Penale

Thursday 05 June 2003

La Cassazione fa infuriare nuovamente le donne. Niente concorso in violenza sessuale per chi giustifica lo stupro. Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 26 marzo-30 maggio 2003, n. 23916

La Cassazione fa infuriare nuovamente le donne. Niente concorso in violenza sessuale per chi giustifica lo stupro

Cassazione Sezione terza penale (cc) sentenza 26 marzo-30 maggio 2003, n. 23916

Presidente Vitalone relatore Onorato

Pm Geraci ricorrente Pg in proc. Basile

Svolgimento del processo

1. Domenico Basile (padre) e Giovanni Basile (figlio) venivano sottoposti a indagini preliminari per concorso nei delitti di maltrattamenti (articolo 572 Cp), lesioni personali (articolo 582 e 585.1 Cp), violenza sessuale (articolo 609bis, commi 1 e 2 Cp) e minacce (612 Cp), commessi in danno di Antonietta De Matteis, rispettivamente nuora del primo e moglie del secondo.

Giovanni Basile era altresì indagato per favoreggiamento (articoli 111, 378 e 384 Cp), perché aveva determinato la moglie Antonietta De Matteis e la cognata Giovanna De Matteis a dichiarare falsamente alla polizia giudiziaria che il tentativo di suicidio posto in essere dalla prima era scaturito da una lite tra le sorelle, anziché dai continui maltrattamenti praticati dallo stesso Basile in danno della moglie, così aiutando questultimo a eludere le investigazioni dellautorità per i delitti commessi.

Il Gip del Tribunale di Nola, in data 12.7.2002, disponeva a carico dei predetti la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Su istanza di riesame presentata dagli indagati, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29.7.2002, confermava la misura carceraria nei confronti di Domenico Basile per tutti i reati ascrittigli.

Inoltre annullava la misura cautelare per Giovanni Basile in relazione al delitto di violenza sessuale, per mancanza di indizi di colpevolezza, e a quello di favoreggiamento, non essendo configurabile il favoreggiamento a favore di se stesso. In ordine ai residui delitti a carico del medesimo (maltrattamenti, lesioni e minacce), riconsiderate le esigenze cautelari, il tribunale sostituiva la misura della custodia in carcere con quella del divieto di dimora nel comune di Acerra.

3. Giovanni Basile proponeva ricorso contestando gli indizi a suo carico anche per i residui reati di maltrattamenti e di lesioni personali. Ma questa Corte di cassazione, con sentenza del 19.11.2002, ha rigettato il ricorso.

4. Anche il procuratore della Repubblica di Nola ha proposto ricorso contro la suddetta ordinanza, nella parte in cui ha annullato la misura cautelare relativa a Giovanni Basile per il concorso nella violenza sessuale e per il favoreggiamento, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione.

In ordine alla violenza sessuale continuata in danno di Antonietta De Matteis, il Pm ricorrente osserva che, se è vero che il marito non era presente agli episodi di violenza commessi materialmente dal padre Domenico Basile, è anche vero che quando la moglie gliene parlò, egli ‑ dopo una iniziale incredulità ‑ alla fine mostrò reiteratamente di avallare il comportamento del padre, dicendo «è mio padre e può permetterselo» e anche «quello è mio padre e può fare questo e altro». Con ciò ‑ secondo il Pm ‑ Giovanni Basile aveva indubbiamente fornito una contributo agevolativo alla violenza sessuale perpetrata dal padre, rafforzando il proposito criminoso di questi e sostenendo Psicologicamente la sua condotta.

In ordine al delitto di favoreggiamento, il ricorrente osserva che esso è configurabile, avendo il Basile determinato moglie e cognata, non punibili ex articolo 384 Cp, a dichiarare il falso davanti alla Pg per evitare che fossero scoperte le sue responsabilità. In tal caso al Basile non è applicabile lesimente di cui al citato articolo 384, «in quanto le false dichiarazioni alla Pg non sono state rese dal Basile, ma dalle donne da questo indotte» e ai sensi dellarticolo 111 Cp del reato «non potrà che rispondere il soggetto che ne ha strumentalizzato la condotta criminosa non punibile».

Motivi della decisione

5. Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato.

Secondo la legge penale e la giurisprudenza costante di questa corte non può esservi concorso morale a prescindere da una effettiva influenza sullautore materiale del fatto-reato. Insomma, a integrare il concorso non è sufficiente la mera connivenza o la adesione psichica, anche se manifestata a chi commette materialmente il reato.

