Penale

Wednesday 21 May 2008

L’ uso personale di sostanze stupefacenti.

L’uso personale di sostanze
stupefacenti.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
VI PENALE

Sentenza 5 maggio 2008, n. 17899

…omissis…

Fatto

1. Con la ordinanza
in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., confermava
l’ordinanza in data 16 febbraio 2007 del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Nola con la quale era stata rigettata la richiesta di
applicazione di una misura cautelare nei confronti di A. C. in ordine al reato
di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Napoli il 14 febbraio 2007, in relazione alla
detenzione di gr. 51 di cocaina.

2. Rilevava il Tribunale che non
erano riscontrabili sicuri indizi di una detenzione finalizzata allo spaccio,
posto che il presumibile reddito del C. e la circostanza che egli era venuto a
Napoli, a notevole distanza dal luogo di residenza, rendevano attendibile la tesi sostenuta dall’indagato di un acquisto di una scorta di
cocaina destinata a esclusivo consumo personale.

Non poteva condividersi la tesi
interpretativa avanzata dall’Ufficio appellante con riferimento al dettato
dell’art. 73 comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309 del 1990, secondo cui, una volta
accertato che il quantitativo detenuto sia superiore a quello tabellare debba
ritenersi la destinazione allo spaccio.

3. Ricorre il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, denunciando la violazione dell’art. 71
comma 1-bis (recte, 73 comma l-bis) d.P.R., n. 309 del
1990, osservando che la lettera della disposizione impone di ritenere che, una
volta accertato che il quantitativo detenuto supera i limiti massimi tabellari,
la condotta di detenzione deve ritenersi finalizzata a un uso non esclusivamente
personale e quindi penalmente rilevante.

Diritto

1. Il ricorso appare infondato.

2. L’assunto dell’Ufficio
ricorrente, secondo cui, una volta accertato che il quantitativo detenuto
supera i limiti massimi tabellari, la condotta di detenzione deve ritenersi,
sulla base di una presunzione assoluta stabilita dal legislatore, finalizzata a
un uso non esclusivamente personale e quindi penalmente rilevante, non può
essere condivisa.

3. Stando all’art. 73 comma
1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall’art. 4-bis della legge
21 febbraio 2006, n. 49 in
sede di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, la detenzione di
sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute "appaiono
destinate ad un uso non esclusivamente personale".

La Corte ritiene che la
previsione, rettamente intesa, non contenga elementi di sostanziale novità
rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato disposto degli
artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990, sanzionava penalmente la detenzione di
sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata
all’uso personale". Erano allora quindi punibili, al pari di ora, condotte
di detenzione di sostanze stupefacenti che non "appaiono destinate ad un
uso non esclusivamente personale"; fermo restando che allora (come ora) la
detenzione della parte destinata a uso personale non poteva (e non può) essere
assoggettata a sanzione penale.

Per il vero, la fattispecie
incrimìnatrice di cui si discute (comma 1-bis, lett. a), indica ora dei
parametri sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad uso "non
esclusivamente personale": e cioè, la "quantità", le
"modalità di presentazione" o "altre circostanze
dell’azione". Ma si tratta di indici che già in passato venivano
giudiziariamente impiegati per stabilire la destinazione della sostanza
detenuta, e quindi di meri criteri probatori idonei a orientare la valutazione
del giudice e, prima ancora, quella della polizia giudiziaria e del pubblico
ministero; dovendosi peraltro notare che l’ultimo di essi, per la sua vaghezza,
rende di per sé inane l’intento di rigida tipizzazione formalizzato nella
norma.

Potrebbe a prima vista opinarsi
che i tre parametri della "guantata" o delle "modalità di
presentazione" o delle "altre circostanze dell’azione" siano
reciprocamente autonomi, sicché basterebbe che uno solo di essi
sia accertato perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante.

