Tributario e Fiscale
La bozza della FINANZIARIA 2007
La bozza della FINANZIARIA 2007
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Capo I
RISULTATI DIFFERENZIALI
Art. 1
(Risultati differenziali del
bilancio dello Stato)
1. Per l’anno 2007, il livello
massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in
29.000 milioni di euro, al netto di 3.820 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento
all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007,
è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l’anno
finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009 il
livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di
euro, al netto di 3.150 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro
ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni
di euro.
3. I livelli del ricorso al
mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate
al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla
normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto
da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità
sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTRATE
Capo I
EFFETTI FINANZIARI
Art. 2
(Effetti sui saldi di finanza
pubblica)
1. Dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi
di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare XXX
b) fabbisogno del settore
pubblico XXX
c) indebitamento netto della P.A.
XXX
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF
E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Art. 3
(IRPEF)
1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, relativo alla
base imponibile, nel comma 1, le parole “nonché delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12” sono soppresse;
b) l’articolo 11 è sostituito dal
seguente:
“Articolo 11 (Determinazione
dell’imposta). 1. L’imposta
lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per
cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a
28.000 euro, 27 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a
55.000 euro, 38 per
cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a
75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro,
43 per cento.
2. L’imposta netta è
determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in
altre disposizioni di legge.
3. Dall’imposta netta si detrae
l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma
dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello
dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta
successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.”;
c) l’articolo 12 è sostituito dal
seguente:
“Articolo 12 (Detrazioni per
carichi di famiglia). 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia i seguenti importi:
a) 800 euro per il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro;
b) 800 euro per ciascun figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore
a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro
per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la
detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio
successivo al primo l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La
detrazione è ripartita nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In
caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a
quest’ultimo per l’intero importo;
c) 750 euro, da ripartire pro quota
tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata
nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2. La detrazione di cui al comma
1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un
reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da
essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di
famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate
a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se i rapporti di cui al comma
1 sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono;
negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime
quattro cifre decimali.”.
d) l’articolo 13 è sostituito dal
seguente:
“13 (Altre detrazioni). 1. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui
agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.840 euro se il reddito
complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente
spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del
prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro se il reddito complessivo
è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49,
comma 2, lett. a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con
quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.725 euro se il reddito
complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente
spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del
prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a
7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1,
lettere e), f), g), h) e i), 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta
una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi
1 e 2, pari a:
a) 1.104 euro se il reddito
complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito
complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.
4. Se il risultato dei rapporti
indicati nei commi 1, 2 e 3 è maggiore
di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.”;
e) nell’articolo 24 il comma 3 è
sostituito dal seguente: “3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di
cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, lettere a), b), g),
h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.”.
2. All’articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma, lettera a),
nel primo periodo, le parole da “al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso”
sono sostituite dalle seguenti: “ed effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso” e, nel
secondo periodo, le parole “Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2” sono sostituite dalle
seguenti: “Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13”;
b) nel terzo comma, primo
periodo, le parole “delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2”, sono sostituite dalle
seguenti: “delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e
13”;
3. Nell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il comma 350 è abrogato.
4. I trasferimenti erariali in
favore delle Regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior
gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 4
(Assegni per il nucleo familiare)
1. Nei limiti della maggiore
spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007 gli importi
complessivi dell’assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle
sono rideterminati, con decreto del Ministro della famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà
sociale, nonché, relativamente alla verifica del rispetto del limite di spesa
di cui al presente comma ed alla verifica della coerenza con la riforma
dell’IRPEF di cui all’articolo 3, con il
Ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai nuclei familiari con
figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli. Restano fermi i
criteri di rivalutazione di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge n.
69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 13
maggio 1988 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ALL’ELUSIONE FISCALE
Art. 5
(Disposizioni in materia di
accertamento, e di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale)
1. Dopo l’articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente:
“Articolo 10-bis – (Modalità di
revisione ed aggiornamento degli studi di settore). 1. Gli studi di settore
previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti
a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello
studio di settore ovvero da quella dell’ultima revisione, sentito il parere
della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 8
maggio 1998, n. 146. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene
anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità
nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli
stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli
studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell’Agenzia
della entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell’elaborazione e
della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di
coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore economico.”.
2. Fino alla elaborazione e
revisione degli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 1,
con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi
dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici
indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi,
compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività
svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di
cui all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
3. E’ abrogato il comma 399
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Il comma 4 dell’articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito dal seguente:
“4. La disposizione del comma 1
del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di
cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o
compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere
superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato
l’attività nel periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica
comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività
costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo
di non normale svolgimento dell’attività.”.
5. Le disposizioni di cui al
comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal
comma 4, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del
1° gennaio 2007, ad esclusione di quella prevista alla lettera b) dello stesso comma
che hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
6. Nei confronti dei contribuenti
titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono
applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di
normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non
dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle
ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non
normale svolgimento dell’attività, potrà altresì essere richiesta la
compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti
cui si applicano gli studi di settore.
7. Per i soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
riferimento al primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono
definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti
minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle
modalità di svolgimento della attività medesima.
8. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 28 febbraio 2007,
sono approvati gli indicatori di cui al comma 7, anche per settori
economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2006.
9. Sulla base di appositi criteri
selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei
soggetti che risultano incoerenti per effetto dell’applicazione degli
indicatori di cui al comma 7.
10. All’articolo 10, comma 1,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “sono
effettuati nei confronti dei contribuenti” sono eliminate le seguenti: “con
periodo d’imposta pari a dodici mesi e”;
b) dopo le parole “con le
modalità di cui al presente articolo” sono inserite le seguenti: “qualora
l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare
dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi.”
11. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal
comma 10, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.
12. All’articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. La misura della sanzione
minima e massima di cui al comma 2 è elevata del dieci per cento nelle ipotesi
di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o
professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di
settore, non è superiore al dieci per cento del reddito d’impresa dichiarato.”.
13. All’articolo 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“ 4-bis. La misura della sanzione
minima e massima di cui al comma 4 è elevata del dieci per cento nelle ipotesi
di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore
imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non è superiore al dieci per cento di quella dichiarata.”.
14. All’articolo 32 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“ 2-bis. La misura della sanzione
minima e massima di cui al comma 2 è elevata del dieci per cento nelle ipotesi
di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior imponibile accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al dieci per
cento di quello dichiarato.”.
15. Al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, dopo l’articolo 8, è inserito il seguente: “8-bis
(Violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti
per l’applicazione degli studi di settore) 1. In aggiunta alla sanzione
prevista all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, nelle ipotesi di
omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti, si applica la sanzione
amministrativa da euro cinquecento a euro millecinquecento.”.
16. Al testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, apportare le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, comma 1,
lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa
all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni
e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.”;
b) all’articolo 15, comma 1,
lettera c), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa
all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni
e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. ”.
17. I commi 7 e 8 dell’articolo
11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
18. Le agevolazioni tributarie e
di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei
soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte
o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli
vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti
soggetti .
19. In caso di trasferimento
a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha
usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni
dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse.
La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate
necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne
un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
20. La riscossione dei compensi
dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito
delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse
strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome
e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al
medesimo;
b) registrare nelle scritture
contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per
ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.
21. Le strutture sanitarie di cui
al comma 20 comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare
dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
22. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per
la comunicazione prevista dal comma 21 nonché ogni altra disposizione utile ai
fini dell’attuazione di commi 20 e 21.
23. Le disposizioni di cui ai
commi da 20 a
22 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.
24. Per le violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano rispettivamente gli articoli
9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Restano fermi in capo
ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e
sostanziali previsti per lo svolgimento dell’attività.
25. Dopo l’articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito
il seguente:
“Art. 25-ter (Ritenute sui
corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore)
1. Il condominio quale sostituto
di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo
di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di
rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi,
effettuate nell’esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1
è operata anche se i corrispettivi sono
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
26. All’articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il sesto comma è sostituito
dal seguente: “Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi,
compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di
costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti
dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di
apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995
nonché dei loro componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal
computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e
prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.”;
b) è aggiunto, in fine il
seguente comma: “Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze,
con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24
luglio 2006, ovvero individuate con decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in
cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.”.
27. Le disposizioni di cui alle
lettere b) c) e d), del sesto comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 11, si
applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione
della misura ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977.
28. Al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo
la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) gli agenti di affari in
mediazione iscritti nella sezione del ruolo degli agenti immobiliari di cui
all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non
autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la
conclusione degli affari.”;
b) all’articolo 57, dopo il comma
1, è inserito il seguente: “1 bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo
10, lettera d-bis,) sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della
loro attività per la conclusione degli affari.”.
29. In coerenza ai principi
recati dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare
la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale
nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore,
con uno o più provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per
procedere alla rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in
denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o
di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I
provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli
obblighi comunitari.
30. Dall’entrata in vigore del
primo provvedimento emesso ai sensi del comma 14, i commi da 535 a 538 dell’art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
31. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all’import/export del
sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle
province autonome e ai comuni, i dati delle dichiarazioni dei redditi
presentate nell’anno precedente dai contribuenti residenti.
32. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via
telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel
quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni.
33. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di
trasmissione in via telematica dei dati dell’import/export alle regioni.
34. Entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge con provvedimento del Ministero dell’economia e
delle finanze sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per
introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità
economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli
enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.
35. Al decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’articolo 2-bis è
sostituito dal seguente:
“Articolo 2-bis. 1. A partire dalle
dichiarazioni presentate dal 1°
gennaio 2006, l’invito
previsto dall’articolo 6, comma
5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:
a) con mezzi telematici ai
soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza
dei contribuenti interessati,
tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,
gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito;
b) mediante raccomandata in ogni
altro caso.
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,
decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica
dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definiti il contenuto e la modalità
della risposta telematica”.
36. I soggetti di cui
all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che deducono dal reddito
complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla
lettera c), del primo comma, dell’articolo 10 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella
dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
37. All’articolo 78, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:
“25-bis. Ai fini dei controlli
sugli oneri detraibili di cui alla lettera c), del primo comma, dell’articolo
15 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli enti e casse aventi
esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica
all’Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate
spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a), del
secondo comma, dell’articolo 51 del predetto
testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle
trasmissioni, sono definite con successivo provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.”
Capo IV
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI
BASE IMPONIBILE
Art. 6
(Disposizioni per il recupero
della base imponibile)
1. All’articolo 93 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 5 è abrogato. La disposizione del
periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.
2. All’articolo 107, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al penultimo periodo, le parole:
“nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto”, sono
sostituite dalle seguenti: “in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque
successivi”.
3. All’articolo 84, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: “Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o
parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura
proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in
presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede
l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi
precedenti.”.
4. La disposizione del comma 3 si
applica ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
5. L’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal
seguente:
“1. L’imposta di bollo si
corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento
dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il
quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante
pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici
autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi
dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro
0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di
frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l’imposta e’
dovuta nella misura minima di euro 1,00 ad eccezione delle cambiali di cui alle
lettere a) e b) dell’articolo 9 della tariffa allegato A annessa al presente
decreto e dei vaglia cambiari di cui all’articolo 11 della medesima tariffa per
i quali l’imposta minima e’ stabilita in euro 0,50.”.
6. All’articolo 39, comma 13,
primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: “somme
giocate”, sono inserite le seguenti: “, dovuto dal soggetto al quale
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di
cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo
d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari individuati ai sensi
dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla
osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari
di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti
passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore
dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso”.
7. All’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
“13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con
riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai
singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui è
suddiviso l’anno solare;
b) le modalità di calcolo del
prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno
solare;
c) i termini e le modalità con
cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il
versamento annuale a saldo;
d) le modalità per l’utilizzo in
compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti
periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;
e) i termini e le modalità con
cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e
successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo
stesso comma 4 dell’articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché
gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare
per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;
f) le modalità con cui
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei
soggetti passivi d’imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in
cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.”.
8. Fino alla emanazione dei
provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, così come sostituito dal comma 7, il prelievo erariale
unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta con le modalità e nei termini
stabiliti nei decreti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato 8 aprile 2004, n. 515 e 14 luglio 2004, n. 1074 e successive
modificazioni.
9. Dopo l’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:
“Articolo 39-bis – Liquidazione
del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti.
1. Per gli apparecchi previsti
all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure
automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione
dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare sulla base dei
dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell’articolo
39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività e della
rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati
dai concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino
omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo
automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la
reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti,
può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo
erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.
Articolo 39-ter – Riscossione
delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli
automatici.
1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis,
risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di
sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei
ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al
31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il
prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle
procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si
applica il decreto del Ministro delle finanze. 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento
recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il
prelievo erariale unico.
3. L’iscrizione a ruolo non è
eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare,
con le modalità indicate nell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dal comma 2 dell’articolo 39-bis ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela,
delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso
concessionario di rete. In questi casi, l’ammontare della sanzione
amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli
interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell’elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di
rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al
comma 1, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute
anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete
ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione
l’importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto
tramite l’escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione
procede alla riscossione coattiva dell’eventuale credito residuo secondo le
disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
Articolo 39-quater – Accertamento
e controlli in materia di prelievo erariale unico
1. Gli uffici
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’adempimento dei loro
compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell’articolo 51
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per
l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
2. Il prelievo erariale unico è
dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano
vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi
del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per
gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli
interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha
provveduto alla loro installazione. E’ responsabile in solido per le somme
dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative
il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi
del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni ed integrazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito
civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato
rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi
tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell’articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, gli interessi
e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal
concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono
responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico,
interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui
al periodo precedente, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione,
il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete
titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme
a titolo principale.
3. Gli Uffici
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all’accertamento
della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e
congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme
giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di
apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano
memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano
stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base
dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di
cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli
apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è
calcolato il prelievo erariale unico.
Articolo 39-quinquies – Sanzioni
in materia di prelievo erariale unico
1. La sanzione prevista
nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si
applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al
prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi
che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco
d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle
ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto
articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi
al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico
dovuto, con un minimo di euro mille.
3. Se sono omesse o sono
effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti
i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell’articolo 39
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica la sanzione amministrativa da
euro cinquecento ad euro ottomila.
Articolo 39-sexies –
Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate
1. I terzi incaricati della
raccolta di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il
versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme
giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e
sanzioni.
2. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della
responsabilità solidale di cui al comma 1.
Articolo 39-septies –
Disposizioni transitorie
1. Per le somme che, a seguito
dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis,
risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico,
nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i
ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono
rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti
i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete
devono comunicare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i
relativi termini e modalità di trasmissione.”.
10. I termini di cui all’articolo
14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31
dicembre 2009 per l’anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per
l’anno 2005.
11. All’articolo 1, comma 485,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “e a 1.000 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2006”
sono sostituite dalle seguenti: “, a 1.000 milioni di euro per l’anno 2006 ed a
1.100 milioni annui a decorrere dall’anno 2007”.
12. Nel quadro delle
dichiarazioni dei redditi relativo ai fabbricati sono specificati, per ogni
immobile, oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito
dal codice del comune, il foglio, la sezione, la particella e il subalterno.
13. La dichiarazione dei redditi
contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta
comunale sugli immobili. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche
fiscali, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per
l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
14. L’imposta comunale sugli
immobili dovuta dai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, è liquidata e
versata dal sostituto d’imposta, direttamente o sulla base degli appositi
modelli trasmessi dagli intermediari fiscali. I contribuenti, che presentano la
dichiarazione di cui al comma 13 senza avvalersi dell’assistenza fiscale,
indicano i dati relativi all’imposta comunale sugli immobili nella medesima
dichiarazione.
15. L’imposta comunale sugli
immobili dovuta può essere compensata con crediti di altra natura, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
16. I contribuenti che, secondo
le disposizioni normative vigenti, non presentano la dichiarazione, ma possiedono
redditi derivanti da proprietà immobiliari, compilano il modello di versamento
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
17. Le somme riscosse, una volta
ripartite dalla struttura di gestione di cui all’articolo 22 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono accreditate dalla Banca d’Italia presso
ciascuna tesoreria comunale.
18. Con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, sono definite le modalità di trasmissione telematica ai
comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili.
19. Le disposizioni di cui ai
commi da 13 a
18 si applicano alle dichiarazioni che saranno presentate nell’anno 2008.
20. Nelle dichiarazioni
presentate nell’anno 2007 per ogni fabbricato deve essere indicato l’importo
dell’ICI dovuta per l’anno in corso.
Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE
CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI
Art. 7
(Variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF)
1. All’articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente “Istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della
legge 16 giugno 1998, n. 191”,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente: “3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 emanato dal Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero
dell’interno. L’efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel
predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può
essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;
b) nel comma 4:
1) le parole “dei crediti di cui
agli articoli 14 e 15”
sono sostituite dalle seguenti: “del credito di cui all’articolo 165”;
2) dopo il primo periodo sono
aggiunti i seguenti: “L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel
quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio
dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il
versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è
stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le
aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura
deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera
sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura
vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine.”;
c) il comma 5 è sostituito dal
seguente: “5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, l’acconto
dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate
mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale
dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo
importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso
di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata
in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati
nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui
all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.”;
d) il comma 6 è abrogato.
2. All’articolo 1, comma 51,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono eliminate le seguenti
parole: “e 2007”.
Art. 8
(Imposta di scopo per la
realizzazione di opere pubbliche)
1. A decorrere dal 1° gennaio
2007 i comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’istituzione di
un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle
spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello
stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 5.
2. Il regolamento che istituisce
l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da
realizzare;
b) l’ammontare della spesa da
finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) le modalità di versamento
degli importi dovuti.
3. L’imposta è dovuta, in
relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni cinque ed
è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un’aliquota
nella misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell’imposta
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli
immobili.
5. L’imposta può essere
istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto
pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione
della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente
significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di
aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di
parcheggi pubblici.
6. Il gettito complessivo
dell’imposta non può essere superiore al trenta per cento dell’ammontare della
spesa dell’opera pubblica da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio
dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i
contribuenti possono chiedere il
rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del
pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.
Art. 9
(Contributo comunale di ingresso
e di soggiorno)
1. A decorrere dal 1° gennaio
2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l’istituzione
di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell’anno,
destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei
centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai
soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture
alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici ed in altri
similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i
soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in
quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito
entro la misura massima di cinque euro per notte.
5. Il regolamento che istituisce
il contributo determina:
a) le misure del contributo,
stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni ed
esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all’ubicazione della
struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche
socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l’altro, alla
numerosità del nucleo familiare, all’età ed alle finalità del soggiorno;
c) l’eventuale periodo
infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di
presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.
6. I gestori delle strutture
ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel
rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per
l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l’omesso, ritardato
o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od
il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
8. Per l’omessa o infedele
presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento dell’importo dovuto; per l’omesso, ritardato o
parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’irrogazione delle
sanzioni avviene secondo le disposizioni del decreto legislativo di cui agli
articoli 16 e 17 del 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 10
(Disposizioni in materia di
imposte provinciali e comunali)
1. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione delle Province
Italiane, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali
interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e
provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo 6 del
decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui
all’art. 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentata dai
soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le
procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
2. Al comma 2 dell’articolo 56
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la parola “venti” è
sostituita da “trenta”.
Art. 11
(Disposizioni in materia di
semplificazione e “manutenzione” della
base imponibile)
1. Per la notifica degli atti di
accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di
cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al
pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme
restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento
formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi possono essere
nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i
dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e
delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia
del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la
partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a
cura dell’ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita
le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base
della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari
del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle
altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi
sostituire né rappresentare da altri soggetti.
4. Gli enti locali, relativamente
ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata
con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di
accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d’ufficio devono essere motivati
in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li
hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto
che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio
presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità
amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel
merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e
dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di
sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono
sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del
tributo.
6. Nel caso di riscossione
coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
7. Il rimborso delle somme
versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale provvede ad effettuare il
rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
8. La misura annua degli
interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi
sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in
cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito
versamento.
9. Il pagamento dei tributi
locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto
importo.
10. Gli enti locali disciplinano
le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito
con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
11. Gli enti locali, nel rispetto
dei principi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a
concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i
rimborsi.
12. Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.
13. Ai fini del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell’articolo
117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia
e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e
patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i
termini per l’effettuazione della trasmissione dei dati.
14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai
rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
15. Sono abrogati:
a) le seguenti disposizioni del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507: al comma 5 dell’articolo 9, le
parole da “il relativo ruolo” fino a “periodo di sospensione”; il comma 6
dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad
eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71 ad eccezione
del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76;
b) le seguenti disposizioni del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: i commi 1, 2, e 2-bis
dell’articolo 11; le parole da “; il ruolo deve essere formato” fino a “di
sospensione” dell’articolo 12; l’articolo 13; il comma 6 dell’articolo 14; la lettera
l), del comma 1; i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
16. Al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell’articolo 5 è
abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 8,
dopo le parole “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono
aggiunte le seguenti: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella
di residenza anagrafica”;
c) all’articolo 10, il comma 6 è
sostituito dal seguente: “6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore,
entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune
di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della
procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta
dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.”;
d) il comma 6 dell’articolo 11 è abrogato.
e) all’articolo 12, comma 1, la
cifra “90”
è sostituita da: “60”;
17. Al comma 53, dell’articolo
37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo.
“Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli
elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono
applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello
unico informatico.”.
18. La lettera n), del comma 1
dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogata.
19. All’articolo 62, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: “in
modo che detta tariffa” fino alla fine del periodo, sono eliminate.
20. Il comma 1, dell’articolo
7-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato.
21. Al fine di contrastare il
fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell’articolo
6; il comma 1-bis dell’articolo 20; l’articolo 20-bis; il comma 4-bis
dell’articolo 23 ed il comma 5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507;
b) il comma 13-quinquies,
dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) il comma 3 dell’articolo 6 ed
il comma 4 dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
22. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da:
”sono a carico” fino a “del committente” sono sostituite dalle seguenti: “sono
a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile”;
b) al comma 19, l’ultimo periodo è
soppresso.
23. Sono fatti salvi gli effetti
prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
24. I comuni e le province, con
provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono conferire
i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di
sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative
alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a
dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera
disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei
tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all’albo di cui
all’articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.
25. I poteri di cui al comma 24
non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli
enti locali.
26. Le funzioni di cui al comma 24 sono
conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in
possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado,
previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione,
organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di
idoneità.
27. I soggetti prescelti non
devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a
misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
28. I criteri indicati nel
secondo e nel terzo periodo dell’articolo 70, del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, in
materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili
anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
29. Nelle more della completa
attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
a) il regime di prelievo relativo
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune
per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli
articoli 18, comma, 2 lettera d) e dell’articolo 57, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 12
(Compartecipazione comunale all’Irpef)
1. In attesa del riassetto
organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui
al Titolo V, parte II della Costituzione, è istituita, in favore dei Comuni,
una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal
1° gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare,
a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere
sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
L’aliquota di compartecipazione è applicata al gettito
del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.
2. Dall’anno 2008, per ciascun
Comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in
misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario, ed è attribuita
una quota di compartecipazione in egual misura, tale da garantire l’invarianza
delle risorse.
3. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2009, l’
incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2008, derivante dalla
dinamica dell’IRPEF, è ripartita fra i singoli Comuni secondo criteri che
saranno definiti con apposito decreto emanato dal Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, previa intesa da realizzarsi in sede di Conferenza
Stato-Città ed Autonomie locali. I criteri di riparto dovranno tenere
primariamente conto di finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo
sviluppo economico.
4. Per i Comuni delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, all’attuazione
del presente articolo si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei
rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra
Stato, Regioni, Province e Comuni.
Art. 13
(Modifiche al d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112)
1. Nel decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 65:
1. la lettera d) è sostituita
dalla seguente: “d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di
visure e certificati ipotecari;”;
2. la lettera h) è sostituita
dalla seguente: “h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati
catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera
g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini
istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo
l’accesso ai dati a tutti i soggetti
interessati.”.
b) al comma 1 dell’articolo 66:
2. la lettera a) è sostituita
dalla seguente: “a) alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti
catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali
fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, lettera h);”.
Art. 14
(Modalità di esercizio delle
funzioni catastali conferite agli enti locali)
1. A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni capoluogo di provincia esercitano
direttamente per il territorio di competenza,
eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia, le
funzioni catastali attribuite ai sensi
dell’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, salva la
facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 per le funzioni ivi elencate.
2. I comuni non capoluogo di
provincia , a decorrere dallo stesso
termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le
comunità montane, i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il
territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento
catastale, messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, con segnalazione
alla stessa delle incoerenze.
3. Le funzioni di accettazione e
pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale sono esercitate, anche in
forma associata con altri comuni, oppure a cura dell’ Agenzia del territorio,
sulla base di apposite convenzioni da stipulare
senza oneri per i comuni e le comunità
montane.
4. L’Agenzia del Territorio,
con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole
tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, predispone entro il 1° ottobre 2007 specifiche modalità
d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità
applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della
banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena
cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio
su tutto il territorio nazionale nell’ ambito del sistema pubblico di
connettività.
5. L’Agenzia del Territorio
salvaguarda il contestuale mantenimento
degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo,
garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la
fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione
del personale comunale.
6. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2007, sono rideterminate
le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi
speciali catastali ,da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni
catastali. L’assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante
distacco. Con gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
vengono, altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali
di competenza , i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro
associazioni dell’ avvio della gestione delle funzioni catastali.
7. Al fine di compiere un costante
monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo la Agenzia
del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito
della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e
delle finanze.
Capo VI
VALORIZZAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Art. 15
(Disposizioni in materia di
immobili)
1. Al comma 2, lettera a)
dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole
“protezione civile” sono aggiunte le parole “e, ove idonei, anche per altri usi
governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali
di Amministrazioni statali, Agenzie Fiscali, Università statali, enti pubblici
e istituzioni culturali di rilevante interesse,”.
2. La lettera b) del comma 2
dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituita dalla
seguente: “b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune
ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione.
Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in
concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di
cui al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai
sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal
trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,
il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;”.
3. All’articolo 2, comma 1, della
legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro
la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottarsi con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i
termini del trasferimento in favore delle Università statali di cui al presente
comma.”.
4. Al fine di razionalizzare gli
spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre
la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro
dell’economia e delle finanze, con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 59
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo all’Agenzia del
demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di
riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche,
usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per
patrimonio utilizzato.
5. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale
confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso
governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a
ciascuna amministrazione.
6. Il costo d’uso dei singoli
immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato
secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.
7. Gli obiettivi di cui al comma
4 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e
periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d’uso
di cui al comma 5 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso
la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la
combinazione delle due misure.
8. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i
criteri, le modalità e termini per la razionalizzazione e la riduzione degli
oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte
delle amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale,
in base agli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di cui al comma 4,
definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
9. Dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 8, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 448, nonché il comma 4 dell’articolo 62, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
10. Al fine di favorire la
razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego dei beni immobili dello
Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui
beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all’articolo 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l’Agenzia del
demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività
culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende
necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso esistenti per
funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le
costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal
provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle
infrastrutture.
