Assicurazione ed Infortunistica

Friday 07 March 2008

La Cassazione fa il punto sul risarcimento dei danni da lesione.

La Cassazione fa il punto
sul risarcimento dei danni da lesione.

Cassazione – Sezione terza –
sentenza -8 -gennaio 2008 – 4 marzo 2008, n. 5795

Presidente Varrone – Relatore
Petti

Pm Iannelli – parzialmente
conforme – Ricorrente C.W:

Svolgimento del processo

Il 25 maggio 1995 in Corno, C. W.,
mentre era intento, come pedone, a scaricare dal bagagliaio della propria Golf,
regolarmente parcheggiata, degli oggetti, veniva investito e schiacciato dal
furgone condotto da Nasoni Pietro, riportando lesioni gravi.

Con citazione 30 gennaio 1997 W.
C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.n.c. omonima e
la moglie M. P. M. in C. convennero dinanzi al Tribunale di Corno il conducente
Pietro Nasoni, l’utilizzatore del furgone, Mario Nasoni, la società
proprietaria San Paolo Leasint e l’assicuratore Royal & Sun e ne chiesero
la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non
patrimoniali e biologici derivati dallo incidente. Si costituivano i convenuti
contestando il fondamento delle pretese e interveniva in giudizio l’Inail che
esercitava il diritto di surroga per le prestazioni erogate al lavoratore
infortunato. La causa era istruita con prove orali,
documentali e con espletamento di CTU medico legale e contabile sul danno
patrimoniale reddituale.

Il Tribunale di Como con sentenza
del 23 febbraio 2000, accertava la responsabilità esclusiva di Pietro Nasoni e
condannava i convenuti in solido (con la esclusione
della San Paolo Leasint) al pagamento in favore degli attori della somma complessiva
di L. 629.922.000, mentre riconosceva all’Inail la surroga per l’importo di L
86.466.331, con la condanna alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza era impugnata con
autonomi atti di appello dalle parti lese e dai convenuti; i gravami erano
riuniti; si costituiva la San Paolo Leasint, restava contumace
l’Inail.

La Corte di Appello di Milano
con sentenza del 8 aprile 2003 così decideva:

a) conferma la prima decisione in
punto di accertamento della responsabilità esclusiva di Pietro Nasoni nella
causazione del sinistro;

b) In parziale riforma condanna i
Nasoni (Pietro e Mario) e l’assicuratrice ROYAL a corrispondere a W. C., in
proprio e nella qualità, la somma di Euro 291.021,87 con interessi dalla
sentenza di primo grado (vedi amplius in dispositivo);

c) Respinge la domanda proposta
da M. Maria in C.;

d) Ridetermina le spese di primo
e secondo grado ponendole per i 4/5 a carico dei responsabili solidali.

Contro la decisione ricorrono:

con
ricorso principale (26684-03) i C. e la società omonima s.n.c. deducendo vari
motivi nell’interesse dei vari ricorrenti; resiste l’assicuratrice con
controricorso e ricorso incidentale (25/04).

Questa Corte con ordinanza 4
luglio 2007 ha
disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inail. Tale
adempimento risulta eseguito e lo Inail ha resistito
con controricorso. I ricorsi, principale e incidentale, sono stati previamente
riuniti.

Motivi della decisione

Meritano accoglimento, per quanto
di ragione, i ricorsi principali svolti in un contesto unico, ma con
riferimenti alle singole posizioni, nei confronti dei responsabili civili
solidali, dell’assicuratrice e dell’Inail in punto di surrogazione: deve essere
invece rigettato il ricorso incidentale in quanto manifestamente infondato.

Precede l’esame del ricorso
principale che seguirà le censure con riferimento alle posizioni delle parti
lese.

A. Esame del ricorso principale.

Domande proposte da w. c. nello interesse proprio.

Primo Motivo.

Deduce il pedone leso (età 57
anni, invalidità del 45%) la sottovalutazione del danno biologico, in quanto,
pur essendo l’evento lesivo del 25 maggio 1995, le tabelle attuariali applicate
dalla Corte di appello nel 2003, sono quelle del 1996, senza tener conto della
rivalutazione nel frattempo maturata (al 2003).

La Corte di appello (ff 9)
risponde alla censura, che le tabelle attuariali sono indicative e che non vi è
obbligo, per chi le applica, di tenerle aggiornate.

Così evidenziando un errore di
logica giuridica, posto che il credito da illecito è credito di valore, e la
natura del danno è di menomazione permanente, onde la parte lesa ha diritto al
risarcimento integrale del danno reale, ai valori attuali, specie quando i
responsabili civili e l’assicurazione ritardano il pagamento. Se le Corti
lombarde brillano per i calcoli matematici e le periodiche rivalutazioni delle
tabelle attuariali, che operano la metamorfosi del danno biologico in
equivalente economico, non è indifferente alla valutazione equitativa della
Corte l’applicazione di calcoli aggiornati, specie se il mancato adeguamento
determina una minore quantificazione del danno biologico che nella specie è
grave.

