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Wednesday 14 February 2007

L’ ultima sentenza in tema di responsabilità del gestore di autostrade.

L’ultima sentenza in tema di
responsabilità del gestore di autostrade.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 22 novembre 2006-2 febbraio 2007, n. 2308

Presidente Fiduccia – Relatore
Trifone

Pm Abritti – conforme –
ricorrente Autostrada Torino-Milano Spa – controricorrente Cavetto

Svolgimento del processo

Con citazione innanzi al
tribunale di Torino del 3 aprile 1997 Roberto Cravetto conveniva in giudizio la
società Autostrada Torino‑Milano Spa per ottenerne la condanna al
risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorsogli in data 8 marzo 1996,
nel quale alla guida della sua autovettura, nel tentativo di evitare di
investire un cane che gli si era improvvisamente parato davanti, aveva perduto
il controllo del veicolo e, sbattendo contro il cordolo di cemento alla destra
della corsia di immissione in un’area di servizio, si era ribaltato più volte,
riportando lesioni personali.

La società convenuta si
costituiva e contrastava la domanda, che il tribunale rigettava con sentenza
depositata il 10 maggio 2000.

Sull’impugnazione del soccombente
provvedeva la Ca
di Torino con la sentenza pubblicata il 27 giugno 2002, che, in accoglimento
del gravame, condannava la società a risarcire all’appellante i danni
all’autovettura ed alla persona, con rivalutazione ed interessi, ed a pagare le
spese del doppio grado del giudizio.

I giudici di secondo grado,
premesso che l’atto d’appello conteneva tutti gli elemento
idonei per individuare l’oggetto dell’impugnazione ed i motivi del
gravame, consideravano, nel merito, che, sebbene l’attore con la citazione
introduttiva del giudizio avesse fondato la responsabilità della società
convenuta sulla norma di cui all’articolo 2043 Cc, non poteva dirsi preclusa la
possibilità di valutare la fattispecie alla stregua del parametro di cui
all’articolo 2051 Cc, dato che la modifica del titolo costitutivo della domanda
costituisce una mera emendatio, consentita qualora i fatti allegati rimangano
immutati, potendo il giudice, nell’esercizio del potere che gli spetta di
inquadrare la fattispecie nell’esatta sua disciplina giuridica, dare al
rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata
dalle parti.

La Corte di merito, di
conseguenza, riteneva l’operatività nella specie dell’articolo 2051 Cc per la
considerazione che l’attore non aveva allegato a sostegno dell’azione fatti
diversi da quelli indicati in citazione.

Rilevava che la società
proprietaria dell’autostrada aveva il preciso obbligo di munirne il percorso di
una rete di protezione e di curarne la manutenzione con controlli diretti ad
evitare danni ingiusti ai terzi, per cui, non essendo
contestato il fatto che l’attore aveva perduto il controllo dell’autovettura
per la presenza del cane sulla carreggiata, considerava detta circostanza,
inconciliabile con la conformazione strutturale della rete autostradale, come
una chiara violazione del dovere di custodia previsto dalla norma dell’articolo
2051 Cc, con la conseguenza che, non avendo la società appellata fornito la
prova che la presenza dell’animale sulla sede autostradale fosse riconducibile
al fortuito ovvero al fatto del terzo, essa dovesse rispondere dei danni
derivati all’appellante.

Per la cassazione della sentenza
ha proposto ricorso la società Autostrada Torino‑Milano Spa, che ha
affidato l’accoglimento dell’impugnazione a tre motivi.

Ha resistito con controricorso
Roberto Cavetto.

La società ricorrente ha
presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo
dell’impugnazione ‑ deducendo la violazione e la falsa applicazione di
legge per error in procedendo in relazione alle norme di cui agli articoli 132,
158 e 161 Cpc e 97 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice nonché
l’omessa, inesatta e contraddittoria ‘motivazione su un punto decisivo della
controversia‑ la società ricorrente denuncia l’inesistenza,
l’inammissibilità ovvero la nullità insanabile dell’atto di appello, che, per
l’impossibilità di identificare senza incertezze il provvedimento impugnato ed
il giudice di primo grado che lo aveva emesso, avrebbe perciò impedito di porre
in essere il necessario esame di raffronto tra la pronuncia ed i motivi del
gravame.