11. Il Ministero delle
infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 10 alla regione o alle
regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche
di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso
di presenza di vincoli l’elenco è trasmesso contestualmente alle
amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il
proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da
parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette una
attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale,
qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e
obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della
destinazione d’uso preesistente, previa comunicazione all’amministrazione
comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di
tutela differenziata.
12. In caso di espressione
negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure
delle autorità preposta alla tutela entro i termini di cui al comma 11, è convocata
una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o
più immobili, in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
13. Per le esigenze connesse alla
gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575,
in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi
restando i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia
del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente
capitale pubblico. I rapporti con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con
apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell’attività
affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
14. Laddove disposizioni
normative stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero l’attribuzione ad
Amministrazioni pubbliche, Enti e Società a totale partecipazione pubblica
diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire
il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività
svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell’assegnazione o attribuzione è
da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al
funzionamento del servizio e all’esercizio delle funzioni attribuite, nonché al
loro proseguimento.
15. E’ attribuita all’Agenzia del
demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della
sussistenza dei suddetti requisiti all’atto dell’assegnazione o attribuzione e
successivamente l’accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o
della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella
disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio, così come
stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la
vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
16. Per i beni immobili statali
assegnati in uso gratuito alle Amministrazioni pubbliche è vietata la
dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di
entrata in vigore della presente legge sia stata operata la dismissione temporanea
si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e per esso dell’Agenzia del demanio.
17. Il comma 109 dell’articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che i requisiti
necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del
citato comma debbono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del
ricevimento della proposta di vendita da parte dell’Amministrazione alienante,
ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima Amministrazione in
funzione dei piani di dismissione programmati.
18. Dopo il comma 3 dell’articolo
214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è inserito il seguente: “3-bis. Tutte le trascrizioni ed
annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in
attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213
e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento.”.
Art. 16
(Disposizioni in materia di
demanio marittimo e di altri beni pubblici)
1. All’articolo 03 del decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, il comma 1 è così sostituito: “I canoni annui per
concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di aree,
pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le
disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere
dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, nelle
seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso
pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso
pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento dei requisiti di alta e
normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio
con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detto provvedimento la
categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota percentuale pari al 10% delle
maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di Bilancio derivanti
dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria
A è devoluta alle regioni competenti per territorio.
b) misura del canone annuo
determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali
marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei si applicano per gli anni
2004, 2005 e 2006, le misure unitarie vigenti alla data di emanazione della
presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21,
22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a
decorrere dal 1° gennaio 2007 i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT
maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al
metro quadrato per la categoria A; euro
0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti
di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al
metro quadro per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti
di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadro per la categoria A; euro 2,65 al metro quadro per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro
quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti così come definite dall’articolo 5 del testo unico approvato
con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0, 41 per gli specchi
acquei oltre 300 metri
dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi
acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle
navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3).
2) per le concessioni comprensive
di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2007,
i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate
ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e
servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del
manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall’Osservatorio del Mercato immobiliare per la zona di riferimento. L’importo
ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così
determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare
per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 mq. 0 per
cento; oltre 200 mq. e fino a 500 mq. 20
per cento; oltre 500 mq. e fino a 1.000 mq. 40 per cento; oltre 1.000 mq. 60
per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del Mercato immobiliare non siano
disponibili, occorrerà riferirsi a quelli del più vicino Comune costiero
rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima Regione.
2.2) Per le aree ricomprese nella
concessione si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure vigenti alla
data di emanazione della presente legge e non operano le disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, mentre a partire dal 1° gennaio 2007 quelle di cui alla lettera
b) punto 1).
c) riduzione dei canoni di cui
alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi
di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto
della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità
marittime di zona;
2) nel caso di concessioni
demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione
dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui
alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al
secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione e all’articolo 37
del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
e) obbligo per i titolari delle
concessioni di consentire il transito gratuito all’arenile.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 03
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: “Le misure dei canoni
di cui al comma 1, lett b) del presente articolo si applicano, a decorrere dal
1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di
zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto.”.
3. All’articolo 03 del decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il
seguente comma: “4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente
articolo 01, comma 2 della presente legge, le concessioni di cui al presente
articolo possono avere durata superiore ad anni sei e comunque non oltre
cinquanta anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle
opere da realizzare”.
4. All’articolo 5 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Le somme per
canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative
versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1 gennaio 2004 ai
sensi dell’articolo 03 comma 1, come modificato dal presente provvedimento,
sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima
disposizione.”.
5. I commi 21, 22 e 23
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e il comma 4 dell’articolo
10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
6. Le disposizioni contenute
nell’articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni,
si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno
riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative
pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere
inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo
abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene
demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma
restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il
ripristino dello stato dei luoghi.
7. Dopo l’articolo 693 del codice
della navigazione, approvato con il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“693-bis. (Destinazione dei beni
demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea) 1. I beni
demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea
sono gestiti dall’Agenzia del demanio in base alla normativa vigente,
garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale in cui si collocano.
2. Si considerano non strumentali
i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di
gestione aeroportuale.
3. Gli introiti derivanti dalla
gestione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, determinati sulla
base dei valori di mercato, affluiscono all’Erario.”.
8. Dopo l’articolo 3 del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:
“Art. 3-bis. (Valorizzazione e
utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o
locazione). 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1, possono essere concessi o locati, a titolo
oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, a privati ai fini della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di
recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove
destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di
servizio per i cittadini, ferme restando
le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni.
2. Il Ministero dell’economia e
delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere
accordi di programma per sottoporre all’approvazione iniziative per la
valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
3. Agli enti territoriali
interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di
costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del decreto Presidente della
Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 per l’esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario
all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni
di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica,
per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario
dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le
condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono
contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo, in
particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di
locazione il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla
base del piano economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle
finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al
presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi
dell’articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.”.
9. Allo scopo di devolvere allo
Stato i beni vacanti o derivanti da
eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con
decreto, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per
individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli
immobili vacanti o derivanti da
eredità giacenti si applica la
disposizione dell’articolo 1163 codice civile
sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di
proprietà o ad altro diritto reale non
notifichi alla Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante
da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata alla Agenzia del demanio gli
immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di
proprietà o ad altro diritto reale deve
essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei
dati catastali .
10. Le aree di proprietà dello
Stato ricadenti all’interno di centri abitati, definiti ai sensi dell’articolo
41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni,
situate nei comuni di Praia a Mare (Cs), Vibo Valentia, Cagnano Varano (Fg),
Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Rm) e Follonica (Li), sulle quali siano state
già realizzate opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di enti o
privati, sono trasferite a richiesta, a trattativa privata, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio disponibile di ciascun
Comune, entro sei mesi dalla data della richiesta.
11. La richiesta di acquisizione
delle aree di cui al comma 10, deve essere presentata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Filiale dell’Agenzia
del Demanio territorialmente competente, corredata della documentazione idonea
all’individuazione di massima delle aree da acquisire.
12. L’individuazione
specifica delle aree oggetto di trasferimento e la loro conseguente
delimitazione sono effettuate dal Comune d’intesa con la Filiale dell’Agenzia del
demanio territorialmente competente e con le altre Amministrazioni statali
interessate.
13. Il prezzo è quantificato dall’Agenzia del demanio con
riguardo al solo terreno valutato in base alle caratteristiche originarie
secondo i seguenti criteri:
a) per i singoli lotti in cui
siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile
sgombero, sulla base dei criteri indicati nella tabella A allegata alla
presente legge;
b) per le aree non edificate,
secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
14. Il trasferimento è
condizionato dall’obbligo del Comune a:
a) vendere a trattativa privata i
lotti di terreno di cui alla lettera a) del comma 13 ai singoli occupanti e
concessionari, i quali abbiano già realizzato sui terreni medesimi opere
stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere
stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
b) non maggiorare il prezzo di
vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono
dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle
di cui alla lettera c) del presente comma;
c) destinare, con propri fondi,
tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato
per attività connesse a turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe
artigiane e d’arte, con vincolo di inalienabilità per dieci anni dalla data di approvazione del contratto
di trasferimento del bene;
d) sollevare l’amministrazione
finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine al contenzioso
giudiziario attuale ed eventuale che dovesse intercorrere con gli attuali
occupanti delle aree di proprietà dello Stato, nonché in ordine alle pretese
dei terzi costruttori;
e) corrispondere
all’Amministrazione finanziaria tutte le
somme a titolo di indennità pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli
occupanti e concessionari, determinate secondo l’allegata tabella, con diritto
di rivalsa del Comune nei confronti dei predetti occupanti o concessionari per
un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale a far data dalla
stipula dell’atto;
f) escludere la possibilità per
gli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato
ed il relativo diritto di superficie per il periodo di cinque anni dalla
stipula del contratto.
15. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.
Allegato all’articolo 16
Tabella A
Valori unitari di cessioni e
indennizzi relativi ai compendi demaniali
Valori unitari delle aree di cui
all’art. ………… (euro/mq)
Classi dimensionali dei Comuni
Valori unitari delle aree (euro/mq)
Indennizzo annuo delle aree (euro/mq)
< 10.000
12,00
0,6
10.001 – 100.000
24,00
1,2
100.001 – 300.000
48,00
2,4
> 300.000
72,00
3,6
16. All’articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente: “2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 11 del presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni di
cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo, la durata delle
concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta.”
Art. 17
(Valorizzazione del patrimonio
pubblico)
1. All’articolo 3 del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
comma: “15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del demanio può
individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di
beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione
unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa
costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione d’interventi di
sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi
facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la
promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei
beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale,
nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità
organizzata. E’ elemento prioritario di individuazione, nell’ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili
pubblici mediante concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per
l’istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno
alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.”.
2. All’articolo 27 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis le parole:
“L’Agenzia del demanio, di concerto con la direzione generale dei lavori e del
demanio del Ministero della difesa”, sono sostituite dalle seguenti: “Il
Ministero della difesa, con decreti da emanare d’intesa con l’Agenzia del
demanio”. Nel medesimo comma, le parole: “da inserire in programmi di
dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni”, sono sostituite dalle
seguenti: “da consegnare all’Agenzia del demanio per essere inseriti in
programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in
materia”;
b) al comma 13-ter le parole da:
“il Ministero” sino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: “con decreti emanati ai sensi del comma
13-bis sono individuati:
1) entro il 28 febbraio 2007 beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;
2) entro il 31 luglio 2007 beni
immobili, per n valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007”.
c) nel comma 13-ter è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “Con le modalità indicate nel primo periodo del
presente comma e per le medesime finalità, nell’anno 2008 sono individuati,
entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari
a complessivi 2000 milioni di euro.”;
d) i commi 13-quinquies e
13-sexies sono abrogati.
3. Il comma 482 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.
Capo VII
MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO
Art. 18
(Interventi di riduzione del
cuneo ed incentivi all’occupazione femminile nelle aree svantaggiate)
1. Nell’articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all’art.
3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari,
le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa
nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta;
2-bis) per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e
a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un
importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise,, Puglia , Sardegna e Sicilia; tale
deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2 e può essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis” di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;
3) per i soggetti di cui all’art.
3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari,
le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa
nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
4) le spese relative agli
apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di
formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere
da a ) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi
tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e
sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un
revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei
conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 19997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale;
b) nel comma 4-bis.1 dopo le
parole “pari a euro 2000”
sono aggiunte le seguenti: “,su base annua,” e le parole da: “; la deduzione”
fino a “di cui all’art. 10, comma 2”
sono soppresse;
c) nel comma 4-bis.2 è aggiunto
in fine il seguente periodo: “Le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a), numeri
2) e 2-bis), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di
lavoro nel corso del periodo imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo
parziale sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’art.
3, comma 1, lett. e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai
dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di
dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in
base al rapporto di cui all’art. 10, comma 2”;
d) nel comma 4-ter le parole: “la
deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1” sono sostituite dalle seguenti: “ le
deduzioni indicate nel presente articolo”.
e) dopo il comma
4-quinquies, sono aggiunti i seguenti “4-sexies. In caso di lavoratrici donne
rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (
CE) n. 2204/2002 della Commissione europea del 12 dicembre 2002 in materia di aiuti di
Stato a favore dell’occupazione , in
alternativa a quanto previsto dal precedente comma , l’importo deducibile è ,
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in
questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle
condizioni previsti dal predetto regolamento
dai regimi di aiuto a favore della assunzione di lavoratori
svantaggiati.
4 – septies. Per ciascun
dipendente, l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi non può
comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli
altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 3), è
alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies”.
2. Le deduzioni di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, spettano, subordinatamente all’autorizzazione delle
competenti autorità europee, a partire dal mese di marzo 2007 nella misura del
cinquanta per cento e per il loro intero
ammontare a partire dal successivo mese di settembre, con conseguente
ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
3. La deduzione di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, spetta in misura ridotta alla metà a partire dal mese di marzo 2007 e per
l’intero ammontare a partire dal successivo mese di settembre, con conseguente
ragguaglio ad anno.
4. Nella determinazione
dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al
periodo d’imposta in corso al 1° marzo 2007, può assumersi, come imposta del
periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in
tale periodo le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3; agli stessi
effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° marzo
2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che
si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e
3; agli stessi effetti per il periodo di imposta successivo a quello in corso
al 1° marzo 2007 , può assumersi, come imposta del periodo precedente , la
minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1
senza tener conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.
5. Al fine di garantire alle
regioni che sottoscrivono gli accordi di cui all’articolo 42, comma 1, lettera
b), della presente legge, un ammontare di risorse equivalente a quello che
deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe
determinata in assenza delle disposizioni introdotte dal presente articolo, è
ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi
2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 76,2 milioni di euro per l’anno 2007, a 174,9 milioni di
euro per l’anno 2008, e a 189,9 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di cui al periodo
precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell’imposta
regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.
6. Le agevolazioni previste dal
presente articolo in favore dei datori di lavoro si applicano anche in
relazione ai lavoratori dei settori del turismo e della filiera agroalimentare
con contratti stagionali di durata almeno semestrale, in relazione alla loro
specificità.
Art. 19
(Credito d’imposta per nuovi
investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Alle imprese che effettuano
l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle
deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di cui ai
commi da 2 a
9.
2. Il credito d’imposta è
riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di
aiuto previste dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il
periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri
aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
3. Ai fini del comma 1 si
considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi
da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo
dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,
dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1;
b) programmi informatici
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente
alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove
tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come
definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni
sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti
agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
4. Il credito d’imposta è
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3
eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle
medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva,
ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento
agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si
assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non
comprende le spese di manutenzione.
5. L’agevolazione di cui al
comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria
siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente all’allegato
I e II ai predetti Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale, nonché al settore della pesca, dell’industria carbonifera,
creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta a favore di
imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale
dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa
autorizzazione, ove prescritta, della Commissione della Comunità europea.
6. Il credito d’imposta è determinato con riguardo
ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del
reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto n.
917 del 1986, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal sesto
mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
7. Se i beni oggetto
dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta
è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non
entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello
nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il
credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli
investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni
precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d’imposta indebitamente utilizzato che deriva dall’applicazione del presente
comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui
redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
8. Con uno o più decreti del
Ministero dell’economia e delle finanze, verranno emanate disposizioni
per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta
applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno
dodici mesi dall’attribuzione del credito di imposta, sono, altresì,
finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche
al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalità.
9. L’efficacia del presente
articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
CE, all’autorizzazione della Commissione
europea.
Art. 20
(Disposizioni varie in materia
fiscale)
1. A decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è
attribuito un credito di imposta nella misura del dieci per cento dei costi
sostenuti per attività di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato in materia, secondo le modalità dei commi successivi. La misura del dieci
per cento è elevata al quindici per cento qualora i costi di ricerca e
sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici
di ricerca.
2. Ai fini della determinazione
del credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di
15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
3. Il credito d’imposta va
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile
ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al
comma 1 sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, a
decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
quale il credito è concesso.
4. Con decreto del ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro della economia e delle finanze
sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per
quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo
agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle
spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al
comma 1.
5. L’efficacia del presente
articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
CE, all’autorizzazione della Commissione Europea.
6. Le piccole e medie imprese di
produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta a titolo di
spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di
registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde
di artisti emergenti.
7. Possono accedere al credito
d’imposta di cui al comma 6, fermo restando il rispetto dei limiti della regola
“ de minimis” di cui al regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione europea
del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non
superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o
indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
8. Per l’anno 2007, ai docenti
delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico
annuale, nonchè al personale docente presso le università statali spetta una
detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del
19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a
carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto
di un personal computer nuovo di fabbrica.
9. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell’istruzione di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 8.
10. All’articolo 19-bis1, comma
1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole “, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione”
sono sostituite dalle seguenti: “e a somministrazioni di alimenti e bevande,
con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e
simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,”.
11. Per l’anno 2007 le detrazioni
di cui al comma 10 spettano nella misura del 50 per cento.
12. Al comma 1-bis dell’articolo
17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: “fino a 5 metri quadrati”
sono inserite le seguenti: “; l’imposta è dovuta per la sola superficie
eccedente i 5 metri
quadrati.”
13. All’articolo 10, comma 1,
numero 27-ter) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo la parola: “devianza, ” aggiungere le seguenti: “di persone
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”
14. Nell’articolo 10, comma 1,
lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
parole “previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono aggiunte le seguenti
“nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli
Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo
1l, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.
15. Il comma 2 dell’articolo 21
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente “2.
La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è sostituita dalla seguente: “e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo
decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli
Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sulla
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo
11, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.”
16. Nell’articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni
d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1,
le parole: “situati negli Stati membri dell’Unione europea, conformi alle
direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato
ai sensi dell’articolo 10-bis,” sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle
direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e neg1i
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel
territorio dello stato ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58,”;
b) nel comma 9, le parole
“situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle
direttive comunitarie” sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle direttive
comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996,
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto
legislativo l° aprile 1996, n. 239”.
17. Il terzo periodo del comma 1
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, è sostituito dal seguente: “Tuttavia, se i titoli indicati nel
precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui
capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamenti degli
Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione
che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore:
a) al doppio del tasso ufficiale
di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in
attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della
disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari
diversi dai precedenti.”.
18. Nell’articolo 1 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: “in mercati regolamentati
italiani” sono sostituite dalle seguenti: “in mercati regolamentati degli Stati
membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell’articolo 1l,
comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.
19. All’articolo 54, comma 8 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “ridotto del venticinque
per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese”, sono inserite le
seguenti: “ ,ovvero del quaranta per cento se i relativi compensi sono
percepiti da soggetti di età inferiore agli anni 35”.
20. All’articolo 15 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera
i-quater) sono aggiunte le seguenti: “i-quinquies) le spese, per un importo non
superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i
ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre,
piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva
dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive;
i-sexies) i canoni di locazione
derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o
rinnovati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università
ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo
almeno 100 chilometri
e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso
comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro.”;
b) al comma 2, le parole: “e) e
f)” sono sostituite dalle seguenti: “e), f),
i-quinquies) ed i-sexies)”.
21. All’articolo 1-bis, comma 1,
della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: “Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi
inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.”.
22. A decorrere dai pagamenti
successivi al 1° gennaio 2007 la tabella di cui all’articolo 1, comma 2 del
decreto interministeriale 27 dicembre 1997 è sostituita dalla seguente:
TIPO DEL VEICOLO
VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO
VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO 1CV=0,736 KW
Per pagamenti
effettuati per l’intero anno solare
Per pagamenti frazionati
Per
pagamenti effettuati per l’intero
anno solare
Per pagamenti
frazionati
1.Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:
a) Euro 0
3,00;
3,09
2,21
2,28
b) Euro 1
2,90;
2,99
2,13
2,20
c) Euro 2
2,80;
2,89
2,06
2,12
d) Euro 3
2,70;
2,78
1,99
2,05
e) Euro 4 e 5
2,58
2,66
1,90
1,96
2.Autovetture e autoveicoli per
trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di
quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8 oppure una portata
uguale o maggiore a 400 kg.
Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1.
2,00
2,06
1,47
1,47
3.Autovetture e autoveicoli per
trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio sprovvisti delle
caratteristiche tecniche di cui l’articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1 e, ove ne
ricorrano le condizioni, a quello di cui al punto 2.
6,63
6,84
4,88
5,03
4. Autobus
2,94
3,03
2,16
2,23
5. Autoveicoli speciali
0,43
0,44
0,32
0,33
23. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate
nette derivanti dall’attuazione delle norme del presente articolo e sono
definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
Art. 21
(Misure a sostegno delle zone
franche urbane)
1. Per favorire lo sviluppo
economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e
quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche
urbane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo
economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi 2008 e 2009. Il fondo provvede al cofinanziamento di
programmi regionali di intervento nelle
predette aree.
2. Le aree di cui al comma 1
devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione
sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle
riduzioni di cui al comma 1 sono disciplinate in conformità e nei limiti
previsti dagli orientamenti della Unione
Europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo
2007-2013, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle
piccole imprese di nuova costituzione.
3. Il CIPE, su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico, formulata sentite le Regioni interessate,
provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e
l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla
base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in
favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui
al comma 1 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
4. Il Nucleo di valutazione e
verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i
nuclei di valutazione delle Regioni interessate, provvede al monitoraggio ed
alla valutazione di efficacia degli interventi, e presenta a tal fine al CIPE
una relazione annuale sugli esiti delle
predette attività.
Art. 22
(Agevolazioni tributarie per la
riqualificaione energetica degli edifici)
1. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.
2. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica
U, espressa in W/m2K, della seguente tabella A allegata.
3. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
4. Per le spese documentate
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
5. La detrazione fiscale di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 è concessa con le modalità vigenti in attuazione dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dal decreto ministeriale n. 41
del 1998, attuative delle disposizioni in argomento, sempreché siano rispettate
le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento
ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde
civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la
certificazione energetica dell’edificio, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale,
ovvero, negli altri casi, un “attestato di qualificazione energetica”,
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono
riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare
ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in
vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un
identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione
energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi
delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito
della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica,
ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi
detraibili.
6. Ai fini di quanto disposto ai
commi precedenti si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28
febbraio 2007 sono dettate disposizioni attuative di quanto disposto ai commi
1, 2, 3 e 4.
Tabella A
Zona climatica
strutture opache verticali
strutture opache orizzontali
finestre comprensive di infissi
Pavimenti
Coperture
A
0,72
0,42
0,74
5,0
B
0,54
0,42
0,55
3,6
C
0.46
0.42
0,49
3,0
D
0,40
0,35
0,41
2,8
E
0,37
0,32
0,38
2,5
F
0,35
0,31
0,36
2,2
Art. 23
(Misure di sostegno per la
promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica)
1. Gli interventi di
realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria
complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori
entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di
superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori
riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento
estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55% degli extra
costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di
energia, incluse le maggiore spese di progettazione.
2. Per l’attuazione del comma 1,
è costituito un Fondo di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico sono fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione
dell’incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il
condizionamento estivo e l’illuminazione.
Art. 24
(Contributi per apparecchi
domestici e motori industriali ad alta efficienza)
1. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi,
congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica
non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari
al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in
un’unica rata.
2. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto e l’installazione di motori
ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per
la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza
elettrica compresa tra 5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta lorda per
una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 1500 euro per motore, in un’unica rata.
3. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto e l’installazione di
variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra
7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 1500 euro per intervento, in un’unica rata.
4. Entro il 28 febbraio 2007 con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono
rispondere i motori ad elevata efficienza e gli inverter di cui ai commi 2 e 3,
i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e degli variatori
di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per
l’applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2 e 3 e per la verifica del
rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature
sostituite.
Art. 25
(Interventi sulla fiscalità
energetica per finalità sociali e misure per favorire l’insediamento sul
territorio di infrastrutture energetiche)
1. Il maggior gettito fiscale
derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di
carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del
prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento
previsto nel Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni
2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione
di un apposito fondo da utilizzare a copertura di misure di compensazione a
favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza
nazionale ai sensi di quanto previsto al comma 2 e di interventi di riduzione
dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.
2. In attuazione di appositi
accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali
interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di
energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di
importazione di energia elettrica o gas naturale che ai fini del presente
articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli
approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
per gli affari regionali e le autonomie locali,
le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere destinate al
finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni a favore
dei residenti nei territori interessati, anche ai fini della riduzione dei
costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi
erariali.
3. Nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo di cui al comma 1 che,
per il triennio 2007, 2008 e 2009,
ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
4. Agli oneri recati dal comma 3
pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si
provvede:
quanto a 5 milioni annui mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2007, all’uopo parzialmente utilizzando per gli
anni 2007 e 2008 l’accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per l’anno 2009 l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 45 milioni annui per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
5. Con provvedimento del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite condizioni, modalità e termini per
l’utilizzo della dotazione del fondo di cui al comma 1.
6. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 26
(Biocarburanti)
1. L’articolo 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 – Obiettivi indicativi
nazionali
1. Sono fissati i seguenti
obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di
immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi
come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti
immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0
per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5
per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,0
per cento.”
2. L’articolo 2-quater, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore
agroenergetico, è sostituito dal seguente:
“Art. 2-quater (Interventi nel
settore agroenergetico) 1. A decorrere dal 1 gennaio
2007 i soggetti che immettono in consumo
benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie
non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere in consumo, nell’anno successivo,
una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al
comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente
quota o i relativi diritti da altri
soggetti.
2. La quota minima di cui al
comma 1, calcolata sulla base del tenore energetico, è inizialmente fissata al
2,5 % di tutto il carburante benzina e gasolio immesso in consumo nell’anno
precedente. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, la
quota minima di cui al comma 1 può essere incrementata per gli anni successivi
al 2007.
3. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l’attuazione dell’obbligo di cui al comma
1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche, con priorità per progetti
pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali,
ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra lungo l’intera filiera agroenergetica, nonché modalità di verifica del
rispetto dell’obbligo e relative sanzioni.
4. I biocarburanti e gli altri
carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti
sono il biodiesel, il bioetanolo, l’ETBE e il bioidrogeno.”.
3. Ai fini del rispetto degli
obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti
immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
come di seguito sostituito:
“6. Le disposizioni del comma 2
si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei
carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli
minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell’ambito
di un programma pluriennale, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31
dicembre 2010, il biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per
autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale
dell’accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di
un contingente annuo crescente in misura corrispondente all’aumento
dell’accisa. Per il primo anno, l’accisa è fissata al 20 per cento della
corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un
contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione
consentite, i criteri e le priorità ai fini dell’assegnazione dei quantitativi
agevolati agli operatori, tenendo in particolare conto dell’intensità di occupazione
generata e dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra, lungo l’intera filiera agroenergetica.
Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano
al programma devono fornire ai fini dell’effettiva immissione in consumo delle
quantità assegnate. Le presenti disposizioni trovano applicazione dal 1°
gennaio 2007 e comunque solo previo espletamento della procedura di
autorizzazione da parte della Commissione Europea. Nelle more dell’entrata in
vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili e
comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
6.1. Per ogni anno di validità
del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono
ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per
l’anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30
giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla
predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono
ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
6.2. Entro il 1º marzo di ogni
anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del
biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di
evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di
validità del programma di cui al comma 6, è
rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6.”.
