Penale
L’ utilizzo del telefono o del fax dell’ ufficio per fini privati è peculato ordinario e non peculato d’uso.
L’utilizzo del telefono o del fax
dell’ufficio per fini privati è peculato ordinario e non peculato
d’uso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio –
Presidente
Dott. DE ROBERTO Giovanni –
Consigliere
Dott. AGRO’ Antonio
S. – Consigliere
Dott. MILO Nicola – Consigliere
Dott. COLLA Giorgio – Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA;
nel
procedimento nei confronti di:
A.G,
nato a …il …;
avverso
la sentenza del Tribunale di Genova del 18 febbraio 2004;
udita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la
requisitoria scritta del Procuratore
Generale, che ha
concluso
per l’accoglimento del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova ha applicato a A.G, dietro
richiesta delle parti ai sensi dell’art.
444
c.p.p.,
la pena di mesi due di reclusione, per il reato di peculato d’uso, perche’,
avendo a disposizione linee telefoniche e fax per ragioni di ufficio
(collegamenti con il CED di Roma), quale dipendente della sede … di …, se ne serviva per uso personale.
Avverso la predetta sentenza
propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Genova, deducendo che l’utilizzazione dell’apparecchio telefonico
destinato a comunicazioni dell’Ufficio pubblico non concreta il peculato d’uso,
ma il peculato ordinario, trattandosi di consumo di energie
non piu’ restituibili dopo l’uso.
Il ricorso merita accoglimento.
La qualificazione giuridica del
reato contestato, per la quale e’ stata applicata la pena concordata, e’ errata.
Il peculato d’uso presuppone che
la cosa oggetto del reato possa essere restituita dopo l’uso, mentre nella
fattispecie astratta del peculato ordinario (che ricorre nella specie) si
riscontra una appropriazione della cosa che esaurisce
la risorsa della pubblica amministrazione di cui il pubblico ufficiale abbia la
disponibilita’, risorsa che pertanto non puo’ essere restituita.
E’ noto, d’altra parte, che le
Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate nel senso che: "Con il
ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento puo’
essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, cosi’ come prospettata nell’accordo delle
parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto
e’ materia sottratta alla disponibilita’
di parte e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi
dell’art. 606, lett. b) cod.
proc. pen." (SEZ. U., SENT. 00005 DEL 28/04/2000 (CC. 19/01/2000), P.G. in proc.
Neri, 215825).
La sentenza impugnata va
annullata senza rinvio con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di
Genova per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
Cosi’ deciso in Roma, il 26
ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15
novembre 2005