Assicurazione ed Infortunistica

Friday 26 October 2007

La Cassazione interviene ancora sui criteri di liquidazione del danno biologico e morale.

La Cassazione interviene ancora
sui criteri di liquidazione del danno biologico e morale.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 26 settembre – 24 ottobre 2007, n. 22338

Presidente Preden – Relatore
Amatucci

Pm Marinelli – difforme –
Ricorrente Ras – Riunione Adriatica di Sucurtà Spa – Controricorrente Melli ed altri

Svolgimento del processo

1. L’11.5.1995 l’autoambulanza
della Croce Rossa Italiana che stava trasportando in ospedale il
sessantanovenne Bruno Melli, colto da una crisi cardiaca, si scontrò ad un
incrocio con un autobus. Il Melli e la moglie Alda Viscardi, che lo
accompagnava, riportarono lesioni personali.

Nel giugno del 1996 entrambi
agirono giudizialmente per il risarcimento dei danni, convenendo in giudizio la Croce Rossa Italiana,
l’assicuratrice (Assitalia) ed il conducente (Renzo Riva) dell’ambulanza,
nonché la proprietaria (Autolinee Sai s.r.l.) il conducente (Giovanni
Longaretti) e l’assicuratrice (Ras Assicurazioni s.p.a.) dell’autobus. Tutti i
convenuti resistettero.

In corso di causa Bruno Melli
decedette per cause indipendenti dal sinistro ed il giudizio fu proseguito dagli
eredi (la moglie ed i sei figli).

Con sentenza n. 111 del 2000 l’adito tribunale di
Bergamo accertò la responsabilità esclusiva del conducente dell’autobus e lo
condannò, in solido con la proprietaria e l’assicuratrice, al risarcimento dei
danni in favore degli attori.

La sentenza fu appellata dai
soccombenti che, per quanto in questa sede interessa, si dolsero del fatto che
il tribunale avesse liquidato il danno biologico patito dal Melli in relazione
alla durata presunta della sua vita residua, anziché alla minore durata
effettiva.

Interpose appello incidentale
anche il Riva, che lamentò l’omessa condanna dei
soccombenti al rimborso delle spese processuali da lui sostenute.

Tutti gli appellati resistettero.

2. Con sentenza n. 874 del 2002
la corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame degli appellanti
principali ed ha accolto quello incidentale del Riva.

Ha ritenuto la corte di merito
che il tribunale avesse dichiaratamente liquidato il
danno "facendo riferimento all’età del leso considerata rilevante al solo
fine di determinare il valore dell’integrità fisica di un uomo di 69 anni e
mezzo", ma ciò "secondo criteri del tutto svincolati dalle
probabilità di vita del soggetto, così che non risulta affatto che la
quantificazione criticata sia stata calcolata in base all’erroneo presupposto
che Bruno Melli potesse godere dell’aspettativa di vita statistica pur nella
consapevolezza dell’avvenuto suo decesso prima di detto termine".

3. Avverso detta sentenza ricorre
per cassazione la
Ras s.p.a., affidandosi a due motivi, illustrati anche
da memoria, cui resistono con controricorso gli eredi del Melli.

Il Riva
ha depositato controricorso, rilevando il suo difetto di interesse in ordine al
ricorso.

Gli altri intimati non hanno
svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.1. Col primo motivo la società
ricorrente si duole – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.
2043, 2056 e 2057 cod. civ., nonché omessa e
insufficiente motivazione su punti decisivi – che la corte d’appello abbia affermato
che, ai fini della liquidazione del danno biologico, il riferimento alle
tabelle era stato effettuato dal tribunale al solo fine di determinare il
valore dell’integrità fisica del soggetto, senza considerare che tanto
significa proprio tenere in conto le aspettative di vita; la quale è
inevitabilmente operata sulla base di presunzioni allorché il soggetto leso sia
in vita, ma che non v’è motivo di ancorare all’aspettativa di vita allorché la
data della sua cessazione sia nota e sia dunque possibile ancorare la
liquidazione ai dati concreti della fattispecie.

1.2. Il motivo è fondato.

La corte d’appello del tutto
inesattamente afferma che il tribunale avesse dichiaratamente
liquidato il danno "facendo riferimento all’età del leso
considerata rilevante al solo fine di determinare il valore dell’integrità
fisica di un uomo di 69 anni e mezzo, ma ciò secondo criteri del tutto
svincolati dalle probabilità di vita del soggetto, così che non risulta affatto
che la quantificazione criticata sia stata calcolata in base all’erroneo
presupposto che Bruno Melli potesse godere dell’aspettativa di vita statistica
pur nella consapevolezza dell’avvenuto suo decesso prima di detto
termine".

