Lavoro e Previdenza

Monday 22 November 2004

La bozza del testo sulla «Riforma del diritto delle professioni intellettuali» elaborata dal Ministero della Giustizia

La bozza del testo sulla «Riforma
del diritto delle professioni intellettuali» elaborata dal Ministero della
Giustizia.

Titolo I

Parte generale

Capo I

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente legge stabilisce
l’ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell’articolo 117
della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario.

2. La disciplina delle
professioni intellettuali per il cui esercizio è necessario il superamento
dell’esame di Stato ai sensi dell’articolo 33, comma
5, della Costituzione spetta alla legislazione esclusiva dello Stato.

3. Le presente
legge determina i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117,
comma 3, della Costituzione in riferimento alle professioni intellettuali non
riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.

4. Per professione intellettuale si intende l’attività economica, anche organizzata, diretta
al compimento di atti, alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi
esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale per la
quale è richiesto un titolo di studi universitario o a quest’ultimo equiparato.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per “professione”, la professione intellettuale;

b) per “professione di interesse generale”, la professione di cui al titolo II
della presente legge, il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli
di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l’iscrizione in
albi previo superamento di un esame di Stato e il possesso degli altri
requisiti stabiliti dall’ordinamento di categoria;

c) per
“professione riconosciuta”, la professione di cui al titolo III della presente
legge;

d) per “libero professionista”, colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II
del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato ove
previsto da legge speciale

e) per
“professionista dipendente”, il soggetto che esercita la professione nelle
forme del lavoro subordinato;

f) per “professionista”, il libero
professionista e il professionista dipendente;

g) per “categoria”, l’insieme dei
professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo
professionale;

h) per “esercizio professionale”,
l’esercizio della professione;

i) per “prestazione
professionale”, la prestazione del professionista in qualunque forma resa;

j) per “legge”, la legge e gli atti equiparati dello Stato;

k) per “ordinamento di
categoria”, le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni,
modalità e compensi per l’esercizio della professione di interesse
generale;

l) per “ordine”, il consiglio
nazionale e gli ordini territoriali;

o) per
“consiglio nazionale”, il consiglio nazionale dell’ordine professionale;

p) per “esame
di stato”, l’esame, anche in forma di concorso, previsto per l’accesso alle
professioni ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della Costituzione;

q) per “consiglieri” i membri del
Consiglio Nazionale e del Consiglio dell’Ordine Territoriale

r) per “associazioni”, le
associazioni fra professionisti

s) per “sindacati”, i sindacati dei professionisti.

Articolo 3

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente
legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, disciplinano le
professioni al fine di:

a) garantire e tutelare, in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione, la
concorrenza;

b) tutelare gli interessi
generali connessi con l’esercizio professionale;

c) valorizzare
la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria
del settore dell’economia della conoscenza;

d) favorire il pieno sviluppo
della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché
l’effettiva partecipazione dei professionisti all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese;

e) tutelare l’interesse generale
al corretto esercizio della professione nonché
garantire l’indipendenza di giudizio e l’autonomia del professionista;

f) tutelare l’affidamento della
clientela e della collettività;

g) assicurare la correttezza e la
qualità della prestazione professionale;

Capo II

Articolo 4

(Esercizio
della professione)

1. L’accesso alla professione è
libero e il suo esercizio è fondato ed ordinato sulla autonomia
ed indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

2. L’esame di Stato per
l’esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni è soggetto a predeterminazione numerica dei posti
secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della
collettività.

Articolo 5

(Liberi
professionisti)

1. La professione è esercitata,
sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma
individuale nonché, sotto la responsabilità e
direzione personale del professionista, in forma associata e societaria secondo
quanto previsto al capo III del presente titolo.

2. Alla professione, in qualunque
forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.

3. La legge stabilisce le
professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro
subordinato, predisponendo apposite garanzie per
assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica,
del professionista.

Articolo 6

(Professionisti
dipendenti)

1. I professionisti dipendenti
esercitano la professione secondo le disposizioni della presente legge, fatte
salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria.

