Penale

Thursday 06 September 2007

La Cassazione definisce i confini per il proscioglimento all’ udienza preliminare.

La Cassazione definisce i
confini per il proscioglimento all’udienza preliminare.

Corte di Cassazione, Sezione IV
Penale, Sentenza 12 luglio 2007 (dep.24 luglio 2007) n.30001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. COCO Giovanni Silvio –
Presidente

Dott. CAMPANATO Graziana –
Consigliere

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe –
Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana Giovanna –
Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo –
Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul
ricorso proposto da:

1) PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;

2) L.L.;

P.S.;

P.F.;

PA.FE.;

P.G.;

tutte
parti civili.

Avverso
SENTENZA del 26/09/2006 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA pronunziata
nei confronti di:

T.D. nato a (OMISSIS);

sentita
la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;

sentite
le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito per le parti civili
l’avv. PELLEGRINO Giuseppe che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata. Sentito per l’imputato l’avv. CAUDULLO Raffaele che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi.

La Corte:

OSSERVA

1) Il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 26
settembre 2006, ha
dichiarato non luogo a procedere nei confronti di T.D. in ordine al delitto di
omicidio colposo in danno di P. P. deceduto in (OMISSIS) a seguito di
un incidente stradale. Il giudice di merito ha ricostruito l’incidente
pervenendo alla conclusione che l’imputato, un cittadino albanese che si
trovava alla guida di un autoarticolato, fosse esente da responsabilita’ in
merito al verificarsi dell’incidente. Secondo la sentenza impugnata il veicolo
condotto dall’imputato si era violentemente scontrato con l’autovettura
condotta da P. perche’ questi, per cause non conosciute,
aveva perso il controllo del veicolo ed aveva invaso la corsia opposta percorsa
da T. provocando un urto dalle gravissime conseguenze. Nella vicenda si erano
inserite poi iniziative "anomale" perche’ T. – dopo avere inizialmente riferito
alla polizia giudiziaria che egli si trovava alla guida dell’autoarticolato al
momento dell’incidente e che ne aveva perso il controllo a seguito dell’urto
con un oggetto di grosse dimensioni finito contro il parabrezza – aveva poi
cambiato versione sostenendo che alla guida del veicolo si trovava un suo
connazionale ( A.K.) che aveva confermato questa versione. Il Giudice non ha
ritenuto credibile questa seconda versione e l’ha ricollegata alla circostanza che mentre A. aveva all’epoca il permesso di soggiorno T. ne
era privo. E ha ritenuto che la ricostruzione dell’incidente fosse quella gia’
in precedenza sintetizzata perche’ confermata dalla presenza di tracce di
frenatura dell’autoarticolato che si trovavano all’interno della corsia da
questo mezzo percorsa.

2) Contro questa sentenza hanno
proposto ricorso sia le parti civili ( L.L., P.S.,
P.F., PA. F. e P.G.) che il Procuratore
generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Napoli. Le parti civili, con il primo
motivo di ricorso, denunziano la contraddittorieta’ e manifesta illogicita’
della motivazione perche’ la sentenza impugnata avrebbe affermato in maniera
apodittica che il violento urto era avvenuto nella corsia percorsa
dall’autocarro; le fotografie scattate dalla polizia stradale dimostrerebbero
invece che l’incidente si e’ verificato proprio secondo la primitiva
ricostruzione di T. perche’ le tracce lasciate sull’asfalto provano che il
veicolo che le ha lasciate stava deviando verso sinistra e quindi verso la
corsia dell’opposto senso di marcia. Il giudice sarebbe dunque incorso in un
palese travisamento del fatto, vizio che i ricorrenti affermano essere
deducibile in sede di legittimita’.

Parimenti illogica e
contraddittoria sarebbe l’affermazione del giudice di merito secondo cui la
presenza di entrambi veicoli – dopo che avevano assunto la posizione di quiete
– nella corsia percorsa dall’autovettura sarebbe giustificata da un effetto di
"trascinamento" perche’ questa ricostruzione
si pone in contrasto con la totale assenza di segni di scarrocciamento o altro
sul manto stradale. Quanto alla velocita’ (non potuta accertare con precisione
per la "sparizione" del disco registratore) non poteva certamente
essere moderata e rispettosa dei limiti tenuto conto delle devastanti conseguenze
dell’incidente.

Con il secondo motivo di ricorso
si deducono il vizio di motivazione e quello di violazione di legge perche’ il
pubblico ministero – la cui richiesta di archiviazione era stata respinta dal
Gip – avrebbe omesso di compiere uno degli atti che il giudice aveva indicato,
il confronto tra T. e A., peraltro inammissibilmente assistiti,
nell’interrogatorio, dallo stesso difensore e senza che il giudice dell’udienza
preliminare ritenesse di ovviare a questa lacuna istruttoria.

