Penale
La Cassazione in tema di uso di atto con contraffazione delle impronte di certificazione pubblica
La Cassazione in tema di uso di atto con contraffazione delle impronte di certificazione pubblica
Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 20 aprile-23 settembre 2004, n. 37404
Presidente Ietti Relatore Marasca
Pm DAngelo ricorrente Ricciardi
La Corte osserva
Su una Fiat Punto di Giuseppe Ricciardi, in uso temporaneo a tale Giovanni Cafaro, fermata perché a bordo viaggiava un pregiudicato, venne rinvenuta una placca in alluminio contraffatta intestata ministero di Grazia e giustizia, che abilitava alla sosta anche in zone non consentite.
Per tale fatto, rubricato come violazione dellarticolo 469 Cp, si procedeva contro il Ricciardi ed il Cafaro, questultimo deceduto nel corso del processo per avere fatto uso della placca senza essere concorsi nella contraffazione.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza emessa in data 8 novembre 2000 condannava il Ricciardi alla pena di mesi otto di reclusione e lire 600.000 di multa condizionalmente sospesa.
La Corte di appello di Torino, dopo avere rigettato una richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per espletare una perizia tecnica sulla placca, riteneva provato luso della placca contraffatta e sussistente il dolo e, quindi, confermava laffermazione di responsabilità del Ricciardi, riducendo però la pena inflitta in primo grado a mesi cinque e giorni 20 di reclusione ed euro 60 di multa aggiungendo al beneficio di cui allarticolo 163 Cp anche quello di cui allarticolo 175 dello stesso codice.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione Giuseppe Ricciardi che tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione
1) Inosservanza dellarticolo 192 comma 2 Cpp perché luso della placca da parte del ricorrente veniva desunto da una praesumptio de presumpto, ovvero da una presunzione condivisibile ‑ il Ricciardi ha fatto uso dellauto ‑ si è passati ad altra presunzione ‑ lauto è stata usata e quindi, ha anche sostato.
2) Violazione degli articoli 521 e 522 Cpp perché il Ricciardi, accusato di avere fatto uso della placca, è stato condannato per avere detenuto la stessa.
3) Mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al mancato accertamento della contraffazione o meno della placca.
4) Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex articolo 53 della legge 689/81 come modificata dalla legge 134/03, dal momento che la condanna è inferiore ai sei mesi di reclusione.
Il ricorrente chiedeva lannullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Ricciardi sono infondati.
Con il primo motivo di ricorso il Ricciardi ha sostenuto che non vi era la prova che la placca, supposta contraffatta, fosse stata usata dallimputato.
I giudici di merito hanno chiarito che la placca in questione era stata posta sul cruscotto dellauto ed era ben visibile dallesterno della stessa; la placca era in effetti una autorizzazione a parcheggiare anche in zone sottoposte a divieto di parcheggio.
È rimasto altresì accertato che lauto munita di placca è stata usata sia dal Ricciardi, sia dal defunto Cafaro; sul punto non vi è nessuna contestazione.
I giudici di merito hanno rilevato che lauto era certamente stata fermata mentre era in movimento, ma che luso della vettura presupponeva fasi di movimento e fasi di sosta; quindi era ravvisabile luso della placca punibile ai sensi dellarticolo 469 Cp.
Ora, a parte la correttezza di tale ragionamento, va detto che ciò che è represso ai sensi della norma citata è anche luso per così dire non tipico di un oggetto munito di impronta dello Stato.
Si vuol dire cioè che lauto munita di un contrassegno di un corpo dello Stato genera nei vigili, nella Polizia e nei militari della Guardia di Finanza e dellArma dei Carabinieri addetti al controllo della circolazione stradale un naturale affidamento.
Ciò non significa che i possessori di auto munite di tali contrassegni godano di particolari facilitazioni e privilegi, ma è del tutto evidente che gli addetti al controllo della circolazione dovendo ovviamente operare delle scelte fermano con maggiore frequenza auto non di Stato, perché queste ultime destano minori sospetti.