2. Nel caso in cui l’abilitazione
professionale costituisca requisito per
l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l’iscrizione
all’albo per l’espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto
dagli ordinamenti di categoria.

3. I professionisti dipendenti
pubblici sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi
dell’articolo 23, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità
della pubblica amministrazione.

4. Ai dipendenti pubblici si
applicano le disposizioni di cui al capo IV del D.Lgs
18 agosto 2000 n. 267.

Capo III

Articolo 7

(Il tipo
della società tra professionisti)

1. La società che ha per oggetto
l’esercizio di una professione deve costituirsi
secondo il tipo denominato “STP-Società tra professionisti”, che è regolato
dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
96, ovvero da quanto previsto al secondo e terzo comma del presente articolo .

2. Le società tra professionisti
possono essere costituite nella forma di società cooperativa a mutualità
prevalente regolata a condizione che:

a) ove i soci esercitino una
professione di interesse generale, la costituzione sia
consentita dall’ordinamento di categoria;

b) i soci non professionisti
siano ammessi in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il
controllo della società;

c) in tutti gli atti ed i
documenti della società e comunque ove indicati nei
rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio
nome, la qualifica di “socio non professionista”, salva diversa disposizione
dei singoli ordinamenti di categoria.

3. Alla società costituita ai
sensi del secondo comma del presente articolo si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96.

4. Fatto salvo quanto previsto
all’articolo 5, comma 2, alle società tra professionisti regolate ai sensi
della presente legge non si applica il regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e le
altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali.

5. L’iscrizione alla sezione
speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese ha
l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice
civile.

Articolo 8

(La
società interprofessionale)

1. Ove consentito dagli
ordinamenti di categoria, la società, costituita ai sensi dell’articolo
precedente, che ha per oggetto l’esercizio di più professioni di interesse generale e’ iscritta nella sezione speciale dei
rispettivi albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, gli
ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.

2. Gli ordinamenti di categoria
stabiliscono il regime di incompatibilità relativo
alla partecipazione dei professionisti iscritti ad albi diversi.

3. L’incarico professionale
conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei
requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.

4. In ogni caso, le prestazioni
che la legge riserva a una o più categorie possono
costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti
appartenenti alla medesima categoria.

Articolo 9

(Società
di diritto speciale)

1. Sono fatte salve le
disposizioni che disciplinano tipi di società nei quali è prevista la presenza
di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché
le disposizioni che disciplinano società che si avvalgono di questi ultimi per
l’espletamento delle relative attività. Ai sensi dell’articolo 37, il Governo è
delegato a riformare tali disposizioni esclusivamente al fine di assicurare,
nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con la
presente legge.

2. Le riserve stabilite dalla
normativa vigente a favore di società tra professionisti disciplinate da leggi
speciali si applicano altresì a favore delle società di cui al presente Capo.

Articolo 10

(Associazioni
professionali)

1. L’esercizio in forma associata
delle professioni è regolato dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815, e, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al presente capo.

2. Gli articoli 2 e seguenti
della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sono abrogati. E’ abrogato l’articolo 24
della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Capo IV

Articolo 11

(Norme
previdenziali)

1. Gli enti previdenziali privati
disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 esercitano i compiti statutari e le
attività previdenziali ed assistenziali ai sensi
dell’articolo 38 della Costituzione in posizione di indipendenza ed autonomia,
normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello
Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire
l’erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei
beneficiari.

2. Sono assoggettati a
contribuzione obbligatoria a favore dell’ente previdenziale
di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di riferimento.
Sono comunque assoggettati a contribuzione
obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di
riferimento, i redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e
sindaco di società ed enti svolta dai soggetti che sono tenuti a contribuzione
nei confronti dell’ente di categoria.

3. Quando è consentito
l’esercizio dell’attività professionale in forma associativa o societaria, i
redditi prodotti nell’esercizio dell’attività professionale costituiscono
redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria
in favore dell’ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere
versato pro quota ai rispettivi enti previdenziali secondo gli
ordinamenti vigenti.