3) Il Procuratore generale, con
il ricorso da lui proposto, deduce anzitutto il vizio di mancanza di
motivazione perche’ la sentenza impugnata avrebbe fondato la sua ricostruzione
sulla presenza dei solchi nella sede stradale senza spiegare le ragioni idonee
a confermare che questi solchi erano riconducibili al sinistro in esame, quale
ne fosse stata la causa e senza accertare il punto di impatto tra i due
veicoli. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicita’ della
motivazione perche’ la sentenza impugnata avrebbe ritenuto per una parte attendibili le prime dichiarazioni dell’imputato
(sulla circostanza che egli si trovava alla guida) per poi ritenere
inattendibili le medesime sulle modalita’ dell’incidente. Infine, con il terzo
motivo di ricorso, si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva (una
"consulenza tecnica") che avrebbe consentito
una ricostruzione piu’ attendibile dell’incidente e di accertare la
riferibilita’ al medesimo delle tracce sull’asfalto, il punto d’urto e la
velocita’ dell’autoarticolato.

4) Prima di affrontare le ragioni
poste a fondamento delle impugnazione proposte e’ necessario svolgere alcune
considerazioni sulla natura e sull’inquadramento sistematico della sentenza di
non luogo a procedere pronunziata all’esito dell’udienza preliminare. E’ nota l’evoluzione
legislativa verificatasi su questo tema negli anni successivi all’approvazione
del nuovo codice di procedura penale. L’udienza preliminare nasce con funzione
di filtro per evitare i dibattimenti inutili ma le
maglie di questo filtro erano talmente larghe che in realta’ nella versione
originaria del codice – con la previsione che la sentenza di non luogo a
procedere doveva essere pronunziata "quando risulta evidente che il fatto
non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso" ecc. – questa funzione
non poteva essere convenientemente svolta; con la singolare anomalia che la
sentenza di n.l.p. doveva ritenersi preclusa quando era invece ammessa
l’archiviazione. Insomma questa sentenza era consentita solo
quando evidente era l’innocenza dell’imputato. La situazione cambia con
l’approvazione della L. 8 aprile 1993, n. 105 il cui art. 1 elimina l’aggettivo
"evidente" con cio’ introducendo una diversa regola di giudizio che
rende maggiormente efficace la funzione di filtro che, dopo la modifica, non rimane
ancorata a quel vincolo cosi’ rigido consentendo la
conclusione in questione dell’udienza preliminare anche nel caso in cui non
esista quell’evidenza dell’innocenza richiesta dalla precedente normativa. Pur
in un profondo mutamento della struttura e della disciplina dell’udienza
preliminare (soprattutto con l’ampliamento dei poteri istruttori del giudice:
si veda in particolare la modifica dell’art. 422) la L. 16 dicembre 1999, n. 479,
all’art. 23 comma 1, che modifica l’art. 425 c.p.p.,
non muta sostanzialmente la regola di giudizio finale dell’udienza preliminare;
la sentenza di non luogo a procedere deve essere pronunziata, in buona
sostanza, in presenza dei medesimi presupposti previsti dopo l’entrata in
vigore della L. n. 105 del 1993.

5) All’esito di queste profonde
modificazioni non puo’ peraltro ritenersi – pur essendo mutata la regola di
giudizio – che l’udienza preliminare abbia subito una modifica della sua
originaria natura che era e resta (prevalentemente) di natura processuale e non
di merito. E’ vero che le modifiche riassuntivamente riportate hanno conferito
all’udienza preliminare aspetti piu’ significativi
relativi al merito dell’azione penale – in particolare per l’ampliamento dei
poteri officiosi relativi alla prova (il vecchio testo della rubrica dell’art.
422 c.p.p. parlava di sommarie informazioni; adesso di integrazione probatoria)
– ma e’ altrettanto vero che identico e’ rimasto lo scopo cui l’udienza
preliminare e’ preordinata: evitare i dibattimenti inutili, non accertare se l’imputato
e’ colpevole o innocente. Non e’ ovviamente irrilevante se, all’udienza
preliminare, emergono prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente
condurre all’assoluzione dell’imputato ma il
proscioglimento deve essere, dal giudice dell’udienza preliminare, pronunziato
solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile
in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile
rivalutazione degli elementi di prova gia’ acquisiti. Insomma il quadro probatorio
e valutativo delineatosi all’udienza preliminare deve essere ragionevolmente
ritenuto immutabile: in questo senso va intesa la qualificazione della sentenza
di n.l.p. come sentenza di natura processuale. Il giudice dell’udienza
preliminare dunque ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a
procedere non quando effettui un giudizio prognostico
in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato ma in
tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilita’ che il
dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione. Non contrasta con
questa ricostruzione il tenore del nuovo terzo comma dell’art. 425 c.p.p. che
prevede la pronunzia della sentenza di n.l.p. "anche quando gli elementi
acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a
sostenere l’accusa in giudizio". La norma – che riecheggia la regola di
giudizio prevista dall’art. 530 c.p.p. – conferma infatti
quanto si e’ in precedenza espresso: il parametro non e’ l’innocenza ma
l’impossibilita’ di sostenere l’accusa in giudizio. L’insufficienza e la
contraddittorieta’ degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da
non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio. Insomma
la situazione non deve poter essere considerata suscettibile di chiarimenti o
sviluppi nel giudizio. Questo giudizio prognostico vale sia per l’ipotesi
dell’insufficienza che per quella della contraddittorieta’: queste
caratteristiche legittimeranno la pronunzia della sentenza di n.l.p. solo se
appariranno non superabili nel giudizio. In conclusione, a meno che ci si trovi
in presenza di elementi palesemente insufficienti per
sostenere l’accusa in giudizio per l’esistenza di prove positive di innocenza o
per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non
luogo a procedere non e’ consentita quando l’insufficienza o contraddittorieta’
degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. Come e’ stato
affermato in dottrina "sfuggono all’epilogo risolutivo i casi nei quali,
pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d’accusa e’
suscettibile di essere migliorata al dibattimento". Quello indicato e’ del
resto l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ che, dopo la riforma
del 1999, ha
ribadito i principi indicati (si vedano in questo senso Cass.,
sez. 6^, 16 novembre 2001 n. 42275, Acampora, rv. 221303; 6 aprile 2000 n.
1662, Pacifico, rv. 220751) del resto, in precedenza, fatti propri anche dalla
Corte costituzionale (v. sentenza 15 marzo 1996 n. 71 che cosi’
si esprime su questo punto: "l’apprezzamento del merito che il
giudice e’ chiamato a compiere all’esito della udienza preliminare non si
sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di
innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel
caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase
del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta,
anche dopo le modifiche subite dall’art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo
processuale, destinata null’altro che a paralizzare la domanda di giudizio
formulata dal pubblico ministero".