La censura è infondata.

il
giudice di secondo grado, invero, in motivazione adeguata ed immune da vizi
logici, ha spiegato, a fronte della relativa eccezione, le ragioni per le quali
non vi era assolutamente incertezza circa l’individuazione della sentenza
appellata (della quale erano indicati i nomi delle parti, il riferimento alla
decisione del giudice di primo grado, l’oggetto della domanda proposta
dall’attore con l’atto introduttivo del giudizio, le difese della parte
convenuta).

La Corte territoriale ha anche
precisato che l’atto drappello aveva riassunto in maniera dettagliata i fatti
di causa e l’iter argomentativo della sentenza del tribunale, aggiungendo anche
che erano precise e specifiche le censure che l’appellante muoveva alla
decisione di primo grado, di cui era stata prodotta copia autentica, sicché
tanto bastava a fare ritenere soddisfatti i requisiti di validità
dell’impugnazione, richiesti dalla norma dell’articolo 342 Cpc.

Di conseguenza ‑poiché
l’interpretazione del contenuto dell’atto di appello, che è demandata
istituzionalmente al giudice del merito e non è denunciabile in cassazione se
congruamente motivata, è soggetta alle regole generali di ermeneutica e non può
essere limitata alle espressioni letterali usate, ma deve tener conto delle
sostanziali finalità perseguite dalla parte deve escludersi. sulla
scorta delle circostanze evidenziate dal giudice di secondo grado, la pretesa
inammissibilitá per genericità della citazione in appello e, ancor prima, la
dedotta sua inesistenza, certamente non ravvisabile in presenza di atto idoneo
a produrre gli effetti suoi propri.

Con il secondo motivo
dell’impugnazione – deducendo la tardiva mutatio libelli e la violazione di
norme di diritto in relazione agli articoli 2907 Cc, 101, 112, 113 e 183 Cpc e
3 e 24 Costituzione ‑ la società ricorrente
assume che, avendo l’attore specificato in primo grado che l’azione da lui
proposta era quella aquiliana ex articolo 2043 Cc, la domanda di risarcimento
dei danni, in quanto basata sulla previsione diversa di cui alla fattispecie
dell’articolo 2051 Cc, introdotta con la comparsa conclusionale in primo grado
e in ordine alla quale non vi era stata accettazione del contraddittorio,
costituiva domanda nuova preclusa in appello.

Il motivo non può essere accolto.

La questione relativa alla
sussistenza o meno della mutatio libelli nel caso in cui, proposta domanda di
responsabilità per danni ai sensi dell’articolo 2043 Cc, il giudice pronunci,
invece, condanna al risarcimento dei danni per la diversa ipotesi di
responsabilitá prevista dall’articolo 2051 Cc, deve senz’altro, in tesi, essere
risolta in senso positivo.

La giurisprudenza di questa
Corte, infatti, nel rapporto che intercorre tra azione di responsabilità per
danni a norma dell’articolo 2043 cod. civ. ed azione
di responsabilità a norma dell’articolo 2051 stesso codice, ha già chiarito
(Cassazione, Su, 10893/01; 7938/01; 12329/04) che l’applicabilità dell’una o
dell’altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi
accertamenti e coinvolge distinti temi d’indagine, trattandosi di accertare,
nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo,
dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece,
nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del
comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della
fattispecie normativa di cui all’articolo 2051 Cc, nella quale il fondamento
della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i
danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (ex plurimis:
Cassazione, n. 584/2001).

Tanto premesso, essendo evidente
che a fronte di un determinato evento di danno diversa è la causa petendi
dell’azione risarcitoria a seconda che si tratti di responsabilità del
convenuto ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ. ovvero
della diversa sua responsabilità ex articolo 2051 stesso codice, il problema,
nella specie, consiste nello stabilire se le due azioni siano state proposte
entrambe, ancorché l’una subordinatamente al mancato accoglimento dell’altra,
ovvero se Roberto Cravetto abbia inteso proporne una soltanto in primo grado.

Al riguardo il
giudice del merito ha affermato che, pure avendo l’attore in citazione
richiamato a fondamento della sua pretesa la responsabilità della società
convenuta ai sensi dell’articolo 2043 Cc, non era, tuttavia, da escludere che i
fatti esposti a sostegno della pretesa consentissero di qualificare l’azione
proposta come ipotesi di responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 Cc, giacché
rientrava nei suoi compiti dare al rapporto controverso una qualificazione
diversa da quella indicata, con il solo limite di lasciare inalterati il
petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema in contestazione nuovi
elementi di fatti.

