Enti pubblici
L’ Università di Milano modifica il suo statuto. UNIVERSITA’ DI MILANO – DECRETO RETTORALE 23giugno 2003. Modifiche allo statuto. (GU n. 169 del 23-7-2003)
LUniversità di Milano modifica il suo statuto
UNIVERSITA’ DI MILANO
DECRETO RETTORALE 23 giugno 2003
Modifiche allo statuto. (GU n. 169 del 23-7-2003)
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2002, n. 56, e in particolare
l’art. 4;
Visto lo statuto dell’Universita’ degli studi di Milano emanato con
decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;
Visto in particolare l’art. 54 dello stesso che individua nel
senato accademico l’organo preposto alla revisione dello statuto;
Vista la deliberazione in data 11 marzo 2003, con la quale il
senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall’art.
54 dello statuto, di apportare allo stesso statuto ulteriori
modifiche;
Vista la nota rettorale prot. 18355 del 15 aprile 2002, con la
quale le modifiche allo statuto approvate dal senato accademico sono
state trasmesse al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca per il prescritto controllo di legittimita’ e di
merito;
Vista la nota prot. 2031 in data 29 maggio 2003, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha
comunicato di non aver osservazioni da formulare in ordine alle
modifiche statutarie approvate dal senato accademico;
Decreta
allo statuto dell’Universita’ degli studi di Milano sono apportate le
modifiche di seguito indicate.
Titolo II
AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE
L’art. 16 (Regolamenti delle strutture e dei servizi) – e piu’
precisamente il primo comma viene ad assumere la seguente
formulazione:
«I regolamenti delle strutture e dei centri di servizio dotati ai
sensi del presente statuto di autonomia, contenenti l’indicazione
degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento, sono
approvati dai rispettivi consigli o dai consigli delle strutture che
ne promuovono la costituzione a maggioranza assoluta dei componenti».
Titolo III
ORGANI DI GOVERNO
L’intero testo dell’art. 17 e’ soppresso ed e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 17 (Rettore). – 1. Il rettore ha compiti di iniziativa, di
attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi
centrali di governo dell’ateneo e rappresenta l’Universita’ ad ogni
effetto di legge.
Spetta in particolare al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle rispettive
deliberazioni;
b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi
dell’Universita’ impartendo direttive – nell’ambito dei poteri
conferitigli dalla legge e dallo statuto – per la corretta
applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti
autonomi, per l’efficiente funzionamento delle strutture e dei
servizi e per la determinazione delle relative responsabilita’;
c) curare l’osservanza delle norme concernenti l’ordinamento
universitario;
d) esercitare l’autorita’ disciplinare secondo le normative
vigenti;
e) presentare all’inizio di ogni anno accademico una relazione
pubblica sullo stato dell’Ateneo;
f) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
g) assumere, in caso di necessita’ e di indifferibile urgenza, i
necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del senato
accademico o del consiglio di amministrazione, sono da sottoporre
alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile;
h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il rettore e’ eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di
prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal
senso in caso di elezione; dura in carica quattro anni e puo’ essere
rieletto una sola volta.
E’ nominato con decreto del ministro.
3. Il rettore e’ eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato
esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e’
richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei
candidati l’ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con
il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda
votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non
inferiore a sette giorni.
4. L’elettorato passivo e’ riservato a quanti, trovandosi nelle
condizioni di cui al punto 2, abbiano presentato la propria
candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima
votazione.
5. L’elettorato attivo e’ costituito dai professori di ruolo e
fuori ruolo e dai ricercatori dell’Ateneo, nonche’ dai rappresentanti
degli studenti e del personale tecnico e amministrativo eletti nel
senato accademico e nel consiglio di amministrazione.
6. Il rettore designa un prorettore vicario scelto tra i professori
di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva anche assumendo
responsabilita’ delegate in settori di attivita’ e lo supplisce nelle
sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
Negli organi accademici il prorettore vicario non ha diritto di
voto se e’ presente il rettore.
7. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita’ di
rilevante importanza e complessita’ e che eventualmente comportino
anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il rettore puo’
proporre al senato accademico la designazione fino a un massimo di
tre prorettori, individuati tra i professori di ruolo di prima
fascia, incaricati di seguire piu’ direttamente i settori in
questione.
8. Il rettore puo’ avvalersi della collaborazione di altri
professori di ruolo delegando loro funzioni che non gli siano
inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di
progetti specifici o allo svolgimento di attivita’ definite o quali
delegati in sua vece in organi nei quali cio’ sia consentito, dandone
comunicazione al senato accademico ed al consiglio di
amministrazione.
Il rettore puo’ designare uno o piu’ delegati alla verifica e alla
firma di atti di sua competenza.
9. Il rettore, per esigenze cui non si possa far fronte con
personale in servizio, puo’ avvalersi dell’opera di esperti e di
collaboratori anche esterni all’Universita’ con funzioni istruttorie
e consultive.
10. Il rettore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo
mandato, alla limitazione dell’attivita’ didattica, ivi compreso
l’esonero dall’obbligo di svolgere il corso ufficiale, purche’ senza
oneri aggiuntivi sul bilancio dell’Universita’.
11. Il prorettore vicario puo’ avvalersi della limitazione
dell’attivita’ didattica, comprensiva dell’esonero dall’obbligo di
svolgere il corso ufficiale, purche’ senza oneri aggiuntivi sul
bilancio dell’Universita’, qualora la giustifichino l’entita’ degli
incarichi attribuitigli. La limitazione e’ autorizzata dal rettore.».
L’intero testo dell’art. 18 e’ soppresso ed e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 18 (Senato accademico). – 1. Nel quadro dell’autonomia
universitaria e nel rispetto del potere di proposta, delle
prerogative e dell’autonomia specifica proprie delle singole
strutture didattiche e scientifiche, il senato accademico definisce
le linee di intervento e di sviluppo dell’Ateneo, programmandone le
fasi, e sovrintende al coordinamento delle attivita’ didattiche e
scientifiche.
In particolare, il senato accademico:
a) elabora e approva, sentiti per quanto di loro competenza il
consiglio di amministrazione, le strutture didattiche e per la
ricerca e la conferenza degli studenti, i piani di sviluppo
dell’Universita’ e ne verifica le fasi di attuazione;
b) definisce gli obiettivi e le priorita’ da perseguire nella
predisposizione del bilancio di previsione dell’Ateneo e nella
distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
c) provvede al coordinamento delle attivita’ e dei servizi
didattici dell’Ateneo;
d) favorisce lo sviluppo delle attivita’ scientifiche dell’Ateneo
e ne promuove il coordinamento; propone l’ammontare dei fondi da
iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e provvede alla relativa
ripartizione, sentiti, per quanto di competenza, la commissione per
la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico di cui al
successivo art. 19;
e) sentite le facolta’ interessate o su loro proposta, determina
l’organico dei professori di ruolo e dei ricercatori delle facolta’ e
ne dispone, con periodicita’ almeno triennale, le eventuali
variazioni in conformita’ con gli ordinamenti didattici e con le
connesse esigenze didattiche e di ricerca; effettua l’attribuzione
dei posti di professore e di ricercatore di nuova istituzione;
f) definisce, sulla base delle proposte avanzate dalle singole
facolta’, la suddivisione della quota dei contributi a carico degli
studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi
didattici;
g) delibera, sentita la commissione per la ricerca scientifica e
il trasferimento tecnologico, la costituzione, la modificazione e
l’eventuale disattivazione dei dipartimenti, degli istituti e delle
altre strutture per la ricerca, nonche’ in merito alle questioni di
afferenza di professori e ricercatori;
h) delibera l’attivazione delle nuove facolta’, dei nuovi corsi
di studio e delle altre iniziative didattiche e delle connesse
strutture di servizio;
i) delibera i regolamenti di propria competenza ed esercita i
compiti di verifica previsti dallo statuto sui regolamenti di
facolta’ e delle altre strutture autonome;
l) assume, nell’ambito delle norme di legge in vigore, iniziative
atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e
numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
m) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti.