4. Al fine di uniformare i
trattamenti dei professionisti di cui alla presente legge, con i decreti di cui
all’articolo 37 sono stabiliti condizioni e limiti per l’istituzione, nel
rispetto dei principi di cui alla presente legge, di uno o più enti per
l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali
con riferimento alle professioni che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico
ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 12

(Norme
fiscali)

1. Ai redditi di lavoro autonomo
prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

2. Ai sensi dell’articolo 37 il
Governo è delegato a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e
dei redditi da capitali prodotti dagli enti
previdenziali privati delle categorie professionali, attenendosi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) escludere ogni forma, anche
indiretta, di doppia imposizione

b) eliminazione del prelievo
fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in alternativa,
eliminare il prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitali
prodotti dagli enti.

Articolo 13

(Assicurazione
per la responsabilità professionale)

1. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell’assunzione
dell’incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la
responsabilità professionale ed il relativo massimale.

2. I codici deontologici di cui
all’articolo 23 ed i codici etici di cui all’articolo 35 prevedono le
conseguenze disciplinari della violazione dell’obbligo di
cui al comma 1.

3. Gli ordinamenti di categoria e
gli statuti delle associazioni di cui al titolo III stabiliscono i termini di
copertura, le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio
professionale.

4. Le condizioni generali delle
polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da
ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato
accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all’ISVAP.

Capo V

Articolo 14

(Riconoscimento
pubblico e organizzazione delle professioni intellettuali)

1. Ai sensi dell’articolo 37 il
Governo è delegato a disciplinare il riconoscimento pubblico e relativa
organizzazione delle professioni di cui ai successivi titoli II e III in
conformità alla presente legge.

2. La disciplina di cui al comma
precedente è adottata sulla base dei seguenti principi:

a) nel rispetto degli articoli 4,
33 e 35 della Costituzione, prevedere il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che
non sono disciplinate da disposizioni normative;

b) disciplinare condizioni e
limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza,
soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in
relazione al settore economico di riferimento della attività ed
escludendo che possa essere considerata professione una attività che riguardi
prestazioni che hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse
generale, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);

c) prevedere, nel rispetto di
quanto stabilito all’articolo 15, per le professioni che incidono su interessi
generali meritevoli di specifica tutela, l’istituzione di ordini
ai sensi del titolo II e favorire per le professioni che non incidono su tali
interessi l’organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III. In ogni
caso, l’istituzione di nuovi ordini è esclusa laddove venga
accertata l’omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze
incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della
professione che ha ottenuto il riconoscimento. In tal caso si deve procedere
all’adeguamento dell’ordinamento di riferimento, garantendo la
autonomia delle singole professioni e la loro adeguata rappresentanza
negli organi dell’Ordine;

d) prevedere che il potere di
riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla
verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della Giustizia,
di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore
economico di riferimento della professione, acquisito nell’ordine il parere
obbligatorio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e dei Consigli
nazionali interessati; prevedere, altresì, che la vigilanza sull’esercizio
professionale spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il
settore economico di riferimento della professione mentre quella sugli Ordini e
sulle Associazioni di cui al titolo III spetti al Ministero della Giustizia,
che deve effettuare periodiche verifiche;

e) ai fini dell’esercizio del
potere di riconoscimento di cui alla lettera precedente, il Ministero della
Giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, una istruttoria
in modo da:

1) accertare i requisiti per il
riconoscimento pubblico delle professioni nonché la
loro l’organizzazione in ordini ovvero in associazioni;

2) accertare il possesso dei
requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 35 da parte delle associazioni che
presentano la domanda di iscrizione al relativo
registro istituito presso il Ministero della Giustizia;

3) accertare il
possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi
dell’articolo 36;

4) verificare la permanenza dei
requisiti di cui ai punti precedenti;

