Lavoro e Previdenza

Monday 24 March 2003

La Cassazione in tema di natura e struttura del lavoro interinale.

La Cassazione in tema di natura e struttura del lavoro interinale

Cassazione – Sezione Lavoro

Sentenza 27 febbraio 2003

3020/2003

Sentenza.

Presidente V. Mileo – Relatore C. Guglielmucci

Svolgimento del processo

Il Sig. V. ha stipulato, 1’8.6.98, un contratto per prestazione di lavoro temporaneo con la M. spa , con durata da tale data sino al 26.6.98, prestando la sua attività presso la spa P. sino al 31.7.98, con cui la M. aveva concluso un contratto di fornitura per sostituzione di lavoratore assente, i nominativamente indicato con durata sino al rientro del lavoratore stesso.

Nel mese di agosto, fra le medesime parti, era intervenuto altro contratto di prestazione d’opera per sostituzione di lavoratore assente, presso la P., non nominativamente indicato, con durata sino al rientro dello stesso; tale termine era indicato anche nel contratto di fornitura.

Il sign. V. ha quindi chiesto al Pretore di Torino di accertare che il rapporto di lavoro fra lui e la P. si era trasformato per superamento del termine convenuto nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo in rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell’art.10 c. 3 1.196/97 o, in alternativa, di accertare che detto effetto era avvenuto ai sensi del c. 2 della norma stessa nei confronti della M., per effetto del secondo contratto con la stessa intervenuto, nel quale non era stato indicato il lavoratore sostituito.

Il 1.11.99 la M. gli ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro ed egli, con ricorso ai sensi dell’art. 700 cpc., ha adito il Pretore perché tosse accertata la illegittimità del licenziamento e disposta la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti della M. o, in alternativa, nei confronti della P.

Il Pretore, riuniti i ricorsi, ha dichiarato che la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato aveva avuto luogo nei confronti della P., cui ha ordinato la reintegrazione del lavoratore con corresponsione della retribuzione sino alla effettiva reintegra.

La P. ha proposto appello al Tribunale di Torino, innanzi a cui ha proposto appello incidentale il lavoratore lamentando che la P. non fosse stata condannata a corrispondergli cinque mensilità per il risarcimento del danno, ed in appello incidentale condizionato inteso ad ottenere là reintegrazione nei confronti della M. nel caso di accoglimento dell’appello principale della P..

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 31.10.00, ha accolto l’appello principale, ha dichiarato che fra il Sig. V. e la M. si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal ?4.8.98 ; che il licenziamento a questi intimato dalla stessa era illegittimo ed ha disposto la reintegrazione nel rapporto di lavoro presso di essa.

L’asserzione centrale che sorregge la decisione si fonda sulla ritenuta completa autonomia fra il contratto intervenuto fra il lavoratore e l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo e quello stipulato fra quest’ultima e la impresa utilizzatrice dell’attività del lavoratone; secondo il Tribunale nei confronti della P., attenutasi a tutte le prescrizioni di legge nella stipulazione del contratto di fornitura nel quale era indicato il termine finale della prestazione lavorativa; non poteva, per il principio espresso dall’art. 1372 c. 2 cc., avere alcuna efficacia il termine finale della prestazione indicato ml contratto di prestazione temporanea;

essa si era attenuta al termine apposto nel contratto stipulato con l’impresa fornitrice nell’inconsapevolezza del termine esistente nel contratto intervenuto fra il lavoratore e la stessa.

Sicché, essendosi protratta la prestazione lavorativa sino all’unico termine che la vincolava (il rientro del lavoratore sostituito) non si era verificata l’ipotesi prevista dal predetto comma 3 dell’art. l0, di protrazione della prestazione oltre il termine stabilito, sanzionata con la trasformazione del rapporto esistente fra impresa fornitrice e lavoratore in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice: per carenza del presupposto di detto effetto giuridico individuabile nella inconfigurabilità di un rapporto di lavoro temporaneo.

Il Tribunale ha anche affermato che sulla domanda di reintegra nel posto di lavoro,introdotta dal lavoratore con ricorso ai sensi dell’art. 700 cpc., v’era stata accettazione del contraddittorio da parte di entrambe le imprese.

Il sign.V. chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui resiste la P. con controricorso; anche la M. avanza analoga richiesta con ricorso sostenuto da due motivi cui, con controricorso resiste il Sig. V..

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dal Sig. V., e quello proposto dalla spa M., vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cpc, attenendo alla medesima decisione.

