Penale

Friday 24 November 2006

La Cassazione detta le regole per l’ accertamento della guida in stato di ebbrezza.

La Cassazione detta le
regole per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza.

Cassazione – Sezione quarta
penale (up) – sentenza 27 giugno-22 novembre 2006, n. 38438

Presidente Battisti – Relatore
Piccialli

Pg Fraticelli – Ricorrente Comi

Fatto e diritto

Con la sentenza indicata in
epigrafe il Giudice di pace di Almenno San Salvatore dichiarava Comi Gianluigi
Luca colpevole del reato di cui all’articolo 186, comma 2, del codice della
strada e lo condannava alla pena di euro 600,00 di ammenda (fatto commesso in
data 5.1.2002).

Avverso la predetta sentenza
propone ricorso per Cassazione il Comi, deducendo quattro motivi.

Con il primo motivo lamenta la
violazione di legge con riferimento all’articolo 533, comma 2, Cpp, sul rilievo
che il giudicante, nel determinare la pena in 600,00 euro di ammenda, con la
concessione delle attenuanti generiche, aveva omesso ogni riferimento alla pena
base.

Con il secondo motivo deduce la
violazione dell’articolo186 del codice della strada, avendo il giudicante
fondato l’affermazione di responsabilità del Comi esclusivamente sulle
dichiarazioni dei verbalizzanti, che avevano percepito
lo stato di alterazione del medesimo. Tale interpretazione violerebbe la
circolare del ministero dell’Interno 29 dicembre 2005, che, nel fornire
indicazioni circa l’applicazione della legge 214/03,
chiarirebbe che gli accertamenti c.d. preliminari, tra i quali rientrerebbero,
secondo la difesa, le valutazioni soggettive degli agenti che effettuano il
controllo, non sono da soli sufficienti a far ritenere integrata la prova dello
stato di alterazione del conducente. ma sarebbero solo
elementi idonei a valutare l’opportunità di verificare la concreta sussistenza
del reato attraverso l’esame del sangue o l’uso dell’etilometro.

Con il terzo motivo deduce la
violazione degli articoli 190 e 192 Cpp argomentando che, attribuire rilievo,
ai fini dell’affermazione della responsabilità, alla circostanza che il
prevenuto non aveva presentato querela di falso avverso il verbale della polizia,
significava sostituire al principio del libero convincimento del giudice quello
“della gerarchia delle prove”. inesistente nel sistema
processuale vigente. Sotto altro profilo, censura la motivazione laddove
afferma che il processo verbale di contestazione della polizia fa fede sino a
querela di falso, rilevando che la fede privilegiata dell’atto pubblico ai
sensi dell’articolo 2700 Cc resta esclusa per le valutazioni ed i giudizi.
Inoltre, nel caso concreto, il verbale, essendo privo sia della sottoscrizione
della parte che dell’attestazione del rifiuto a sottoscriverlo, difetterebbe
anche dei requisiti minimi persino per poter essere considerato atto pubblico.

Con il quarto motivo deduce la
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, che avrebbe svilito la valenza probatoria delle deposizioni
testimoniali favorevoli al prevenuto, travisando inoltre il contenuto delle
prove, con “attribuzione ai testi di dichiarazioni diverse da quelle
effettivamente rese. In particolare, lamenta che, per giustificare
l’ininfluenza delle deposizioni rese dai tre testi, il
giudicante si sarebbe avvalso della congettura che l’imputato avrebbe potuto
assumere sostanze alteranti in assenza dei testi stessi. Si rileva, inoltre, la
contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui avrebbe
privilegiato le dichiarazioni dei pubblici ufficiali, senza verificarne
l’attendibilità, nonostante talune incongruenze evidenziate dalla difesa (v.
circostanze di tempo e di luogo relative alla redazione del verbale e
descrizione da parte dei verbalizzanti delle condizioni soggettive del Comi,
rilevante nella fattispecie, ad avviso della difesa, in quanto l’omessa
contestazione immediata del reato al prevenuto era stata giustificata proprio
sulla base della incapacità soggettiva dello stesso). La difesa, inoltre,
lamenta la mancanza, nella sentenza, di ogni riferimento alle risultanze dei
tabulati telefonici acquisiti ex articolo 507 Cpp – relativi sia al 118 che
all’utenza fissa del conducente del carro attrezzi, il quale, escusso come
teste, aveva dichiarato “assoluta normalità dello stato in cui si trovava
!’imputato. Dalla documentazione in questione emergerebbe che, contrariamente a
quanto ritenuto in sentenza (ove l’apparente contraddittorietà sulla percezione
delle condizioni soggettive del Comi da parte del teste era stata giustificata
con la circostanza che lo stesso era sopraggiunto sul luogo dell’incidente
“dopo tempo”), il conducente del mezzo di soccorso sarebbe
giunto sul posto quasi contestualmente ai verbalizzanti.