2. Il senato accademico e’ composto:
a) dal rettore;
b) dal prorettore vicario, con le modalita’ previste al punto 6
dell’art. 17;
c) dai presidi di facolta’:
d) dal direttore amministrativo, che funge da segretario,
assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato;
e) da quattro professori di ruolo di prima fascia, quattro
professori di ruolo di seconda fascia, quattro ricercatori, che
abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti
rispettivamente, con voto limitato ad una sola preferenza, dai
professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai
ricercatori nell’ambito di ciascuna delle seguenti facolta’ o gruppi
di facolta’: 1) scienze matematiche, fisiche e naturali; 2) medicina
e chirurgia; 3) giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze
politiche, scienze motorie; 4) agraria, farmacia, medicina
veterinaria;
f) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico e
amministrativo;
g) da sei rappresentanti eletti degli studenti.
Partecipano ai lavori del senato accademico senza diritto di voto,
qualora non compresi tra i componenti di cui alle lettere c) od e), i
prorettori eventualmente designati.
Il numero dei rappresentanti degli studenti e’ ridotto a cinque nel
caso in cui abbia partecipato alle relative votazioni meno dell’8%
degli aventi diritto.
La nomina dei componenti non di diritto del senato e’ disposta con
decreto rettorale.
3. I membri elettivi del senato accademico durano in carica tre
anni e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.
I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono
essere rieletti, purche’ abbiano conservato i requisiti per
l’eleggibilita’ previsti dal regolamento generale d’Ateneo, una sola
volta.
4. Per le materie di cui alle lettere c), d), f), h), i) del punto
1, nonche’ per l’elaborazione delle parti dei regolamenti concernenti
il funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche e la
posizione dei professori e ricercatori, e’ richiesta, ai fini della
validita’ delle delibere, anche la maggioranza della componente
docente (rettore o prorettore vicario, presidi, professori,
ricercatori) presente alla seduta. Le attribuzioni di posti di nuova
istituzione di cui alla lettera e) sono deliberate dalla sola
componente docente.
5. Il senato si riunisce su convocazione del rettore, che ne fissa
l’ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto
dei suoi membri. In tal caso il rettore e’ tenuto alla convocazione
entro quindici giorni, ponendo all’ordine del giorno l’argomento o
gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
6. Il senato accademico puo’ istituire commissioni permanenti o
temporanee con funzioni istruttorie, anche con l’eventuale
partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con
personale in servizio.
D’intesa con il consiglio d’amministrazione, il senato accademico
puo’ istituire una o piu’ commissioni paritetiche per l’istruttoria
delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai membri del
senato sono trasmessi anche i verbali del consiglio e viceversa.
Non e’ consentito – eccetto che per il rettore, il prorettore
vicario e il direttore amministrativo – fare parte contemporaneamente
del senato accademico e del consiglio d’amministrazione.
Dopo l’art. 18 e’ inserito, con il numero 19 e il conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo
articolo di seguito riportato, contenente la disciplina della
commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico
e dei comitati di area.
Art. 19.
Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico
e comitati di area
1. La commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento
tecnologico e’ organo consultivo del senato accademico e si avvale
per l’espletamento dei suoi compiti dei comitati di area.
2. La commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento
tecnologico opera secondo le linee strategiche generali dell’Ateneo
in materia di ricerca scientifica espresse dal senato accademico, di
programmi di sviluppo delle singole facolta’, le esigenze specifiche,
equilibratamente considerate, delle diverse aree scientifiche
presenti in Universita’.