In ordine logico giuridico va esaminato, per primo, quello proposto dal Sig. V., fondato sulla protrazione della prestazione lavorativa, oggetto del primo contratto per prestazione di manodopera temporanea intervenuto con la spa M., con durata 8.6.89 26.6.98, oltre il termine previsto nel contratto stesso (sino al 3 1.7. 98).

Esso, contrariamente a quanto sostiene la P. nel controricorso, non è inammissibile per carenza d’interesse derivante dall’aver proposto il ricorrente, in maniera alternativa e non subordinata, le proprie domande nei confronti di entrambe le imprese: sicché, conseguito il bene oggetto delle sue pretese nei confronti della M.,egli aveva raggiunto il suo obiettivo di essere assunto a tempo indeterminato da una delle due imprese.

Ed infatti, l’interesse ad agire del Sig. V., nei confronti sia dell’impresa fornitrice che di quella utilizzatrice, si sostanzia in quello ad una stabile occupazione : la richiesta di condanna in via alternativa dell’una o dell’altra impresa rappresenta che egli intende, comunque, conseguire tale bene; con la conseguenza che esso permane allorché la situazione giuridico processuale si sia evoluta in maniera tale da poterne compromettere la realizzazione. Ed infatti l’impugnativa della sentenza d’appello da parte della M., se accolta, gli e farebbe perdere, definitivamente, il bene della vita che egli intende conseguire attraverso il processo.

Il Sig. V., con il ricorso da lui proposto, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2, 3, 4, 10, 12 l. n. 196/97; conseguente violazione e falsa applicazione degli art. 1372 cc. e 2697, nonché vizi di motivazione; con tale censura egli sostiene che le pattuizioni rilevanti per il lavoratore, dalla cui violazione derivano le sanzioni previste dall’art.10 comma 2 e 3 1.196/97 sono solo quelle contenute nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo concluso con l’impresa fornitrice di tale lavoro.

Esso, secondo il ricorrente, costituisce l’unica fonte regolamentare del proprio rapporto di lavoro per il lavoratore: per il quale non ha alcun rilevo, contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, il contenuto del contratto di fornitura; ha, pertanto, errato il Tribunale nell’individuare come termine finale della prestazione lavorativa il cui superamento è sanzionato con la conversione del rapporto fra lavoratore ed impresa fornitrice in lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell’impresa utilizzatrice, il termine apposto nel contratto di fornitura di lavoro temporaneo intervenuto fra la M. e la P.: costituente una fonte regolamentare dei rapporti fra le due imprese non in grado di incidere su quella del rapporto fra lavoratore ed impresa fornitrice.

La censura è fondata.

1.Come si è detto, la controversia lì a il ricorrente e la spa P., presso la quale egli prestò lavoro temporaneo, una prima volta, dall’8.6.89 al 31.7.98, trae origine dalla non coincidenza del termine tirale della prestazione lavorativa indicato nel contratto di fornitura (rientro del lavoratore sostituito) con quello indicato nel contratto per prestazione di lavoro temporaneo (26.6.98).

2.Tale “anomalia” (ed infatti la legge prevede all’art.3 comma 1 lett. a) per il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo un contratto a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l ’impresa utilizzatrice) ha innescato la questione su quale sia fra le due che caratterizzano la fattispecie regolata dalla l. n.197/96 la fonte regolamentare valevole per individuare il termine finale che sia stato ecceduto; evento cui consegue il predetto effetto sanzionatorio ai sensi dell’art. 10 comma 3 della legge stessa.

3. L’opzione del Tribunale è stata per il contratto di fornitura, che, come è noto interviene, fra impresa fornitrice di lavoro temporaneo ed impresa utilizzatrice della stessa è ciò in quanto:

il contratto intervenuto fra 1’ impresa fornitrice ed il lavoratore è per l’impresa utilizzatrice res inter alios acta giusta il principio, in materia di efficacia del contratto, previsto dall’art.1372 c.2 secondo cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge:

l’impresa utilizzatrice in quanto inconsapevole della regolamentazione intervenuta nel contratto per prestazione temporanea non può subire effetti sanzionatori che trovino origine nello stesso;

non essendovi stata protrazione del rapporto oltre il termine previsto nel contratto di fornitura viene meno la giustificazione della sanzione che presuppone l’esistenza di non temporaneità del lavoro, comprovata dal superamento del termine.

L’opzione del Tribunale postula, impropriamente, una completa e perfetta autonomia ed indifferenza fra le due fonti regolamentari, oggetto, conseguenzialmente, da parte dello stesso, di parcellizzazione, degradando a res inter alios acta, indifferente per la impresa utilizzatrice, per una fattispecie che è, invece, complessa, caratterizzata da un ontologico collegamento negoziale fra contratto di prestazione di lavoro temporaneo e contratto di fornitura del lavoro stesso.