Parimenti apodittica è la esclusione della valenza del danno estetico per la
presenza sul corpo di estese cicatrici non mimetizzabili e la marcata zoppia,
che richiede un supporto meccanico per la corretta deambulazione (pag 8 CTU).
Tali elementi devono essere autonomamente considerati come componenti
personalizzanti del danno fisico accertato nella misura medico legale del 45% e
determinano l’esigenza di una ulteriore valutazione
maggiorativa incidendo sulla menomazione biologica complessivamente considerata.

Il principio di diritto violato,
cui il giudice di rinvio deve attenersi, è il seguente: nella valutazione del
danno biologico, come lesione della salute, il medico legale deve considerare,
con valutazione scientifica, la gravità del danno, tenendo conto di tutte le
componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di
perdita della capacità lavorativa generica, avvalendosi eventualmente di
elaborati scientifici, e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate
in relazione alla stabile invalidità ed al mutamento delle condizioni
biologiche di vita della parte lesa; il giudice, a sua volta, applicando alla
caratura del ed danno biologico le tabelle attuariali
vigenti nel tribunale o nella Corte, ovvero le tabelle maggiormente testate a
livello nazionale (e tali sono le tabelle milanesi, per comune opinione degli
esperti in materia) dovrà liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo
conto del momento della liquidazione, ed applicando rivalutazione e interessi
ed, compensativi o da ritardo, secondo i noti criteri indicati da questa Corte
a SSUU civili il 17 febbraio 1995 nella sentenza n. 1712.

Il principio del risarcimento del
danno integrale della salute, come è noto, è costituzionalmente garantito (cfr.
Corte Cost. 14 giugno 1986 n. 184, e direttamente, i precetti degli artt. 2, 3,
32 Cost. tra di loro coordinati) e la garanzia esige una attenta
e logica valutazione da parte dei giudici del merito, che devono tendere, nella
equità di cui all’art. 2056 e 1226 del codice civile, al ristoro del danno
reale ai valori attuali al tempo della liquidazione, posto che la lite civile
deriva dal mancato tempestivo adempimento dell’obbligo risarcitorio (fatta
salva la verifica del fondamento delle pretese nel contraddittorio tra le parti)
dei responsabili civili e della solidale assicurazione.

Il fatto che l’impegno valutativo
richiede la neutralità della scienza e l’onestà del
calcolatore, esige una chiarezza ed una trasparenza valutativa che non può
essere occultata con formule apodittiche o con automatismi che rendono veloci
ma ingiuste le decisioni prese.

Secondo Motivo.

Il motivo per W. C. attiene alla
sottovalutazione del danno morale valutato, apoditticamente, nella misura del
50% del danno biologico, sempre al fine (errato) di dar luogo da una
valutazione in automatico.

La rideterminazione del danno
biologico, per le ragioni dette, varrebbe di per sé a modificare in melius la
riliquidazione del danno morale.

Il principio di diritto che
questa Corte ritiene violato e di cui esige il rispetto da parte del giudice
del rinvio è il seguente: nel caso di accertamento di un danno biologico di
rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della
integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al
valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore
della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e
pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come
il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di
stabilire che l’integrità morale valga la metà di
quella fisica.

Il danno morale ha una propria
fisionomia, e precisi referenti costituzionali, attenendo alla dignità della
persona umana, e dunque il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo
e non simbolico. Non a caso il legislatore precostituzionale del 1942 lo aveva
collocato sotto una norma autonoma, non certo per sottovalutarlo.

Terzo Motivo

Si deduce l’error in iudicando ed
il vizio della motivazione in punto di errata liquidazione del danno
patrimoniale e di errata detrazione della intera rivalsa Inail comprese spese mediche ed indennità giornaliera.

Sul punto della liquidazione del
danno patrimoniale la Corte
di appello ha ritenuto di seguire il metodo del CTU che ha scorporato il
reddito di lavoro da quello dell’impresa, ed ha calcolato il reddito netto da
lavoro, al lordo delle imposte sul reddito e di altri oneri, per poi
moltiplicarlo per il quoziente di invalidità permanente, pervenendo alla somma
di L. 93.046.473.

Le censure espresse (ff 10 a 15 del ricorso) si
fondano essenzialmente su due punti: il primo attiene al fatto che l’art. 4
della legge 1977 n. 39, come norma speciale ed eccezionale, non può trovare
applicazione estensiva nel rapporto aquiliano tra danneggiato e danneggiante,
che è diverso e indipendente dal rapporto esecutivo; il secondo attiene al
travisamento del concetto di reddito netto, sempre ai sensi del citato art. 4 e
sulla base di precedenti di questa Corte (Cass. 1996 n. 5680 ed ora anche 20
aprile 2007 n. 9510, in
parte motiva, che pone alla base del calcolo del lucro cessante il reddito al
lordo dei contributi ed oneri fiscali).

