognosi negativa già formulata nella precedente ordinanza.
Il difensore chiedeva quindi che il processo proseguisse nelle forme ordinarie: l’istanza veniva accolta e veniva emesso il relativo decreto con il quale era disposta la prosecuzione del giudizio nella suddetta forma innanzi al Tribunale di Rimini in composizione collegiale.
Avanti al Collegio, veniva riproposta istanza di messa alla prova e il Tribunale di Rimini, acquisiti tutti gli atti delle udienze innanzi al GUP disponeva con ordinanza la restituzione degli atti al Giudice dell’Udienza Preliminare affinché procedesse nelle forme del rito abbreviato nei confronti dell’imputato, in applicazione del principio sancito nella sentenza Majouri.
Avverso detta ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione.
Due orientamenti giurisprudenziali. Nello spiegare il proprio ragionamento, gli Ermellini richiamano due orientamenti giurisprudenziali circa il rapporto tra il giudizio abbreviato e la sospensione del procedimento per messa alla prova.
L’uno ritiene che messa alla prova e giudizio abbreviato siano riti alternativi rispetto a quello ordinario, sussistendo sostanziale analogia: di conseguenza, la richiesta di giudizio abbreviato preclude l’istanza di messa alla prova.
Il secondo, ritiene invece che detto rapporto non sia equiparabile al rapporto tra rito abbreviato e patteggiamento e dunque l’ordinanza di rigetto della m.a.p. non sia immediatamente impugnabile, ma appellabile unitamente alla sentenza di primo grado.
Ciò, in quanto l’istituto della messa alla prova costituisce speciale causa di estinzione del reato, ponendosi dunque come alternativa a ogni tipo di giudizio di merito, ivi compreso quello effettuato nelle forme del giudizio abbreviato.
La soluzione. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere quest’ultimo orientamento, in quanto il primo conduce, inevitabilmente, ad una compressione irragionevole del diritto dell’imputato di avvalersi di riti alternativi e del diritto di difesa, ponendosi peraltro in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Seguendo tale orientamento, il ricorso proposto risulta dunque inammissibile, poiché la restituzione in termine non ha comportato una revoca dell’originaria istanza di giudizio abbreviato, attesa la non incompatibilità delle due richieste.
Risulta dunque corretto il principio applicato dal Tribunale collegiale nell’ordinanza impugnata, secondo il quale l’ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell’imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi ex art. 441-bis c.p.p. è provvedimento abnorme, che comporta l’abnormità di tutti gli atti conseguenti.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto, rilevando come il ricorrente potrà impugnare l’ordinanza che ha rigettato l’istanza di ammissione alla messa alla prova unitamente all’eventuale sentenza di condanna pronunciata all’esito del giudizio abbreviato.
Avv. Claudio Bossi