5) verificare d’ufficio ovvero su
segnalazione di chiunque abbia interesse il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 28 della presente legge e, ove ne accerti
il difetto, darne comunicazione ai Consigli nazionali ed alle amministrazioni
pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio professionale;

f) acquisire i pareri obbligatori
del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e dei Consigli Nazionali
competenti e sentiti, se del caso, i Sindacati e le Associazioni
rappresentative dei professionisti interessati;

g) disciplinare condizioni e
limiti sulla base dei quali, in caso di esito negativo
dell’istruttoria, su richiesta dei soggetti interessati, il Ministro della
Giustizia, di concerto con i Ministri competenti, può esercitare il potere di
riconoscimento riguardo alle attività che, senza essere disciplinate dagli
ordinamenti di categoria, hanno una connotazione tipica delle professioni di
interesse generale laddove dall’istruttoria risulti che: (i) tali attività
hanno specifico fondamento, teorico e pratico; (ii) risultino esercitate in
modo diffuso nel mercato nazionale; (iii) abbiano rilevanza economica o
sociale. Il riconoscimento deve essere analiticamente motivato e recare
puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha
inciso sulla decisione.

Titolo II

Professioni di interesse
generale

Articolo 15

(Condizioni
e presupposti)

1. Ai sensi dell’articolo 33,
comma 5, della Costituzione ed in conformità con quanto stabilito agli articoli
2061 e 2229 codice civile, le condizioni per l’esercizio della professione per cui è necessaria l’iscrizione in apposito albo, previo
superamento dell’esame di Stato, sono stabilite con i decreti di cui
all’articolo 37 secondo i seguenti criteri e principi:

a) incidenza della professione su
interessi generali meritevoli di specifica tutela;

b) esigenza di tutela
dell’affidamento della clientela e della collettività;

c) rilevanza
sociale dei costi derivanti dall’esercizio non corretto della professione;

2. Gli ordinamenti di categoria
determinano:

a) le
competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale,
identificando le prestazioni riservate sulla base della legislazione vigente,
coerentemente con i principi di cui alla presente legge;

b) il titolo professionale;

c) i requisiti formativi per
l’esercizio professionale;

d) il tirocinio per l’ammissione
all’esame di stato;

e) il
regime delle incompatibilità;

f) ulteriori
requisiti per l’esercizio professionale nel rispetto dell’interesse generale.

Articolo 16

(Tirocinio
ed esame di Stato)

1. Per l’ammissione all’esame di Stato gli ordinamenti di categoria stabiliscono le
condizioni ed i requisiti del tirocinio professionale sulla base dei seguenti
criteri e principi:

a) è volto all’acquisizione dei
fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;

b) la sua durata non può essere
superiore a tre anni;

c) è svolto sotto la
responsabilità di un professionista iscritto all’albo, con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni e
società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;

d) può anche essere svolto
parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la
preparazione agli esami di Stato o all’estero ai sensi della lettera c) del
presente comma;

e) deve
essere stabilito un equo compenso a favore di chi svolge il tirocinio, tenendo
conto dell’effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime
tariffario delle prestazioni rese.

2. Al tirocinante non si
applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi
professionali.

3. Ai sensi dell’articolo 37, il
Governo è disciplinare l’esame di Stato sulla base dei seguenti criteri e
principi:

a) l’esame di Stato deve
garantire l’uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del
possesso delle conoscenze e dell’attitudine necessarie per lo svolgimento
dell’attività professionale;

b) nelle commissioni giudicatrici
non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati
dall’Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.

Articolo 17

(Albo
professionale)

1. Il professionista si iscrive all’albo del luogo ove ha domicilio.

2. Gli ordinamenti di categoria
stabiliscono le modalità di formazione e tenuta dell’albo.

Articolo 18

(Ordine
professionale)

1. Ai sensi del presente titolo,
coloro che esercitano una professione per la quale è
necessaria l’iscrizione all’albo, secondo quanto previsto ai sensi
dell’articolo 14, sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di
rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza
proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.

2. L’Ordine professionale è ente
pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria,
determina con regolamento la propria organizzazione nel rispetto delle
disposizioni della presente legge. I regolamenti sono approvati dal Ministero
della Giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli ordini.

3. L’Ordine professionale si
articola in:

a) Consiglio nazionale dell’Ordine,
che assume la denominazione di: “Consiglio Nazionale dell’Ordine” della
categoria, con i compiti di cui all’articolo 21;

b) Ordini territoriali, che
assumono la denominazione di: “Ordine” della categoria secondo l’organizzazione
territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui
all’articolo 20.