Ma non può essere in via di
stretta logica così da intendersi, perché l’oggetto dell’accertamento penale
(diversamente da quanto derivava dal combinato disposto degli artt. 73 e 75
d.P.R. n. 309 del 1990 precedentemente al referendum popolare del 1993, allora
ancorato al concetto di "dose media giornaliera") resta
esclusivamente quello di una detenzione destinata "ad un uso non
esclusivamente personale"; sicché, pur in presenza
di date "guantità" o di "modalità di’ presentazione", di
per sé tali da autorizzare l’ipotesi di una destinazione "ad un uso non
esclusivamente personale", tale ipotesi può bene essere smentita sulla
base di "altre circostanze dell’azione" (tra le quali, è bene
precisare, non potrebbe non essere compreso l’eventuale stato di
tossicodipendenza o anche solo l’uso abituale di droghe), considerate dalla
norma paritariamente rispetto ai primi due indici, non potendosi considerare
ermeneuticamente significativo, come invece vorrebbe l’Ufficio ricorrente, il fatto
che i tre parametri siano sintatticamente separati nella disposizione normativa
dalla disgiuntiva "ovvero".

Così, pur in
presenza di quantità non esigue, o di confezioni plurime, o di entrambe
le situazioni, potrebbero essere apprezzate "altre circostanze
dell’azione" tali da radicalmente escludere un uso non strettamente
personale (ad esempio, potrebbe risultare accertato indiscutibilmente che il
detentore, forte consumatore di droga, fosse solito acquistarla in quantitativi
non modesti frazionatamente pre-confezionati).

4. Resta da stabilire cosa
intenda il legislatore nella parte in cui, indicando il parametro della
quantità", specifica che di esso debba tenersi
conto "in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto
del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della
giustizia". In attuazione di tale previsione, con decreto del Ministro
della salute dell’11 aprile 2006, sono stati appunto indicati i "limiti
quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un
uso esclusivamente personale" (QMD: "quantitativi
massimi detenibili").

Escluso che ciò valga a invertire
l’onere della prova a carico dell’imputato, o a introdurre una sorta di
presunzione, sia pure non assoluta, circa la destinazione della droga detenuta
a uso non personale, a pena di violazione del principio di stretta riserva di
legge in materia penale, di cui all’art. 25 comma secondo Cost.) nonché di
quello di presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma secondo Cost.), va osservato
come la locuzione "in particolare", posta a incipit dell’inciso,
riveli chiaramente che l’intento del legislatore sia solo quello di imporre al
giudice un dovere di particolare attenzione, che si risolve in un dovere
accentuato di motivazione, nel caso in cui, appunto, le quantità detenute
siano, secondo una valutazione basata su nozioni tossicologiche ed empiriche di
cui sono espressione le tabelle ministeriali, normalmente non confacenti a
"un uso esclusivamente personale".

5. Ciò posto in linea di diritto,
va osservato che nella specie i giudici del merito cautelare hanno valutato
vari elementi che deponevano per la plausibilità della tesi difensiva di un uso
personale, quali il livello reddituale dell’indagato e la circostanza che egli,
consumatore abituale di cocaina, si fosse recato per acquistare la droga a
Napoli, sensibilmente distante dal luogo di residenza, dal che derivava una antieconomicità dell’operazione, in rapporto al
quantitativo detenuto, ove la droga fosse destinata anche in parte ad un uso
non personale.

Questi apprezzamenti in punto di
fatto non sono stati sottoposti al vaglio della Corte quanto alla loro logicità
e completezza, posto che l’Ufficio ricorrente non se ne è doluto, né in sede di
appello né con il presente ricorso, riversando le sue critiche alla decisione
esclusivamente sul profilo della errata applicazione della legge, sulla base di
una interpretazione dell’art 73 comma 1-bis d.P.R. n.
309 del 1990 che, per quanto sopra esposto, deve ritenersi infondata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso addì 29 gennaio 2008.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 5
maggio 2008.