Civile

Saturday 02 April 2005

La Cassazione delinea i confini della cessione del credito.

La Cassazione delinea i confini della cessione del credito.

Cassazione Sezione terza civile sentenza 8 febbraio-29 marzo 2005, n. 6558

Presidente Fiduccia relatore Durante

Pm Iannelli conforme ricorrente Emmegi Agro Industriale Srl

Svolgimento del processo

LEmmegi agro industriale Srl(Emmegi) proponeva opposizione al decreto, con il quale il presidente del tribunale di Taranto le ingiungeva di pagare lire 296.735.540 allassociazione di zona tra produttori agrumari ed ortofrutticoli delle province di Lecce, Matera, Taranto (AZPAO), sostenendo di avere estinto il debito mediante la cessione di credito verso lAIMA (ora EIMA), la quale aveva compensato il credito ceduto con un suo maggiore credito verso lAZPAO.

Lopposta resisteva; intervenivano nel giudizio di opposizione Francesco Amatulli, Filippo Bellacicco, Giovanni Simonetti, Nicola Biscozzi, Cosimo Camardo Leggieri, Orazio Maraglino, Francesco Zecchino, Orazio Carmine DEchia, Cosimo Palmisano, Rocco Bellisario, Palma De Filippis, Rosalba Schettini, coop. Campo Verde a rl, Azienda agricola Serenella a rl, soci dellAZPAO.

Il tribunale di Taranto accoglieva lopposizione e revocava il decreto opposto.

Su gravame dellAZPAO e degli interventori la corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – condannava lEmmegi al pagamento di somma di importo pari a quella ingiunta, considerando che nella specie si doveva applicare la norma di cui allarticolo 1198 Cc e non quella di cui allarticolo 1267 stesso codice, posto che si tratta di cessione pro solvendo in luogo di adempimento e non di cessione tout court di contatto, con la conseguenza che il debitore cedente è liberato con la riscossione del credito vantato, se non risulta una diversa volontà delle parti che nella fattispecie non è stata neppure dedotta. Solo in questi limiti è fatto salvo il disposto dellarticolo 1267 comma 2.

LEmmegi si è gravata di ricorso per cassazione, affidandone laccoglimento a tre motivi; lAZPAO in liquidazione ha resistito con controricorso; si è successivamente costituita con memoria lEmmegi in amministrazione straordinaria e si è integralmente riportata al ricorso; le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso figura sottoscritto dallavv. Buccico, che dal 2002 è componente del C.S.M., e da altri avvocati, i quali hanno svolto la successiva attività difensiva.

Risalendo, tuttavia, il ricorso al 2001, nessun dubbio può sorgere sulla sua ammissibilità.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dellarticolo 360, n. 5, Cpc nonché dellarticolo 360, n. 3, in relazione allarticolo 111 Costituzione e 132, comma 2, n. 4, Cpc omessa e/o insufficiente motivazione circa punto decisivo della controversia; la corte di merito – si sostiene – non ha esplicitato liter logico – giuridico seguito; in particolare si è limitata a riprodurre larticolo 1198 Cc senza stabilire alcun collegamento con larticolo 1267 stesso codice; in definitiva, ha aderito alla ricostruzione giuridica della vicenda prospettata dallAzPAO, ma non ha indicato le ragioni, per le quali ha disatteso quella contraria.

3. Con il secondo motivo sì deduce violazione dellarticolo 360, n. 3, Cpcp in relazione agli articoli 1198, 1267, 1362, 1367 Cc. Violazione dellarticolo 360, n. 5, Cpc per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia; la presente fattispecie ricade sotto la previsione dellarticolo 1198 Cc, il cui contenuto normativo risulta dalla combinazione dei due commi che lo compongono; secondo la corte di merito la cessione di un credito in luogo delladempimento disciplinata dal menzionato articolo 1198 attribuisce al creditore cessionario la facoltà alternativa di rivolgersi al debitore originario o a quello ceduto; senonché, larticolo 1198, richiamando larticolo 1267, istituisce un collegamento tra le due norme e tale collegamento comporta che il creditore, cui il debitore abbia ceduto un credito in luogo delladempimento, è tenuto ad escutere prima il debitore ceduto e, solo in caso di inadempimento di questultimo, può rivolgersi al debitore originario; in altri termini, fino a quando non sia inutilmente escusso o per lo meno non risulti insolvente il debitore ceduto, il debito originario è inesigibile; nella specie, peraltro, latto di cessione reca la clausola pro solvendo e ciò vale a rendere, comunque, operante la regola della preventiva escussione del debitore ceduto.

4. Evidenti ragioni di connessione consigliano la trattazione unitaria dei motivi.

5.1. La corte di merito ha affermato che la fattispecie è regolata dallarticolo 1198 e non dallarticolo 1267, implicitamente escludendo un rapporto tra le due norme.