4. All’Ordine
professionale non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive
modificazioni; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e la legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Articolo 19

(Ordine
territoriale)

1. L’ordinamento di categoria
disciplina l’Ordine territoriale nel modo seguente:

a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli
iscritti all’albo; è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei
consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive
dall’entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche,
elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Ordine, e può
delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma
restando la responsabilità dell’intero Consiglio;

b) Assemblea:
ne fanno parte gli iscritti all’albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei
revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere
sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione
attribuita dall’ordinamento di categoria;

c) Collegio dei revisori: è
composto, in relazione al numero degli iscritti
all’albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all’elenco dei
revisori; è eletto dall’Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti
e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per
non più di due volte consecutive.

Articolo 20

(Consiglio
dell’Ordine territoriale)

1. Spettano al Consiglio
dell’Ordine territoriale i seguenti compiti:

a) garantire l’osservanza dei
principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale nel
rispetto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 21, comma
2, lettera d);

b) la tenuta e l’aggiornamento
dell’albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per
l’iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;

c) la determinazione, nel
rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da
corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell’Ordine territoriale nonché la percezione del contributo medesimo, mediante
riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

d) la vigilanza
sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare
sugli iscritti;

e) la
formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai
professionisti;

f) l’esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli
iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi
assistere anche da associazioni di consumatori;

g) la formulazione di pareri
richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

h) ogni altra
funzione attribuita dall’ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio
Nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 18 e di cui
al presente comma.

Articolo 21

(Consiglio
Nazionale)

1. L’ordinamento di categoria
disciplina il Consiglio Nazionale nel modo seguente:

a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli
Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli
iscritti all’albo; è eletto dai Consigli degli Ordini territoriali ogni cinque
anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte
consecutive dall’entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le
cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio
nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più
consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;

b) Collegio dei revisori: è
composto da tre membri nominati fra gli iscritti
all’elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della Giustizia ogni quattro
anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei
consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

2. Spettano al Consiglio i
seguenti compiti:

a) vigilare sul rispetto dei
principi della presente legge;

b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi
comunitari;

c) giudicare dei
ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Ordine territoriale, anche
in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1 gennaio 1948,
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e
111 della Costituzione;

d) esercitare funzioni di
coordinamento degli Ordini territoriali;

e) designare i
rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere
nazionale ed internazionale;

f) formulare pareri richiesti
dalle pubbliche amministrazioni;

g) determinare la misura del
contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla
presente legge che deve essere corrisposto dall’Ordine
territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il
contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure
esattoriali;

h) la determinazione degli
standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;

i) adottare i regolamenti ad esso delegati dall’ordinamento di categoria;

l) l’accreditamento dei percorsi
formativi;

m) assicurare la compiuta informativa
al pubblico in ordine alle modalità di esercizio delle
professione;

n) ogni altra
funzione attribuita dall’ordinamento di categoria per lo svolgimento dei
compiti di cui all’articolo 18 e di cui al presente comma.

Articolo 22

(Disposizioni
comuni)

1. Gli ordinamenti di categoria
prevedono i criteri sulla base dei quali l’Ordine può stabilire indennità per i
membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato
senza pregiudizio economico; le modalità di elezione
del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell’Ordine territoriale, prevedendo le
ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, con relativo subentro
sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) favorire la partecipazione
degli iscritti;

b) garantire la trasparenza delle
operazioni elettorali;

c) identificare le limitazioni
all’elettorato attivo ed all’elettorato passivo in presenza
di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

Articolo 23

(Codice
deontologico)

1. Il codice deontologico per
l’esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione nonché il decoro ed il prestigio della professione medesima.

2. Il codice deontologico è
adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa
consultazione degli Ordini territoriali.

3. Il codice deontologico è
pubblicato e reso accessibile ai terzi in modo adeguato da parte dell’Ordine.

Articolo 24

(Pubblicità)

1. L’esercizio professionale, in
qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa.

2. Il codice deontologico
stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa dagli iscritti.

Articolo 25

(Responsabilità
disciplinare)

1. Il professionista deve:

a) rispettare le leggi ed il
codice deontologico;

b) comportarsi in modo conforme
alla dignità ed al decoro professionale;

c) curare l’aggiornamento della
formazione professionale.