4. Per l’anno 2007 il contingente
di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse
finanziarie disponibili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del
ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e , nei limiti di tali
risorse può essere destinato anche ad uso combustione. Alle minori entrate per
l’anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le
iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo
sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.
5. Gli importi annui previsti
dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati nell’anno 2006, sono destinati all’incremento del
contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010.
6. In caso di mancato impiego
del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo
Stato possono essere destinate, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio
e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai
biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 27
(Modifiche al regime iva sulla
fornitura di energia termica)
1. Il punto 122 delle tabella A,
parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
“122) Prestazioni di servizi e
forniture di apparecchiature e materiali relativi ala fornitura di energia
termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o
nell’ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto
interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni; sono
incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti,
sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria;”.
Art. 28
(Modifiche in tema di
riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali)
1. Il secondo periodo del comma
369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
2. I commi 370, 371 e 372
dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono
sostituiti dai seguenti:
“370. I documenti, i dati e le
informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto
da parte di soggetti autorizzati dall’Agenzia del Territorio mediante stipula
di apposita convenzione; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed
informazioni ipotecarie e catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati
devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per
cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di
quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati.
La percentuale di aumento potrà comunque
essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e
diffusione di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del Territorio,
maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle
relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno
essere forniti dall’Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori
commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da
determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di
riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali
catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l’acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari
direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di
riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i
tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione
amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo
dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
<http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109836&>.
”.
Art. 29
(Ristrutturazioni edilizie)
1. Sono prorogate per l’anno
2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di
48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio
relative:
a) agli interventi di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
fatturate dal 1 gennaio 2007.
2. Le agevolazioni di cui al
comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia
evidenziato in fattura.
Art. 30
(Agevolazioni fiscali in scadenza
al 31 dicembre 2006)
1. All’articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le
parole da: “per i sette periodi d’imposta successivi” fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: “per gli
otto periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura
dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2007 l’aliquota è stabilita
nella misura del 3,75 per cento”.
2. Per l’anno 2007 sono prorogate
le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il termine del 31 dicembre
2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento
della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.
4. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
5. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, si
applicano:
a) le disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al
numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418;
e) le disposizioni in materia di
aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui
all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui all’articolo 13, comma 2, del
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di
accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine, di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
6. L’efficacia delle
disposizioni di cui al comma 5, lettera a) è subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
7. Le disposizioni dell’articolo
1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi
indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2006 ai
fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio 2007 al 31
dicembre 2007.
8. Le disposizioni del comma 106,
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi
indicati, sono prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2006.
9. All’articolo 2, comma 11,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:
“Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006”
sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007”.
10. Per l’anno 2007 il limite di
non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente
ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
fissato in euro 3.615,20.
11. Le disposizioni
dell’articolo1, comma 335 della legge 2005, n 266, si applicano anche
relativamente al periodo d’imposta 2006.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Capo I
RAZIONALIZZAZIONE E
RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 31
(Effetti sui saldi di finanza
pubblica)
1. Dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi
di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare XXX
b) fabbisogno del settore
pubblico XXX
c) indebitamento netto della P.A.
XXX
Art. 32
(Revisione degli assetti
organizzativi: disposizioni riguardanti i Ministeri)
1. Al fine di razionalizzare e
ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei
Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi
dell’art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni si provvede:
a) alla riorganizzazione degli
uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10% di quelli di livello dirigenziale
generale ed al 5% di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
b) alla gestione unitaria del
personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle
strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le Prefetture –
UTG, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi
di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro
competente ed il Ministro delle riforme e dell’innovazione nella Pubblica
Amministrazione, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e
l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
a) alla riorganizzazione degli
uffici con funzioni ispettive e di controllo;
b) alla riduzione degli organismi
di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
c) alla riduzione delle dotazioni
organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi
manutentivi e logistici , affari generali, provveditorati e contabilità), non
ecceda comunque il quindici per cento
delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione.
g) all’unificazione, da parte del
Ministero degli Affari Esteri, dei servizi contabili degli uffici della rete
diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni
delineate dagli artt. 3, 4 e 6 del D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte
dal responsabile dell’ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze
medesime”.
2. La Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede all’attuazione del seguente articolo con le
modalità e le procedure previste dal proprio ordinamento.
3. I regolamenti di cui al comma
1 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla loro emanazione.
4.Dalla data di emanazione dei
regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si
provvede alla loro puntuale ricognizione.”
5.Le amministrazioni, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero dell’economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al
comma 1 del presente articolo, il cui esame deve concludersi entro 30 giorni
dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione
tecnica asseverata, ai fini di cui all’art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio che specifichi, per
ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano
operativo asseverato, ai fini di cui all’art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, con indicazione
puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei
relativi tempi e termini.
5. In coerenza con le
disposizioni di cui al comma 1, lett. f) e tenuto conto del regime limitativo
delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali,
piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare
che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto non eccedano, al 31
dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio. I predetti piani, da
predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e
l’innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove
assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
Forze Armate, ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.
6. Il Ministro dell’economia e
delle finanze ed il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle
disposizioni del presente articolo, e
trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale
verifica.
7. Alle Amministrazioni che non abbiano
provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento
di cui al comma 1 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
8. I competenti organi di
controllo delle Amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive attribuzioni,
effettuano semestralmente il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni
del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai ministeri vigilanti e
alla Corte dei Conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto
del parametro di cui al comma 1, lettera f), relativamente al personale
utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
9. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, emana linee guida per l’attuazione del presente
articolo.
10. Le direttive generali per
l’attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri,
contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse necessari
per il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f) e di quanto
disposto dal comma 4-bis.
11. Il mancato raggiungimento
degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 4, lettera b), e
nei piani e programmi di cui al comma 9 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della
retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.
12. L’attuazione delle
disposizioni dell’articolo 3, nonché del presente articolo, è coordinata dall’
“Unità per la riorganizzazione” composta dai Ministri per le riforme e
l’innovazione nella pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze e
dell’interno, che opera anche come centro di
monitoraggio delle attività
conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio delle relative
funzioni l’Unità per la riorganizzazione
si avvale, nell’ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti
Amministrazioni.
Art. 33
(Determinazione degli ambiti
territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell’interno)
1. Con il regolamento di cui
all’articolo 32, comma 1, sono altresì determinati gli ambiti territoriali
ottimali per l’esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici
del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione delle
procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di
contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di
scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle
risorse;
d) determinazione della
dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi
essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, alle realtà etnico-linguistiche, nonché alla popolazione residente
che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
e) ponderazione dei precedenti
criteri, con riguardo alle specificità dell’ambito territoriale di riferimento,
anche in relazione alla prossimità dei servizi resi al cittadino.
Art. 34
(Revisione dell’assetto
organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze)
1. Ai fini di quanto previsto
dagli articoli 36 e 37, l’articolazione
periferica del Ministero dell’economia e delle finanze è ridefinita su base
regionale e, ove se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale
in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al
comma 3, in
relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del
miglioramento dei servizi resi all’utenza.
2. Con le modalità, i tempi
e i criteri previsti dall’articolo 4
della presente legge si provvede:
a) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero
dell’economia e delle finanze ed alla soppressione dei Dipartimenti provinciali
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie
provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle
competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.
1. A decorrere dall’entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo 37, gli Uffici di cui al comma 2,
lettera a) assumono la denominazione di Direzioni territoriali dell’economia e
delle finanze e di Ragionerie territoriali dello Stato.
2. Previa stipula di apposite
convenzioni, gli Uffici territoriali dell’economia e delle finanze possono
delegare alle Aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte,
delle residue funzioni attribuite alle Commissioni mediche di verifica.
Art. 35
(Modificazioni all’assetto
organizzativo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ed all’ordinamento
del personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di conseguire
economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono
soppresse a decorrere dal 1 dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite
tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.
2. Al medesimo fine di cui al
comma 1, l’Amministrazione
della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle
strutture preposte alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale,
nonché dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.
3. I provvedimenti di
organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti
dall’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e dall’articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con successivi provvedimenti
si procederà alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale
qualifica al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’applicazione
ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121,
nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli
stessi provvedimenti, si provvederà altresì ad adeguare l’organico dei
dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la norma relativa
all’inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti,
assicurando, comunque, la invarianza della spesa.
5. Dalla attuazione delle
presenti disposizioni si devono realizzare risparmi di spesa non inferiori a 3
milioni di euro per l’anno 2007,
a 8,1 milioni di euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di
euro per l’anno 2009.
Art. 36
(Misure per la realizzazione del
Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli)
1. Le disposizioni di cui
all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti
previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L’Istituto nazionale per le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, per la realizzazione degli investimenti di cui
all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità
per il “Centro polifunzionale della Polizia di Stato” di Napoli, rientrante tra
quelli previsti dall’articolo 1, lettera g), del decreto di attuazione 24 marzo
2005, nonché per la realizzazione degli investimenti di cui al comma
precedente, in via prioritaria è autorizzato ad effettuare pagamenti nei limiti
di 350 milioni di euro annui.
Art. 37
(Misure per assicurare la
funzionalità dei servizi di polizia)
1. Nell’ambito delle attribuzioni
di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, il
Ministro dell’interno, può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della
polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ovvero uno o più prefetti,
a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti occorrenti per
l’attuazione delle misure di emergenza individuate dallo stesso Ministro, anche
in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e nell’ambito delle risorse disponibili.
2. Per la realizzazione di
programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia per la sicurezza
dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti possono
stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la
contribuzione logistica o finanziaria delle stesse regioni o degli enti locali,
con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di
regolamento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Al fine di assicurare la
migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli
altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle forze di polizia
sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono
essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria definiti dall’Amministrazione assegnataria.
Art. 38
(Misure per la realizzazione di
programmi di incremento dei servizi di polizia)
1. Per la realizzazione di
programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza
dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono
stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la
contribuzione logistica o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali,
con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di
regolamento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 39
(Riorganizzazione e riallocazione
delle risorse umane negli enti pubblici e nelle agenzie)
1. Il personale utilizzato dalle
Agenzie, e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle
funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse
umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli
affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il
quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle Amministrazioni
stesse.
2. Le Agenzie e gli enti di cui
al comma 1 adottano, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse
necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma , riducendo
contestualmente e conseguentemente le dotazioni organiche.
3. I provvedimenti di
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 2 sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato.
4. I processi riorganizzativi di
cui ai commi da 1 a
3 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno
dall’entrata in vigore della presente legge.
5. I competenti organi di
controllo delle Amministrazioni
effettuano il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni del
presente articolo e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai
Ministri vigilanti e alla Corte dei Conti. Successivamente verificano ogni anno
il rispetto del parametro di cui al
comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle
funzioni di supporto.
6. In caso di mancata
adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 2, o di
mancato rispetto, a partire dal 1 gennaio 2008, del parametro di cui al comma
1, gli organi di governo dell’ente o dell’Agenzia sono revocati o sciolti ed è
nominato in loro vece con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri vigilanti, un Commissario straordinario, con il compito
di assicurare la prosecuzione dell’attività istituzionale e di procedere ,
entro il termine massimo di un anno, all’attuazione di quanto previsto dal
presente articolo.
Art. 40
(Disposizioni in materia di
pagamento degli stipendi)
1. Allo scopo di razionalizzare,
omogeneizzare ed eliminare duplicazioni
e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della Pubblica Amministrazione nonché
favorire il controllo centralizzato della spesa per il personale e per favorire
il monitoraggio della spesa del personale, tutte le Amministrazioni dello
Stato, ivi compresi le Forze Armate ed i Corpi di Polizia, per il pagamento
degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’Amministrazione
generale, del personale e dei servizi del Tesoro.
2. Entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire
tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri
assegni fissi e continuativi a carico
del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in
forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17 dicembre 2002.
3. I dati aggregati della spesa
per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini di quanto previsto
dall’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 41
(Programma di razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi)
1. Nel rispetto del sistema delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze sono individuati entro il
mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per
le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni Universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle convenzioni
di cui al presente comma e al successivo comma
8, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.
2. Dal 1° luglio 2007, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
Universitarie per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto del
Presidente della repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
3. Il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla vigente normativa, a
sperimentare l’introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti
di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da
emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni si disciplina
l’introduzione dei predetti
sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.
4. Le transazioni compiute dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
Universitarie avvengono – per le convenzioni che hanno attivo il negozio
elettronico – attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia
temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all’amministrazione
procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata
dal responsabile dell’Ufficio.
5. Con successivo decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica Amministrazione, potranno prevedersi meccanismi
di remunerazione sugli acquisti da effettuarsi a carico dell’aggiudicatario
delle convenzioni di cui al comma 1 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
6. Il Ministro per le Riforme e
le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione di intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e con il supporto della Consip S.p.A. realizza ,
sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, un programma per l’adozione di sistemi informativi comuni alle
amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni
e servizi e definisce un insieme di
indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune,
che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di
bilancio.
7. Ai fini del contenimento e
della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le
Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre
Regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’ art. 33 del
decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti
regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e
delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
8. Le centrali di cui al comma 7
stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui
all’art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le centrali regionali e la Consip S.p.A.
costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di
razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli
strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di
stabilità interno la Conferenza Stato-Regioni, approva annualmente i
programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica
amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi,
definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli
obiettivi. Dall’attuazione del presente comma, non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. E’ abrogato l’art. 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 42
(Organizzazione del vertice degli
enti pubblici non economici)
1. La presidenza e il consiglio
di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali di cui all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inclusi nell’elenco
ISTAT pubblicato in attuazione dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni
di cui al comma 3.
2. Entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge sono presentate ai ministeri vigilanti modifiche
delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che
prevedano che le competenze del presidente e del consiglio d’amministrazione
sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di
gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli
enti di ricerca è previsto altresì un comitato scientifico per la definizione
degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio
di pari opportunità, tenendo conto dell’equilibrio di genere.
3. I Ministeri vigilanti d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della
funzione pubblica per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione approvano le modifiche entro 60 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
4. Nel caso in cui le modifiche
degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel
termine di 30 giorni, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli
enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto
del Presidente del consiglio dei ministri su proposta dei ministri vigilanti,
un commissario straordinario che esercita i loro poteri fino al rinnovo degli
organi dell’ente sulla base del nuovo ordinamento.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano all’Istat, alle università, agli enti
previdenziali, all’INAIL e ad enti che svolgono attività promozionale
all’estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte
designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da Istituzioni
previste da accordi o intese internazionali. Con successivo DPCM da adottare
entro 30 giorni si procede alla identificazione degli enti oggetto della
disciplina del presente comma.
6. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n.300.
Art. 43
(Ricorsi in materia
pensionistica)
1. Dalla data di entrata in
vigore della presente Legge sono soppressi i comitati centrali regionali e
provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell’INPDAP. I
ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente
devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i principi generali dell’azione
amministrativa e del procedimento amministrativo.
Art. 44
(Controlli di merito nel sistema
delle Ragionerie)
Al comma 2 dell’art. 9 del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
“Valutano, infine, la proficuità
complessiva della gestione.”
Art. 45
(Commissione per la garanzia
dell’informazione statistica)
1. La Commissione di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è soppressa.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, una Commissione per la garanzia dell’informazione
statistica.
2. Alla Commissione sono
attribuiti poteri di indagine, valutativi e propositivi nei confronti
dell’ISTAT e degli altri Enti del sistema statistico nazionale, nonché
vigilanza sull’affidabilità, trasparenza e completezza dell’informazione
statistica fornita dalle amministrazioni competenti in materia di finanza
pubblica.
3. La Commissione di cui al
comma 1 è composta di cinque membri, scelti tra professori universitari anche
di nazionalità non italiana e dirigenti della Pubblica amministrazione, di
elevata esperienza nel settore statistico, economico e finanziario. Il
Presidente ed i membri della Commissione
sono nominati con la stessa procedura di cui al comma 1. I componenti ed
il Presidente della Commissione, durano in carica sei anni e non sono
rinnovabili e, se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei
rispettivi ordinamenti.
4. La dotazione organica del
personale della Commissione è composta di venti unità. Entro tale contingente, la Commissione può utilizzare personale personale comandato
o distaccato appartenente al ruoli della pubblica amministrazione in numero non
superiore a sei unità.
5. Per l’attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di 500.000 a decorrere dall’anno 2007.
Art. 46
(Durata delle strutture di
missione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Il comma 4 dell’articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:
“4. Per lo svolgimento di particolari
compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione
di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite
strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a
quella del Governo che le ha istituite, è specifìcata dall’atto istitutivo.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti:
in tal caso si applica l’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni. Sentiti il Comitato nazionale
per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il
Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.”.
Art. 47
(Riordino, trasformazione e
soppressione di enti pubblici)
1. All’articolo 28 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono così
sostituiti:
“1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare
la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30
giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le
organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale, procede al riordino, alla
trasformazione o alla soppressione e
messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture
amministrative pubbliche nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi
e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e
corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento ;
b) trasformazione degli enti ed
organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in
liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni – fermo restando
quanto previsto dalla lettera c) – nonché dall’art. 9, comma 1-bis, lettera c)
del D.L. 15/04/2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge
15/06/2002, n. 112;
b-bis) razionalizzazione e
riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;
c)per gli enti soppressi e messi
in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della
singola liquidazione;
d) abrogazione delle disposizioni
legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del
bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed
organismi pubblici soppressi e posti in
liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della
lettera b). ”.
b) i commi 2-bis, 5 e 6 dell’art.
28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.
2. Dall’attuazione del comma 1
dovrà derivare un miglioramento dell’indebitamento netto non inferiore a euro
200 milioni per l’anno 2007, 300 milioni per l’anno 2008 e 400 milioni a
decorrere dall’anno 2009. Qualora dall’emanazione del regolamento di cui al
comma 1 conseguano risparmi inferiori a quelli previsti dal presente comma, le
dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi
comprese quelle determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono ridotte, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati nel
presente comma.
3. La società di cui all’art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell’anno 2007
gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.
Art. 48
(Modifiche alla disciplina per la
liquidazione degli enti disciolti)
1. I commi 89, 90 e 91 dell’art.
1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono sostituiti dai seguenti:
“89. L’Ispettorato generale
per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato è soppresso. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze le competenze dell’Ispettorato sono attribuite ad uno o più
Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito alla
data di entrata in vigore della presente legge alle procedure di liquidazione
previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è destinato alle altre attività
istituzionali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle
pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il
quale non sia stata ancora effettuata – ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del
DPR 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482 – la ricongiunzione
dei servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo
di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
l’INPS e l’INPDAP e l’INAIL limitatamente ai trattamenti pensionistici
integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria – concordano con il
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in via
presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali,
l’ammontare dei capitali di copertura necessari. L’INPS e l’INPDAP subentrano a decorrere dalla data di
perfezionamento dell’Accordo con il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato al Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi
al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse
posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi.
2. L’ammontare della
remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e
successivi, è annualmente determinato con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze con riferimento ai servizi resi nell’anno precedente dalla
Società di cui all’articolo 9, comma 1-bis lettera c), del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, per la gestione della liquidazione
e del contenzioso degli enti
pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.”.
Art. 49
(Norme concernenti il
trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa).
1. Sono trasferiti alla Società
Fintecna o a Società da essa interamente controllata, con ogni loro componente
attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i
patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in
liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni
costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio
della Società trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le
liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette società, con
conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica
dei loro Commissari Liquidatori. La
Società trasferitaria procederà alla cancellazione di tali
società dal registro delle imprese.
2. Il trasferimento decorre dal
il quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte
amministrative, che deve essere presentato dal Commissario Liquidatore dell’EFIM
in liquidazione coatta amministrativa entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. Al predetto Commissario devono essere comunicati,
almeno sessanta giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle società
di cui al comma precedente.
3. Per il trasferimento dei
patrimoni di cui al comma 1, il Commissario Liquidatore dell’EFIM predispone
una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale
di cui al comma 2. Un collegio di tre periti verificherà, entro novanta giorni
dalla nomina, detta situazione
patrimoniale e predisporrà, sulla base della stessa, una valutazione estimativa
dell’esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione
dovrà, tra l’altro, tener conto delle garanzie di cui al comma 5, nonchè di
tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di
detti patrimoni, individuando altresì il
fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I
componenti del collegio verranno
designati, uno ciascuno, da EFIM
e dalla società trasferitaria, e il Presidente scelto dal Ministero
dell’economia e delle finanze. L’importo massimo del compenso per i periti sarà
determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze con il decreto di cui
all’ ultimo comma e sarà ad esclusivo carico delle parti. Il
predetto valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituirà il
corrispettivo per il trasferimento stesso, che sarà corrisposto dalla Società
trasferitaria al Ministero, fermo restando quanto previsto al comma 7.
4. Effettuato il trasferimento, la Società trasferitaria
procederà alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la
finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti
creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori
dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della
separatezza di tali patrimoni dal proprio. La Società trasferitaria non
risponderà con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad
essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per
la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti
continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall’art. 5 del decreto
legge 19 dicembre 1992 n. 487,
convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33, e successive
modifiche e integrazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti
ai trasferimenti di cui al presente articolo devono affluire su un apposito
conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per
conto dello Stato intestato alla Società trasferitaria. Con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà fissato – tenendo conto del fabbisogno
finanziario così come individuato al comma 3 – l’ammontare delle risorse
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso
il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti.
5. Dalla data del trasferimento la Società trasferitaria
subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono
parti l’EFIM in l.c.a. e le società di cui al comma 1, in luogo di essi, senza
che si faccia luogo all’interruzione dei processi e senza mutamento del rito
applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o
alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza
comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l’ammontare di 300.000 euro.
6. Al termine della liquidazione
dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 3 determinerà
l’eventuale maggior importo risultante dalla differenza tra l’esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo
versato di cui al comma 3. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il
costo della valutazione, il 70% sarà attribuito al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e la residua quota del 30%
sarà di competenza della Società trasferitaria in ragione del miglior risultato
conseguito nella liquidazione.
7. Allo scopo di accelerare e
razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle
società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in
l.c.a., nella stessa data di cui al comma 2 i Commissari Liquidatori delle
stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di Commissario Liquidatore è
assunta dalla Società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è
disciplinato dalle vigenti norme in tema di liquidazione coatta amministrativa.
8. Tutti gli atti compiuti in
attuazione delle presenti norme sono esenti da qualunque imposta, diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
9. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano, in quanto compatibili alla società Italtrade
S.p.A. in liquidazione.
10. Il Ministero dell’economia e
delle finanze stabilisce con uno o più decreti non aventi natura regolamentare
criteri e modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
Art. 50
(Liquidazione o fusione SOGESID
S.p.A.)
1. Il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, a procedere alla liquidazione della SOGESID – Società per
la gestione degli impianti idrici – S.p.A. ovvero alla sua fusione per
incorporazione in una società interamente partecipata dallo stesso Ministero
dell’economia e delle finanze.
2. Il comma 4 dell’art. 10 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è soppresso.
Art. 51
(Ambito di applicazione delle
disposizioni di contenimento)
1. A decorrere dall’anno 2007,
le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58, 61, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui
all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.”.
Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché quelle in materia di personale e
organizzazione previste dalla presente legge. Per quanto riguarda le spese di
personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai
principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge.
Art. 52
(Assicurazione dei rischi da
calamità naturali)
1. All’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 202 dell’articolo 1,
dopo la parola “fabbricati” aggiungere la parola “privati”;
b) dopo il comma 202, inserire il
seguente:
“202- bis. Per l’attuazione del sistema assicurativo di
cui al comma 202 ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi
livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione o ricostruzione di
beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da
calamità naturali, le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a
fabbricati di proprietà di privati stipulate successivamente all’entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma, ricomprendono anche i rischi
derivanti da calamità naturali. Con regolamento emanato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome e l’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, vengono
disciplinate modalità e termini di attuazione del presente comma, nonchè le
modalità ed i termini della estensione della citata copertura assicurativa,
entro il 31 dicembre 2007, a
tutte le polizze in vigore alla medesima data.”.
Art. 53
(Contenimento della spesa)
1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e
resa indisponibile una quota, pari rispettivamente a 3478 milioni, 3395
milioni, 3732 milioni delle dotazioni
delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato – relative a
consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni
pubbliche (Categoria 4), con esclusione degli enti territoriali e
previdenziali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con
esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria, delle
pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nonchè alle confessioni religiose di cui
alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni; ad
altre uscite correnti (Categoria 12) e
alle spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già
attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali
e delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell’ambito della rispettiva
autonomia gestionale e della necessaria flessibilità di ciascuno stato di
previsione, il Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari interessate, alla
Corte dei conti e all’Ufficio centrale del bilancio, può procedere a variazioni
dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali
relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto della pubblica Amministrazione, restando preclusa la
possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse
di parte corrente.
2. Il Ministro competente,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, può comunicare
all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle
dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di
previsione, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per
cento, ad appositi fondi per
l’incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che
abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e
di razionalizzazione dei processi di spesa.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, con propri decreti da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione,
può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse
unità previsionali nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, ferme
restando le esclusioni ivi richiamate, con invarianza degli effetti sul
fabbisogno e sull’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Resta
preclusa la possibilità di effettuare variazioni compensative con utilizzo di
risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.
Art. 54
(Fondo per la compensazione degli
effetti conseguenti dall’attualizzazione dei contributi pluriennali)
1 Nello stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito, con una dotazione, in
termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e di 500
milioni di euro a decorrere dal 2009, un fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente derivanti dall’attualizzazione di contributi pluriennali,
ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Il Fondo è a tal fine ridotto con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti.
Art. 55
(Modifica disciplina contributi
pluriennali dello Stato)
1. Dopo il comma 177
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è aggiunto il seguente:
“177-bis. In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche
mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica
dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi potranno
essere compensati a valere sulle disponibilità del “Fondo per la compensazione
degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie
poste in essere dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui
onere sia posto a totale carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate
sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e
Dipartimento del Tesoro – all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare.”.
Art. 56
(Attività di monitoraggio
Sistema-Paese)
1. Per le finalità previste
dall’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata
la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE
Articolo 57
(Assunzioni di personale)
1. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di
cui al comma 96 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di
Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente
complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.
2. Per l’anno 2007 una quota pari
al 20% del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione del
personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge. Le Amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui
al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di
stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma vengono autorizzate
secondo le modalità di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
3 Le modalità di assunzione di
cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale all’art.
1, commi da 237 a
242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei
requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il relativo onere a
carico del fondo previsto dall’art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, fatto salvo per il restante personale il disposto dell’articolo 1,
comma 249, della stessa legge.
Per gli anni 2008 e 2009 le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i
Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti
pubblici non economici, e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell’anno precedente.
4. Il limite di cui al presente
comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali
nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente
comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25.
5. Le amministrazioni di cui al
comma 4 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un
contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al quaranta per cento di quella relativa alle cessazioni
avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e
2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di
stabilizzazione previsto dal presente articolo, possono procedere ad ulteriori
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro
per l’anno 2008, a
100 milioni di euro per l’anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa
pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a
regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di
cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.
7. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
prorogati ai sensi dell’art. 1, comma 243 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.
8. Le amministrazioni pubbliche,
prima dell’espletamento di procedure concorsuali, provvedono, nel limite dei
posti disponibili in organico,
all’immissione in ruolo del personale delle Società Poste Italiane
S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in posizioni di
comando presso le amministrazioni interessate.