Il tribunale aveva invero
ritenuto – così comunque incappando in un evidente errore di diritto – che il
principio secondo il quale la liquidazione del danno va effettuata in relazione
alla durata effettiva della vita del soggetto leso (ovviamente se nota) si
applica solo al danno patrimoniale e non anche a quello biologico, invece da
liquidarsi in base all’età dell’infortunato secondo criteri del tutto
svincolati dalle probabilità di vita. L’affermazione della corte d’appello,
nella parte in cui ha preteso che il tribunale avesse liquidato il danno in
base a parametri diversi dall’aspettativa di vita, per tale motivo rigettando
il motivo di impugnazione, integra una motivazione meramente apparente, non
essendo stato chiarito quale sia il parametro diverso da quello
dell’aspettativa di vita che consente la liquidazione in base all’età.

Ed incorre anch’essa in un palese
errore di diritto, poiché l’età in tanto assume rilevanza ai fini della
liquidazione del danno alla salute (lato sensu biologico) in quanto col
crescere dell’età diminuisce l’aspettativa di vita, sicché è progressivamente
inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non
patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica.

Ne consegue che, quando invece la
durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità
statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il
danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata
per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla
durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni
negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza
psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto
leso per l’intera durata della sua vita residua. Durata che è normalmente
presunta (da qui la considerazione dell’età e della relativa speranza di vita
in caso di lesioni che non abbiano provocato la morte), ma che è invece nota se
la morte sia sopravvenuta.

2.1. Col secondo motivo è
denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059
cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione
su punti decisivi, con riguardo alla liquidazione del danno morale.

Si afferma che le stesse critiche
svolte col primo motivo in ordine alla liquidazione del danno biologico si
attagliano a quella del danno morale, avendo il tribunale "con motivazione
pedissequamente confermata dalla corte d’appello, liquidato tale posta in £
115.000 per la permanente ed in £ 8.400.000 per la temporanea, manifestamente
rapportando il danno stesso alla metà del danno biologico, liquidato in lire
232.031.000 per i postumi permanenti ed in lire 16.800.000 per 1’inabilità
temporanea".

2.2. Il motivo è infondato, non
essendo stata in atto d’appello svolta alcuna censura in ordine alla
liquidazione del danno morale da parte del primo giudice, sicché la questione è
posta per la prima volta in questa sede.

Dalle conclusioni precisate in
appello e trascritte nella sentenza impugnata risulta infatti
che gli appellanti avevano domandato, per un verso, che fosse dichiarata la
concorrente responsabilità anche del conducente dell’autoambulanza sul quale la
vittima era trasportata e, per altro verso, che la sentenza fosse riformata
"per quanto attiene (al)la liquidazione del danno in base al principio per
il quale l’ammontare del danno biologico subito dal Melli Bruno e dovuto agli
eredi dello stesso va quantificato in rapporto alla durata della vita effettiva
della predetta parte offesa".

Le citate conclusioni non
contengono alcun riferimento al danno morale, del quale
infatti la corte d’appello non si è occupata in alcun modo (dalla
lettura sentenza impugnata non trova in particolare conferma l’affermazione
della ricorrente che la corte d’appello avrebbe pedissequamente confermato la
sentenza del tribunale sul punto).

Né è sostenibile che, una volta
impugnata la sentenza in ordine alla liquidazione del danno biologico, fosse stata devoluta al giudice del gravame anche la
statuizione relativa al danno morale, per essere stato lo stesso
"manifestamente rapportato" alla metà del danno biologico.

La diversità delle due poste di
danno e la diversità dei presupposti che ne consentono il risarcimento
(riflessi non patrimoniali della lesione dell’integrità fisica in un caso,
sofferenza psichica della vittima se il fatto sia previsto dalla legge come
reato nell’altro) non consentono infatti di ravvisare
un’automatica estensione dell’impugnazione in ordine alla liquidazione del
danno biologico alla liquidazione del danno morale per il solo fatto che il
secondo sia stato liquidato in una frazione del primo.

3. In conclusione, accolto il
primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, la sentenza va cassata in
relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa
composizione, affinché proceda alla liquidazione del danno biologico avendo
riguardo al tempo per il quale il soggetto leso è effettivamente sopravvissuto.

Il giudice del rinvio regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità quanto al rapporto tra la Ras e
gli eredi del Melli, mentre possono essere compensate quelle relative al
rapporto processuale instaurato nei confronti di Renzo Riva, ravvisandosene
giusti motivi in relazione al suo difetto di interesse a svolgere attività
difensiva.

PQM

La Corte Suprema di
cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa in
relazione e rinvia, anche per le spese tra la Ras e gli eredi di Bruno
Melli, alla corte d’appello di Brescia in diversa composizione; compensa le
spese del giudizio di legittimità tra la
Ras e Renzo Riva.