Articolo 26

(Sanzioni
disciplinari)

1. Quando siano
violate le disposizioni del precedente articolo sono irrogate le sanzioni
disciplinari.

2. Le sanzioni disciplinari sono
proporzionali alla gravità della violazione.

3. Le sanzioni disciplinari sono:

a) avvertimento: consiste in un
richiamo scritto comunicato all’interessato;

b) censura: consiste in una
dichiarazione di biasimo resa pubblica;

c) sospensione: consiste nella inibizione all’esercizio della professione per un
massimo di due anni;

d) radiazione: consiste nella
cancellazione dall’albo.

4. L’ordinamento di categoria
determina le condizioni e le procedure per le quali l’iscritto può essere
eccezionalmente sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione; in
ogni caso la sospensione non può avere durata superiore ad un anno.

5. Il professionista radiato può
chiedere di essere reiscritto all’albo, sussistendone
i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del
provvedimento di radiazione.

6. Nel caso di società costituita
da professionisti iscritti all’albo la responsabilità disciplinare del socio
concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollegabile a
direttive impartite dalla società.

7. Nel caso di società costituita
da professionisti appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno
degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di
esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

Articolo 27

(Procedimento
disciplinare)

1. Gli ordinamenti di categoria
disciplinano, sulla base dei principi del codice di
procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha
inizio d’ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia un
interesse.

2. Il procedimento si svolge nel
rispetto dei seguenti principi:

a) contestazione degli addebiti;

b) diritto di difesa;

c) distinzione fra le funzioni
istruttorie e giudicanti;

d) motivazione delle decisioni e
pubblicità del provvedimento

e) facoltà dell’esponente con
esclusione del potere di impugnativa

3. L’azione disciplinare si
prescrive in cinque anni dalla data di commissione dell’illecito ed il
procedimento deve concludersi, a pena di decadenza,
entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di
sospensione e di interruzione del procedimento.

4. Al procedimento non si applica
la legge 7 agosto 1990, n.241.

5. Avverso i provvedimenti
disciplinari emanati dall’Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio
Nazionale, o che l’ordinamento non preveda
impugnazione innanzi a diversa autorità.

6. Sono fatte salve le
disposizioni legislative che regolano i procedimenti disciplinari delle
professioni istituite prima della entrata in vigore
della Costituzione.

Articolo 28

(Scuole
di formazione e corsi di aggiornamento professionale)

1. Gli ordinamenti di categoria
possono istituire apposite scuole ovvero possono
prevedere i criteri sulla base dei quali l’Ordine può, nel rispetto delle
direttive del Consiglio Nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e
partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, Casse di
previdenza, Sindacati e Associazioni di professionisti, scuole di alta
formazione per i professionisti ed i tirocinanti.

2. Il Ministero dell’Istruzione,
università e ricerca, di concerto con il Ministero della Giustizia, con
regolamento riconosce i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione
e della ammissione all’esame di stato per l’esercizio
della professione e vigila sull’esercizio delle funzioni in materia di
formazione da parte degli Ordini.

3. Gli ordinamenti di categoria
stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per
l’aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti. Sulla
base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza,
da parte di ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di
previdenza, possono essere promossi e organizzati, mediante adeguate strutture,
seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per
l’aggiornamento professionale ricorrente degli iscritti sono altresì promossi e
organizzati dai soggetti privati.

4. Le Università e gli istituti di istruzione secondaria, d’intesa con gli Ordini, possono
istituire corsi per la preparazione all’esame di Stato e l’aggiornamento
professionale.

Articolo 29

(Associazioni
degli iscritti agli Albi)

1. I professionisti iscritti
all’Ordine possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate
dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari ed
ai corsi di cui all’articolo precedente nonché la
propria appartenenza ad un’associazione di professionisti di cui al comma
seguente.