1. E’ noto che l’introduzione del c.d. lavoro interinale risponde a molteplici esigenze fra cui come preponderanti si pongono il bisogno per le imprese di poter contare su una forza lavoro idonea a fronteggiare esigenze temporanee, non tipicizzate, lasciando la gestione normativa (retributiva e previdenziale) del rapporto di lavoro ad altra impresa professionalizzata nel reclutamento di personale idoneo a sopperire ad esigenze temporanee; nonché l’incentivazione di sbocchi occupazionali per le fasce giovanili nella prospettiva di un loro ingresso nel mondo del lavoro ai fini anche di una formazione professionale plurivalente.

Il tutto nella prospettiva del superamento di strumenti risalenti ad epoche da considerarsi remote nell’ambito delle relazioni industriali come la l. n. 1369/60 e della introduzione di una cultura della flessibilità del rapporto di lavoro; in un contesto in cui si intrecciano l’interesse dell’impresa a disporre di nuclei mobili, dei quali abbia la sola gestione tecnico produttiva, e quello del lavoratore ad un accesso rapido nel mondo del lavoro con possibilità di formazione pluriprofessionale.

2. A fronte di tale disegno, sorretto dalle anzidette esigenze legate al mutamento dei modelli produttivi, sempre più propensi ad un’organizzazione produttiva leggera, e della stessa concezione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore non più percepito come fonte unica ed esclusiva, iniziale e tirale, della esperienza lavorativa, è stata introdotta una intelaiatura legislativa che pur articolandosi in negozi distinti, ciascuno dei quali funzionalizzato ad esigenze diverse, (contratto di prestazione di lavoro temporaneo conti atto di fornitura dello stesso) postula un ontologico collegamento negoziale fra le pur distinte fonti contrattuali ed un rapporto necessariamente trilaterale fra i soggetti dell’operazione: in quanto tutti interessati per la reciproca integrazione che avviene fra i loro interessi all’esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla scissione fra gestione normativa e gestione i tecnico produttiva del lavoratore, affatto diverso da quello tipico che postula, invece, l’identità fra soggetto gestore della fase normativa e quello gestore della fase tecnico produttiva.

In essa v’è una netta distinzione di ruoli per effetto della quale l’impresa fornitrice assume quello di datore di lavoro privo, tuttavia, di potere gestionale nei confronti delle energie lavorative postegli a disposizione del lavoratore destinate, invece, ad esser utilizzate da un diverso datore di lavoro su cui, tuttavia, non grava, se non in via di garanzia, alcuno degli oneri retributivi e previdenziali al cui adempimento è tenuta l’impresa fornitrice.

Il ruolo dell’impresa utilizzatrice è, pertanto quello di mera gestione, secondo le sue esigenze, del lavoratore messogli a disposizione dall’impresa fornitrice: di conseguenza, la regolamentazione del rapporto di lavoro, nella quale elemento essenziale è la sua durata, risiede esclusivamente nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo; il quale, attesa la particolare struttura del rapporto giustificata dalle anzidette finalità, produce effetto necessariamente nei confronti del soggetto che della prestazione è mero utilizzatore; la cui inconsapevolezza del soggetto contenuto del contratto di prestazione temporanea che non è azzardato definire contratto base rimane irrilevante rientrando la fattispecie legislativa in esame nei casi di efficacia contrattuale che necessariamente si estende a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento negoziale; che pur articolandosi in distinti negozi, ciascuno caratterizzato da una sua autonoma funzione, inerisce agli stesse indivisibilmente per la integrazione che, come si è detto, tale procedimento realizza fra i loro interessi.

1. Non sottacendosi che il particolare collegamento esistente fra i negozi finalizzati ad esigenze diverse comporta per l’utilizzatore obblighi di correttezza e buona fede che non lasciano spazio ad alcuna incolpevolezza, essendo obbligo primario dell’utilizzatore, nell’accingersi a gestire le energie lavorative procacciategli dall’impresa fornitrice, controllare l’esatto contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo che costituisce il titolo che gli consente di gestire il lavoratore.

Questi ha il quadro di riferimento del suo rapporto di lavoro esclusivamente nel contratto stipulato con l ’impresa fornitrice, non diversamente da qualsiasi altro lavoratore che abbia messo a disposizione del datore di lavoro una prestazione lavorativa; con la differenza che la gestione produttiva delle stesse avverrà da parte di altro soggetto collegato al suo datore di lavoro per il tramite del contratto di fornitura.