Nel caso di specie, addirittura, la adesione o giustificazione morale dello stupro commesso da Domenico Basile fu manifestata dal figlio Giovanni parlando con la stessa vittima, la moglie Antonietta De Matteis, e non con lautore materiale dello stupro. Il che è chiaramente dimostrato anche dal particolare che il figlio parlava del padre in terza persona.

Orbene, per quanto eticamente riprovevole e aberrante sia questa giustificazione, non si vede come possa aver rafforzato il proposito criminoso dello stupratore, posto che nessuna prova esiste che la giustificazione filiale fosse ripetuta in presenza del padre e prima che questi commettesse la violenza sessuale.

6. Ma anche il secondo motivo non può essere accolto.

Come sottolinea lo stesso Pm ricorrente, il delitto di favoreggiamento era contestato a Giovannì Basile in forza della norma estensiva di cui allarticolo 111 Cp, secondo la quale chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso. Nella fattispecie concreta, il Basile doveva rispondere del favoreggiamento commesso per mezzo delle sorelle De Matteis, direttamente non punibili ex articolo 384 Cp per aver agito nella necessità di salvare il marito e cognato da un grave nocumento nella libertà o nellonore.

Ciò che il ricorrente non considera è che, nel caso specifico, la causa di giustificazione speciale che vale per le autrici immediate a maggior ragione vale per lautore mediato. Infatti il soggetto favorito dalle false dichiarazioni rese dalle due sorelle alla polizia giudiziaria era proprio il Basile, il quale era perciò chiamato a rispondere di aver favorito se stesso, attraverso la condotta indotta nelle due donne.

Ma ‑ come la giurisprudenza ha da tempo chiarito ‑ lautofavoreggiamento personale non è punibile, in forza del principio generale secondo cui nemo tenetur se detegere, che trova espressione proprio nella norma dellarticolo 384 Cp, laddove esenta da punibilità chi commette falsa testimonianza, frode processuale, favoreggiamento o altri delitti contro lattività giudiziaria per salvare se medesimo da un grave e inevitabile documento alla libertà o allonore (cfr. Cassazione, sezione terza, 9336/82, Mancia, rv. 155622, per il favoreggiamento; Cassazione, sezione sesta, 9085/85, Scianca, rv. 170702, nonché Cassazione, sezione sesta, 2711/97, Cassese, rv. 207165, per la falsa testimonianza).

Non vè alcuna ragione per disapplicare questo principio quando il delitto contro lattività giudiziaria è commesso attraverso autori mediati non imputabili o non punibili per condizione o qualità personali. Sicché si deve concludere che lautofavoreggiamento, commesso anche attraverso la condotta di terzi indotti, non è punibile ai sensi dellarticolo 384 Cp.

Va aggiunto per chiarezza che questo autofavoreggiamento attraverso autore mediato è cosa diversa dal cosiddetto autofavoreggiamento mediato, con cui si designa il favoreggiamento di un terzo, commesso come mezzo necessario per il favoreggiamento di se stesso. Nel primo infatti la mediazione è soggettiva, nel senso che si induce e si utilizza il comportamento di un terzo per favorire se stessi. Nel secondo invece la mediazione è oggettiva, nel senso che lautore ricorre al favoreggiamento (a vantaggio) di un terzo per favorire se stesso. Trattandosi pur sempre di autofavoreggiamento, in entrambi i casi è applicabile la causa di non punibilità di cui allarticolo 384 Cp.

6.1. Peraltro, le considerazioni sopra svolte non escludono che nel caso di specie il Basile possa rispondere di altri reati, quali il delitto di violenza privata di cui allarticolo 610 Cp o quello di violenza per costringere a commettere un reato di cui allarticolo 611 Cp.

In particolare, questultimo delitto ricorre anche quando il reato-fine commesso non è punibile per qualsiasi causa. Ciò si desume anche dalla considerazione che trattasi di fattispecie che si perfeziona col semplice uso della violenza o minaccia al fine di far commettere un reato, indipendentemente dalla realizzazione del reato-fine (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione prima, 21.8.1997, confl. comp. in proc. Spitaleri e altri, rv. 208488). A maggior ragione la fattispecie è integrata anche quando il reato-fine sia commesso, ma non è punibile per qualsiasi ragione.

Va da sé che in relazione al delitto di cui allarticolo 611 Cp non è applicabile la causa di giustificazione speciale di cui allarticolo 384 Cp, giacché esso non rientra nel novero di quelli contro lattività giudiziaria previsti da questa norma, ma ha la sua specifica ragion dessere nella esigenza di reprimere penalmente luso della violenza o minaccia per coartare la libertà morale delle persone. È evidente che il principio nemo tenetur se detergere, per il suo stesso contenuto, discrimina solo i reati contro lattività giudiziaria, non quelli contro la libertà morale.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.