8-bis Sono prorogati fino al 31
dicembre 2007 i comandi del personale appartenente alla Società poste italiane
Spa
9. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le
modalità di cui all’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell’anno precedente e dei relativi oneri.
10. All’art. 1, comma 103, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “A decorrere dall’anno 2008” sono sostituite dalle
seguenti “A decorrere dall’anno 2010”
11. Con effetto dall’anno 2007
all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole “60
per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”.
12. All’art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono soppressi i commi 228 e 229.
13. All’articolo 1, comma 97,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunte le seguenti lettere:
e) per la copertura delle
posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l) del personale del Ministero
degli affari esteri;
m) degli addetti alla sicurezza
dell’ENAC.
Art. 58
(Risorse rinnovi contrattuali
biennio 2006-2007)
1. Ai fini di quanto disposto
dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266,
a carico del bilancio statale, sono incrementate per
l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a
decorrere dall’anno 2008 di 1.765 milioni di euro.
2. Le risorse previste
dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l’anno 2007 di
374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 830 milioni di euro, con
specifica destinazione, rispettivamente,
di 304 milioni di euro e di 652 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e
2, comprensive degli oneri contributivi
e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono
a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
4. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007,
nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo
48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli
atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello
Stato di cui al comma 1. A
tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni
in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Art. 59
(Disposizioni in materia di
personale per regioni e enti locali)
1. Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di
cui agli artt _____ della presente
legge, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la
riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle
strutture burocratico-amministrative. A tal fine, nell’ambito della propria
autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti
disposizioni: a) articolo 40 della presente legge, per quanto attiene al riassetto
organizzativo; b) articolo 55, commi 4, 5, e 8, della presente legge, per
quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le
posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro
dipendente a tempo indeterminato; c) art. 1, commi 189, 191 e 194 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei
fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale.
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e all’art. 1, commi da 198
a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006 –
sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a far data
dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti che non abbiano
rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto.
3. Agli enti non sottoposti alle
regole del patto di stabilità interno continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all’art. 1,
comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 60
(disposizioni in materia di
personale del SSN)
1. In attuazione dell’Accordo
tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per un
patto nazionale per la spesa sanitaria del xxx settembre 2006:
a) gli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006
dall’articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, per
l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell’anno 2004
diminuito dell’1,4% per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme
di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono
considerate al netto:
1) per l’anno 2004 delle spese
per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro;
2) per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004;
Sono comunque fatte salve e
pertanto vanno escluse sia per l’anno
2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le spese di personale totalmente a carico di
finanziamenti comunitari o privati
nonchè le spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti
di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle
disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle
regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza
organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e
la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del
personale che alla medesima data presta servizio con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con
altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma
annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione
della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto
dell’obiettivo di cui al comma 1 può essere valutata la possibilità di
trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in
posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tal fine le regioni
nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella
loro autonomia far riferimento ai
principi desumibili dalle disposizioni di cui all’articolo 55;
4) fanno riferimento, per la
determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa,
alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi
stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di
rideterminazione della consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste
per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e dall’articolo 1, commi da 198
a 206 della legge 23 dicembre
2005, n.266, sono sostituite da quelle indicate nel presente articolo;
e) alla verifica dell’effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti
dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009
nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale
dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per gli
anni 2005 e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 per l’anno 2006, si
provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005. La Regione sarà giudicata
adempiente accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In
caso contrario la Regione
sarà considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio
economico.
Art. 61
(Risorse Professionalizzazione
FF.AA.)
1. Gli oneri previsti dalla
tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in
ragione d’anno a decorrere dal 2007.
Art. 62
(Potenziamento dell’organico del
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e per la lotta all’ecomafia e
criminalità ambientale)
1. Al fine di potenziare
l’attività ispettiva, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro è
incrementato di 60 unità di personale, secondo la Tabella A allegata alla
presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all’organico vigente
dell’Arma dei carabinieri.
2. Per le finalità di cui al
comma 1, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero
corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto previsto dall’art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nel nuovo contingente deve
essere previsto almeno il 50% di unità già in possesso di esperienza e capacità
operativa nella materia giuslavoristica.
4. Al fine di potenziare gli
strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre forme di criminalità
organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e
di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione
delle violazioni commesse in danno dell’ambiente sul territorio nazionale, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato
ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei Carabinieri per la
tutela dell’ambiente, che è a tal fine autorizzato per l’anno 2007 a ricorrere ad
arruolamenti straordinari fino ad un massimo di 20 unità di personale, da
considerare in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri,
previsto dalle leggi vigenti.
Art. 63
(Trattamento economico dei
ministri)
1. Il trattamento economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, previsto dall’art. 2,
comma 1, della legge 8 aprile 1952, n. 212 e successive modificazioni, è
ridotto del 30% a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 64
(Automatismi stipendiali e misure
di contenimento per i trattamenti accessori stipendiali)
1. In attesa di una specifica
disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive,
finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in
automatismi stipendiali per anzianità nonché all’introduzione di specifici
elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ancora
fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1° gennaio
2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali
previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento. La
riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.
2. In relazione alla
riduzione di cui al comma 1, il fondo di finanziamento ordinario delle
università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è ridotto di 18 milioni di euro per l’anno 2007, di 35 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
3. con il D.P.C.M. di cui
all’art. 34, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi
dell’art. 22-bis, comma 1, della stessa legge, sulla base dei medesimi principi
e modalità. Il predetto D.P.C.M. trova applicazione anche nei confronti del
personale di cui all’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come
modificato dall’art. 11-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 307,
convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e dall’art. 65, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in relazione ai
trattamenti indennitari in godimento.
Capo III
INTERVENTI PER IL SISTEMA
SCOLASTICO PER L’UNIVERSITA’ E PER LA RICERCA
Art. 65
(Costituzione fondo scuola)
1. A decorrere dall’anno 2007,
al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del
Ministero della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base, i
seguenti capitoli: “Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale
a tempo indeterminato e determinato” e “Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”. Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei
capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della Pubblica Istruzione, denominate “strutture scolastiche” e
“interventi integrativi disabili”, nonché gli stanziamenti iscritti nel centro
di responsabilità “Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio” destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al
fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione
dei predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione porrà in essere una
specifica attività di monitoraggio.
2. Lo stanziamento del “Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche” è incrementato di 100 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2007.
Art. 66
(Interventi per il rilancio della
scuola pubblica)
1. Per meglio qualificare il
ruolo e l’attività dell’Amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale
utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione,
sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa
vigente, la revisione a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e
dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la
responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche,
individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini
e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il
valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. L’adozione di
interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi
scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della didattica,
anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della
sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3 della legge 27
dicembre 1997, n.449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle
effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni,
Ufficio scolastico regionale, ASL e istituzioni scolastiche, attraverso
certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano
quadriennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2010, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, circa la concreta fattibilità dello stesso, per
complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del
precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere
più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare
l’età media del personale docente e di definire contestualmente procedure
concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di
assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. Con
uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare di concerto
con il Ministro e dell’economia e delle finanze entro 6 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge in coerenza con le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 227 del 2005, sono definiti gli interventi e le misure
necessarie ad assicurare entro l’anno scolastico 2010 – 2011 il funzionamento
didattico e amministrativo della scuola, senza ricorrere a personale docente e
a personale ATA, assunto con contratto a tempo determinato annuale e fino al
termine delle attività didattiche.
A decorrere dall’anno scolastico
2010 – 2011 è abrogato il comma …. Dell’articolo 399 del decreto legislativo n.
29771994 (graduatorie permanenti personale docente) e il
comma….dell’articolo….. del decreto legislativo 297/1994 (graduatorie
permanenti personale ATA( e successive modificazioni. In correlazione alla
predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il
personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal
1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B 3) lettera h) della tabella
di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97
convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143. E’ fatta salva
la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla
predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazione in Educazione Musicale,
conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per
l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data dell’entrata in
vigore della legge n. 124 del 3 maggio 1999, erano inseriti negli elenchi
prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del
3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione
delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media previsto
dall’articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n. 333;
d) l’attivazione presso gli
Uffici scolastici provinciali di attività di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell’autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi con
l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai
valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta
attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di formazione per i
docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni scolastici 2007/2008 e
2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per
l’insegnamento della lingua inglese. A tal fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo
saranno attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti
intensivi in presenza;
f) il miglioramento
dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione
professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico
2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di
maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale
collegamento con il territorio.
2. Il decreto concernente la
materia di cui alla lettera a) è adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze; quello concernente la materia di cui alla
lettera c) è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) è
adottato d’intesa con il Ministro della salute.
3. La tabella di valutazione
prevista dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97
convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, è definita con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008 – 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni
dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie
permanenti relative al biennio 2005/2006 – 2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni
riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta
tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo
decreto sono definiti criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture
formative e dei corsi.
4. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5,
3° periodo della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il Ministro per le riforme e
innovazioni della pubblica amministrazione predispone, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione un piano organico di mobilità, relativamente
al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e
collocato fuori ruolo. Detto piano, da definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà
conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici
dell’amministrazione scolastica , nonché presso le amministrazioni pubbliche in
cui possono essere meglio utilizzate le
professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione di
detto piano, il termine fissato dalle disposizioni sopra richiamate è prorogato
al 31 dicembre 2008.
5. Il Ministro della pubblica
istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del
personale docente in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato
all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i
docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per
materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza
professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione
per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del personale di cui
al presente comma trova completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
6. Allo scopo di sostenere
l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea
ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni
nonché per favorirne l’interazione con il territorio è istituita, presso il
Ministero della pubblica istruzione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300 la ”Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica”, di seguito denominata “Agenzia”, avente sede a
Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli
Uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi con le seguenti
funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza
pedagogico – didattica;
b) formazione e aggiornamento del
personale della scuola;
c) attivazione di servizi di
documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative
internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla
realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per
gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le Regioni
e gli enti locali.
7. L’organizzazione
dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo
n. 300 del 1999. L’Agenzia
subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di
documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente
soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in
attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo n. 300 del 1999, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento
di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale
dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del
50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che
in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conservano
il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplinerà,
altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei
rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costitute mediante
procedure selettive di natura concorsuale.
8. Al fine di potenziare la
qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dell’Istituto
Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
(INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 sono
apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti modificazioni, senza
oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato:
a) l’art. 4 è così sostituito:
“1. Gli organi dell’Istituto sono
:
1) il Presidente
2) il Comitato di indirizzo
3) il Collegio dei Revisori.
La denominazione Comitato di
indirizzo sostituisce quella di Comitato direttivo presente nel decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
b) all’articolo 5, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
“1. Il presidente è scelto tra
persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei
sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed
all’Estero. E’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro tra una
terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i
propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le
medesime modalità, per un ulteriore triennio”.
c) all’articolo 6, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
“ 1. Il comitato di indirizzo è
composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari
opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola.
Gli otto membri sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di
competenza dell’Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata
da un’apposita commissione previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana finalizzato all’acquisizione dei curricoli. La
commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri
compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e
scientifiche.
d) L’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI) fermo restando quando previsto dall’articolo
20 del contratto collettivo relativo al personale dell’area V della dirigenza
pubblicato nella GU del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del
dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazione del Ministro della pubblica istruzione assume i seguenti compiti:
– formula al Ministro della pubblica
istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei
dirigenti scolastici;
– definisce le procedure da
seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici; formula proposte per la
formazione dei componenti del Team di valutazione;
– realizza il monitoraggio sullo
sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione
9. Le procedure concorsuali di
reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono
essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con
conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge gli attuali, Presidente e componenti del Comitato
direttivo dell’INVALSI di cui al decreto legislativo n. 286 del 2004, cessano
dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8,
lett. b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro, nomina uno o più commissari straordinari.
11. Il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è
effettuato da due revisori dei conti nominati, rispettivamente, dal Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici scelto
prioritariamente tra i dipendenti con sede di servizio o residenti nella provincia
nella quale ha sede l’istituzione scolastica e soltanto subordinatamente
nell’ambito della regione medesima. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, è ridefinita la disciplina concernente il controllo di regolarità
amministrativa e contabile di cui al Titolo V del Decreto 1° febbraio 2001, n.
44, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 57
del 9 marzo 2001 – Serie Generale. La minore spesa derivante dall’attuazione
del precedente primo periodo, resta a disposizione delle istituzioni
scolastiche medesime.
12. Dall’attuazione del presente
articolo devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non
inferiore ad euro 448,20 milioni, per l’anno 2007, euro 1.324,50 milioni per
l’anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009. Qualora
vengano riscontrati risparmi inferiori a quelli previsti dal presente comma le
dotazioni complessive di bilancio saranno ridotte, ad eccezione di quelle
relative alle competenze spettanti al personale della Scuola, in materia
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati nel presente comma.
Art. 67
(Norme sul reclutamento dei
dirigenti scolastici)
1. Con regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni, sono definite le modalità delle procedure concorsuali
per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al
personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione
mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in
sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più
prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non
superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente abrogazione dell’aliquota
aggiuntiva del 10%. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso
incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.
2. In attesa dell’emanazione
del regolamento di cui al comma 1 si procede alla nomina sui posti previsti dal
bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto
direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e
disponibili relativi agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, dei candidati del
precitato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla
fase della formazione prevista dal predetto corso – concorso e abbiano concluso
in maniera utile la fase della formazione con la produzione da parte degli
stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte
del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal
bando medesimo.
Successivamente si procede sui
posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli
altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso
di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non
utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi dovranno tuttavia
preliminarmente partecipare con esito positivo ad un apposito corso di
formazione che verrà indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di
cui sopra.
Le nomine vengono conferite
secondo l’ordine della graduatoria di selezione al corso di formazione.
Art. 68
(Altri interventi a favore del
sistema dell’istruzione)
1. L’istruzione impartita per
almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento
di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici
anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 e
dell’articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. L’adempimento
dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di
studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro
della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici previsti dai predetti curricoli, possono essere concordati tra il
Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti
che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di
prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che
concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere
inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri
predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n .281. Sono fatte salve le
competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo
di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007-2008.
2. Fino alla attuazione di quanto
previsto dal comma precedente, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione
e formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto confermati i finanziamenti destinati
dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi da parte delle
strutture accreditate dalle Regioni sulla base dei criteri generali definiti
con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per una quota
non superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi
compreso il monitoraggio e la valutazione.
3. Per l’attivazione dei piani di
edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate
annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle
attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici
scolastici da parte dei competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e
gli Enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della
quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 della
medesima legge n. 23 del 1996. Per il completamento delle opere di messa in
sicurezza e adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di
scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente
dalla data di sottoscrizione del verbale di cui
alla lettera g) del comma 4. Le spese in conto capitale, finanziate con
mutui a totale ammortamento a carico dello Stato, sostenute da Comuni e
Province per le finalità previste dal secondo periodo del presente comma non concorrono alla determinazione dei limiti
di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 139 e 141 della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
4. Nella logica degli interventi
per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo
n. 38 del 23 febbraio 2000, il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL
definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica
istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la
promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione
secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e/o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in
tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza
determina altresì l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità
di cui sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero
disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell’art. 24 del
decreto legislativo n. 38/2000. Sulla
base degli indirizzi definiti, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL
definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e
provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.
5. Al fine di favorire
ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle
attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in
favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione
giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce,
secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla base dei quali sono
attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.
6. La gratuità parziale dei libri
di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448,
è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria
superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per
il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e, si
applica altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli
anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le
associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli
studenti e ai loro genitori.
7. Per far fronte alla crescente
domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età,
verranno attivati, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti tesi
all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai
36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle
caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono
articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si
qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per
favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse
cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla
realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di
innovazione ordinamentale di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici interventi formativi
per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei
nuovi servizi. A tal fine vengono utilizzate annualmente le risorse previste
dall’articolo 7, comma 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, destinate al
finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lett. e) ultimo periodo della medesima
legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.
8. A partire dal 2007 il
sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, è
riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e
delle misure per valorizzare la filiera tecnico scientifica, secondo le linee
guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro
del lavoro e delle previdenza sociale e con il Ministro per lo sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281.
9. Ferme restando le competenze
delle Regioni e degli Enti locali in materia, in relazione agli obiettivi
fissati dall’Unione Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli
di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare
riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali
permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso
le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base
provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti”. Ad essi è attribuita autonomia
amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio
organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi
in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle
autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali
disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1,
si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata
a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per gli anni 2007, 2008 e
2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscriversi nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare
le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al
miglior supporto delle attività didattiche.
11. Per gli interventi previsti
dai precedenti commi, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere
dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono
disposte, dal Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio
per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente
articolo.
12. Al fine di dare il necessario
sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del
sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti,
iscritti nelle unità previsionali di base denominate “scuole non statali” dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente di euro 100 milioni, da destinarsi prioritariamente alle
scuole dell’infanzia.
Art. 69
(Università e principali enti
pubblici di ricerca)
1. Il sistema universitario
concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università
statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore
al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato
del 3 per cento. Il Ministro dell’università e della ricerca procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per
ciascun ateneo, sentita la
Conferenza permanente dei rettori delle università italiane,
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative.
2. A decorrere dall’anno 2007,
il limite massimo della contribuzione studentesca universitaria non può
eccedere il 30 per cento dell’importo del fondo di finanziamento ordinario del 2006, a valere sul fondo di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. A
decorrere dal medesimo anno 2007 sono abrogate le disposizioni recate
dall’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1997, n. 306.
3. Il Consiglio nazionale delle
ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare,
l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il Consorzio per l’area
di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del
4 per cento annuo.
4. Il fabbisogno di ciascun ente
di ricerca di cui al comma 3 è determinato annualmente nella misura inferiore
tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente
incrementato del tasso di crescita previsto dal comma 3. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università
e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere
introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca
ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale
degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo
programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non
concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di
ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali
gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per
conto e nell’interesse dei ministeri che li finanziano.
5. Per il triennio 2007-2009
continua ad applicarsi la normativa recata dall’articolo 3, comma 5, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6. Il fabbisogno finanziario
annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 1 e per i
principali enti pubblici di ricerca dal comma 3 del presente articolo, è
incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto
dovuto a titolo di competenze arretrate.
Art. 70
(Disposizioni in tema di
personale delle università e degli enti
di ricerca)
1. A decorrere dall’anno 2008,
le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il
limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purchè entro il limite
delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno.
2. Nell’anno 2007, gli enti di
cui al comma 1 possono avviare procedure, anche concorsuali, volte alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione
effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008,
fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all’anno 2006.
3. Ai fini dell’applicazione dei
commi 1 e 2, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già
pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i
rapporti di lavoro costituiti all’esito dei medesimi sono computati ai fini
dell’applicazione dei predetti commi.
4. Entro il 31 marzo 2007, il
Ministro dell’università e della ricerca, sentiti il CUN e la CRUI, bandisce un piano
straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell’idoneità
scientifica nazionale, definendone il numero complessivo e le modalità
procedimentali con particolare riferimento agli ambiti disciplinari e ai
criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell’attività di
ricerca.
5. All’onere derivante dal comma
4, si provvede nel limite di 20 milioni per l’anno 2007, 40 milioni per l’anno
2008 e 80 milioni per l’anno 2009.
Art. 71
(Divieto temporaneo di istituire
nuove facoltà e corsi di studio)
1. Per gli anni dal 2007 al 2009
incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a
rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare
facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l’ateneo ha la sede
legale e amministrativa.
2. Per le facoltà e i corsi di
studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in
sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi
statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate
con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in
modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il
funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse
finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.
3. Le convenzioni, di cui al
comma 2, sono trasmesse al Ministero dell’università e della ricerca entro il
31 dicembre 2007 per l’acquisizione del parere di congruità del Comitato
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione
o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere
dall’anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione,
fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso
entro la durata legale dello stesso.
Capo IV
ENTI TERRITORIALI
Art. 72
(Effetti sui saldi di finanza
pubblica)
1. Dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi
di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare XXX
b) fabbisogno del settore
pubblico XXX
c) indebitamento netto della P.A.
XXX
Art. 73
(Patto di stabilità interno per
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. A decorrere dall’anno 2007
è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo
finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione
sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la predetta Conferenza.
3. In attesa dei risultati
della sperimentazione di cui al comma 2, per il triennio 2007-2009, il
complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l’anno 2007, al
corrispondente complesso di spese finali dell’anno 2005 diminuito del 1,8 per
cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle
corrispondenti spese finali dell’anno precedente – calcolato assumendo il pieno
rispetto del patto di stabilità interno – aumentato, rispettivamente, dello 2,5
per cento e del 2,4 per cento.
4. Il complesso delle spese
finali è determinato dalla somma delle
spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si
applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di
crediti.
5. Le spese finali sono
determinate sia in termini di competenza che di cassa; con riferimento alla
competenza, le spese finali si calcolano assumendo i dati di competenza per le
spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale.
6. Per gli esercizi 2007, 2008 e
2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro
dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in
conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine, entro il 31 gennaio di
ciascun anno il Presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui all’articolo
38, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e
province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste
per gli altri enti locali dall’articolo 73.
7. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all’incidenza
della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla
finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l’assunzione
dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo
2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di
attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e
l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo
permanente o comunque per annualità definite.
8. Resta ferma la facoltà delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole
del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi
strumentali.
9.Il limite di indebitamento di
cui all’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
modificato dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.
76 è ridotto dal 25 per cento al 20 per cento. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e Bolzano rideterminano il limite del proprio
indebitamento in coerenza con la riduzione disposta per le regioni a statuto
ordinario.
10.Ai fini del rispetto del
principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla
contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo
quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed
interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti di tali
strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i
rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un
limite inferiore all’indebitamento.
11. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 2, si procede, anche nei confronti di una sola
o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del
patto di stabilità interno e l’anno di prima applicazione delle regole.
12 Per il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito www.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza – come definita nel comma 5 – che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero sentita
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e
provincia autonoma è tenuta ad inviare – entro il termine perentorio del 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento – al Ministero dell’economia
e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal
responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 11.
14.In caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con la
procedura di cui al comma 13, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la
regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno
successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 12. Qualora l’ente non adempia, il
presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30
giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la
medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di
assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto
adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle
finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la
pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti le regioni che non
hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelle che hanno adottato
opportuni provvedimenti e quelle per le quali i commissari ad acta non hanno
inviato la prescritta comunicazione.
15 Decorso inutilmente il termine
del 30 giugno, nella regione interessata, con riferimento all’anno in corso, si
applica automaticamente:
a. l’imposta regionale sulla benzina
per autotrazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
b. la tassa automobilistica, di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 punti
percentuali delle tariffe vigenti.
16 Nelle regioni in cui l’imposta
regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla
legge si applica l’ulteriore aumento di euro 0,0129.
17 Scaduto il termine del 30
giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i
tributi di cui ai commi 15 e 16.
Art. 74
(Patto di stabilità interno per
gli enti locali)
1. Ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è
fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. La determinazione del concorso del singolo ente è
disciplinata dai commi 3 e 4; i commi 5 e 6 individuano i saldi finanziari che
devono registrare il miglioramento corrispondente all’entità del concorso.
3. Per la determinazione del
proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti devono seguire
la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale
per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 4 e
risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa,
i seguenti coefficienti:
1) province: 0,478 per l’anno
2007, 0,299 per l’anno 2008 e 0,222 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione
superiore a 5000 abitanti: 0,529 per l’anno 2007, 0,464 per l’anno 2008 e 0,447
per l’anno 2009.
b) calcolare la media triennale
della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni
2003-2005, come risultante dai propri
conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 0,040 per l’anno
2007, 0,025 per l’anno 2008 e 0,019 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione
superiore a 5000 abitanti: 0,036 per l’anno 2007, 0,031 per l’anno 2008 e 0,030
per l’anno 2009;
c) determinare l’importo annuo della
manovra mediante la somma degli importi,
considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).
4. Il saldo finanziario di cui al
comma 3 è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali,
correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale
quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono
considerate le entrate derivanti di crediti e le spese derivanti dalle
riscossioni di crediti.
5. Per il rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di
competenza che in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005
migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 3, lettera
c).
6. Ai fini del comma 5, il saldo
finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del
triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza che per
quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali; il
saldo finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del presente
comma, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi totali e pagamenti totali, per la parte in conto
capitale. Nel saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti dallo Stato,
sia di parte corrente che in conto capitale, ivi compresi quelli sostituiti
dalla compartecipazione IRPEF attribuita in regime non dinamico;
b) le spese in conto capitale
derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le
corrispondenti quote di parte nazionale,
e le entrate in conto capitale derivanti dai finanziamenti dell’Unione
europea;
c) le spese in conto capitale
relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443 deliberati dal CIPE alla data del 30 settembre
2006;
d) le entrate per riscossione di
crediti e le spese per concessione di crediti.
7. Per il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito www.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 6, che quella
di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del
predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Con lo stesso decreto viene definito il prospetto
dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del comma 3.
8. Ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascun ente locale di cui al comma 1 è
tenuto ad inviare – entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento – al Ministero dell’economia e delle
finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del
servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal
decreto di cui al comma 7.
9. Per gli enti di nuova
istituzione nell’anno 2007, o negli anni successivi, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano dall’anno in cui è disponibile la base annua di
calcolo su cui applicare dette regole. Per gli enti istituiti dal 2003 si fa
riferimento alla media degli anni, compresi nel triennio 2003/2005, per i quali
sono disponibili i bilanci consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo
anno, quest’ultimo costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le
regole del patto di stabilità interno.
10. Gli enti locali commissariati
a decorrere dal 2003, ai sensi dell’articolo 143 del testo unico degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soggetti
alle regole del patto di stabilità interno dall’anno in cui, dopo la rielezione
degli Organi Istituzionali, sia disponibile una base di calcolo su cui
applicare le regole.
11. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita
del debito nell’ambito degli obiettivi indicati nel documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, gli enti di cui al comma 1
possono ricorrere all’indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura,
rispettivamente, non superiore al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9,per
cento rispetto alla consistenza del debito in essere al 30 settembre 2006. Le
predette percentuali potranno essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi
programmatici indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria
relativo agli anni successivi
12. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti in misura eccedente il limite stabilito
dal comma 11, a
condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte
degli altri enti del proprio comparto. In caso di superamento dei limiti
risultanti dall’applicazione del comma 11 e del presente comma, la provincia o
il comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può più ricorrere alla
procedura di compensazione. Le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze,
dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di
ciascun anno, una situazione riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo un
modello definito con il modello di cui al comma 7 l’importo della consistenza del
debito dell’anno precedente e l’eventuale importo del debito netto aggiuntivo
realizzato nell’anno di riferimento, con specifica indicazione dell’eventuale
quota di debito ceduta o ricevuta ai sensi delle disposizioni del presente
comma. E’ costituito presso la predetta Conferenza un apposito organismo di
composizione mista, le cui regole di funzionamento, numero e modalità di
designazione dei componenti sono stabilite con delibera della Conferenza
stessa, con il compito di formulare al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali una ipotesi di compensazione.
13. Per i comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti e le comunità montane si applicano le disposizioni di cui
al comma 11.