5.2. Viceversa, in dottrina si sottolinea il rapporto legislativamente stabilito tra tali norme attraverso il richiamo della seconda da parte della prima e si muove da questo rapporto per ricostruire la figura della cessione di credito in luogo delladempimento.

Secondo un orientamento dottrinale la cessione regolata dallarticolo 1267 si distingue da quella prevista dallarticolo 1198 per diversità di disciplina e rationes ispiratrici.

In questa ultima forma di cessione il creditore cessionario è titolare di due distinte pretese: luna, quella originaria, nei confronti del debitore cedente; laltra, quella derivata dalla cessione, verso il debitore ceduto, con la peculiarità che, in caso di inadempimento di questultimo, il creditore ha la facoltà di scegliere se agire contro di lui o del debitore originario.

Per effetto del rinvio allarticolo 1267 tale facoltà viene meno quando la mancata realizzazione del credito ceduto sia dovuta al comportamento negligente del cessionario e, cioè, con il realizzarsi delle condizioni previste dal menzionato articolo che determinano liberazione del debitore cedente.

Altro orientamento dottrinale ritiene che la figura delineata dagli articoli 1198 e 1267 sia unitaria e costituisca una specie di datio in solutum, nella quale la prestazione dellaliud è rappresentata da una comune cessione solvendi causa con annessa garanzia di solvenza, sicchè la responsabilità del cedente è legata alla solvibilità del ceduto ed è destinata a funzionare nel caso in cui il patrimonio di questultimo sia escusso infruttuosamente.

La dottrina prevalente vede una conferma della tesi della cessione a scopo di adempimento e non in luogo di esso nel richiamo dellarticolo 1267, che fa obbligo al cessionario di agire diligentemente per la realizzazione del credito ceduto a pena della perdita della garanzia, precisando che si tratta di richiamo in via analogica, considerato che nellarticolo 1198 non è prevista garanzia di solvenza del debitore ceduto da parte del cedente, come è invece prevista nellarticolo 1267.

Secondo tale tesi per effetto della cessione il creditore diventa titolare di due diritti di credito, uno dei quali, quello originario, è inesigibile fino alleventuale inadempimento di quello ceduto; il soddisfacimento di uno di essi determina, tuttavia, estinzione dellaltro.

5.3. Questa corte non ha avuto frequenti occasioni di occuparsi dellarticolo 1198.

Con la remota sentenza 340/75, ha affermato che la cessione del credito pro solvendo non ha di per sé efficacia novativa in quanto a norma dellarticolo 1198 il debitore cedente non rimane liberato, ma, salva diversa volontà delle parti, la sua obbligazione verso il proprio creditore si estingue solo con la riscossione del credito ceduto; successivamente, con sentenza 4213/80, ha evidenziato che la cessione di un credito può essere preordinata sia al conseguimento di uno scopo di garanzia che, a norma dellarticolo 1198, ad una funzione

satisfattoria; più recentemente con sentenza 9495/02, ha ritenuto che nell ipotesi di cessione pro solvendo a scopo solutorio in cui il creditore cessionario diventa titolare di due crediti concorrenti, luno verso il proprio debitore e laltro verso il debitore ceduto, si è in presenza di distinte obbligazioni, aventi ciascuna una propria causa e lattitudine ad essere oggetto di autonomi atti di disposizione, con lunico limite costituito dal fatto che lobbligazione originaria si estingue con la riscossione del credito verso il debitore ceduto; non risulta alcuna pronuncia di questa Corte sulla specifica questione che si pone nel presente caso.

5.4. In relazione a tale questione va rilevato che la cessione prevista dallarticolo 1198 non estingue il credito originario, ma affianca ad esso quello ceduto con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di questultimo credito.

Si verifica, pertanto, la coesistenza di due crediti: quello originario e quello ceduto; stante il richiamo che larticolo 1198 fa al secondo comma dellarticolo 1267, in cui si subordina la responsabilità del cedente non al solo adempimento del ceduto, bensì al fatto che il cessionario abbia iniziato e proseguito con diligenza le istanze contro questultimo, il credito originario rimane quiescente fino a quando il cessionario non abbia inutilmente escusso il debitore ceduto; la realizzazione del credito ceduto produce lestinzione anche di quello originario.

In altri termini, la cessione del credito in luogo delladempimento non comporta liberazione del debitore originario, che consegue alla realizzazione del credito ceduto; il credito originario rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità di fruttuosa escussione del debitore ceduto; il creditore cessionario è tenuto ad escutere prima il debitore ceduto e, solo quando il medesimo risulti insolvente, si può rivolgere al debitore originario.

6. Ai principi sopra esposti non si è attenuta la corte di merito, la quale, riformando la sentenza di primo grado, ha implicitamente ritenuto inutile la sentenza aveva, invece, giustamente ritenuto necessaria.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla corte di appello di Lecce per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

7. Rimangono assorbiti gli ulteriori profili dei motivi esaminati ed il terzo motivo.

PQM

la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; assorbito il terzo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Lecce.