6) L’esame della sentenza
impugnata dimostra che il giudice di merito non si e’ attenuto ai principi
indicati. Il giudice dell’udienza preliminare – a fronte di diverse opzioni sia
sulla identificazione del conducente che sulle modalita’ di verificazione del
sinistro – poteva infatti ricostruire l’incidente
secondo le modalita’ gia’ descritte ma per poter pronunziare la sentenza di non
luogo a procedere avrebbe dovuto formulare una motivata valutazione prognostica
sull’impossibilita’ che, nel dibattimento, si pervenisse ad una diversa
ricostruzione dell’incidente nella quale fosse possibile individuare una condotta
colposa dell’imputato con influenza causale sul verificarsi dell’evento.
Quest’obbligo derivava in particolare dalla circostanza che l’imputato aveva in
un primo momento, subito dopo l’incidente, fornito una ricostruzione del
medesimo non incompatibile con la versione delle parti civili avendo riferito
alla polizia stradale di aver perso il controllo dell’autoarticolato da lui
condotto dopo che un oggetto di grandi dimensioni aveva colpito il parabrezza
del veicolo. Mentre la ricostruzione poi accolta dalla sentenza impugnata fa
riferimento a dichiarazioni rese da un terzo che non solo il giudice ritiene
aver mentito sulla circostanza di essersi trovato alla guida del grosso veicolo
ma che neppure e’ certo si trovasse a bordo del
medesimo. E’ vero poi che la ricostruzione accolta dal giudice per le indagini
preliminari e’ quella ritenuta attendibile, in un secondo tempo, dalla polizia stradale ma e’ altrettanto vero che questa ricostruzione e’
avvenuta – stando al testo della sentenza impugnata – tenendo esclusivo conto
delle tracce rinvenute sull’asfalto che, al di la’ della censura di equivocita’
denunziata dalla parte civile (censura inammissibile in questa sede perche’
attinente al merito del processo) sicuramente non risulta corroborata da
un’indagine appropriata sulla riferibilita’ delle tracce di frenata al veicolo
condotto dall’imputato e all’incidente di cui trattasi. Si aggiunga che le
caratteristiche di gravita’ e complessita’ dell’incidente ben avrebbero potuto
far ritenere al giudice del dibattimento che fosse necessario disporre un
accertamento peritale idoneo a meglio chiarire la dinamica dell’incidente
conclusosi – quanto alla posizione finale statica dei veicoli – con la presenza
dell’autoarticolato condotto dall’imputato nella corsia di percorrenza
dell’autovettura.

7) In questa situazione la
valutazione prognostica effettuata dal giudice nella sentenza impugnata su
un’asserita insufficienza delle prove acquisite a sostenere l’accusa in
dibattimento appare immotivata e nella sostanza costituisce una clausola di
stile che non spiega adeguatamente – pur trattandosi di soluzione plausibile –
le ragioni per cui il quadro probatorio sarebbe immodificabile in dibattimento.

I ricorsi devono dunque essere
accolti con l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di
Torre Annunziata per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

la Corte
Suprema di Cassazione, Sezione 4 penale, annulla la sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.

Cosi’ deciso in Roma, il 12
luglio 2007.

Depositato in Cancelleria il 24
luglio 2007