2. Eventuali pattuizioni modificative del contenuto del c.d. contratto base, intervenute nel contratto di fornitura sono per lui irrilevanti atteso che, essendo egli (rectius: le sue energie lavorative) l’oggetto del contratto di fornitura, non ha alcun ruolo che giustifichi, da parte sua, l’obbligo d’informazione del contenuto del contratto in questione, non essendo per lui configurabile, attesa la sua posizione nel contratto in questione, un’obbligo di correttezza e buona fede analogo a quello che incombe su gli altri due soggetti del rapporto di lavoro; atteso che, peraltro, la legge prevede che nel contratto di lavoro temporaneo (a tempo determinato) i termini di durata siano corrispondenti a quelli previsti nel contratto di fornitura (copia del contratto di fornitura è trasmessa dall’impresa fornitrice alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione ai sensi dell’art.1 comma 7 l.196/97 mentre il comma 3 dell’art. 3 dispone che copia del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo sia rilasciata al lavoratore entro cinque giorni dalla data di inizio dell’attività presso l’impresa utilizzatrice).

La sanzione prevista dal l’art.10 comma 3 l.196/97, che comporta la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell’impresa utilizzatrice , contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, non è speculare all’assenza di occasione temporanea di lavoro presso la stessa, ma assegna ad essa il lavoratore in via definitiva per la violazione di un elemento essenziale e peculiare del contratto base costituito dalla durata del rapporto di lavoro, come conosciuta dal lavoratore, titolo esclusivo per la certezza della programmazione ella sua vita lavorativa.

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

il rapporto di lavoro interinale che ha luogo attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo e quello di prestazione di tale lavoro, è caratterizzato da una scissione fra gestione normativa e gestione tecnico produttiva del lavoratore;

in tale ambito il contratto di prestazione di lavoro temporaneo costituisce por il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (c.d. contratto base) ed al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l’assoggettamento della impresa utilizzatrice alla sanzione prevista dal comma 3 dell ’art.10 l. 196/97, con la conseguenza che in caso di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel contratto di fornitura, ai fini predetti, ha rilievo unicamente il termine contenuto nel primo contratto;

il contenuto di detto contratto è rilevante anche nei confronti dell’impresa utilizzatrice perché ad essa si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi ontologicamente fra loro collegati che danno luogo ad un rapporto indivisibile trilaterale;

sul lavoratore, attesa la sua posizione nel contratto di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso.

Potendosi la causa decidere nel merito ai sensi dell’art.384 cpc. va, in base ai predetti principi, rigettato l’appello principale proposto dalla P. ed accolta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dal sign. V. nei confronti della stessa essendosi, per effetto dell’art. 10 comma 3 l.196/97 costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra gli stessi.

In relazione ad esso fu intimato al lavoratore il licenziamento la cui illegittimità,dichiarata in entrambi i gradi di merito, non è oggetto di alcuna censura.

Va, di conseguenza ordinato alla spa P. di reintegrare il Sig. V. nel posto di lavoro corrispondendogli le retribuzioni maturate dal 21.1.99 sino alla reintegra, dedotte quelle già percepite per effetto delle sentenze di merito.

L’appello incidentale non condizionato proposto dal Sig. V., relativo alla mancata condanna della P. ad un minimo di cinque mensilità ( il licenziamento avvenne il 21.1.99 e la sentenza di reintegra fu emessa il 10.5.99) va dichiarato assorbito per la decisione prima adottata in ordine alla reintegra nel posto di lavoro; per la stessa ragione eguale decisione va adottata per l’appello condizionato all’accoglimento dell’appello della P..

L’accoglimento del ricorso del Sig. V. esonera la Corte dall’esame di quello proposto dalla spa M. avverso la decisione del Tribunale che, in accoglimento dell’appello incidentale, aveva ritenuto costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa sulla base del secondo contratto cori essa stipulato dal lavoratore.

Le spese per il giudizio di primo grado si liquidano nella misura indicata nella sentenza pretorile; sussistono giusti motivi per dichiarare compensate, fra tutte le parti, le spese della fase d’appello e quelle relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso proposto dal Sig. V.; dichiara assorbito il ricorso proposto dalla spa M.; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dalla s.p.a. P. avverso la sentenza del Pretore e condanna condanna la spa P. a reintegrare Sig. V. nel posto di lavoro ed a corrispondergli la retribuzione dal 21.1.99 , dedotta quella percepita per effetto delle sentenze di merito;

dichiara assorbiti entrambi gli appelli incidentali proposti dal Sig. V.;

liquida le spese del giudizio di primo grado nella misura indicata nella relativa sentenza; compensa , fra tutte le parti, le spese della fase d’appello e quelle relative al presente giudizio.