In particolare essa avanza pareri sulla destinazione delle risorse
a bilancio e comunque attribuite alla ricerca per le quali il senato
accademico richieda la sua valutazione, eventualmente indicandole
preventivamente i criteri ai quali attenersi; esprime pareri
sull’attivazione e la disattivazione di dipartimenti e istituti,
sull’istituzione di dottorati di ricerca, sulla costituzione di
centri di ricerca e di servizi di interesse della ricerca e sulle
loro eventuali modifiche, sulla costituzione di spin-off e su altre
forme di trasferimento tecnologico che coinvolgano l’Ateneo; esamina
le relazioni annuali sull’attivita’ scientifica predisposte secondo
quanto stabilito dal presente statuto dalle singole strutture
dell’Ateneo ed elabora su questa base relazioni biennali
sull’andamento e le condizioni della ricerca nell’Ateneo e
sull’impiego dei mezzi ad essa destinati; si pronuncia su ogni altra
materia attinente alle sue competenze che le venga sottoposta dal
rettore e dal senato accademico.
I criteri per l’attribuzione alle singole aree dei fondi per la
ricerca scientifica sono preventivamente deliberati dal senato
accademico, secondo le linee di programmazione pluriennale in materia
anche di ricerca scientifica, unitamente agli eventuali criteri di
distribuzione dei fondi all’interno delle singole aree.
La commissione formula le proposte di assegnazione delle risorse
previa acquisizione dei parere dei comitati d’area.
I comitati d’area possono svolgere altre funzioni loro attribuite
dalla commissione nel quadro delle attivita’ generali di sua
competenza.
3. La commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento
tecnologico e’ formata in relazione alle seguenti aree
scientifico-disciplinari cui fanno riferimento i professori e i
ricercatori dell’Ateneo: 1) scienze matematiche; 2) scienze fisiche;
3) scienze chimiche; 4) scienze geologiche; 5) scienze biologiche; 6)
scienze informatiche; 7) scienze mediche; 8) scienze agrarie; 9)
scienze veterinarie; 10) scienze farmaceutiche e farmacologiche; 11)
scienze giuridiche; 12) scienze dell’antichita’,
filologico-letterarie e storico-artistiche; 13) scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 14) scienze economiche e
statistiche; 15) scienze politiche e sociologiche.
Ciascuna area costituisce un distinto collegio elettorale.
L’appartenenza alle singole aree e’ determinata sulla base dei
settori scientifico-disciplinari con decreto rettorale, tenuto conto
delle eventuali opzioni degli interessati.
Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma hanno finalita’
organizzative interne all’Ateneo; per tutte le altre funzioni, anche
statistiche e di valutazione, che lo richiedano, e’ garantita la
piena rispondenza delle afferenze dei singoli professori e
ricercatori in servizio con l’articolazione delle aree e dei settori
scientifico-disciplinari stabilita dalla normativa nazionale.
Il senato accademico definisce la dimensione di ciascun comitato di
area e quella delle loro rappresentanze nella commissione per la
ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico sulla base del
numero complessivo dei professori e dei ricercatori che afferiscono a
ciascuna area.
Nelle aree ove siano presenti percentuali significative di docenti
in servizio presso facolta’ diverse o dove risultino comunque
opportune disposizioni specifiche, il senato accademico puo’ disporre
che i posti nella commissione per la ricerca scientifica e il
trasferimento tecnologico e nei comitati di area siano ripartiti in
relazione a tali situazioni in modo di favorire la piu’ larga
rappresentativita’.
In ogni area l’elettorato attivo e passivo e’ attribuito
indistintamente ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai
ricercatori, tenuto conto delle eventuali opzioni degli interessati.
Gli aventi diritto di ciascun collegio esprimono le loro
preferenze, con voto singolo su due distinte schede, una per il
rappresentante o i rappresentanti dell’area nella commissione, i
quali fanno parimenti parte del comitato di area, e una per i
restanti componenti del comitato di area.