Ciò detto sui motivi di ricorso,
riportati nei limiti indicati dall’articolo 173 disp. atto
Cpp, deve ritenersi il ricorso fondato, assorbentemente, nella parte in cui
censura le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza in cui si sarebbe
trovato il ricorrente al momento dell’intervento degli operanti, che pure non
avevano a disposizione l’etilometro, e, rispetto a tale accertamento, il
convincimento espresso in proposito dal giudicante a supporto dell’affermazione
di responsabilità.

È noto che, per giurisprudenza
costante di questa Corte, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può
essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né
unicamente attraverso la strumentazione e la procedure
indicate nell’articolo 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione
del codice stradale (Dpr 495/92, e successive modificazioni) (cosiddetto
“etilometro”): infatti, per il principio del libero convincimento e non essendo
prevista espressamente una “prova legale”, il giudice ben può desumere lo stato
di alterazione psicofisica, derivante dall’ assunzione dell’alcool, da
qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza (tra cui l’ammissione del
conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento,
“eloquio sconnesso, l’alito vinoso, e cosi via); così come, del resto, può
anche disattendere l’esito fornito dall’ “etilometro”, purché del suo
convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente (ex pluribus,
Cassazione, Sezione quarta, 10 febbraio 2005, Speirani; Sezione quarta, 20
ottobre 2004, Proc. gen. App. Brescia in proc.
Losciuto).

Una motivazione “logica ed
esauriente” è però particolarmente imposta, quando la r condanna si basi su
elementi diversi dagli esiti dell’etilometro”, laddove si consideri . che il reato non si basa
genericamente sull’apprezzamento dello stato di ebbrezza, bensì, (
specificamente, sul superamento di una particolare “soglia” di questa (tasso
alcolemico superiore a 0,5
grammi per litro: cfr. articolo
186, comma 6, del codice della strada). “( sistema che disciplina la materia,
infatti, non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto

uso di
bevande alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di
assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Ciò che spiega come
il principio del libero convincimento e l’assenza di una prova legale per
fondare la responsabilità non ( possano estendersi fino a ritenere che
qualunque manifestazione riconducibile all’uso di sostanze alcoliche sia sempre
e tout court idonea ad integrare la fattispecie
incriminatrice.

Per l’effetto, in difetto
dell’esame alcolimetrico, per poter ritenere provato lo stato di; ebbrezza
penalmente rilevante occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano
significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio. di
una assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il
superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo
l’esistenza di elementi sintomatici di significato “ambiguo” (per queste
considerazioni, Cassazione, Sezione quarta, 13 luglio 2005, Compagnucci, la
quale,

nella
specie, ha ritenuto tali la generica dichiarazione del verbalizzante secondo
cui l’imputato “non sembrava molto in sé”, non risultando chiarita in sentenza
la ragione che potesse consentire di ricondurre questo stato all’abuso di
alcool, e la riferita presenza (dell’alito vinoso, trattandosi di elemento
riconducibile all’assunzione di bevande alcoliche ma inidoneo a dimostrare, da
solo, il superamento della soglia vietata).

Non è quindi sufficiente
“esistenza di un solo elemento sintomatico di significato ambiguo e non
decisivo, come quello indicato nella sentenza impugnata, che fa esclusivo
riferimento, a fondamento dell’affermazione di responsabilità, allo stato di
ebbrezza del Comi, “evidente e grave”, riferito dagli agenti verbalizzanti,
peraltro, contraddetto da r dichiarazioni testimoniale in senso contrario.

Tale accertamento, non supportato
dalla descrizione di elementi oggettivi sui quali è stato fondato dal
giudicante, ma, anzi, posto in dubbio da elementi di prova contrapposti (v.
anche il riferimento alle dichiarazioni rese dagli amici dell’imputato in
merito alla circostanza che lo stesso non aveva bevuto in modo smodato), è
inidoneo a dimostrare, da solo, il superamento della soglia (tra l’altro
all’epoca superiore a quella di 0,5 attualmente vigente).

Consegue alle considerazioni
svolte l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di
Almenno San Salvatore che accerterà, in base ai principi indicati, non solo se
l’imputato avesse fatto uso di alcool, ma se gli
elementi sintomatici emergenti in atti, in difetto del supporto rappresentato
dagli esiti dell’ “etilometro”, siano idonei a ritenere provato, “al di là di
ogni ragionevole dubbio”, anche il supera mento della soglia.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con
rinvio, per nuovo esame, al giudice di pace di Almenno San Salvatore.