Civile

Friday 30 May 2008

L’ uso vietato del cellulare in auto.

L’uso vietato del cellulare in
auto.

Cassazione – Sezione seconda –
sentenza 29 febbraio – 27 maggio 2008, n. 13766

Presidente e relatore Settimj

Ricorrente Maccario

Fatto e Diritto

Vitaliano Enrico Maccario impugna
per cassazione la sentenza 24.10.05 con la quale il G.d.P. di Alessandria ne ha
respinto l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n.
351821219 redatto nei suoi confronti dai Carabinieri di Spinetta Marengo per
violazione dell’ art. 173/II CdS accertata il 14.4.05.

Parte intimata non svolge
attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375
CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando
con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di
rigetto del ricorso.

Al riguardo le
considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto
sono senza dubbio da condividere.

Si duole il ricorrente –
denunziando violazione dell’art. 173/II CdS – che il giudice a quo non abbia ri­tenuto valide le difese svolte, con le quali aveva
evidenziato che non stava usando il telefono cellulare per conversare ma per
prelevarne dati dalla rubrica, ed operato un’indebita interpretazione estensiva
della norma, diretta, invece, a sanzionare il solo uso del telefono cellulare a
fini di conversazione.

Il motivo è manifestamente
infondato.

La ratio della norma – che
costituisce una delle specificazioni alle quali rinvia il secondo comma dell’ art. 140 CdS dopo aver posto, al primo comma, il
principio generale per cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo
da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia
in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” così stabilendo a priori
l’illegittimità d’una condotta di guida genericamente pericolosa riconducibile
a ciascuna delle prescrizioni di seguito singolarmente dettate – è, infatti,
intesa, come dimostra una coordinata lettura del suo testo integrale per cui “è
consentito l’uso di apparecchi viva voce o dotati di auricolare … che non
richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”, a prevenire
comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida ed,
in particolare, l’impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da
quelle strettamente inerenti alla guida stessa.

Pertanto, l’uso del cellulare per
la ricerca d’un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra
operazione dall’apparecchio stesso consentita, risulta, in relazione alla
finalità perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi
gli evidenziati profili, in quanto determina non solo una distrazione in
genere, implicando lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione
dell’apparecchio e lo sviamemento della vista dalla strada all’apparecchio
stesso, ma anche l’impegno d’una delle mani sull’apparecchio con temporanea
indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell’azionamento, ove
necessario, dei sistemi di guida, ritardo non concepibile ove si consideri che
le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici
di reazione immediati.

Il giudice a quo non ha dunque,
operato un’indebita interpretazione estensiva, bensì si è attenuto ad una lettura non solo logica ma anche letterale della norma.

L’esaminato motivo non meritando
accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Parte intimata non avendo svolto
attività difensiva, il ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.