Civile
La banca non può negare agli eredi le informazioni sul rapporto bancario intrattenuto con il de cuius. Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Estratto da) Newsletter n. 218
La banca non può negare agli eredi le informazioni sul rapporto bancario intrattenuto con il de cuius
Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(Estratto da) Newsletter n. 218 Notiziario settimanale
Banche: libretti al portatore, più tutela per gli eredi
Accesso consentito a tutti i dati del defunto, compresi i libretti al portatore in possesso di terzi
Eredi più garantiti dopo lentrata in vigore del Codice della privacy. Consistenza patrimoniale del defunto, movimentazioni bancarie, saldi, depositi al portatore, anche se estinti da terzi dopo la data del decesso, sono conoscibili dagli eredi. La banca è tenuta a comunicare i dati in modo chiaro e comprensibile ma con laccortezza di oscurare eventuali informazioni personali riferite a terzi.
Lo ha stabilito il Garante accogliendo il ricorso di un erede insoddisfatto delle risposte ricevute dalla banca alla quale aveva chiesto più volte informazioni relative al patrimonio del fratello deceduto, titolare di libretti e depositi al portatore estinti dopo la morte dai possessori dei titoli. Nel definire il ricorso, lAutorità ha sottolineato una recente precisazione introdotta dal Codice della privacy. Dal 1 gennaio 2004, infatti, uno specifico articolo riconosce espressamente lesercizio di alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso ai dati personali dei defunti a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dellinteressato o per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 9 decreto legislativo n.196/2003). Questa specifica disposizione ha precisato lAutorità conferma analiticamente in favore dellerede il diritto di proporre istanza di accesso ai dati personali del defunto, ma stabilisce che lesercizio di tale diritto, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non è condizionato da quanto previsto dal testo unico in materia bancaria. Secondo la banca, infatti, agli eredi spetta lo stesso diritto di accesso che aveva il defunto, ma con il limite dei soli dati inerenti al medesimo. Non potendosi stabilire il momento in cui i libretti sono stati consegnati ad altre persone, questi non ricadrebbero nella successione e non sarebbe quindi possibile fornire i dati in essi contenuti.
Il Garante ha riconosciuto invece la legittimità della richiesta dellerede di conoscere anche il contenuto delle movimentazioni bancarie e delle informazioni relative ad eventuali depositi al portatore.
Il ricorrente peraltro non intendeva conoscere dati personali relativi a terzi, ma voleva accedere solo alle informazioni che riguardano il defunto e di cui è conservata traccia tra i documenti e le registrazioni contabili, come confermato dallistituto di credito.
La banca, attenendosi alle disposizioni del Garante, dovrà fornire al ricorrente, entro pochi giorni, tutte le informazioni richieste trasponendole su un supporto cartaceo o informatico. In caso di difficoltà obiettive, legate alla quantità dei dati e alla loro dislocazione nei vari documenti, listituto di credito può permettere allerede di visionare gli atti o di estrarne copia, avendo comunque cura di oscurare eventuali dati personali riferiti a terzi. Alla banca sono state addebitate anche le spese del procedimento da liquidare direttamente al ricorrente.