14. Le informazioni previste dai
commi 7 e 8 sono messe a disposizione
dell’UPI e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia e delle finanze
secondo modalità e contenuti che verranno individuati da apposite convenzioni.
15. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al
comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli
enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno
successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 7. Qualora i suddetti enti non adempiano,
, il sindaco ed il presidente della provincia, in qualità di commissari ad
acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere
comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate.
Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il
corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e
delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la
pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che
non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelli che hanno adottato
opportuni provvedimenti, nonché quelli per i quali i commissari ad acta non
hanno inviato la prescritta comunicazione.
16. Decorso inutilmente il
termine del 30 giugno:
a) nei comuni interessati, con
riferimento all’anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi di 0,3
punti percentuali;
b) nelle province interessate con
riferimento all’anno di imposta in corso, l’imposta provinciale di
trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata
applicando un aumento di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente nelle
province stesse.
17. Scaduto il termine del 30
giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i
tributi di cui al comma 16.
Art. 75
(Compartecipazione locale al
gettito Irpef e trasferimenti erariali)
1. I trasferimenti erariali per
l’anno 2007 a
favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dall’articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma
152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l’anno 2007.
Art. 76
(Disposizioni in materia di
organi di governo degli Enti Locali)
1. In attesa dell’ entrata in
vigore delle nuove disposizioni in materia di organi di governo degli enti
locali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della
Costituzione, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate,
per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti modifiche:
a) Il comma 2 dell’articolo 27
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: “la
comunità montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo
monocratico composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno
dei comuni della comunità. L’organo rappresentativo è formato da un
rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale.
b) Il secondo periodo del comma 2
dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente: “Lo statuto individua gli organi dell’unione nell’assemblea formata
da un rappresentante per ciascun comune associato nella persona di un
componente della giunta o del consiglio comunale, e nel presidente, eletto
dall’assemblea, che assume l’amministrazione dell’ente. Lo statuto individua,
altresì, le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse”;
c) Nel comma 3 dell’articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole. “e
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte dei
consigli dei comuni associati.”;
d) Il comma 5 dell’articolo 78
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente: “5 Al
sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai
consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province nonché di altri enti
territoriali. I medesimi soggetti non possono ricoprire i suddetti incarichi
presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed
alla vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno due
anni dalla cessazione dall’incarico di sindaco, presidente della provincia,
assessore o consigliere comunale o provinciale”.
e) nel comma 1 dell’articolo 81
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “Gli amministratori
locali di cui all’articolo 77, comma 2”,
sono sostituite dalle seguenti: “i sindaci, i presidenti delle province, i
presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali”;
f) All’articolo 82 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I
consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane
hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso
l’ammontare percepito nell’ambito di un anno da un consigliere può superare
l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista per il rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;
g) Il comma 4 dell’articolo 82
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato;
h) All’ articolo 82, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera c) del comma 8 è sostituita
dalla seguente: “c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti del
consiglio, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, e degli
assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per
il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di
comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite
le indennità di funzione nella misura non superiore al settanta per cento della
misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione
dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana
della comunità montana.
i) L ’indennità di fine mandato
di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n.
119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata
ininterrotta superiore ai 30 mesi;
l) All’ articolo 82, comma 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo sono soppresse le
parole “incrementati o”;
m) All’articolo 82, comma 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato il secondo periodo.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei
gettoni di presenza, se superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro
dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo
decreto del Ministro dell’interno;
n) L’articolo 84 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
“1. Agli amministratori che, in
ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede
il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione nel
caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio
nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo
per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con la Conferenza
stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione è effettuata
dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata dalla
documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una
dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che
risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta
il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la
partecipazione a ognuna delle seduta dei rispettivi organi dell’assemblea ed
esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”;
o) Ferme restando le disposizioni
recate dall’articolo 60 e dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, l’assunzione,
da parte dell’ amministratore di un ente locale, della carica di componente
degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso
ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della
società.
Art. 77
(Disposizioni collegate alla
costituzione di nuove province)
1. Ai fini della costituzione
delle nuove province di Monza e della Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di
Fermo, per l’anno 2007 sono sospesi gli adempimenti relativi alla ricognizione
della dotazione organica di personale ed alla delibera dello stato di consistenza
del patrimonio da effettuarsi da parte delle giunte provinciali di Milano,
Foggia, Bari ed Ascoli Piceno, di concerto con i rispettivi commissari nominati
con decreti del Ministro dell’Interno in data 7 dicembre 2004.
2. L’organizzazione degli
uffici periferici delle amministrazioni statali sui territori delle predette
istituende province, in deroga a quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 della
legge 11 giugno 2004, n. 146, dall’art. 5, commi 1 e 2 della legge 11 giugno
2004, n. 147, e dall’art. 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148,
resta disciplinata dagli articoli… …della presente legge. Resta sospeso ogni
procedimento amministrativo in contrasto con le disposizioni dei predetti
articolo.
Art. 78
(Principi di coordinamento per il
contenimento della spesa pubblica delle Regioni)
1. Ai fini del contenimento della
spesa pubblica, le Regioni, entro sei mesi dall’entrata ìn vigore della
presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate
ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione
dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi
rappresentativi e del numerò dì questi ultimi, alla soppressione degli enti
inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle
strutture organizzative all’accorpamento delle aziende sanitarie locali ed al
contenimento del trattamento economico degli amministratori e dei dirigenti c
queste ultime.
2. La disposizione di cui al
comma 1 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e
crescita dell’Unione Europea.
3. I risparmi di spesa derivanti
dall’attuazione del comma 1 devono garantire un miglioramento dei saldi
finanziari dei bilanci regionali del dieci per cento rispetto ai saldo
dell’anno precedente.
Art. 79
(Razionalizzazione delle
dimensioni territoriali degli enti locali)
1. Al fine di razionalizzare la
revisione delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove province, è
istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell’interno, presso la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una commissione di studio per la
ricognizione delle caratteristiche demografiche, economiche e territoriali
delle province attualmente esistenti e per l’elaborazione di parametri
demografici ed economici funzionali ad un ottimale dimensionamento del
territorio provinciale. Della commissione sono chiamati a far parte
rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Con
il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni occorrenti
per il suo funzionamento ed è stabilito il termine per la conclusione dei
lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale. Sino al
predetto termine di attività della commissione sono sospesi tutti i
procedimenti, anche legislativi, concernenti la revisione delle circoscrizioni
provinciali e l’istituzione di nuove province. Ai lavori della commissione lo
Stato, le regioni e gli enti locali provvedono nell’ambito delle risorse
ordinariamente concernenti le attività della Conferenza unificata, senza nuovi
o maggiori oneri per i propri bilanci.
2. Ai comuni che procedono alla
fusione ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, non si applicano, per un triennio, le vigenti disposizioni sul
patto di stabilità.
3. I nuovi comuni istituiti
mediante fusione di due o più comuni contigui ai sensi dell’articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere
trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di spesa derivanti
dalla fusione, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5
% di tali trasferimenti aggiuntivi è
destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di
risultato dei dirigenti del comune.
4. I comuni, che conseguono
risparmi di spesa attraverso l’esercizio associato di funzioni e servizi di cui
all’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso
gli altri strumenti previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo decreto, hanno
diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi
di spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è destinata
ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
dirigenti del comune.
5. Nell’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è inserito il seguente
comma:
“5-bis. Non possono dare luogo
alla costituzione di unioni di comuni o, comunque, farvi parte quei comuni che
facciano parte delle comunità montane previste dall’articolo 27.”.
6. I comuni che, alla data di
entrata di vigore della presente legge, facciano parte sia di un’unione di
comuni sia di una comunità montana debbono recedere dall’uno o dall’altro ente
nel termine di sei mesi.
Art. 80
(Misure di contenimento della
spesa dagli enti territoriali)
1. Nelle società a totale
partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale,
onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di
amministrazione, non può essere superiore al 70% delle indennità spettanti,
rispettivamente, al sindaco e al presidente delle provincia ai sensi
dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nelle società a totale
partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al
comma 1, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale delle indennità
di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali
soci.
3. Al presidente e ai componenti
del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, nonché l’indennità di missione alle condizioni e
nella misura fissata dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
4. Nelle società a partecipazione
mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai
commi 1 e 2 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di
soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni
cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti
locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore
al 50% del capitale e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la
partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.
5. Il numero complessivo di componenti
del consiglio di amministrazione delle società partecipate, in tutto o in
parte, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le
società con capitale, interamente versato, pari o superiore all’importo
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato
– città e autonomie locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione. Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi
dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
6. Le Regioni adeguano ai
principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli
amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei
componenti del consiglio di amministrazione di dette società.
7. Nell’articolo 82 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole
“consigli circoscrizionali” sono inserite le seguenti “dei soli comuni
capoluogo di provincia”;
b) al comma 2, dopo la parola
“circoscrizionali” sono inserite le seguenti “limitatamente ai comuni capoluogo
di provincia”.
8. Nel comma 3 dell’articolo 234
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “cinquemila” sono
sostituite dalle seguenti “quindicimila”.
Art. 81
(Commissione tecnica per il
coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali)
1. E’ istituita presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Commissione Tecnica
per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali. La Commissione opera
sulla base delle direttive del Ministro, anche in base alle indicazioni del
Ministero per gli affari regionali e le Autonomie locali e sentita la Conferenza Unificata,
con i compiti di: indicare proposte tecniche sui principi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in attuazione del
titolo V della Costituzione; implementare i meccanismi di controllo dei flussi
finanziari compatibili con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo
dell’entità del debito pubblico; operare analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi
finanziari centro-periferia; verificare le problematiche classificatorie e di
armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche centrali e
decentrate, compatibili con i criteri di Contabilità Nazionale ed Europea.
2. La Commissione deve
riferire anche in Parlamento a scadenza annuale sulla propria attività e su
richiesta specifica.
3. Per l’espletamento della sua
attività la Commissione,
di cui ai commi precedenti, si avvale dei finanziamenti e della struttura di
supporto dell’ “Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi
strutturali del federalismo fiscale” (di cui al L. 289/2002, art. 3, lett. b),
la quale è contestualmente soppressa.
4. Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per gli Affari
Regionali e le Autonomie Locali, e sentita la Conferenza unificata, è
definita la composizione e le funzioni della Commissione, sono emanate le disposizioni occorrenti per
il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività.
Possono essere nominati fino a nove membri (otto Commissari, di cui tre in
rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali, più il Presidente), scelti
tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in
materia di finanza pubblica.
5. La Commissione opera per
tre anni rinnovabili, dalla data di inizio della attività stabilita nel decreto
del Ministero dell’economia di definizione e funzionamento della Commissione
stessa.
6. La Commissione può
avvalersi degli strumenti di supporto come previsti dalla soppressa Commissione
Tecnica per la Spesa
Pubblica quali l’accesso ai sistemi informativi (ai sensi del
comma 4, art. 32 L.
119/1981, come modificata dal art. 49, L. 526/1982) e della segreteria tecnica (ai
sensi del comma 4 e 5, art. 8 della L. 878/1986).
Capo V
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 82
(Effetti sui saldi di finanza
pubblica)
1. Dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi
di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare XXX
b) fabbisogno del settore
pubblico XXX
c) indebitamento netto della P.A.
XXX
Art. 83
(Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione
artigiani.
2. Conseguentemente a quanto
previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono
determinati per l’anno 2007
in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
3. Gli importi complessivi di cui
ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento
di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1,
lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle
somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS .
4. All’articolo 3, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da “secondo i seguenti criteri” fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio
del rapporto tra contribuzione e prestazioni
con l’applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata
agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati”. All’articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 34, comma 9, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 35, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Sono altresì
escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli
articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari
al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663,
rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai
sensi dell’articolo 37, comma 5, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri.”
5. Al fine di pervenire alla sistemazione del
debito di Poste Italiane S.p.A. verso la tesoreria statale per sovvenzioni
ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le
anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.A., ai sensi
dell’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle
pensioni INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente
all’INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle
scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.
Art. 84
(Trasferimenti all’INPS)
1. Ai fini del finanziamento dei
maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni
e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 534 milioni di euro
per l’esercizio 2005 ed in 400 milioni di euro per l’anno 2006:
a) per l’anno 2005, sono
utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS
per l’anno 2005, trasferite alla gestione
di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo
pari a 534 milioni di euro;
b) per l’anno 2006, sono
utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla
gestione di cui all’articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un
ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS
ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell’anno 2005 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo
di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
Art. 85
(Istituzione presso la tesoreria
dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto)
1. All’articolo 23 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ovunque ricorrano, con esclusione dei commi
3 e 4, le parole “1° gennaio 2008” e “31 dicembre 2007” sono sostituite
rispettivamente da “1° gennaio 2007”
e “31 dicembre 2006”.
2. Con effetto dal 1° gennaio
2007, è istituito presso la
Tesoreria dello Stato il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile”, la cui gestione per conto dello Stato è
affidata all’INPS. Il predetto Fondo
garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la
quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto
dal codice civile medesimo.
3. Con effetto sui periodi di
paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui
al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari al 65 per cento
della quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo
di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo
di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui
al comma 4. La liquidazione dei trattamento di fine rapporto e delle relative
anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro,
che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di
cui al comma 2 in
sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e
al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma
4.
4. Le modalità di attuazione dei
commi 2 e 3 sono stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Le risorse del Fondo di cui al
comma 2, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori
oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui al comma 6, e degli oneri conseguenti alle maggiori
adesioni alla previdenza complementare, derivanti dall’applicazione della
presente disposizione, nonché
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, come modificato dalla presente legge, nonché dalla spesa di cui
al comma 7, sono destinate, nei limiti di…. Milioni di euro per l’anno 2007, di
….. milioni di euro per l’anno 2008 e di….. milioni di euro per l’anno 2009, al
finanziamento degli interventi per lo sviluppo di cui agli articoli… previo
versamento alle entrate del bilancio dello Stato e in ogni caso nei limiti
delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 6.
6. Con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono trimestralmente
accertate le risorse del predetto Fondo, al netto delle prestazioni e degli
oneri di cui al comma 5.
7. Gli stanziamenti relativi agli
interventi per lo sviluppo di cui al comma 5, sono accantonati e potranno
essere utilizzati subordinatamente alla
decisione delle Autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento
contabile del Fondo ed alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi
del presente comma con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione
del Programma Italiano di Stabilità.
8. All’articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole “conferito alle
forme pensionistiche complementari” sono aggiunte le seguenti: “e al Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.
9. Ai fini della realizzazione di
campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme
pensionistiche complementari nonché per far fronte agli oneri derivanti
dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei
lavoratori di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 è autorizzata, per l’anno 2007, la
spesa di 17 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Commissione
di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), da emanarsi entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8, con particolare
riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 13 del
citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
10. L’articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni è
sostituito dal seguente:
“Art. 8. Compensazioni alle
imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo
per l’erogazione del TFR”.
“1. In relazione ai maggiori
oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di
trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari
ovvero al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”
istituito presso la
Tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è
riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi
sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui
all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella
misura dei punti percentuali indicati nell’allegata tabella A, applicati nella
stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L’esonero
contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente
considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità
e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di
garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il
contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza con
riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il
singolo lavoratore, alla gestione di cui all’articolo 24 della citata legge n.
88 del 1989, l’importo
differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di
lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’I.N.P.S. medesimo.
L’onere derivante dal presente comma è valutato in 531 milioni di euro per
l’anno 2008 e in 620 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.”
Art. 86
(Misure in materia previdenziale)
1. Con effetto dal 1° gennaio
2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni
autonome dell’INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere
dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota
contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata di 0,3 punti
percentuali, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto
incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare,
nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
3. Con effetto dal 1o gennaio 2007 l’aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23
per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla
predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in
misura pari al 16 per cento.
4. Con effetto sui periodi
contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta
dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è
complessivamente rideterminata nel dieci per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le
gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla
legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento
ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le Regioni
l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore
degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. A
decorrere dalla medesima data di cui al presente comma ai lavoratori assunti con contratto di
apprendistato ai sensi degli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276 e successive
modificazioni sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera
di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori
subordinati e la relativa contribuzione è stabilita nell’ambito del decreto di
cui al presente comma.
5. A decorrere dal 1° gennaio
2007 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da
enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
complessivamente superare un importo pari 5.000 euro mensili, rivalutato
annualmente nella misura stabilita all’articolo 38, comma 5, lettera d), della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull’ importo eccedente il predetto
limite mensile un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento,
destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento. Al
predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di
cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124
<http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=666215901&KEY=01LX0000115578&>,
e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle
esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari
al trattamento di base. Ai fini del prelievo del contributo di solidarietà è
preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno
considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale
dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti
gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di
solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
6. Per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa
sostitutive ed esclusive che maturano i requisiti per l’accesso al
pensionamento di anzianità nell’anno 2007,
l’accesso al pensionamento di anzianità è consentito nei seguenti
termini:
a) i lavoratori per i quali sono
liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo
quadrimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° novembre 2007;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo
quadrimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° marzo 2008;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo
quadrimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio 2008.
b) i lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione di anzianità a carico delle gestioni per gli artigiani,
i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il primo quadrimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° febbraio 2008; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo quadrimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° giugno 2008; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il terzo quadrimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° ottobre 2008.
Per il personale del comparto
scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. L’articolo 5, comma primo,
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che,
in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale italiana dei
contributi versati ad enti previdenziali di paesi esteri in conseguenza di
convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri è
determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e
dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e
superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti
salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Articolo 87
(Malattia e congedi parentali per
gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge
8 agosto 1995, n.335)
1. A decorrere dal 1°gennaio 2007,
ai lavoratori a progetto e categorie assimilate
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della
legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera di
malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di 20 giorni nell’arco
dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4
giorni. Per la predetta prestazione trovano applicazione i requisiti contributivi
e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza
ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura
della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a
titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente
per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera,
il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell’arco dell’anno solare. Per
la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla
predetta indennità si osservano le disposizioni di cui all’articolo 2 del
decreto legge 30-dicembre 1979 n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive
modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di
fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui
all’articolo 5 , comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n.463 convertito
nella legge 11 novembre 1983, n.638 e successive modificazioni. Ai lavoratori
di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è
corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2007
un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre
mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per
cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di
maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei
casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal
1°gennaio 2007. Le prestazioni di cui al
presente comma sono finanziate a valere sul contributo di cui all’articolo 84
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Capo VI
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA
Art. 88
(Effetti sui saldi di finanza
pubblica)
1. Dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui saldi
di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare XXX
b) fabbisogno del settore
pubblico XXX
c) indebitamento netto della P.A.
XXX
Art. 89
(Settore sanitario)
1. Per garantire il rispetto
degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009,
in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ha espresso la propria
condivisione con nota xxx del 28
settembre 2006:
a) il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in
96.000 milioni di euro per l’anno 2007, 99.042 milioni di euro per l’anno 2008
e 102.245 milioni di euro per l’anno 2009, comprensivi dell’importo di 50
milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore
finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». All’articolo
1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole “a decorrere
dall’anno 2006”
sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente all’anno 2006”;
b) viene istituito per il
triennio 2007-2009, un Fondo transitorio
di 1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di 700
milioni di euro per l’anno 2009, la cui relativa assegnazione alle regioni
interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza
permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
L’accesso alle risorse di tale Fondo resta subordinato alla sottoscrizione
dell’accordo ai sensi dell’articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi. Il Piano di rientro
deve contenere, sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli
Essenziali di Assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente
Piano Sanitario Nazionale e dal vigente DPCM di fissazione dei LEA, sia le
misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi
e le procedure previsti dall’articolo 8 dell’Intesa del 23 marzo 2005. Tale
accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato
attivato l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulla
attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si
prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione
del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può
proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della
salute e dell’economia e finanze. In ogni caso l’accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta, che con riferimento
all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione
vigente fino all’integrale copertura dei mancati obbiettivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con
risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può
ridurre, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo,
l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al
miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi
di riorganizzazione, qualificazione o di potenziamento del servizio sanitario
regionale , necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto
dei Livelli Essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo
1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311, come integrati dagli accordi
di cui all’articolo 1, commi 278 e 281 della legge 23 dicembre 2005, n.266 sono
vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in
esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti
normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria .
c) All’articolo 1, comma 174
delle legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall’articolo 1, comma
277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ultimo periodo, dopo le parole
“all’anno d’imposta 2006”
sono aggiunte le seguenti: “e successivi”. Il procedimento accertativo delle
risultanze contabili regionali, ai fini dell’avvio delle procedure di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è svolto dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa del 23
marzo 2005.
d) al fine di consentire in via
anticipata l’erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000
<http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140511+o+01LX0000042563+o+01LX0000140504&>,
n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e
2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni
con riferimento alle somme indicate alla lettera a) da accreditare sulle
contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.
388
<http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279&>,
in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97
per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di
finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dell’Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni
sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio Sanitario nazionale per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e
2009, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle
regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 97 per cento
delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota
indistinta, quale risulta dall’Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità
finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario
nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni delle medesime regioni;
3) alle regioni che abbiano
superato tutti gli adempimenti dell’ultima verifica effettuata dal Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del
23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all’erogazione dell’ulteriore
3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell’esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente
normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell’Intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio Sanitario nazionale le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal
riparto per l’anno 2006, quale risulta dall’Intesa espressa dalla Conferenza
Stato – Regioni, e incrementato, a decorrere dal 2008, sulla base del tasso di
crescita del PIL nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di
conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico
delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di
somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e
a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità
sanitaria interregionale di cui all’art. 12, comma 3, lettera b) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, nonché alla
mobilità internazionale di cui all’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 . I
predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) Ai fini della copertura dei
disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e
certificati fino al 2005, al netto per l’anno 2005 della copertura derivante
dall’incremento automatico delle aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dall’articolo 1, comma
277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le Regioni che, al fine della
riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l’accordo richiamato alla
lettera b) e accedono al fondo transitorio, risultano idonei criteri di
copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo di cui all’articolo
12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
e-bis) Per l’anno 2007 e seguenti
sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall’AIFA ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1,
del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n.326, con le Deliberazioni n.34 del 22 dicembre
2005, n.18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n.25 del 20 settembre
2006 e n.26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi
della spesa.
f) Nei confronti delle regioni
che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
è consentito l’accesso agli importi di cui all’articolo 1, comma 181 della
legge 311/2004, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento
del tetto del 13%, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo
regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le
misure di cui al decreto legge 18 settembre 2001, n.347 convertito dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, l’avvenuta
applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della procedura
di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004, di una quota fissa per
confezione di importo idoneo a garantire l’integrale contenimento del 40%;
2) con riferimento al superamento
della soglia del 3%, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza
del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28
febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un
Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio
dell’uso appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci,
la cui idoneità è da verificarsi congiuntamente nell’ambito dei Tavoli di cui
agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
g) All’articolo 1, comma 28 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il secondo periodo è
sostituito dal seguente : “I percorsi diagnostico- terapeutici sono costituiti dalle linee -guida di cui
all’articolo 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute , previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato strategico del
Sistema Nazionale Linee Guida, di cui al decreto del Ministro della salute del
30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici – chirurghi e degli odontoiatri”;
2) al terzo periodo, le parole :”
il Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ”; dopo le parole:
“di Trento e di Bolzano,” sono inserite le seguenti parole: “entro il 31 marzo 2007,”.
h) Ai fini del programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, come rideterminato dall’articolo 83, comma 3 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 , è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la
sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di
risorse agli altri Enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il
maggior importo di cui al presente comma è vincolato per 500 milioni di euro
alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica
e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle
regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la
realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con
prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all’articolo 1, comma 1
del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n.39 e che abbiano avviato programmi di
assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro per l’implementazione
e l’ ammodernamento dei sistemi informatici
delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e l’integrazione dei medesimi
con i sistemi informativi sanitari delle
Regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il
riparto fra le Regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è
effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti
criteri e linee prioritarie:
i) innovazione tecnologica delle
strutture del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla
diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia e delle malattie rare;
1) superamento del divario
Nord-Sud;
2) possibilità per le Regioni che
abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
3) messa a norma delle strutture
pubbliche ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997;
4) premialità per le regioni
sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti (per una quota pari al 10
per cento);
l) Il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con decreto
di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa
intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate, nell’ambito delle prestazioni di cui al Decreto del
Ministro della sanità del 22 luglio 1996, recante: “Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale e relative tariffe”.
m) Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera i),
gli importi delle tariffe massime praticabili per le prestazioni di diagnostica
di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate non possono superare il 50
per cento degli importi delle tariffe previste per le medesime prestazioni nel
Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996. Conseguentemente le
Regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007,
ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la
fissazione dei volumi di attività e dei
tetti di spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi
dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modificazioni ed integrazioni. Le Regioni provvedono altresì ad
adeguare gli importi relativi alla compensazione tra Aziende sanitarie dei
costi per le medesime prestazioni,
nonché ad approvare, entro il 28 febbraio 2007, un Piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio anche ai fini
dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i
processi di efficientamento resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate.
n) a decorrere dal 10 gennaio
2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli
assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al
pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di
pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero , la cui condizione è stata
codificata come codice bianco, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 23 euro. Gli assistiti non
esenti, la cui condizione è stata codificata come codice verde, ad eccezione di
quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, sono tenuti al
pagamento di una quota di 41 euro. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per
l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti
oneri più elevati;
o) All’articolo 1, comma 292,
della legge 23 dicembre 2005, n.266, la lettera a) è così sostituita “Con le
procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.289, si
provvede, entro il 31 dicembre 2006, alla modificazione degli allegati al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e
successive integrazioni di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza,
finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero,
nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno;
p) a decorrere dal 1° gennaio
2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di
laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita,
con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
q) a partire dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti delle strutture
private già convenzionate, ai sensi
dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati
da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell’articolo
8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
r) le Regioni provvedono ad adottare
provvedimenti finalizzati a garantire che dal
1 gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture
private, di cui all’articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, non confermati
dagli accreditamenti definitivi di cui
all’articolo 8-quater, comma 1 del medesimo decreto legislativo;
s) le Regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2008, non
possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell’articolo 8-quater,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione,
ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater. Il provvedimento di
ricognizione è trasmesso al Comitato di verifica dei livelli essenziali di
assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Per le Regioni impegnate nei Piani di rientro previsti dall’Accordo di cui alla
lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla
lettera p) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle
quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o aggiornare,
adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i
provvedimenti di cui all’articolo 8 quinquies commi 1 e 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni;
t) il Ministero della Salute,
avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali,
individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui
acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva
dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo
restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal
numero 2) della lettera a) del comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della
presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d’
asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti
tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio
sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori
esistenti e di quelle rese disponibili dall’ottemperanza al disposto del
successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le Regioni
trasmettono al Ministero della Salute – Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici, anche per il tramite dell’Agenzia dei servizi sanitari
regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle Aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o
commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta
Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro
della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende
sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di
dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi,
l’offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun
dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute,
avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia
dei servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una
programmazione annuale, di studi sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto
ad ipotesi alternative. I risultati
degli studi sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.
u) La disposizione di cui
all’articolo 3, comma 2 del decreto
legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a
terapie farmacologiche a carico del servizio sanitario nazionale, che,
nell’ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e
sistematico e si configuri , al di fuori
delle condizioni di autorizzazione all’immissione in commercio , quale
alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti
specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito
solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al
decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211. In caso di ricorso improprio si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
3, commi 4 e 5, del decreto legge 17
febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni
per le unità sanitarie locali, per le
aziende ospedaliere , per le aziende ospedaliere universitarie e per gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione
dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla
presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per
danno erariale. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui
al presente comma, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario
delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere , delle le aziende
ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.