Le candidature per la commissione vanno presentate e rese pubbliche
almeno venti giorni prima della data delle votazioni.
La presidenza di ciascun comitato d’area e’ assunta dal
rappresentante dello stesso eletto nella commissione ovvero, nel caso
in cui sia prevista la presenza in quest’ultima di piu’
rappresentanti della medesima area, dall’eletto che abbia conseguito
il maggior numero di voti.
I componenti della commissione per la ricerca scientifica e il
trasferimento tecnologico e dei comitati di area durano in carica tre
anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
4. La commissione e’ presieduta dal prorettore vicario o da uno dei
prorettori.
La commissione designa nel suo ambito un vicepresidente, che
coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di indisponibilita’,
e il segretario. Essa e’ convocata dal presidente, che ne fissa
l’ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto
dei suoi componenti. I verbali della commissione sono trasmessi al
senato accademico. Per il lavoro istruttorio e di reperimento ed
elaborazione della documentazione, ove non si possa far fronte con
personale in servizio, la commissione puo’ far ricorso a
collaboratori ed esperti esterni.
5. Per operare una piu’ attenta valutazione delle proposte di
spin-off e di trasferimento tecnologico trasmesse al suo esame, la
commissione costituisce nel proprio ambito una apposita
sottocommissione, della quale fa parte il presidente della
commissione brevetti, ove istituita.
Su proposta del presidente, approvata dal senato accademico, la
sottocommissione puo’ essere integrata da esperti, individuati tra i
docenti in servizio o tra esterni di elevata qualificazione e
competenza.».
L’art. 20, prima art. 19, assume la denominazione «Consiglio di
amministrazione».
Al medesimo art. 20, e precisamente al punto 3, le lettere b) e d)
vengono ad essere modificate come sotto indicato:
«b) dal prorettore vicario, con le modalita’ previste al punto 6
dell’art. 17»;
«d) da otto professori di ruolo o ricercatori, dei quali almeno
due professori di prima fascia, almeno due professori di seconda
fascia, almeno uno ricercatore, che abbiano optato o che optino per
il tempo pieno; essi sono eletti in un unico collegio, con voto
limitato a due preferenze, dai professori di prima fascia, dai
professori di seconda fascia e dai ricercatori; non piu’ di due degli
eletti possono appartenere alla medesima facolta».
All’art. 21 (prima art. 20) (Collegio dei revisori dei conti – e
precisamente al terzo comma, al termine «consiglio» e’ sostituito il
termine «collegio».
Titolo IV
STRUTTURE E ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
L’intero testo dell’art. 25 (prima art. 24) e’ soppresso ed e’
sostituito dal testo di seguito riportato:
«Art. 25 (Facolta). – 1. La facolta’ opera, nella sua autonomia,
quale struttura fondamentale per lo svolgimento delle attivita’
didattiche. Essa ha compiti di programmazione, promozione e
coordinamento in funzione delle esigenze scientifiche, culturali e
formative degli ambiti disciplinari che in essa confluiscono e dei
piani di sviluppo complessivi dell’Ateneo.
Alla facolta’ afferiscono i professori e i ricercatori che
ricoprono i posti ad essa assegnati dall’Universita’ secondo la
normativa in vigore e l’art. 18, punto 1, lettera e), del presente
statuto.
La facolta’:
a) conferisce i titoli di studio, indirizzando e coordinando
l’insieme dei corsi relativi e verificandone l’efficienza e la
funzionalita’, anche mediante l’utilizzo di opportuni parametri di
valutazione;
b) provvede alla elaborazione dei propri piani di sviluppo e
coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi
dell’Ateneo, anche con riferimento al contesto istituzionale e
sociale e agli enti e alle realta’ operanti negli ambiti di sua
pertinenza;
c) avanza, per quanto di sua competenza, richieste e proposte con
riguardo alle esigenze di spazi, attrezzature, personale, dotazioni,
e procede alla suddivisione delle diverse risorse rese disponibili
dagli organi di governo dell’Ateneo, anche assumendo specifici
compiti organizzativi e di servizio;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate
dall’ordinamento universitario, dal presente statuto, dai
regolamenti, dalle delibere degli organi di governo dell’Ateneo.