Quindi la esposizione della placca anche durante la circolazione del veicolo svolge una funzione certamente non secondaria; anche in tale situazione può quindi, legittimamente parlarsi di uso del contrassegno e non solo quando questultimo venga utilizzato per sostare con lauto in zone sottoposte a divieto. Del resto la Fiat Punto con la placca contraffatta nel momento in cui è stata fermata trasportava ‑ per puro caso ? ‑ un pregiudicato; lauto venne fermata soltanto perché i controllori riconobbero il pregiudicato Cafaro. È assolutamente incomprensibile in proposito il rilievo del ricorrente secondo il quale loggetto in discussione può anche avere utilizzazioni estemporanee, ma in siffatti casi la sua contraffazione non avrebbe rilevanza penale. La osservazione non è condivisibile perché larticolo 469 Cp vieta luso di oggetti con impronta contraffatta senza specificare se deve trattarsi delluso per così dire tipico delloggetto o anche di altre utilizzazioni. È del tutto evidente che la norma contempla tutte le possibili utilizzazioni delloggetto con impronta contraffatta e non soltanto luso tipico ed ordinario dello stesso.
Per le ragioni indicate il motivo di ricorso non è fondato.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha sostenuto un difetto di correlazione perché al Ricciardi sarebbe stato contestato luso della placca mentre la condanna sarebbe stata comminata per la detenzione della stessa, è manifestamente infondato. Quanto sostenuto dal ricorrente non corrisponde al vero perché i giudici di merito hanno chiarito che il Ricciardi è stato condannato per il delitto di cui allarticolo 469 Cp per avere usato la placca contraffatta.
È quasi superfluo rilevare che luso è qualcosa di più della semplice detenzione, perché luso di un oggetto normalmente presuppone che chi lo usi lo detenga anche.
In ogni caso i giudici di merito hanno chiarito che il ricorrente aveva esposto bene in vista sullauto la placca contraffatta proprio per utilizzarla nel senso chiarito quando si è discusso il primo motivo di impugnazione.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha sostenuto che fosse necessario un accertamento preciso ‑ perizia tecnica ‑ della contraffazione; il ricorrente ha sostenuto che tale accertamento costituiva una prova decisiva.
È sufficiente notare che la perizia e comunque gli accertamenti tecnici costituiscono prove neutre e, come tali, non classificabili né a carico né a discarico dellaccusato; essi, quindi, sono sottratti al potere dispositivo delle parti e rimessi essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.
Deve conseguentemente escludersi che laccertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso ai sensi dellarticolo 606 lettera d) Cpp (v. Cassazione 6 aprile 1999 Mandalà, in Cassazione penale 3387/00).
Bisogna aggiungere che i giudici di merito con una lunga, minuziosa e precisa motivazione hanno chiarito che i numerosi testimoni escussi ‑ tutti qualificati, trattandosi di appartenenti al corpo degli agenti penitenziari come limputato ‑ e le circolari esaminate rendevano certi che la placca non era quella in uso a tale Corpo, perché mancante, tra laltro, del numero di matricola, ed era certamente contraffatta.
La convinzione raggiunta logicamente motivata rendeva naturalmente superfluo lespletamento di una perizia tecnica e/o di un accertamento concernente la contraffazione.
Il giudice, invero, deve ricorrere a tali mezzi di prova quando per risolvere la questione sottoposta alla sua valutazione siano assolutamente necessarie cognizioni tecniche che il giudice non possiede; tale necessità non ricorreva nel caso in discussione.
Infondato, infine, è anche lultimo motivo di impugnazione, con il quale è stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente.
Va detto che al momento della decisione la sostituzione non era consentita dal momento che la pena comminata era stata in primo grado superiore a otto mesi di reclusione ed in secondo grado a cinque mesi.
Con lentrata in vigore della legge 104/03 la sostituzione richiesta sarebbe stata invece possibile.
Ora, pur volendo prescindere dalla considerazione che secondo molti tale sostituzione non sarebbe concedibile in sede di legittimità perché sono necessarie valutazioni di merito non consentite al giudice di legittimità, va detto che nel caso di specie dalle sentenze di merito si desume che il fatto attribuito al Ricciardi è stato ritenuto connotato da una certa gravità, fatto che ovviamente si oppone ad una attenuazione del profilo sanzionatorio.
Né la valutazione di gravità del fatto è attenuata dal riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 Cp, concessi soltanto per la incensuratezza del Ricciardi e per la conseguente prognosi favorevole effettuata dai giudici.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.