5. I professionisti iscritti agli
albi al fine di favorire l’identificazione di specifici profili professionali
possono costituire associazioni nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l’associazione deve essere
costituita fra coloro che esercitano la medesima
professione e deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;

b) lo statuto dell’associazione
deve prevedere come scopo la promozione del profilo
professionale, la formazione e l’aggiornamento professionale dei suoi iscritti;

c) lo statuto deve escludere
espressamente il rilascio di attestati di competenza
professionale;

d) lo statuto deve prevedere una
disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere,
espressamente, ogni attività commerciale;

e)
l’associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche,
idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione
professionale ed il relativo aggiornamento professionale.

7. Le associazioni comunicano il
possesso dei requisiti di cui al comma precedente al Ministero della Giustizia
ai fini della vigilanza di cui all’articolo 14 della
presente legge. Nel caso in cui sia accertata la
mancanza dei suddetti requisiti è inibito all’associato la pubblicizzazione
della propria appartenenza all’associazione medesima.

Articolo 30

(Regime
tariffario)

1. Nel rispetto del principio di
libera determinazione del compenso tra le parti di cui all’articolo 2233 del
codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono
stabilite nell’interesse generale con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il
Consiglio di Stato.

2. Le tariffe prevedono livelli
massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni che incidono su interessi
generali. Sono nulli i patti difformi laddove prevedano una riduzione superiore
al venti per cento del compenso previsto sulla base
dei livelli tariffari.

3. Sono fatte salve le
disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e
corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.

Articolo 31

(Norme
transitorie)

1. In sede di prima applicazione
ai professionisti che alla data di entrata in vigore
articolo 14 della presente legge risultano iscritti agli albi non è richiesto
il possesso del titolo di studi universitario, o equiparato, ai fini del
mantenimento dell’iscrizione agli albi.

2. I Consigli in carica
all’entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino a sei mesi dopo
l’emanazione dei decreti con i quali, ai sensi dell’articolo 38, il rispettivo
ordinamento di categoria è stato adeguato alla presente legge.

Articolo 32

(Ordinamenti
di categoria)

1. Ai sensi degli articoli 37 e
38, il Governo è delegato ad adeguare l’ordinamento di
categoria delle professioni indicate nell’allegato A alla presente legge, anche
al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui
attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino
degli albi al fine di inserire le professioni di cui all’allegato B laddove
venga accertata la omogenietà dei percorsi formativi.

2. Con la procedura di cui al
primo comma, si provvede alle successive modificazioni e integrazioni degli
ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di
verificarne la rispondenza all’interesse generale di cui
all’articolo 14.

Titolo III

Associazioni delle professioni riconosciute

Articolo 33

(Associazioni)

1. Presso il Ministero della
Giustizia è tenuto il registro delle associazioni delle professioni
riconosciute.

Articolo 34

(Registro)

1. Il registro è istituito con
decreto ministeriale e contiene:

a) i dati identificativi
dell’associazione;

b) lo statuto e il codice etico;

c) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

2. Ai sensi dell’articolo 38, il
Governo è delegato a stabilire le modalità di tenuta del registro, anche ai
fini dell’organizzazione del Ministero della
Giustizia.

Articolo 35

(Requisiti
associativi)

1. Ai sensi dell’articolo 37 il
Governo stabilisce i requisiti che le associazioni devono possedere per
l’iscrizione nel registro nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) l’associazione deve essere
costituita fra coloro che esercitano la medesima
professione riconosciuta; deve avere adeguata diffusione e rappresentanza
territoriale con un numero di iscritti proporzionato alle soglie stabilite ai
sensi dell’articolo 14;

b) lo statuto dell’associazione
deve espressamente prevedere come scopo la promozione del
profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento, prevedendo le
necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

c) lo statuto deve espressamente
prevedere se l’associazione rilascia ai propri iscritti, secondo
criteri predefiniti, anche di natura temporale, attestati in ordine alla
loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica,
nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per
l’iscrizione all’associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e
delle regole associative;

d) lo statuto deve prevedere una
disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere,
espressamente, ogni attività commerciale.