2. Sono organi della facolta’:
a) il preside;
b) il consiglio di facolta’.
3. Il preside rappresenta la facolta’, convoca e presiede il
consiglio di facolta’, cura l’attuazione delle sue delibere, coordina
i servizi generali di competenza della facolta’. Ha compiti di
vigilanza sulle attivita’ didattiche, anche al fine di garantire la
congruita’ dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi
ad essi attribuiti, e sui servizi che fanno capo alla facolta’,
nonche’ i compiti delegati eventualmente attribuitigli dal rettore.
Nomina, sulla base delle proposte dei professori ufficiali e previa
approvazione dei consigli delle strutture didattiche interessate, le
commissioni per gli esami di profitto. Nomina le commissioni per gli
esami di laurea e di laurea specialistica e ne fissa il calendario.
Il preside e’ eletto dal consiglio di facolta’ tra i professori di
ruolo e fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino
per il tempo pieno in caso di elezione ed e’ nominato con decreto del
rettore. Dura in carica tre anni e non e’ immediatamente rieleggibile
piu’ di una volta.
L’elezione del preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso
in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una
seconda votazione, per la quale e’ richiesta la maggioranza assoluta
dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l’ottenga, si procede ad
una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i
due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior
numero di voti. La seduta per l’elezione del preside e’ convocata e
presieduta dal professore di prima fascia di ruolo o fuori ruolo
della facolta’ con maggiore anzianita’ accademica.
In relazione agli oneri ed all’impegno del suo incarico, il preside
puo’ richiedere per il periodo del mandato la limitazione
dell’attivita’ didattica, ivi compreso l’esonero temporaneo
dall’obbligo di svolgere il corso ufficiale, purche’ senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dell’Universita’. Il preside della
facolta’ di medicina e chirurgia puo’ richiedere di essere esonerato
dalle responsabilita’ assistenziali in regime convenzionale, secondo
modalita’ definite nel regolamento di facolta’. La limitazione e
l’esonero sono concessi con provvedimento del rettore, su delibera
del senato accademico; l’esonero dalle responsabilita’ assistenziali
e’ concesso di intesa con l’ente convenzionato.
Per i casi di temporaneo impedimento o assenza il preside puo’
delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia.
Il preside puo’ affidare lo svolgimento di particolari compiti a
componenti il consiglio di facolta’ o ai presidenti dei consigli di
coordinamento didattico secondo le norme indicate nel regolamento di
facolta’.
4. Il consiglio di facolta’ delibera sulle materie di competenza
della facolta’ come individuate al precedente punto 1.
In particolare il consiglio:
a) avanza proposte e delibera in merito alla istituzione e alla
attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica, di corsi di
dottorato, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento
e di aggiornamento, di master universitari, di corsi di orientamento
e di attivita’ culturali e formative secondo quanto previsto
dall’art. 6 della legge n. 341/1990, sentiti i consigli di
coordinamento didattico per quanto di loro pertinenza e fatte salve
le competenze dei dipartimenti;
b) propone al senato accademico le eventuali modifiche del
regolamento didattico d’Ateneo, secondo quanto disposto dall’art. 13
del presente statuto;
c) delibera la destinazione di risorse per l’istituzione di posti
di professore e di ricercatore, determina le relative modalita’ di
copertura, provvede alle chiamate e prende atto delle conseguenti
afferenze a dipartimenti o istituti;
d) attiva le procedure di trasferimento e di mobilita’ di
professori e ricercatori e provvede alle relative delibere prendendo
atto delle conseguenti afferente a dipartimenti o istituti;
e) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei
consigli di corso di studio interessati, la programmazione didattica,
definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita’ delle relative
coperture;
f) determina, nel rispetto della liberta’ di insegnamento e
sentito l’interessato, gli impegni didattici e i compiti
organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio,
autorizzando gli stessi, sentiti i dipartimenti e gli istituti di
afferenza, alla fruizione di periodi di esclusiva attivita’ di
ricerca;
g) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni,
consorzi che interessino i corsi di studio di pertinenza della
facolta’;
h) delibera la utilizzazione e la destinazione delle risorse a
disposizione della facolta’;
i) delibera il regolamento di facolta’, secondo le procedure di
cui all’art. 15 del presente statuto.