In relazione a tali censure il
motivo dev’essere accolto, dovendo il calcolo del lucro cessante essere fatto
con metodo distinto per l’assicuratore e per il responsabile civile, pur nel
vincolo di solidarietà, e tenendo conto dell’ultimo orientamento di questa
Corte, in quanto più favorevole al lavoratore infortunato.

Sul punto della detrazione delle
somme per la rivalsa Inail, la censura è parimenti fondata in relazione alla
limitazione della medesima alle voci patrimoniali aggredibili, restando escluse
le spese mediche, per certificazione medica e per
accertamenti medico legali dell’Inail stesso, che non attengono alle
poste in ordine alle quali opera la rivalsa. Dovrà inoltre essere correttamente
applicato lo scarto vita media, vita lavorativa, secondo i dati scientifici
obbiettivamente riscontrabili al tempo dell’incidente.

Quarto Motivo

Deduce error in iudicando per
errato calcolo di rivalutazione e interessi sulle somme liquidate. Il motivo
resta assorbito, dovendosi rideterminare la quantificazione dei
danno ai valori attuali, con interessi compensativi da ritardo e legali
a partire dalla liquidazione delle somme globalmente dovute.

QUINTO MOTIVO

Sulla iniquità delle
compensazioni delle spese per un quinto: resta assorbito atteso che vi è
cassazione con rinvio anche per il governo delle spese processuali secondo il
principio della soccombenza.

B. Esame della posizione di M.
M.P.

La M., moglie del gravemente leso, pone due censure:
la prima è fondata, la seconda resta assorbita.

E’ fondata la censura che
riguarda il mancato riconoscimento del danno ingiusto conseguente al dispendio
di tempo e di affetti per il tempo della assistenza al marito, che il primo
giudice aveva quantificato in 15 milioni.

La Corte di appello ha
considerato la posta di natura" patrimoniale e l’ha esclusa in difetto di
prova.

La motivazione è tuttavia, come
dedotto dalla ricorrente, illogica e capziosa.

Il tempo sottratto dalla moglie
per la doverosa e penosa assistenza al marito, è di per sé valutabile come
danno ingiusto non patrimoniale e liquidabile in via equitativa, pur non
essendo assimilabile ad un lavoro ma ad una prestazione di solidarietà come
tale valutabile in via equitativa (ai sensi dell’art. 2059 cod. civile). Resta
assorbita la seconda censura (sulla statuizione riguardante l’imposta di
registro in ordine alla quale è opportuna una espressa
pronuncia, essendo le spese a carico della parte soccombente).

C. Esame della posizione della
s.r.l. c. t..

La società articola due motivi:

a) deduce error in iudicando e
vizio della motivazione in punto di rivalutazione ed interessi sulle somme che
la società ha pagato ai collaboratori assunto per il
periodo di malattia del C. W.. La
Corte ha riconosciuto il documentato esborso di L 27.232.000
ma non ha concesso rivalutazione e interessi, posto che le somme a credito non
sono state tempestivamente pagate.

Il motivo è fondato, posto che il
danno ingiusto patrimoniale deriva da illecito, ed è debito di valore, ancorché
afferente ad una retribuzione.

B) deduce la violazione art. 92
c.p.c. e l’omessa motivazione in ordine al pagamento della imposta di registro.
Il motivo è assorbito, fermo il principio che le spese di registro sono a
carico della parte soccombente.

D) Esame del ricorso incidentale
della royal & sun.

Il ricorso è manifestamente
infondato.

Nel primo motivo si deduce
l’error in iudicando per violazione degli artt. 2043, 2096, 2697 c.c., art. 1 e 2 legge 1990 n. 233, in relazione agli
articoli 360 nn 3 e 5 c.p.c..

La tesi è che la prova del versamento
dei contributi Inail ed Inps ai collaboratori assunti per la malattia del C. W.
meritavano una prova documentale e non potevano essere sostituita dalla
deposizione del teste Montorfano. Sul punto vi è adeguata motivazione (ff 10)
della Corte, che ha anche indicato il documento che consente la ricostruzione
dei versamenti, non senza rilevare che il teste escusso è il fiscalista. Deduce
ancora il ricorrente che manca la prova del nesso causale tra le nuove
assunzioni temporanee e l’evento di danno. Ma il danno patrimoniale emergente è
conseguenza diretta dello illecito e dunque è danno consequenziale risarcibile.

Nel secondo motivo si deduce
l’error in iudicando per la compensazione delle spese di secondo grado. Il
motivo resta assorbito dalla cassazione con rinvio, che tuttavia sembra
aggravare la posizione dell’assicuratrice resistente.

In conclusione il ricorso
principale viene accolto nei sensi di cui in
motivazione, mentre dev’essere rigettato il ricorso incidentale; il rinvio è,
anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della
Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

riunisce
i ricorsi,accoglie per quanto di ragione il ricorso principale C. W. M. M. P. e
società C., rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia anche per le spese
del giudizio di cassazione al altra sezione della Corte di appello di Milano.