2. Costituiscono altresì
requisiti per l’iscrizione:

a) la dotazione da parte
dell’associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad
assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la
periodica verifica e attestazione dei requisiti professionali degli iscritti,
il relativo aggiornamento professionale, nonché
l’effettiva applicazione del codice etico;

b) l’adozione
da parte dell’associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto
esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua
violazione;

c) l’obbligo per gli iscritti di
dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la
responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività
professionale.

3. Il rispetto
dei requisiti e criteri di cui al comma precedente è condizione per il
mantenimento dell’iscrizione nel registro. La cancellazione
dell’associazione da registro comporta il divieto per gli iscritti di
utilizzare gli attestati rilasciati dall’associazione.

Articolo 36

(Norme
transitorie)

1. Ai sensi dell’articolo 37 il
Governo definisce un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai
sensi dell’articolo 35 a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati
del CNEL, istituita ai sensi dell’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n.
936, dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro alla data di entrata in
vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il
riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14.

2. In ogni caso, le associazioni
di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi
ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 35 entro e non oltre cinque anni
dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro.
A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi
dell’articolo 35 sono tenute a presentare apposita
domanda di iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.

3. In sede di prima applicazione
ai professionisti che alla data di entrata in vigore
della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto
il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del
titolo di studi universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento
dell’iscrizione all’associazione.

Titolo IV

Provvedimenti di
attuazione

Articolo 37

(Decreti
legislativi)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
delegato ad adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto
agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 32, 35, 36.

2. I decreti legislativi previsti
dagli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 32 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli
Nazionali delle categorie interessate e sentiti i relativi Sindacati
maggiormente rappresentativi.

3. I decreti legislativi previsti
dagli articoli 35 e 36 sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro.

4. I decreti di cui ai commi 2 e
3 sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine
di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i
decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.

5. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo
è prorogata di novanta giorni.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il
Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura
di cui ai commi 2, 3 e 4.

Articolo 38

(Regolamenti)

1. E’ demandata alla potestà
regolamentare del Governo ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, l’adozione di appositi regolamenti di attuazione
nella materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

2. I regolamenti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministeri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo
precedente. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni dei regolamenti.

4. Sono abrogati, con effetto
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, gli
atti normativi che disciplinano le relative materie. I regolamenti sono
pubblicati in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi di cui
all’articolo precedente e delle altre disposizioni legislative non abrogate in
materia di professioni intellettuali.

Articolo 39

(Commissione
di studio)

1. Ai fini della predisposizione
dei decreti legislativi di cui all’articolo 37 nonché
dei regolamenti di cui all’articolo 38 è istituita, dal Ministro della
Giustizia, apposita commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché
esponenti di ordini professionali, sindacati ed associazioni di professionisti.

ALLEGATO A

1. agenti di cambio

2. agrotecnici
e agrotecnici laureati

3. architetti,
pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e
pianificatori iuniores

4. assistenti sociali specialisti
e assistenti sociali

5. attuari
e attuari iuniores

6. avvocati

7. biologi e biologi
iuniores

8. chimici e chimici
iuniores

9. consulenti del lavoro

10. dottori agronomi e forestali,
agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari

11. dottori commercialisti

12. farmacisti

13. geologi e geologi
iuniores

14. geometri e geometri
laureati

15. giornalisti

16. infermieri professionali,
assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia

17. ingegneri
civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell’informazione, ingegneri
civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri
dell’informazione iuniores

18. medici chirurghi, odontoiatri

19. notai

20. ostetriche

21. periti agrari e periti agrari laureati

22. periti industriali e periti industriali laureati

23. psicologi e dottore in
tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi
alla persona e alla comunità.

24. tecnici di radiologia medica

25. ragionieri

26. spedizionieri doganali

27. veterinari

ALLEGATO B

1. podologo

2. fisioterapista

3. logopedista

4. ortottista,
assistente di oftalmologia

5. terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

6. tecnico
della riabilitazione psichiatrica

7. terapista
occupazionale

8. educatore
professionale

9. tecnico
audiometrista

10. tecnico sanitario di
laboratorio biomedico

11. tecnico
di neurofisiopatologia

12. tecnico
ortopedico

13. tecnico
audioprotesista

14. tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

15. igienista dentale

16. dietista