Il consiglio di facolta’ e’ composto dai professori di ruolo e
fuori ruolo, da una rappresentanza dei ricercatori, da una
rappresentanza degli studenti.
La rappresentanza dei ricercatori e’ eletta con mandato triennale,
in numero pari alla media aritmetica, arrotondata per eccesso, tra il
20% dei ricercatori e il 20% dei professori in servizio presso la
facolta’; essa non e’ comunque inferiore a tre unita’. Ciascun
ricercatore puo’ esprimere un numero di preferenze non superiore a un
terzo, con arrotondamento in eccesso, della rappresentanza da
eleggere; non puo’ esprimere piu’ di dieci preferenze quando essa sia
superiore a trenta.
I singoli regolamenti di facolta’ possono stabilire, per la
determinazione della partecipazione dei ricercatori, percentuali e
criteri diversi da quelli sopra indicati, purche’ la loro adozione
non comporti effetti riduttivi sulla entita’ relativa.
I rappresentanti degli studenti sono eletti per un biennio in
numero pari al 15% del consiglio. Nel caso in cui partecipi alla
votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei
rappresentanti e’ ridotto proporzionalmente. Esso non puo’ comunque
essere inferiore a cinque. La rappresentanza studentesca non viene
considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la
validita’ delle sedute. Gli studenti eletti nel consiglio di facolta’
sono rieleggibili per un secondo mandato purche’ abbiano conservato i
requisiti per l’eleggibilita’ previsti dal regolamento generale
d’Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi, a seguito del
conseguimento della laurea o del diploma, l’eletto decade e viene
sostituito con le modalita’ stabilite al punto 3 dell’art. 50.
I singoli regolamenti di facolta’ determinano le modalita’
dell’eventuale partecipazione al consiglio, a titolo consultivo, per
questioni specifiche, dei responsabili delle strutture tecniche di
interesse della facolta’.
Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del
consiglio di facolta’ sono fissate nel regolamento di facolta’. Salvo
diversa indicazione da parte dei regolamenti di facolta’, i compiti
di segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la
minore anzianita’ di ruolo.
Fermo restando che la determinazione degli insegnamenti da attivare
e’ materia che il consiglio tratta nella sua composizione plenaria,
gli studenti non partecipano alle riunioni che comportino
deliberazioni riguardanti la destinazione dei posti, le chiamate, i
conferimenti di affidamenti e supplenze e le questioni relative alle
persone dei professori e dei ricercatori. Le deliberazioni
riguardanti la destinazione dei posti di professore, le modalita’ di
copertura, le chiamate dei professori e le questioni attinenti alle
persone dei professori sono prese in sedute con partecipazione
limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.
I regolamenti di facolta’ determinano l’eventuale costituzione di
organi interni che agevolino la gestione ordinaria della facolta’ e
il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai
diversi corsi di studio istituiti presso la facolta’.».
All’art. 29 (prima art. 28) (Dottorato di ricerca). – la
denominazione «commissione per la ricerca scientifica e il
trasferimento tecnologico» viene a sostituire la denominazione
«commissione d’Ateneo per la ricerca scientifica».