2. Il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l’anno 2006 di
2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi
criteri adottati per lo stesso anno.
3. Al secondo periodo del comma
289 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole “per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008”,
sono sostituite dalle seguenti: “ per l’anno 2006 e di 7 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007”.
4. Con le modalità di cui
all’articolo 1, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modifiche ed integrazioni, su proposta del Ministro della salute,
sentita la
Conferenza Stato-Regioni, è modificato il Piano sanitario
nazionale 2006-2008, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 139
del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al
finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio
2007-2009.
Art. 90
(Fondo per il cofinanziamento dei
progetti regionali attuativi del Piano
Sanitario Nazionale )
1. Al fine di rimuovere gli
squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le
varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano Sanitario
Nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il
cofinanziamento dei progetti di cui al presente articolo ad integrazione del
finanziamento di cui all’articolo 4, nonché per il cofinanziamento di analoghi
progetti da parte delle regioni valle d’Aosta e Friuli Venezia-Giulia e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’importo annuale del Fondo
di cui al comma precedente è stabilito in 65,5 milioni di euro , di cui 5
milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5
milioni da assegnarsi alle regioni ed alla province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato
Regioni, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:
sperimentazione del modello
assistenziale case della salute,
per 10 milioni di euro;
iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore
delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
malattie rare, per 30 milioni di
euro;
implementazione della rete delle
unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.
3. L’ importo di 10 milioni di
euro è assegnato con decreto del Ministro
della salute, su proposta del Comitato
permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui
all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, alle Regioni che
abbiano presentato i progetti attuativi del piano sanitario nazionale
contenenti linee di intervento relative
alle materie di cui al comma 2, coerenti con linee progettuali previamente indicate dal Ministro della salute.
4. Per il proseguimento
dell’intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui
all’articolo 2-bis del decreto legge 29 aprile 2004, n.81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138, è autorizzata la spesa di 10
milioni euro per ciascuno degli anni del triennio 2007 – 2009, per la
concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati
alle regioni meridionali ed insulari.
Art. 91
(Iniziative di contrasto al
consumo di alcol da parte dei minorenni)
1. Al fine di contrastare i
negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcol in età
adolescenziale e giovanile ed il conseguente fenomeno di crescita degli oneri
economici per il trattamento delle patologie correlate,all’articolo 689 del
codice penale le parole : “anni sedici” sono sostituite dalle seguenti :“ anni
diciotto”.
2. All’articolo 14 della legge 14
marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito dal seguente :” nelle aree di
servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione
di bevande alcoliche”.
3. Nella legge 14 marzo 2001, n.
125 , dopo l’articolo 14 è inserito il seguente :
”Articolo 14-bis ( Divieto di
vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto).
1. Nei luoghi di pubblici esercizi
è vietata la vendita di bevande
alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.
2. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 689 del Codice Penale, la violazione della disposizione di cui al
comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad
euro 6.000”.
Art. 92
(Truffe ai danni del Servizio
sanitario nazionale)
1. Qualora il farmacista titolare
di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di
farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 venga
condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni
del Servizio Sanitario Nazionale, l’autorità competente può dichiarare la
decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, anche in mancanza
delle condizioni previste dall’articolo 113, lettera e) del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è
comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a
cinquantamila euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio
della parte civile.
2. Quando la truffa ai danni del Servizio
sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da
altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è
responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è
subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del
rapporto instaurato con il Servizio
sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia
accertato un danno superiore a cinquantamila euro, anche nell’ipotesi di
mancata costituzione in giudizio della parte civile.
Art. 93
(Confisca delle attrezzature
utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria)
1. In caso di condanna per
violazione dell’articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca
delle attrezzature appartenenti all’esercente la professione sanitaria o a
colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti
a società alle quali l’uno o l’altro partecipano, le quali siano state
utilizzate per l’esercizio abusivo della professione sanitaria.
Art. 94
(Disposizioni in materia di
ricerca sanitaria)
1. Per gli anni 2007, 2008 e
2009, nell’utilizzazione delle risorse previste nella tabella C allegata alla presente legge e
destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all’articolo
12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento
di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di
sicurezza degli alimenti, e tre
importi di 3 milioni di euro ciascuno
sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli
interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla
facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento
di progetti per l’utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di
progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela
della salute nei luoghi di lavoro”.
2. Ai fini del completamento
delle attività di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e all’articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto
superiore di sanità.
3. Per gli anni 2007, 2008 e 2009
, nell’utilizzazione delle risorse previste nella tabella C allegata alla presente legge e
destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12 bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazion ed integrazioni,
l’importo di 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti
proposti e gestiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di
sicurezza degli alimenti e l’importo di 5 milioni di euro è vincolato al
finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e
cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della
erogazione ai pazienti dei farmaci
orfani.
Art. 95
(Iniziative in materia di
farmaci)
1. Con accordo Stato-Regioni, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, su
proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di
farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’Agenzia
Italiana del farmaco e le singole
regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14
della legge 23 dicembre 1997, n.449 pari
a 25 milioni di euro , confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio
ordinario dell’AIFA.
2. Al fine di evitare sprechi di
confezioni di medicinali correlati alla
non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità “a secco “, la
data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali
per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra
modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo
del materiale di confezionamento.
Art. 96
(Riunificazione sedi del
Ministero della salute)
1. Al fine di razionalizzare
l’attività degli uffici centrali e conseguire economie di spesa, il Ministero
della salute procede nel corso del 2007 al trasferimento in un’unica sede degli
uffici centrali, attualmente dislocati in più edifici. Per i connessi maggiori
oneri, derivanti dalle operazioni di trasloco, è autorizzata, per l’anno 2007,
la spesa di € 6.000.000. A tale spesa si provvederà mediante riassegnazione
dalle entrate di cui all’art. 5 comma 12 della legge 407/1990.
2. Al fine di razionalizzare
l’attività degli uffici periferici e conseguire economie di spesa, il Ministero
della salute procederà, nel triennio 2007 – 2009, a realizzare un
programma di accorpamento in un’unica sede, dei propri uffici periferici,
nonché dei Nuclei Carabinieri per la sanità che insistono nello stesso
territorio; l’individuazione degli uffici interessati alla unificazione
logistica avverrà con decreto ministeriale. A tal fine gli enti preposti alla
gestione dei porti, aeroporti e confini sono tenuti a mettere a disposizione
dell’Amministrazione, a titolo gratuito, idonei locali.
Art. 97
(Interventi per l’Alleanza degli
Ospedali Italiani nel Mondo)
1. Allo scopo di assicurare il
trasferimento dall’Italia all’estero delle attrezzature sanitarie in donazione
nonché la tenuta dell’Inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di
cui alla legge 23 dicembre 2005, n.266 e
per consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e della formazione
a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano ospedali
italiani, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nella
misura di 1 milione di euro per l’anno 2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 in
favore dell’associazione Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo.
Art. 98
(Misure per farmacie rurali)
1. Al fine di favorire il
mantenimento di un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale
anche nelle zone disagiate, la ulteriore riduzione delle percentuali di sconto
a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell’IVA non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla
riduzione prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 40, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente
all’arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, dall’articolo
38 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura della ulteriore
riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario
nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 99
(Personale Centro Nazionale per la Prevenzione e il
Controllo delle Malattie CCM)
1. In deroga all’articolo 1,
comma 9 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, al fine
di ottimizzare la capacità di risposta alle emergenze di sanità pubblica, il
Centro Nazionale per la
Prevenzione e il Controllo delle Malattie è autorizzato a
stipulare fino a 20 contratti triennali per consulenti di studi e ricerca i cui
oneri graveranno sull’apposito Capitolo di bilancio già stanziato con la legge
26 maggio 2004, n. 138,di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29
aprile 2004, n. 81, di istituzione del Centro Nazionale per la Prevenzione e il
Controllo delle Malattie.
2. Alla copertura degli oneri di
cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 1 lett. a) del decreto
legge 29 aprile 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo complessivo
annuo di 2 milioni di euro.
Art. 100
(Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà)
1. E’ autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2007 e di 12
milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il
relativo finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi
dell’articolo 9bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni,
da autorizzarsi da parte della Regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia , della regione
Siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella
città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti
di prevenzione, cura, formazione e
ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della Regione Lazio per la
promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi
e a rischio di emarginazione,già operante presso l’Istituto dermosifilopatico
Santa Maria e San Gallicano-I.F.O.
Art. 101
(Misure in materia di vigilanza e
controllo sul doping)
1. Per il potenziamento degli
interventi e delle attività previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14
dicembre 2000, n.376, è autorizzato la ulteriore spesa di 2 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007.
Art. 102
(Spesa sanitaria regione Sicilia)
1. Al fine di addivenire al
completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della
Regione Sicilia, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al
45% per l’anno 2007, al 47,5% per l’anno 2008 e al 50% per l’anno 2009.
Art. 103
(Spesa sanitaria regione
Sardegna)
1. Ad integrazione delle somme
stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25
milioni per ciascuno per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la
devoluzione alla Regione Sardegna delle quote di compartecipazione all’IVA
riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell’art. 38 dl D.P.R. 19 maggio 1949,
n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.
2. Dall’anno 2007 la Regione Sardegna
provvede al finanziamento del servizio sanitario nazionale sul proprio
territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
3. Alla regione Sardegna sono
trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna
e ferrovie meridionali sarde), le funzioni relative alla così detta contiguità
territoriale e le funzioni relative all’Agenzia del demanio (catasto).
4. L’attuazione delle
previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui al
comma I. lettere a) ed m), così come integrata dalla previsione di cui al comma
2 non potrà determinare oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato superiori
rispettivamente ad Euro 200 Milioni per l’anno 2007, 250 Milioni per l’anno
2008, 400 Milioni per l’anno 2009. La nuova compartecipazione della Regione
Sardegna al gettito erariale entrerà a regime dall’anno
2010.
5. Dall’attuazione del combinato
disposto della lettera f, comma 1, e del comma 4 del presente articolo, per gli
anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio
dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei 9/10 dell’iVA sui consumi
viene attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante a carico della
regione per la spesa sanitaria dalle delibere CIPE per gli stessi anni
2007/2009 aumentato dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007/2009.
6. Per gli anni 2007, 2008 e 2009
gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 5 del presente
articolo rimangono a carico dello Stato.
TITOLO IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA
Capo I
Effetti finanziari
Art. 104
(Effetti sui saldi di finanza
pubblica)
1. Dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Titolo derivano i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:
a) saldo netto da finanziare XXX
b) fabbisogno del settore
pubblico XXX
c) indebitamento netto della P.A.
XXX
Capo II
MISURE DI SOSTEGNO ALL’APPARATO
PRODUTTIVO
Art. 105
(Disposizioni urgenti per la
costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale)
1. Al fine di perseguire la
maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale, presso
il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti
competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono
conferite le risorse assegnate ai fondi di cui all’articolo 60, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la
somma di euro 300 milioni per il 2007, di euro 400 milioni per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, assicurando,
unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, la continuità degli
interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle
risorse nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano,
fatto salvo quanto disposto al comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui
all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì
alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree
sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle
risorse assegnate da CIPE nell’ambito del riparto del Fondo per le aree
sottoutilizzate e, per gli esercizi
successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’art. 11, comma 3,
lett. f) della legge 5 agosto 1978 n. 468.
2. A valere sulla quota di
risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con quello dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
diritti e le pari opportunità, sono finanziati nel rispetto degli obiettivi di
Lisbona i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle
aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle
nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il
patrimonio culturale.
3. Per l’individuazione dei
contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 2, il Ministro dello
sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, per le
riforme e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione, per gli affari
regionali e per le autonomie locali,
nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui
gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione
alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati
requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi
da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione,
avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti
specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, alla definizione delle modalità e criteri per
l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, ed
alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.
4. Il Ministro dello sviluppo
economico, con decreti adottati, previo parere della Conferenza Stato-Regioni,
di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e
l’innovazione nella Pubblica Amministrazione,
per gli affari regionali e per le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati
relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta il progetto sulla
base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative,
anche prevedendo che dell’esecuzione siano incaricati enti strumentali
all’Amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle
disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non
risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate
per i singoli progetti. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere
della Conferenza Stato-Regioni. Ai fini dell’attuazione dei progetti di cui al
presente comma, l’utilizzo delle risorse per le aree sottoutilizzate è sottoposto
all’approvazione del CIPE che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la Presidenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti
senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta
giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere
all’attuazione del progetto.
5. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in
conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso ministro riferisce annualmente
al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni sui criteri utilizzati per
l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi
finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il
prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel
limite massimo del cinque per cento di ciascuno stanziamento.
6. I progetti di cui al comma 2
possono essere oggetto di cofinanziamento, deciso da parte di altre Amministrazioni
statali e regionali. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico assicura
una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate.
7. In attesa della riforma
delle misure a favore dell’innovazione industriale, è istituito il Fondo per la
finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui
all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui
all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono
soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’articolo 106 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’articolo 1, comma 222, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è
altresì conferita la somma di Euro 50 milioni per il 2007, di Euro 100 milioni per il 2008 e di Euro 150
milioni per il 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al
capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie
sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni
di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento
chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori
risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale
in materia di intermediazione finanziaria.
8. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Banca
d’Italia, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
vengono stabilite le modalità di
funzionamento del Fondo di cui al comma 7, anche attraverso
l’affidamento diretto ad enti strumentali all’Amministrazione ovvero altri
soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto
delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 7 del presente articolo, le
priorità di intervento, le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli
impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di
cui al comma 7.
8 bis Fino all’emanazione del
decreto di cui al comma 8, l’attuazione
dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla
Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla
Commissione.
9. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 7, le ulteriori
disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici
nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.
10. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia, da emanare entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e
sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla
registrazione dei marchi d’impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di
deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai
modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i
loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa
e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il
mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di
utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all’articolo 227
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà
industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità
per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il
brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la
registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei
diritti di cui al presente comma, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, anche al fine di
potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di
regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle
piccole e medie imprese la piena
partecipazione al sistema di proprietà
industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l’introduzione della
ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.
11. Il Ministero dello sviluppo
economico, al fine di contrastare il declino dell’apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali
delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, lettera a) del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni, che
versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d’intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, un’apposita struttura e prevede forme di
cooperazione interorganica fra i due ministeri, anche modificando il proprio
regolamento di organizzazione ed anche avvalendosi, per le attività ricognitive
e di monitoraggio, delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro trecentomila a decorrere
dall’anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli
organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati
al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.
12. Gli interventi del Fondo di
cui all’articolo 11, comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti
sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a
determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le
tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti
economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l’eventuale
coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l’attuazione degli
interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può
avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo
Italia s.p.a.. I commi 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
abrogati.
Art. 106
(Interventi per lo sviluppo delle
aree sottoutilizzate)
1. In attuazione dell’art.
119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo assunto nelle
Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica
di coesione 2007-2013, approvate con l’Intesa sancita con la Conferenza unificata in
data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro di
cui 100, per ciascuno degli anni 2007 e
2008, 5000 per l’anno 2009 e 58.073 entro il 2015, per la realizzazione degli
interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di
programmazione 2007-2013. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo
finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere
variati, salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Quadro strategico
nazionale, in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida, costituisce
la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e
comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di
riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale,
fatte salve le competenze regionali in materia.
3. All’articolo 60 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo,
dopo le parole “diversamente allocati”, aggiungere le seguenti: “, su proposta
del Ministero dello sviluppo economico,”;
b) al comma 1, terzo periodo,
dopo le parole “presentano al”, aggiungere le seguenti: “Ministero dello
sviluppo economico e al”;
c) al comma 2, secondo periodo,
dopo le parole “comunicano al” aggiungere le seguenti: “Ministero dello
sviluppo economico perché ne dia coordinata informazione al”.
4. All’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo,
dopo le parole “il CIPE effettua” aggiungere le seguenti: “, con il supporto del Ministero dello sviluppo
economico,”;
b) al comma 8, dopo le parole “Il
Ministro dell’economia e delle finanze”, aggiungere le seguenti: “, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro competente per
lo specifico intervento,”.
5. Per il periodo di
programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio 2015, ai sensi
dell’art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al
comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale.
6. Le somme di cui al comma 1,
iscritte nella Tabella F allegata alla presente, ai sensi del comma precedente,
sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme
non impegnate nell’esercizio di assegnazione possono essere mantenute in
bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2013.
Art 107
( Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST)
1. Al fine di garantire la
massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Fondo per
gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Al Fondo
confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999 n.
297, del Fondo per gli investimenti della ricerca, di cui all’articolo 104
della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e, per quanto di competenza del Ministero
dell’Università e della Ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è
alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge
finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito
agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse
assegnate dal CIPE, nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo.
3. In attuazione delle
indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell’università e della ricerca,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo.
4. Il Ministro dell’università e
della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce i criteri di accesso e le modalità
di utilizzo e gestione del Fondo per la
concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed
omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per
l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
5. E’ autorizzata la spesa di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare ad integrazione delle
dotazioni del Fondo.
Art. 108
(Rifinanziamento dell’art. 16
della legge 7 agosto 1997, n. 266)
1. Il Fondo di cui all’art. 16,
comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modifiche, è integrato
di 30 milioni di euro per l’anno 2007, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e
di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
Art. 109
(Interventi per i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi)
1. All’art. 24, comma 4, lettera
a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, aggiungere, dopo la parola
controgaranzie", le parole "e cogaranzie ".
2. Per le finalità previste
dall’articolo 24, comma 4, lettera a) del d.lgs. 114/98, è attribuito un
contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Le disposizioni di cui
all’art. 13, comma 33 della legge 326/03 si applicano anche alle società
finanziarie di cui all’art. 24 del d.lgs. 114/98.
Art. 110
(Fondo di garanzia fidi)
1. All’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter
sono abrogati;
b) conseguentemente al comma 1 è
soppresso il secondo periodo;
c) al comma 23, secondo periodo,
le parole “ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28” sono sostituite dalle
parole “al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
d) al comma 24 le parole “ai
Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28” sono sostituite dalle parole “al Fondo di
garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662”.
Art. 111
(Promozione della competitività
nei settori industriali ad alta tecnologia)
1. Per le finalità di cui
all’articolo 3, comma 1, lett. a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 40 milioni per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per l’erogazione
di contributi pluriennali alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai
sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
2. Per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 1. lett. a) della legge 11 maggio 1999, n. 140 sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 30 milioni per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per
l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo
5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge
14 maggio 2005, n. 60.
3. Per le finalità di cui
all’articolo 4, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 30 milioni per
l’anno 2007, 40 milioni per l’anno 2008 e 30 milioni per l’anno 2009, per
l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali ai sensi
dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
Art 112
(Coordinamento delle politiche
della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica)
1. Gli incentivi alla ricerca
applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, dell’università e della ricerca e del
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato
anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.
2. Le Amministrazioni di cui al
comma 1 conformano la propria attività, ai sensi del medesimo comma, in modo da
assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche
tramite l’emanazione di bandì unitari e l’acquisizione delle domande dì
agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di
coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.
Art. 113
(Progetti per la società
dell’informazione)
1. Al fine di estendere e
sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la
società dell’informazione è autorizzata una spesa di Euro 10 000.000 per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Con decreto di natura non regolamentare,
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione,
individua le azioni da realizzarsi su territorio nazionale, le aree
destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione ditali
progetti.
Art. 114
(Fondo per le esigenze di
investimento per la difesa)
1. Per il finanziamento degli
interventi a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale ad
elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1700
milioni di euro per l’anno 2007, di 1500 milioni di euro per l’anno 2008 e di
1200 milioni di euro per l’anno 2009, per la realizzazione di programmi di
investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.
Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f) , della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.
Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati,
nell’ambito della predetta pianificazione i programmi in esecuzione o da
avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni
di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di
assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da
accordi internazionali.
Articolo 115
(Fondo per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà)
Per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato del Fondo per
il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui
all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è autorizzata la spesa di
15 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009.
Art. 116
(Imprese pubbliche)
1. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all’articolo 1,
comma 15 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, nel quale confluiscono gli
importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle
imprese, è integrata di euro 600 milioni
annui, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese
pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in
applicazione dei rispettivi contratti di programma.
Art. 117
(Appalti di opere pubbliche
mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante
locazione finanziaria di beni
mobili)
1. Per la realizzazione,
l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i
committenti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il
bando, ferme le altre indicazioni previste dal D.Lgs. n.
163 del 2006, determina i requisiti
soggettivi, funzionali, economici, tecnico realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i
tempi, e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica
ed economica-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L’offerente può essere
anche un’associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal
soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento
dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’ATI, l’altro
potrà sostituirlo, con l’assenso della committenza, con altro soggetto avente
medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L’adempimento degli impegni
della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo
della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le
modalità previste.
5. Al fine di assicurare la
massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante
considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la
disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del
servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti
terzi.
Art. 118
(Autotrasporto)
1. Per il proseguimento degli
interventi in favore del settore dell’autotrasporto di merci, al fondo
istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
assegnata la somma di euro 520 milioni per l’anno 2007.
Art. 119
(Funzionamento dei sistemi
informativi del Ministero dei trasporti)
1. A decorrere dal 1° gennaio
2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un
incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione
di cui all’articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare,
su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 40 milioni di euro. Di
conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 15 milioni di
euro, in aggiunta alle somme gia stanziate sul pertinente capitolo di bilancio,
per il funzionamento del Centro elaborazione dati del dipartimento dei
trasporti terrestri e la spesa di 5 milioni di euro per la predisposizione del
piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio
e la valutazione di efficacia degli interventi.
Art. 120
(Modifiche all’articolo 1, commi
105 e 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)
1. All’articolo 1, comma 105
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole 50 milioni sono sostituite
dalle seguenti: 170 milioni.
2. Al relativo onere, pari a euro
120.000.000 per l’anno 2006, si provvede con l’utilizzo della somma di pari
importo gia affluita all’INPS ai sensi dell’articolo uno, comma 107, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all’entrata del bilancio
dello Stato, per essere rassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza
Sociale.
Art. 121
(Agenzia nazionale per
l’innovazione tecnologica)
1. E’ autorizzata la spesa di 5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 a favore dell’Agenzia nazionale per
l’innovazione tecnologica.
122
(Banda larga)
1. L’intervento di cui al
comma 2 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato
per l’importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Articolo 123
(Infrastrutture per la larga
banda)
1. Al fine di sostenere nuovi processi di
realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il
“Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno”, le risorse del
Fondo aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto
programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della
Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.a (Infratel Italia)
di cui all’articolo 7 della legge 14 maggio 2005 n. 80, sono incrementate di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
Art. 124
(Transizione alla televisione
digitale)
1. Al fine di diffondere la
tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito
presso il Ministero delle Comunicazioni un apposito “Fondo per il passaggio al
digitale” per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di
contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al
digitale terrestre da parte del titolare dell’obbligo di copertura del servizio
universale;
c) favorire la progettazione,
realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità
diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al
digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la
sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.
2. Il Ministro delle
Comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1
e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le
condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata
delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli
interventi.
3. Per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 125
(Esclusione cofinanziamento U.E.
dalla regola del 2%)
1. Le disposizioni di cui
all’articolo1 comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, non si applicano alle
spese relative a progetti cofinanziati dall’Unione Europea, ivi comprese le
corrispondenti quote di parte nazionale.
Art. 126
(Unificazione dei fondi venture
capital)
1. Tutti i fondi rotativi gestiti
dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all’Unione europea nonché il fondo di cui all’articolo 5, comma 2,
lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.
Art. 127
(Modifica al decreto legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394)
1. Dopo l’articolo 2 del decreto
legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, è aggiunto il seguente:
“2.bis. Il fondo rotativo di cui
all’articolo 2 può essere, a cura dell’ente gestore, garantito conto i rischi di
mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o Istituti di credito.
I costi della garanzia o assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli
operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le
modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte
all’approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare
oneri a carico del Fondo.”.
Art. 128
(Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante norme sulla promozione della partecipazione a
società ed imprese miste all’estero)
1. All’articolo 3, comma 5, della
legge 24 aprile 1990, n. 100, sostituire le parole “per le finalità
di cui alla presente legge” con le parole “per interventi volti a sostenere
l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano”.
Art. 129
(Promozione di progetti integrati
tra i consorzi agroalimentari e turistico alberghieri)
1. All’articolo 10 del decreto legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4.bis. Per favorire una promozione sinergica
del prodotto italiano, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, possono essere concessi contributi a progetti promozionali
e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie
imprese dei settori agro-alimentare e turistico- alberghiero, aventi lo scopo
esclusivo l’attrazione delle domanda estera.”
Art. 130
(Interventi in favore del marchio
“made in Italy”)
1. Per le finalità di cui al
comma 61 dell’art. 4 della legge 350/2003 il fondo istituito per le azioni a
sostegno del “made in Italy” è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Capo III
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 131
(Modifica del regime delle
entrate della Regione Autonoma della Sardegna)
1. L’articolo 8 dello Statuto
della regione Sardegna (l.Cost. n.3/1948) è sostituito dal seguente:
“Articolo 8:
Le entrate della regione sono
costituite:
a) dai sette decimi del gettito
delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone
giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito
delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia
elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio
della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle
successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell’imposta
di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel
territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota
fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei
tabacchi consumati nella regione;
f) dai 9 decimi del gettito
dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da
determinarsi sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati
annualmente dall’ISTAT”;
g) dai canoni per le concessioni
idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo
e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in
armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal
proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari
dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le
altre entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa
l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o
di altri enti pubblici”.
2. Nelle entrate spettanti alla
Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie
tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, in attuazione di
disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari
situati fuori del territorio della Regione.
3. Ad integrazione delle somme
stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25
milioni per ciascuno per ciascuno degli anni daI 2007 al 2026 per la
devoluzione alla Regione Sardegna delle quote di compartecipazione all’IVA
riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell’art. 38 dl D.P.R. 19 maggio 1949,
n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.
4. Dall’anno 2007 la Regione Sardegna
provvede al finanziamento del servizio sanitario nazionale sul proprio
territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
5. Alla regione Sardegna sono trasferite le
funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie
meridionali sarde), le funzioni relative alla così detta contiguità
territoriale e le funzioni relative all’Agenzia del demanio (catasto).
6. L’attuazione delle previsioni relative alla
compartecipazione al gettito delle imposte di cui al comma I. lettere a) ed m),
così come integrata dalla previsione di cui al comma 2 non potrà determinare
oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato superiori rispettivamente ad Euro 200
Milioni per l’anno 2007, 250 Milioni per l’anno 2008, 400 Milioni per l’anno
2009. La nuova compartecipazione della Regione Sardegna al gettito erariale
entrerà a regime dall’anno 2010.
7. Dall’attuazione del combinato
disposto della lettera f, comma 1, e del comma 4 del presente articolo, per gli
anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio
dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei 9/10 dell’IVA sui consumi
viene attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante a carico della
regione per la spesa sanitaria dalle delibere CIPE per gli stessi anni
2007/2009 aumentato dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007/2009.
