Penale

Monday 06 February 2006

La Camera ha riapprovato la Legge Pecorella sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento di primo grado ( martedì arriverà in Senato)

La Camera ha riapprovato la Legge Pecorella sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento di primo grado ( martedì arriverà in Senato)

Ddl Senato 3600 – Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento

Articolo 1.

1. Larticolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 593. – (Casi di appello). 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e limputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare,. non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dellammenda”.

Articolo 2.

1. Allarticolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: “, quando lappello tende ad ottenere una diversa formula” sono soppresse.

Articolo 3.

1. Allarticolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dellarticolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini”.

Articolo 4.

1. Larticolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 428. – (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b) limputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che limputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dallarticolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dellarticolo 606.

3. Sullimpugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dallarticolo 127″.

Articolo 5.

1. Allarticolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se limputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza”.

Art. 6.

1. Al comma 1 dell’articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,” sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: “Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può” sono sostituite dalle seguenti: “La parte civile può altresì”.

Articolo 7.

1. Larticolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 580. – (Conversione del ricorso in appello). 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui allarticolo 12, il ricorso per cassazione si converte nellappello”.

Articolo 7.

1. Al comma 1 dellarticolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2. “;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.

Articolo 9.

[soppresso]

Art. 10.

1. L’articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato. 2. All’articolo 36, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: “e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa” sono soppresse.

Articolo 11.

1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso in Cassazione contro le sentenze di primo grado.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.

5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall’articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all’articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.