All’art. 31 (prima art. 30) (Attivita’ proprie della facolta’ di
medicina e chirurgia). – il terzo comma e’ riformulato come segue:
«L’Universita’ puo’ istituire propri policlinici universitari o
altre strutture clinico-sanitarie, anche mediante il ricorso a
strumenti giuridico-finanziari idonei, inclusa la costituzione e la
partecipazione a societa’ con partner pubblici o privati. In assenza
di policlinici universitari, la disponibilita’ di strutture
assistenziali e’ garantita mediante rapporti convenzionali con
istituzioni pubbliche e private, disciplinati da idonei strumenti
giuridici ed economico-finanziari.».
All’art. 37 (prima art. 36) (Centri interdipartimentali di ricerca)
e all’art. 39 (prima art. 38) (Centri di ricerca convenzionati) – la
denominazione «commissione per la ricerca scientifica e il
trasferimento tecnologico» viene a sostituire la denominazione
«commissione d’Ateneo per la ricerca scientifica» laddove ricorre.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
All’art. 52 (prima art. 51) (Indennita) – il primo comma e’
integrato ed e’ cosi riformulato:
«Il consiglio d’amministrazione determina, in conformita’ alla
normativa vigente, la misura delle indennita’ di funzione dovute:
al rettore;
al prorettore vicario;
ai prorettori, ove istituiti;
al direttore amministrativo;
al personale delle aree dirigenziali ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ai titolari di funzioni
equiparate presso l’amministrazione centrale;
ai revisori dei conti;
ai componenti il nucleo di valutazione;
ai presidi di facolta’ (salvo che questi si avvalgano delle
limitazioni dell’attivita’ didattica ex art. 13, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell’esonero temporaneo
dall’obbligo di tenere il corso annuale, previsto dal punto 3
dell’art. 24 del presente statuto);
ai direttori di dipartimento (qualora non si avvalgano della
limitazione dell’attivita’ didattica ex art. 13, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980)».
Gli art. 55 (prima art. 54) e 57 (prima art. 56) vengono ad
assumere la seguente nuova formulazione:
«Art. 55 (Revisioni dello statuto e del regolamento generale
d’Ateneo). – Possono avanzare proposte di revisione dello statuto e
del regolamento generale d’Ateneo il rettore, il senato accademico,
il consiglio di amministrazione, la conferenza degli studenti, i
singoli consigli di facolta’ e di dipartimento.
La relativa delibera e’ assunta dal senato accademico con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per lo statuto, con la
maggioranza assoluta degli stessi per il regolamento generale
d’Ateneo.
Qualora non sia stata formulata direttamente dal senato accademico,
la proposta viene trasmessa a quest’ultimo che delibera sul suo
accoglimento, al caso avanzando proposte di modifica da trasmettere,
unitamente al testo originario, all’organo proponente perche’ si
pronunci entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il senato
accademico assume la delibera definitiva secondo quanto disposto dal
comma 2.
Le modifiche dello statuto e del regolamento generale d’Ateneo sono
emanate dal rettore. Quelle relative allo statuto entrano in vigore
quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella “Gazzetta
Ufficiale”; quelle relative al regolamento generale d’Ateneo entrano
in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione.».
«Art. 57 (Verifica delle strutture organizzative della
ricerca). – Il senato accademico e il consiglio di amministrazione
verificano periodicamente (di norma ogni due anni), con modalita’
definite congiuntamente, d’intesa con il nucleo di valutazione
interna e avvalendosi della collaborazione della commissione per la
ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, le modalita’ di
organizzazione e gestione della ricerca e delle connesse attivita’
istituzionali nell’Ateneo, al fine di predisporre piani operativi
organici anche pluriennali sulle relative strutture organizzative.».
E’ soppresso il primo comma dell’art. 58 (prima art. 57) (Norme
abrogative).
Il presente decreto sara’ inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 23 giugno 2003
Il rettore: Decleva