8. Per gli anni 2007, 2008 e 2009
gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 5 del presente
articolo rimangono a carico dello Stato.
Art. 132
(Interventi per salvaguardia di
Venezia)
Per la prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
139, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3,
della legge 3 agosto 1998, n. 295.
Art. 133
(Interventi per Roma capitale
della Repubblica)
Per la prosecuzione degli
interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre
1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
E’ altresì autorizzata la spesa
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la
realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all’Eur e di 42,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello
sport a Tor Vergata.
Art. 134
(Realizzazione del Museo del XXI
secolo)
1. Per la prosecuzione dei lavori
per la realizzazione del Museo del XXI secolo di Roma è autorizzata la spesa di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 135
(Expo 2015)
1. Per il finanziamento della
promozione della candidatura all’Expo 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Art. 136
(Contributi erariali)
1. A decorrere dall’anno 2007
e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali,
il contributo previsto dall’articolo 1 della legge 25 novembre 1964 n. 1280, da
ultimo rideterminato dall’articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.
494 e confluito nel fondo consolidato di cui all’articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di
euro annui.
Art. 137
(Sistema AV/AC dal 2008 – Apporto al capitale Ferrovie
S.p.A. – Interessi intercalari -Rete tradizionale)
1. Per la prosecuzione degli
interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro
per l’anno 2008 e di 1200 milioni di euro
per l’anno 2009.
2. E’ autorizzata la spesa di
euro 400 milioni per l’anno 2007 a titolo di aumento
dell’apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.A per
l’attuazione di un piano di investimento della controllata Trenitalia.
3. Ai fini del rimborso degli interessi
e la restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione della
legge 78 del 1994, è posto a carico dello Stato, per l’importo annuo di
euro 27 milioni a decorrere dal 2007, l’onere per il
servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il
periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007
in relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita/alta
capacità”.
4. E’ autorizzata la spesa
complessiva di euro di 311 milioni per l’anno 2007, in relazione all’adeguamento
dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione
dei contratti di programma di RFI e dei contratti di servizio di Trenitalia,
stipulati con le Regioni ai sensi dell’articolo 52 della legge 388 del 2000,
ivi compreso il recupero del tasso di
inflazione programmata degli anni precedenti.
5. A copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale è autorizzata l’ulteriore
spesa di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Art. 138
(Finanziamento delle opere di
preminente interesse nazionale)
1. Per la prosecuzione degli
interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la
concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni a decorrere dall’anno
2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 è altresì autorizzata un
contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di
potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle Capitanerie
di porto – guardia costiera
Art. 139
(Autonomia finanziaria delle
Autorità portuali)
1. Per assicurare la autonomia
finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l’autofinanziamento
delle attività e la razionalizzazione della spesa, sono attribuite a ciascuna
Autorità portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione
territoriale di competenza, anche al fine di finanziare le manutenzioni
ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa
quella per il mantenimento dei fondali:
a) il gettito della tassa
erariale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1974, n.
47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive modificazioni ed integrazioni.
b) il gettito della tassa di
ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. A decorrere dal 2007 è
istituito presso il Ministero dei trasporti, un fondo perequativo
dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente
tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei
trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica
dell’attività programmatica delle Autorità portuali. A decorrere dall’anno 2007
è conseguentemente soppresso il capitolo 7840 del bilancio dello Stato (il
finanziamento statale del fondo va valutato alla luce della verifica
dell’entità del gettito delle tasse devolute alle autorità portuali,
confrontato con i trasferimenti erariali soppressi).
4. Le autorità portuali sono
autorizzate all’applicazione di una tariffa per l’espletamento dei compiti di
vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di
sicurezza portuali.
5. Resta ferma l’attribuzione a
ciascuna Autorità portuale del gettito delle tassa sulle merci sbarcate e
imbarcate di cui al Capo III del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Gli Uffici doganali provvedono
alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per
gli enti cui è devoluto il relativo gettito.
7. In conseguenza del regime
di autonomia finanziaria delle Autorità portuali ad esse non si applica il
disposto dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alle
Autorità portuali si applica il sistema di tesoreria mista di cui all’articolo
29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
8. Ai fini della definizione del
sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, il Governo è
autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti
marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni,
al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché volto a rivedere i criteri per la
istituzione delle Autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti
previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della
rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti
strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della
capacità di autofinanziamento.
9. Al fine del completamento del
processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato
di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle
finanze e il Ministero delle Infrastrutture, è determinata, per i porti
rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, la quota
dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna
Autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei
rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con
contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
10. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo
3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste
nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come
adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di
ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
11. Gli atti di concessione
demaniale rilasciati dalle Autorità portuali, in ragione della natura giuridica
di enti pubblici non economici delle Autorità medesime, restano assoggettati
alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non
costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto ai canini demaniali marittimi introitati dalle
Autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si
estinguono.
Art. 140
(Terremoto Molise)
1. Al fine di garantire la
prosecuzione gli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite
dagli eventi sismici nel territorio del Molise, si provvede alla ripartizione
delle risorse finanziarie mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225
<http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=685781362&KEY=01LX0000010109&>,
in modo da garantire ai comuni totalmente evacuati, che abbiano predisposto il
relativo piano di ricostruzione, risorse non inferiori a 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007, a
valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195. Gli
interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse
finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri
interventi infrastrutturali statali di intesa con il Ministro delle
infrastrutture. di intesa con il Ministro delle infrastrutture.
Art.141
(Prosecuzione interventi zone
terremotate delle regioni Marche ed Umbria)
1. Per la prosecuzione dell’opera
di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli
eventi sismici del settembre 1997, è autorizzato un contributo annuo di euro 50
milioni per l’anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da
erogare alle medesime Regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 142
(Interventi urgenti nel settore
dei sistemi di trasporto rapido di massa)
1. I fondi di cui alla legge 26
febbraio 1992, n. 211, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzati per il finanziamento
parziale dell’opera intera, con le stesse modalità contabili e di
rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della suddetta legge n.
443 del 2001. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente
comma è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Art. 143
(Strade di rilievo nazionale ed
autostrade)
1. Nelle more dell’organico
recepimento nell’ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, che
modifica la direttiva 1999/62/CE con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, le tratte della
rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le
disposizioni recate dalla suddetta direttiva n. 2006/38/CE e le relative
modalità di applicazione.
Art. 144
(Finanziamento ANAS)
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente articolo Anas s.p.a. predispone un nuovo piano
economico-finanziario, riferito all’intera durata della sua concessione, nonché
l’elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di
integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte
integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; con
analogo decreto è approvato l’aggiornamento del piano e dell’elenco delle opere
che Anas s.p.a. predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni
è altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i
successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore
ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi
aggiornamenti.
2. Ferma l’attuale durata della
concessione di Anas s.p.a. fino alla data di perfezionamento della convenzione
unica ai sensi del comma 1, all’articolo 7, comma 3, lettera c), del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2003, n. 178, le parole “trenta anni” sono sostituite dalle seguenti:
“cinquanta anni”. In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, possono adeguare la durata della concessione di Anas s.p.a..
3. A decorrere dal 1° gennaio
2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è fissata nel due per cento dei proventi netti dei
pedaggi di competenza dei concessionari. Il predetto canone è corrisposto
direttamente ad Anas s.p.a. che provvede a darne distinta evidenza nel piano
economico-finanziario di cui al comma 1 e che lo destina alle sue attività di
vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal
Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore
efficienza ed efficacia. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere
tra Anas s.p.a. ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al
fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente comma.
4. Il sovrapprezzo tariffario
autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto
1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n.
407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è
istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade un sovrapprezzo il
cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a
chilometro dal 1° gennaio 2007,
a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008
e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5, a
6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di
euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal
1° gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad Anas s.p.a., quale
corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l’adduzione
del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la
manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento delle
strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa Anas s.p.a.. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di Anas s.p.a., sono stabilite
le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al
versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti
derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate vengono
corrispondentemente ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di
corrispettivo del contratto di servizio
5. Al fine di assicurare gli
obiettivi di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono impartite ad
Anas s.p.a, anche in deroga all’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178,
direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società,
le cui azioni sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze, che
esercita i diritti dell’azionista di intesa con il Ministero delle
infrastrutture l’autonomia e la piena separazione organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte, alla
vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella
realizzazione dei compiti di cui all’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di
gestione e dell’eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da
Anas s.p.a. in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel
quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte
dei contributi statali già attribuiti ad Anas s.p.a. per essere
conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio
con il Ministero delle infrastrutture, le attività della medesima società.
6. All’articolo 7, comma 5-bis,
del decreto-legge 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, e successive modificazioni,
le parole del primo periodo da “, in conformità” a “da essa costituite” sono
sostituite con le parole “svolge” ed il secondo periodo è soppresso.
Nell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono
soppressi.
7. Il Fondo centrale di garanzia
per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6 della legge
28 marzo 1968, n. 382, è soppresso. Anas s.p.a. subentra nella mera gestione
del suo intero patrimonio, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei
concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il
subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette
presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti
altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari
autostradali sono interamente impiegate da Anas s.p.a., secondo le direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziate a
tale scopo, interventi di completamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria
attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE ai sensi della legislazione
vigente compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le
predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma
7 nonché quelle di cui all’articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968,
sono evidenziate in apposita posta di bilancio di Anas s.p.a.; del loro impiego
viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di
cui al comma 1.
8. A decorrere dal 1° gennaio
2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad Anas s.p.a. a copertura degli
investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed
all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le
disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale di
cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 145
(Il miglioramento della mobilità
dei pendolari)
1. Al fine di realizzare una
migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e
organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli
spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il
miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei
trasporti un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli
adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, è destinato a
contributi nella misura massima del 75%:
a) per l’acquisto di veicoli
ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all’articolo
8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni;
b) per l’acquisto di veicoli
destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
c) per l’acquisto di autobus a
minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
2. Il Ministero dei Trasporti,
d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Regioni a statuto
speciale e le Province Autonome, procede con proprio decreto ad un piano di
riparto tra le Regioni e le Province Autonome, che si attiene ai seguenti
criteri:
a) priorità al completamento dei
programmi finanziati con legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modifiche e
integrazioni e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211;
b) condizioni di vetustà degli
attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive
esigenze di domanda di trasporto;
d) priorità alle Regioni ed alle
Province Autonome le cui imprese sia siano attenute alle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di razionalizzare la
spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli
stradali e ferroviari di cui al primo comma del presente articolo, le Regioni,
le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome si coordinano attraverso
centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del
Ministero dei trasporti.
Capo IV
AGRICOLTURA
Art. 146
(Disposizioni in materia di
controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione)
1. Le funzioni statali di
vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati
nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono
demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma
1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di “Ispettorato
centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari” e
costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
2. Per agevolare lo svolgimento
dell’attività di controllo, al personale dell’Ispettorato centrale per il
controllo della qualità dei prodotti agroalimentari non si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quelle
di cui all’articolo 1, comma 11, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre l’Ispettorato, in deroga all’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e al
divieto di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è autorizzato ad assumere fino a tredici dirigenti di seconda fascia, a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 4-ter del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2005, n. 71.
3. I controlli di cui
all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono demandati all’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.).
4. All’articolo 14, comma 8,
della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: “la prova preliminare di
fermentazione e”, sono soppresse.
5. Per l’effettuazione dei
controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e
5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro
per l’anno 2007.
6. Per fronteggiare le emergenze
in campo zootecnico e coordinare le relative attività di controllo, per il
periodo 2007-2008, è nominato un Commissario straordinario del Governo, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
7. In attuazione
dell’articolo 18 del Reg. (CE 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,
“relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli alimentari”, è istituito un contributo
destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell’esame
delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle
domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del
citato regolamento. L’importo e le modalità di versamento del predetto
contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. I relativi proventi, nonché quelli derivanti dalle sanzioni
amministrative irrogate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
297, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
allo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell’immagine e di tutela
in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il comma 5-ter dell’articolo 3
della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è abrogato. Il comma 5-quater
dell’articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è modificato come segue
“Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi
pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’istituto
tesoriere delle somme ivi indicate”.
Art. 147
(Enti irrigui)
1. Al fine di razionalizzare il
sistema idrico nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull’Ente per lo
sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania
ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18
marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni, sono trasferiti alle regioni
Puglia e Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi delle
Regioni limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente per gli usi
delle acque.
2. All’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 <http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1393299959&KEY=01LX0000050196&>,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441
<http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1393299959&KEY=01LX0000050922&>,
e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni» ». Al relativo onere, pari
a euro 271.140 a
decorrere dall’anno 2007, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
<http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=1393299959&KEY=01LX0000048674&>,
per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo.
3. Le disposizioni dell’articolo
22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l’energia
utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai fini della sua distribuzione.
4. All’articolo 23, comma 6 -bis,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: “30 giugno 2006”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2007”.
Art. 148
(Misure in favore della vendita
diretta di prodotti agricoli)
1. All’articolo 4, comma 8, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: “lire 80 milioni”
sono sostituite dalle seguenti: “euro 80.000”;
b) le parole: “lire 2 miliardi”,
sono sostituite dalle seguenti: “due milioni di euro”.
Al fine di promuovere lo sviluppo
dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non
regolamentare, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche
in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità
di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter
beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.
Art. 149
(Convenzioni con le pubbliche
amministrazioni)
All’articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: “50 milioni di lire ” sono sostituite dalle
seguenti: “euro 50.000”;
b) le parole: “300 milioni di
lire ”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300.000”.
Art. 150
(Interventi per il settore
agricolo)
1. Al fine di favorire il
ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore
agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro
all’anno per il quinquennio 2007 – 2011.
2. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sono
disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo, in
coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore
agricolo.
3. L’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è
soppresso.
4. All’onere di cui al comma 1,
pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007 – 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità
di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di favorire la ripresa
economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato
e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree
geografiche colpite, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il “Fondo per le crisi di mercato”. Al fondo
confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge
11 marzo 2006, n. 81.
6. Con decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del fondo, nel
rispetto degli orientamenti comunitari in materia.
7. All’articolo 1, comma 9-bis,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: “commi 2, 3 e 5” sono sostituite dalle
seguenti: “commi 2,3, 5 e 6”.
8. Per l’attuazione dell’articolo
21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione
salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da
avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel piano assicurativo agricolo
nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n., 102,
alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.
9. A decorrere dall’anno 2007,
il contributo previsto dall’articolo 1-quinques, comma 2, del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n° 231, è incrementato di tre milioni di euro. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n.244.
Art. 151
(Rifinanziamenti nel settore
agricolo)
1. Al fine di consentire
l’organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell’Organizzazione mondiale
della vigna e del vino (OIV) è assegnato al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali un contributo straordinario di un milione di euro per
l’anno 2007 e di euro 800.000 per l’anno 2008.
2. Al fine di consentire
all’Istituto nazionale per la
Fauna selvatica (INFS) lo svolgimento dei maggiori compiti
derivanti dall’attuazione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, a decorrere dall’anno 2007
il contributo ordinario annuo è incrementato di quattro milioni di euro.
Art. 152
(Norme per
l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare)
1. Dalla base imponibile del
reddito di impresa è escluso il venticinque per cento del valore degli
investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese
agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi,
in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti.
2. La misura della esclusione è
elevata al trentacinque per cento degli investimenti di promozione
pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di
imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al
cinquanta per cento degli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero
riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti
agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione
degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102 del 2005.
3. Il beneficio fiscale di cui ai
commi 1 e 2 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche se con un’attività d’impresa o di lavoro
autonomo inferiore ai tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da
considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi
d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge o a quello successivo.
4. L’attestazione di
effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle
forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero del responsabile del centro di assistenza
fiscale.
5. Le modalità di applicazione
dell’incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l’articolo 3
del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994, n. 489.
Art. 153
(Sviluppo della forma societaria
in agricoltura)
1. Le società di persone e le
società a responsabilità limitata, che
rivestono la qualifica di “società agricola” ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono
optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate
le modalità applicative del comma 1.
3. All’articolo 2, comma 4-bis
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è
soppresso il secondo periodo.
Art. 154
(Norme in materia di bioenergie)
1. Al comma 421, dell’articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
– la lettera a) è sostituita
dalla seguente: “a) al terzo periodo le parole: “un contingente annuo di 200
mila tonnellate”, sono sostituite con le seguenti: “ un contingente di 250 mila
tonnellate, da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, assegnandolo in base a criteri che in via prioritaria tengono conto
della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti
quadro o contratti di programma agroenergetico, nonché dell’occupazione diretta
ed indiretta coinvolta, definiti con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze ed il Ministero dello sviluppo economico.”
– la lettera b) è sostituita
dalla seguente: “b) le quote di biodisel non utilizzate nell’anno 2006 sono
aggiunte al contingente di 250 mila tonnellate previsto per l’anno 2007, allo
stesso contingente è aggiunto anche il quantitativo derivante dall’applicazione
delle sanzioni irrogate dall’Autorità Garante della concorrenza e il mercato”
2. Per l’anno 2007, il
decreto di cui al comma 421, dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal presente articolo è adottato
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle more
della sua adozione, l’Agenzia delle Dogane, tenendo conto dei criteri
prioritari di cui all’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005 n. 266 attribuisce in via
provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 15 mila tonnellate.
3. Il comma 422, dell’articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è sostituito dal seguente: “L’importo
previsto dalla articolo 21 comma 6 ter, del tesato unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato negli anni
2005 e 2006, è destinato alla costituzione di un apposito Fondo per la
promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso
l’istituzione di certificati per
l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da trazione,
destinando l’importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e
sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
nel campo bioenergetico.”
4. All’articolo 2 quater della
legge 11 marzo 2006, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 1: alla fine è aggiunto
il seguente periodo: “Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, è stanziato un
importo annuo di 73 milioni di euro.”
b) il comma 2 è sostituito dal
seguente: “Dal 1° aprile 2007 i produttori di carburanti diesel e di benzina
sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola in
misura dello 1,0% dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo
nell’anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorico inferiore,
è incrementata annualmente di 1 punto percentuale dal 1° gennaio 2008 fino all’anno
2012.”
c) il comma 3 è sostituito dal
seguente: “Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero
dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono stabilite le
modalità per l’invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina,
con autocertificazione dei dati relativi all’immissione al consumo di
biocarburante di origine agricola, riferiti all’anno in corso ed all’anno precedente.
Con detto decreto sono altresì stabilite le misure e le sanzioni per il mancato
rispetto dell’obbligo previsto dal comma 2. Gli importi derivanti dalla
comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui al comma
422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per essere riassegnati quale
maggiorazione del quantitativo di biodisel che annualmente può godere della
riduzione dell’accisa o in aumento allo stanziamento previsto per
l’incentivazione del consumo di bioetanolo.”
d) al comma 5 le parole: “entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2007”.
1. Al comma 423 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole:
“agroforestali e fotovoltaiche”, sono inserite le seguenti: “nonché di
carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell’impresa e di materie plastiche
da prodotti agricoli”.
Capo V
TUTELA DELL’AMBIENTE E DEI BENI
CULTURALI
Art. 155
(Interventi per la difesa del
mare)
1. Per l’attuazione di programmi
annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982,
n. 979 e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona del 16
febbraio 1976 per la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di
inquinamento, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 156
(Rimborso attività
antinquinamento marino)
1. Per la quantificazione delle
spese sostenute per gli interventi a Tutela dell’Ambiente Marino conseguenti a
danni provocati dai soggetti di cui al
comma 1 dell’art. 12 legge 31/12/1982, n. 979, il Ministero dell’Ambiente e
tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente
riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC)”
2. L’ultimo capoverso
dell’art. 14 della richiamata legge 979/82 e’ sostituito dal seguente.
“Le somme recuperate a carico dei
privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 12, verranno
versate all’entrata del Bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura
del 50% con decreto del Ministero dell’Economia e finanze allo stato di
previsione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per
le attività di difesa del mare dagli inquinamenti”.
Art. 157
(Contrasto all’abusivismo )
1. Per l’attuazione di un
programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere
abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Nelle aree naturali protette
l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed
integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione
ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli
obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare degli accertamenti , delle ingiunzioni alla demolizione e degli
eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e
modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Restano altresì confermate le
competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi precedenti secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 158
(Istituzione del Fondo rotativo
per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad
effetto serra)
1. Per il finanziamento delle misure finalizzate
alla attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge 2 giugno 2002
n.120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi
aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.
Entro 90 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge in Ministro dell’Ambiente e della tutela del
Territorio di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico sentita la
conferenza unificata Stato – Regioni ed Enti Locali individua le modalità per
l’erogazione di finanziamenti a tasso
agevolato della durata non superiore a 72 mesi a soggetti pubblici o privati.
Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è
individuato il tasso di interesse da applicarsi.
2. Per il triennio 2007-2009 sono
finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:
a) installazione di impianti di
microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di
piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione
di elettricità e calore;
c)sostituzione dei motori
elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta
efficienza;
d)incremento dell’efficienza
negli usi finali dell’energia nel settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni
di protossido di azoto dai processi industriali;
f) interventi strutturali sulla
mobilità urbana, inclusi l’incremento del trasporto pubblico elettrificato, il
recupero delle linee ferroviarie dimesse, facilitazioni per l’accesso da parte
dei mezzi privati a combustibili a basso contenuto di carbonio ed alla trazione
elettrica;
g) progetti pilota di ricerca e
sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad
emissioni zero.
3. Nel triennio 2007-2009 le
risorse destinate al Fondo ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In sede di
prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse
di cui all’articolo 2, 3° comma, della legge 2 giugno 2002, n. 120 e quelle di
cui all’articolo 1 comma 473 della legge 266 del 2005 non utilizzate al 31
dicembre 2006.
Le rate di rimborso dei
finanziamenti concessi sono destinate
all’incremento delle risorse a disposizione del Fondo.
Il Fondo è istituito presso la Cassa Depositi e
Prestiti e con apposita convenzione saranno definite le modalità di gestione. La Cassa Depositi e
Prestiti può avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atti
connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare
pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
Art. 159
(Fondo per lo Sviluppo
Sostenibile)
1. E’ istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
il Fondo Sviluppo Sostenibile allo scopo di finanziare progetti per la
sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche,
l’educazione e informazione ambientale, e progetti internazionali per la
cooperazione ambientale sostenibile.
2. Per il triennio 2007-2009 sono
destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1 risorse per un importo
annuo di 25 milioni di Euro. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell’Economie
delle Finanze, sentita la
Conferenza unificata Stato- Regioni ed Enti locali sono
individuate annualmente le misure prioritarie da finanziarsi con il fondo di
cui al primo comma.
3. Per il finanziamento del Fondo
sono destinate le risorse che affluiranno al bilancio statale quali dividendi
derivanti da partecipazioni in società di capitali detenute dallo Stato degli
introiti stessi. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 160
(Piano d’azione nazionale sugli
“acquisti verdi”)
Al fine della razionalizzazione e
del contenimento della spesa pubblica, nonché della valorizzazione delle
esigenze di tutela ambientale anche tramite gli acquisti della pubblica
amministrazione, il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tenuto conto delle indicazioni formulate in proposito dalla Commissione
europea nell’ambito della Politica integrata di prodotto, adotta, con proprio decreto di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico, il “Piano d’azione nazionale sugli Acquisti verdi” da emanarsi entro
60 gg. dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 161
(Disposizioni in materia di beni
culturali)
1. I rapporti di lavoro a tempo
determinato previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
2. Per l’anno 2007, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio
italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un
Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le
Autonomie.
4. Per le finalità di cui al
comma 1, è assegnato al Ministro per i beni e le attività culturali un
contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. A favore di specifiche
finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnata al Ministero
per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non
avente natura regolamentare, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali
e paesaggistici.
6. Al Fondo cui all’articolo 12,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2007-2009. Tale contributo è finalizzato a favore di
interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale,
nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4
del predetto articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura
regolamentare.
7. All’articolo 69 della legge 22
aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la
parola “diritto” sono soppresse le parole “, al quale non è dovuta alcuna
remunerazione”.
8. All’articolo 69 della legge 22
aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1,
sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis Al fine di assicurare la
remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al
comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il
Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato “Fondo”), con
una dotazione annua di euro. 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla
Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti
con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-Regioni
e le associazioni di categoria
interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione,
in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente
sulle risorse del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e
discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti
dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e
grado.”.
9. I contributi per il restauro,
la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per
l’istituzione del fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti di
cui all’articolo 1, comma 1, tabella A n. 86 della legge 16 ottobre 2003, n.
291, sono aumentati per un importo pari a 10 milioni di euro.
10. All’articolo 1 della legge 11
novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo,
le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e al secondo
periodo, la parola “2008”
è sostituita dalla seguente: “2010”;
b) il comma 6 è abrogato.
Art. 162
(Norme di razionalizzazione e
risparmio in materia di spettacolo)
1. Al fine di razionalizzare gli
interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati gli articoli 37 e 40
della legge 14 agosto 1967, n. 800,
l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
21 aprile 1994, n. 394, nonché i Titoli III e IV del decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante “Criteri e modalità di
erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in
corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all’esercizio dei
parchi di divertimento”. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell’Interno in materia di sicurezza.
2. Al fine di razionalizzazione il
funzionamento degli organi consultivi in materia di spettacolo dal vivo e
conseguire economie di spesa, con uno o più decreti del Ministro per i beni e
le attività culturali non aventi natura regolamentare sono istituite le
commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo e ne sono disciplinati la
composizione ed i compiti. La composizione delle commissioni consultive tiene
conto di una adeguata rappresentanza degli enti territoriali. Fino all’adozione
dei decreti ministeriali operano le precedenti commissioni. Sono abrogati
l’articolo 1, commi 59, 60, 61, 62, 63 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 egli articoli 8, 9 e 10 del
decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. Resta fermo quanto previsto dall’articolo
1, commi 65, 67, 68, 69 e 70 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. L’articolo 24 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente: “art. 24.1. i
criteri di ripartizione della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata
alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare.
Tali criteri sono determinati
sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e
tengono contro degli interventi di riduzioni delle spese”.
4. Al fine di conseguire i
massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo
Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico,
all’articolo 18, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito
con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente
periodo: “ In tale convenzione, sono stabilite, altresì, per tutte le
erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute
entro il 31 dicembre 2005, per le quali non vi sia stata completa restituzione,
in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema
dall’istituto gestore del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del predetto
decreto legislativo, le modalità per pervenire all’estinzione del debito
maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda,
tra l’altro, l’attribuzione della totalità dei diritti del film in capo,
alternativamente, all’impresa di produzione ovvero al Ministero per i beni e le
attività culturali, per conto dello Stato”.
5. Al fine di razionalizzare e
rendere più efficiente, con riferimento all’erogazione ed all’utilizzo delle
risorse erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore
cinematografico, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 12, comma 3,
lettera a), la parola: “finanziamento” è sostituita dalla seguente: “sostegno”;
b) all’articolo 12, comma 5, le
parole: “erogazione dei finanziamenti e dei contributi” sono sostituite dalle
seguenti: “erogazione dei contributi”, e le parole: “finanziamenti concessi”
sono sostituite dalle seguenti:”contributi concessi”;
c) l’articolo 13 è sostituito dal
seguente:
“13. Disposizioni per le attività
di produzione.
1. A valere sul Fondo di cui
all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2,3 e
6.
2. Per i lungometraggi
riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul
Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del
film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di
cui all’articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al
periodo precedente è elevata fino al 90%.
3. Per i cortometraggi
riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul
Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un
costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui
all’articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di
cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una
volta trascorsi cinque anni dall’erogazione del contributo, e nel caso in cui
quest’ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero
per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa,
all’impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di
sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.
5. Variazioni sostanziali nel
trattamento e nel cast tecnico – artistico del film realizzato, rispetto al
progetto valutato dalla sottocommissione di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici
di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta
sottocommissione, comportano la revoca
del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la
cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un
analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali
rappresentanti dell’impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente
contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui
all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata
presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni
dall’erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi
previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il
decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, è destinata all’autore
della sceneggiatura.
7. Un’apposita giuria, composta
da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede
all’attribuzione dei premi di qualità di cui all’art. 17”.
Capo VI
INTERVENTI A TUTELA
DELL’OCCUPAZIONE
Art. 163
(Ammortizzatori sociali)
1. A carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi
rispettivamente indicati, da stabilirsi in via definitiva con il decreto di cui
al comma 2:
a) entro novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le Organizzazioni Nazionali
comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro,
adotta un programma speciale di interventi e costituisce una Cabina di regia
nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di
emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione
dei CLES (Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso). Entro 180 giorni
dalla pubblicazione della presente legge è istituito, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell’economia, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI)
per il finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di
servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di
emersione di cui all’articolo 3 della presente legge. Ai fini della presente
lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10
milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di
euro per l’anno 2007 alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere
concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità
ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15
dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione
professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto,
che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di
crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite la
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti
alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente
lettera si provvede mediante nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008 ;
e) il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite
massimo complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2007, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento
di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva
del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da
almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;.
f) il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del
Fondo per l’occupazione nei limiti delle risorse disponibili del Fondo
medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e
riqualificare la capacità di azione istituzionale e l’informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed
irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in
ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. All’assegnazione delle risorse
finanziarie per gli interventi di cui al presente articolo si provvede con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 164
(Disposizioni in materia di
disoccupazione ordinaria)
1. Le disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai
trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.
Art. 165
(Disposizioni in materia di
comunicazione di dati ed informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e
dell’evasione contributiva)
1. Al fine di coordinare
specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione
contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli
enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
esteso alle Camere di Commercio.
2. I dati di cui al comma 1 sono
messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.
3. Per l’attuazione di quanto
previsto dal presente articolo, nonché
per la realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma
1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
delle risorse umane e strumentali dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL).
4. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti
per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi
dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art.166
(Istituzione Indici di Congruità)
1. Al fine di promuovere la
regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli
incentivi previsti dall’ordinamento, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all’individuazione degli
indici di congruità di cui al comma 2 e delle relative procedure applicative,
articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio,
sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze nonché i Ministri di settore
interessati e le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1
individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di
violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed
in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori vengono definiti gli indici
di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi
offerti e la quantità delle ore di lavoro
necessarie nonché lo scostamento percentuale dall’indice da considerarsi
tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e
tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.
Art. 167
(Documento unico di regolarità
contributiva)
1. A decorrere dal 1 luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia
di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli Istituti previdenziali
interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici
del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, nonché le
tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di
tutela delle condizioni di lavoro da non considerarsi ostative al rilascio del
documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di
certificazione di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e
dell’agricoltura.
Art. 168
(Adeguamento dell’importo delle
sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e
documentazione obbligatoria)
1. Gli importi delle sanzioni
amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro,
legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad
eccezione delle ipotesi di cui al comma 2.
2. L’omessa istituzione e
l’omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e di cui
all’articolo 134 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è punita con la
sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle
violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. Le maggiori entrate derivanti
dall’applicazione del presente articolo integrano per l’anno 2007 la dotazione
del Fondo per l’occupazione di cui all’art.1 comma 7 del decreto legge 20
maggio 1993, n.148 convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
Art. 169
(Comunicazioni relative ai
rapporti di lavoro)
1. L’art. 9 bis, comma 2, del
D.L. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti:
“2. In caso di instaurazione
del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di
cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori
di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli Enti Pubblici Economici e
le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione, anche in via
telematica, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. La comunicazione
deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data
di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia
contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. Per le comunicazioni di
cui al comma 2, i datori di lavoro pubblici e privati si avvalgono dei moduli
previsti dall’art. 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di urgenze connesse ad
esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata
entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando
l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica al
Servizio competente, mediante documentazione avente data certa, la data di
inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”.
2. È abrogata la previsione di
cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
3. Sino alla effettiva
operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per
le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto
dall’articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi
esclusivamente attraverso strumenti informatici.
4. L’articolo 4 bis, comma 6,
del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, come introdotto dall’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è sostituito dai
seguenti:
“6. Le comunicazioni di
assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali,
previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro, attraverso con i moduli di cui
all’art. 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini dell’assolvimento
degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
dell’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, o
di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti
della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
6-bis. Sono abrogati l’articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni
ed integrazioni e l’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
6-ter. All’articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole “o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze”, sono abrogate”.
Art. 170
(Finanziamento attività
promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro)
1. Alla lettera c) del comma
secondo dell’articolo 197 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124,come modificato dall’articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n.
248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il finanziamento di
attività promozionale ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro,
con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico,
nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di
attuazione del 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure
individuate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale”.
Art. 171
(Proroga dello stanziamento di
somme per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio
dell’apprendistato.)
1. All’articolo 118, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole “e di 100 milioni di euro per
l’anno 2003, 2004, 2005 e 2006”
sono sostituite dalle parole “e di 100 milioni di euro per l’anno 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007”.
Art. 172
(Mobilità lunga)
1. Ai fini della collocazione in
mobilità entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 4 della legge 23
luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis del
decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di
riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti
societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa
integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6000 unità, a
favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze
occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007.
Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi
alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi
che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base
alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le
disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6 e 7,
lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi
di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono
presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il
31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l’anno 2007, 59 milioni di euro per l’anno 2008 e di 140
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009
Art. 173
(Proroga della cassa integrazione
straordinaria)
1. In attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni
di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro
il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro il 20 maggio 2007. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere
prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso
di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per
cento nel caso di proroghe successive. All’articolo 13, comma 2, lettera b),
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2007”.
Art. 174
(Misure per promuovere
l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare)
1. Al fine di procedere alla
regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di
lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i
datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007,
apposita istanza ai sensi del presente articolo.
2. L’istanza di cui al comma 1
può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto
alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale con le organizzazioni
sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente maggiormente
rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui
al comma 1. Nell’istanza il datore di lavoro indica le generalità dei
lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di
regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di
presentazione dell’istanza medesima.
3. L’accordo sindacale di cui
al comma 2, da allegarsi all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei
rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e la
sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto
della procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai
diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo
pregresso.
4. Ai fini del presente articolo
si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata
contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma
2. L’accesso
alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di
lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed
assicurativo evaso. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi
fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5.
5. All’adempimento degli obblighi
contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti
di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il
versamento di una somma pari a due terzi
di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori
dipendenti secondo le seguenti modalità:
a) versamento all’atto
dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
b) per la parte restante,
pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi.
c) I lavoratori sono comunque
esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura
del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è
determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
6. Il versamento della somma di
cui al comma 5 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in
materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla
denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all’art. 51 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30
giugno 1965, n.1124, nonché all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968,
n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi
degli oneri sociali.
7. Nei confronti dei datori di
lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma
1, per la durata di un anno a decorrere
dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da
parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla
data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1 i
datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali
previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori. L’efficacia estintiva di cui al comma 6 resta
condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai
competenti organi ispettivi delle AUSL.
8. Le agevolazioni contributive
di cui al comma 5 sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente
concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei
lavoratori di cui al comma 3.
9. La concessione di tali
agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per
un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di
lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
Art. 175
(Misure per la stabilizzazione
dei rapporti di lavoro)
1. In attesa di una revisione
della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi
contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di
promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti
di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori
di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi
aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti
le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni
sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più
rappresentative conformemente alle previsioni del presente articolo.
2. Gli accordi sindacali di cui
al comma 1 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti
di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo
i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di
conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
3. Per i lavoratori che
continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a
progetto le parti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono stabilire, anche
attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto
utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più
favorevoli per i collaboratori.
4. La validità degli atti di
conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all’adempimento
dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo
straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento
previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a
carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato
alla trasformazione del rapporto di lavoro.
5. I datori di lavoro depositano
presso le competenti sedi dell’Istituto nazionale di previdenza sociale gli
atti di conciliazione di cui al comma 2 unitamente ai contratti stipulati con
ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma
pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro
sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei
ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministero dell’economia, approvano i relativi Accordi
relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata
dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura
massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel
fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di
cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al
presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in
caso di omissione contributiva.
6. Gli atti di conciliazione di
cui al comma 2 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva
e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al
comma 4 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia
di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di
obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio
connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi
quelli di cui all’art. 51 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 ottobre 1968, n. 1089,
in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto
degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e
contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori
interessati dalle trasformazioni di cui al presente articolo.
7. L’accesso alla procedura di
cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati
destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi
concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali
provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui
ai commi 4 e 5.
8. Per le finalità del presente
articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.
Art. 176
(Iscrizione nelle liste di
mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende
fino a 15 dipendenti)
1. All’articolo 1, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 20,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con
modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2007”
e dopo le parole: “e di 45 milioni di euro per il 2006” sono inserite le
seguenti: “e di 37 milioni di euro per il 2007”.
Art. 177
(Incentivi per la riduzione
dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei
contratti di solidarietà – proroga dell’articolo 5, commi 5 e 8, della legge
236/93)
1. All’articolo 1, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2007”.
A tale fine è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a
valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Capo VII
INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI
Art. 178
(Misure per assicurare
l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali)
1. Al fine di prevenire
l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e
seguenti del Trattato istitutivo dell’Unione europea o per porre termine alle
stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni
misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro
imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa
comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli
obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità
europee, ai sensi dell’articolo 228, comma 1, del Trattato.
2. Lo Stato esercita nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della
violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano
tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità
europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure
stabiliti dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.
3. Lo Stato ha diritto di
rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla
Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia
a valere sulle risorse del FEAGA, del FEASR e degli altri Fondi aventi finalità
strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di
rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al
comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla
Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 228, comma 3, del Trattato.
5. Lo Stato ha altresì diritto di
rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano
resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei
Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione
alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei
confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto
di rivalsa di cui ai precedenti commi 3 e 4:
a) nei modi, indicati al comma 7,
qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto
sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n.720,
per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella
precedente lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
e) nelle vie ordinarie, qualora
l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante
nelle previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti
allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli
oneri finanziari di cui ai precedenti commi 3 e 4, è stabilita con
provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro
novanta giorni dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza
esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati e reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione
delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere
adottati più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui
al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa
intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il
perfezionamento dell’intesa è di centoventi giorni decorrenti dalla data della
notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza
esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la
determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle
modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto
dell’intesa è recepito, entro trenta giorni dal perfezionamento, in un
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce
titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a
carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato
raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato
nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi
controventi giorni, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 29 agosto 1997, n. 281.
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o
non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente
del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito
dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei
commi 6 e 7 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell’economia e delle
finanze.
11. Le controversie relative all’esercizio
del diritto di rivalsa di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
12. Al fine di prevenire
ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 del
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, o alloro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 179
(Interventi a sostegno del
settore turistico)
1. Per il sostegno del settore
turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali
si provvede all’attuazione del presente comma.
2. Per le finalità di sviluppo
del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare
l’unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo
e la relativa attività di gestione, nonché i processi di crescita dimensionale
delle imprese turistico-ricettive, è stanziata la somma di 48 milioni di euro
per l’anno 2007.
3. E’ autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l’anno 2007, da assegnare all’Osservatorio Nazionale del
Turismo di cui all’articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare
specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi
turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo
sviluppo e la competitività del settore
Art. 180
(Rifinanziamento trasporto
pubblico locale)
1. Per l’espletamento delle
funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, delegati alle Regioni ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2007, la
spesa di euro 60 milioni ad integrazione delle risorse già attribuite alle Regioni ai sensi dell’art. 2 del DPCM 16 novembre 2000. Il trasferimento delle
risorse dovrà garantire, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il livello dei servizi, come
definito dagli Accordi di programma
stipulati ai sensi degli artt. 8 e 12 del citato decreto legislativo.”
Conseguentemente all’articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 è soppresso l’ultimo periodo del comma 2 ed è abrogato il comma 6.
Art. 181
(Agenzie fiscali)
1. Al comma 74 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 sostituire, rispettivamente, le parole: “Agenzia delle
entrate: 0,71 per cento;”, “Agenzia del territorio: 0,13 per cento;” e “Agenzia
delle dogane: 0,15 per cento.”, con le
parole: “Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento;”, “Agenzia del territorio:
0,1374 per cento;” e “Agenzia delle dogane: 0,1585 per cento.”
Art. 182
(Debiti pregressi )
1. Il fondo per provvedere
all’estinzione dei debiti pregressi di cui all’articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
incrementato di euro di 140 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 183
(Norma di ripristino delle
risorse dell’otto per mille IRPEF Stato)
1- L’articolo 2, comma 69, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è così sostituito:
“L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di euro 35 milioni per l’anno
2007 e di 80 milioni annui per il 2008 e il 2009
Art. 184
(Fondo per le esigenze di
mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze
armate)
1. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione
di 400 milioni di euro per l’anno 2007 e 500 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in conto spese per il
funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello
strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e
manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi,
infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento delle
capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti
militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è
altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da stati o
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti
dall’Organizzazione delle nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni
rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace,
nonché da terzi per i concorsi prestati a titolo oneroso ai sensi dell’articolo
21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. A tal fine non si applica l’articolo 1,
comma 46, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è
autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al
Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di
bilancio.
2. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario
di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze
armate.
Art. 185
(Autorizzazione di spesa per la
partecipazione italiana a missioni internazionali)
1. E’ autorizzata, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro … milioni per il finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine
è istituito un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari
esteri, della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, è stabilito
il riparto delle risorse di cui al conima i tra le sole missioni deliberate con
determinazione del Consiglio dei Ministri e atto di indirizzo del Parlamento,
previa informazione al Presidente della Repubblica. I decreti sono corredati da
relazione tecnica esplicativa.
3. Fino all’emanazione dei
decreti di cui al comma 2, per la continuazione delle missioni in
atto, le amministrazioni
competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili nel limite di
un sesto degli stanziamenti
ripartiti nell’ultimo semestre. A tale scopo, su richiesta delle
stesse amministrazioni, il
Ministero dell’economia e delle finanze dispone mensilmente i necessari
finanziamenti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con
propri decreti, a disporre le relative variazioni di bilancio. Per le missioni
di cui al presente comma, sì applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5,
comma i, lettere b) e c), 7, 8, commi i e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, l’articolo
2, commi 23, 24, 25, 29, 32 e 33, della legge 4 agosto
2006, n. 247, nonché gli articoli
4, comma 1, primo periodo, e 5 del decreto-legge 28 agosto
2006, n. 253. 4. Per la
realizzazione degli intereventi umanitari e di ricostruzione previsti
nell’ambito delle missioni internazionali di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo l,comma 4, della legge 4 agosto 2006, n.247;
si applica altresì l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3, commi 1,2,3,5 del decreto
legge 10 luglio 2003, n.165, convertito con modificazioni dalla legge i agosto
2003, n.219. Per l’affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 4 agosto
2006, n. 247, in
deroga alle disposizioni di cui all’articoli i, comma 9, 56 e 57 della legge
23 dicembre 2005, n.266, nonché
l’articolo i, comma 7 della stessa legge 247 del 2006. Lo stanziamento di cui
all’articolo 9, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2005, n.90, convertito con
modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato di euro
200.000 per l’anno 2007 e quantificato in euro 400.000 per ciascuno degli anni
2008 e 2009.
5. Non si applica l’articolo 28,
conimi i e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modìficazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Alla data di entrata in vigore
della presente legge, le missioni destinatarie del presente comma sono quelle
di cui al decreto-legge n. 253 del 2006 ed alla legge n. 247 del 2006, esclusa
la missione di cui all’articolo 2, comma 1, sopra citati, le cui autorizzazioni
di spesa per le singole esigenze sono prorogate secondo limiti d’importo
stabiliti in sede di ripartizione del citato fondo. Per le nuove missioni, il
trattamento economico e assicurativo dei partecipanti è stabilito con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni
interessate.
Art. 186
(Centro di produzione spa)
1. E’ autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la proroga della
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa,
stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1,della legge 11 luglio 1998, n. 224.
Art. 187
(Contributo all’emittenza locale)
1. Il finanziamento annuale
previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 350, dalla legge 31 dicembre 2004, n. 311 e dalla legge 2005, n. 2006,
è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
anche al fine di favorire la transizione al digitale.
Art. 188
(Politiche per la famiglia)
1. Il fondo per le politiche
della famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
incrementato di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo per istituire e
finanziare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia quale ente strumentale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il concorso significativo
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali,
dell’associazionismo e del terzo settore;
finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro
di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; sperimentare iniziative
di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari
o superiore a quattro; sostenere l’attività dell’ Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17 della legge
3 agosto 1998, n. 269, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di
politiche familiari adottate da enti locali e imprese; sostenere le adozioni internazionali e
garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali.
2. Il Ministro delle politiche
per la famiglia si avvale altresì del fondo al fine di:
a) finanziare la elaborazione,
realizzata d’intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, di un piano
nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della
famiglia;
b) realizzare un piano per la
riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie, elaborato d’intesa con il Ministro
della salute e con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 291;
c) promuovere e attuare in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 291, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano per la qualificazione del lavoro delle
assistenti familiari.
3. Il Ministro delle politiche
per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del fondo
delle politiche per la famiglia tra gli
interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro delle politiche
per la famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione amministrativa
e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia. Con regolamento del
Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, adottato
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i
criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle azioni volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 53 del 2000 è abrogato.
Art. 189
(Piano servizi socio-educativi)
1. Il Ministro delle politiche
per la famiglia di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della
solidarietà sociale e delle pari opportunità,
promuove e attua, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno
2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un
piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei
servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi
integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e
di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le
famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010 l’obiettivo comune
della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo del Lisbona
del 23-24 marzo 2000. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Per le medesime finalità possono essere
utilizzate parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della
famiglia di cui all’articolo 163.
Art. 190
(Istituzione dell’Osservatorio
per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di
orientamento sessuale)
1. È istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità
l’”Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per
ragioni di orientamento sessuale” con il compito di acquisire e monitorare i
dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della violenza alle donne
e di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione A
tale fine è autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati
per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le
informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Presso il medesimo
Osservatorio è costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza
accreditati a livello regionale con compiti di prestare assistenza alle vittime
della violenza, ovvero di informazione, assistenza psicologica, sostegno
sociale, assistenza per le denunce e il loro seguito giudiziario, appoggio
educativo all’unità familiare, formazione preventiva ai valori di uguaglianza
rispetto allo sviluppo personale e alla risoluzione non violenta dei conflitti,
sostegno alla formazione e all’inserimento o reinserimento lavorativo. Con
decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono definite la
composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le
modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto
attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
2. Per l’istituzione e l’avvio
delle attività dell’Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e
per il coordinamento dei Centri Antiviolenza è istituito un Fondo di 3.000.000
di euro annui.
3. Il decreto di cui al comma 1
del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 191
(Anno europeo per le pari
opportunità)
1. Per le attività di
individuazione degli obiettivi di Pari Opportunità, dei relativi indicatori,
anche ai fini di un monitoraggio finale dell’azione svolta, per la promozione e
il coordinamento degli eventi nonché per la comunicazione istituzionale,
connessi all’Anno Europeo per le pari opportunità per tutti, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità – è
autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2007.
Art. 192
(Prevenzione delle mutilazioni
genitali)
Per le attività di prevenzione di
cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata la spesa
aggiuntiva di 500.000 euro annui.
Art. 193
(Fondo per le non
autosufficienze)
1. Nelle more della definizione
dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale, al fine incrementare il sistema di protezione sociale e
di cura per le persone non autosufficienti è istituito presso il Ministero
della solidarietà sociale un fondo denominato “Fondo per le non
autosufficienze”, al quale è assegnata. La somma di 50 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 .
2. Il Ministro della solidarietà
sociale con proprio decreto ripartisce gli stanziamenti del fondo di cui al
comma 1
Art. 194
(Fondo per l’inclusione sociale
degli immigrati)
1. Nelle more della definizione
dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado
sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e
dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale
un fondo denominato “Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati”, al quale
è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari
opportunità per le materie di sua competenza (art. 42 del d. lgs. N. 286/1998 e
artt. 12 e 13 della legge n. 228/2003.
2. Gli atti e i provvedimenti
concernenti l’utilizzazione del predetto fondo sono adottati dal Ministro della
solidarietà sociale di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia
e con il Ministro della salute.
Art. 195
(Interventi di solidarietà
sociale)
1. All’articolo 1, comma 429
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole “3
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008” con le seguenti: “3
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, e 750 mila per ciascuno
degli anni 2007 e 2008”.
b) Aggiungere infine il seguente
periodo:”Le risorse pari a 2,250 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008
confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328”
2. Per lo svolgimento delle
attività istituzionali della Fondazione “Istituto per il lavoro” istituita con
legge della Regione Emilia Romagna n. 10 del 6 aprile 1998, il ministero della
solidarietà sociale assegna un contributo di 250 mila euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008. A
tal fine per gli anni 2007 e 2008 è corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge
8novembre 2000, n. 328”.
Art. 196
(Fondo per la montagna)
Per il finanziamento del Fondo
nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2007.
Art. 197
(Reddito minimo di inserimento)
1. All’articolo 80, comma 1,
alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le
parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2007".
2. Le somme non spese da parte
dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 198
(Non ripetibilità di somme
erogate)
1. Le somme, di cui all’art.1,
comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 266, erogate in favore di soggetti
sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria non sono ripetibili
2. Le ordinanze ingiunzioni
emesse a norma dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in applicazione
dell’art.1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 266, sono inefficaci.
3. I procedimenti di opposizione
instaurati dai soggetti di cui al comma 1 sono estinti
Art. 199
(Fondo per le politiche giovanili)
1. L’autorizzazione di spesa
di cui al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata
di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 200
(Disposizioni sull’Istituto per
il Credito sportivo)
1. E’ assegnato all’Istituto per
il Credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti
sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
2. Il contributo di cui al comma
1, concorre ad incrementare il Fondo speciale di cui all’articolo 5 della
legge24 dicembre 1957, n. 1295.
3. Restano comunque ferme le
disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n.
179.
4. Entro trenta giorni
dall’approvazione delle modifiche statutarie di cui all’articolo 1, comma 19,
lettera a del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gli organi dell’Istituto per
il credito sportivo sono rinnovati.
Art. 201
(Contributo al Comitato italiano
paraolimpico)
1 .Per incrementare la promozione
e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica delle persone
disabili il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all’articolo 1
comma 580 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è incrementato, per gli anni 2007
e 2008, di 2 milioni e 500 mila euro; per l’anno 2009 è assegnato un contributo
di 3 milioni di euro.
Art. 202
(Istituzione di un fondo per le
spese di funzionamento della giustizia)
1. Nello stato di previsione del
Ministero della giustizia è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze
correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con
una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di
euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo
tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
Art. 203
(Modifica della legge 25 luglio
2000, n. 209)
1. L’articolo 5 della legge 25
luglio 2000, n. 209 è sostituito dal seguente:
“Articolo 5 (Catastrofi
internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità
internazionale)
I crediti d’aiuto accordati
dall’Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o
convertiti nei casi:
– di catastrofe naturale e nelle situazioni di
gravi crisi umanitarie al fine di
alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
– di iniziative promosse dalla comunità
internazionale a fini di sviluppo per consentire l’efficace partecipazione
italiana a dette iniziative”.
Art. 204
(Razionalizzazione del patrimonio
immobiliare ubicato all’estero)
1. Il Ministero degli affari
esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30
luglio 2007, di un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello
Stato ubicato all’estero, procedendo alla relativa ricognizione, stima, nonché,
previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti
per i quali proporre la dismissione.
2. Con proprio decreto il
Ministro degli Affari esteri, sulla base del Piano, individua gli immobili da
dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del demanio.
3. Con decreto del Ministro delle
economia e delle finanze che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi
indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato
all’Unione europea, una quota non inferiore al 30% dei proventi derivanti dalle
operazioni di dismissione cui al comma precedente, può essere destinata al
rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione,
il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all’estero.
Art.205
(Adeguamento tariffa visti
nazionali)
1. A decorrere
dall’applicazione dei nuovi importi, dei “diritti da riscuotere corrispondenti
alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto” per l’area
Schengen, come modificati dalla
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 1° giugno 2006, n. 2006/440/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L. 175 del 2006, e
comunque non prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’importo della
tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all’articolo
26 della Tabella dei diritti consolari, di cui alla Legge 2 maggio 1983, n.
185, è determinato nell’importo di € 75,00.
2. In caso di aggiornamenti
successivi degli importi dei “diritti da riscuotere corrispondenti alle spese
amministrative per il trattamento delle domande di visto” per l’area Schengen,
al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l’importo
della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla
Tabella citata nel comma precedente, è conseguentemente aumentato di € 15
rispetto alla tariffa prevista per i visti in area Schengen.
Art.206
(Fondo speciale delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1.Presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari è costituito un “Fondo speciale” destinato
a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
manutenzione degli immobili;
contratti di servizio di durata
limitata con agenzie di lavoro interinale;
attività di istituto, su
iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare
interessati.
2.Al “Fondo speciale”
affluiscono:
le somme rinvenienti da atti di
donazione e di liberalità;
gli importi derivanti da
contratti di sponsorizzazioni stipulati con soggetti pubblici e privati. Detti
contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività
pubblica e quella privata.
3.Con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità per la rendicontazione del fondo speciale di cui al
presente articolo.
Art. 207
(Finanziamento del servizio
antincendi negli aeroporti)
1. Al fine di ridurre il costo a
carico dello Stato del servizio antincendi, negli aeroporti l’addizionale sui
diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita con la legge del 24 dicembre
2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in
proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni
annui.
Art. 208
(Procedure di indennizzo)
1. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare sino al 30
giugno 2007 gli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24
dicembre 2003, n.350 finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione
degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.137.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 209
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n.468,
introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n.362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni
2007-2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2007 e triennio 2007-2009, in relazione a leggi
di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita
dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n.208, gli stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell’economia classificati fra le spese
di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.468, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge
sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e
gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 5 agosto 1978, n.468 e
successive modificazioni ed integrazioni, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato n.1 alla presente
legge.
8. In applicazione
dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli
investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono
indicati nell’allegato 2.
Art. 210
(Copertura finanziaria ed entrata
in vigore)
1. La copertura della presente
legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per
le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente
viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato e nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica di cui agli articoli 2, 36, 42 e 44.
2. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti
territoriali.
3. La presente legge entra in
vigore il 1° gennaio 2007.