Di conseguenza, la Corte territoriale ha
ritenuto che l’attore Cravetto non aveva allegato a
fondamento della domanda fatti diversi, essendo rimasti immutati quelli
originariamente prospettati nella citazione.

In tale situazione, nella quale
il petitum e la causa petendi venivano a concretare indifferentemente lo schema
sia della responsabilità ex articolo 2043 che di quella ex articolo
2051 Cc, le due azioni risultavano

proposte
entrambe in via alternativa, per cui non è
censurabile sul punto la decisione adottata.

Questa Corte, infatti, afferma,
in indirizzo costante (da ultimo Cassazione 11039/06), che il principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (articolo 112 Cpc) non osta a
che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei
fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla
qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all’applicazione di
una norma giuridica, diversa da quella invocata dall’istante; ma implica
soltanto il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso
da quello richiesto del petitum mediato oppure di emettere qualsiasi pronuncia
‑su domanda nuova, quanto a causa petendi‑
che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al
processo, bensì su elementi di fatto, che non siano stati, invece, ritualmente
acquisiti come oggetto del contraddittorio.

Con il terzo motivo
dell’impugnazione ‑deducendo la violazione e la falsa applicazione delle
norme di cui agli articoli 2043, 2051 e 2697 Cc e 115 Cpc nonché l’omessa,
contraddittoria e perplessa motivazione su un punto decisivo della
controversia‑ la società ricorrente critica l’impugnata sentenza e
denuncia che il giudice del merito:

a) si
sarebbe discostato dall’indirizzo interpretativo che, in tema di danni subiti
dall’utente di autostrada, esclude la responsabilità ai sensi dell’articolo
2051 Cc dell’ente proprietario o concessionario per la impossibilità di
esercitare un controllo continuo ed efficace, che valga ad impedire
l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi;

b) avrebbe esposto una
motivazione solo apparente circa l’operatività della norma di cui all’articolo
2051 Cc per avere considerato che la rete di recinzione non facesse parte
dell’autostrada e per avere omesso di considerare che circostanze ben
specifiche (quali, in particolare, il fatto che l’incidente si sia verificato
nei pressi dell’area di servizio, il mancato riscontro da parte delle polizia della strada di varchi nella rete di
recinzione nel tratto dei dieci chilometri antecedenti e successivi
dell’autostrada in entrambe le direzioni, la probabile provenienza del cane
dall’area di servizio) avrebbero dovuto far concludere per la sussistenza del
caso fortuito e la conseguente esclusione della responsabilità della società
concessionaria anche

ai sensi
dell’articolo 2043 Cc.

Anche l’ultimo motivo non può
essere accolto per nessuno dei due profili in cui esso si articola.

Quanto al denunciato vizio di
violazione di legge, di cui sub a), occorre rilevare che la più recente
giurisprudenza di questa Corte (Cassazione 3651/06) ha
chiarito che la disciplina di cui all’articolo 2051 Cc si applica anche in tema
di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione
dell’autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare
rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e
controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico
il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già
nella dimostrazione dell’ interruzione del nesso di causalitá determinato da
elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il
fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche nella dimostrazione ‑in
applicazione del principio di cd. vicinanza alla prova‑ di avere
espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in
considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di
controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche
disposizioni normative e gia del principio generale del neminem laedere, di
modo che. pertanto, il sinistro appaia verificato per
un fatto non ascrivibile a sua colpa.

là stato
anche rilevato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è
configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti
di una strada, a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità
per persone o cose – in virtù di connaturale forza dinamica o per l’effetto di
concause umane o naturali (c.d. idoneità al nocumento) – viceversa rilevante
nella diversa ipotesi di responsabilità per danni da esercizio di attività
pericolosa ex articolo 2050 Cc, in quanto pure le cose normalmente innocue sono
suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di
particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi
esterni.

Di conseguenza, è stato anche
precisato che la prova, che il danneggiato deve dare per ottenere il
risarcimento del danno sofferto per l’omessa o insufficiente manutenzione della
strada, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del
suo rapporto di causalità con la cosa in custodia ed essa può derivare anche
per presunzioni, giacché la prova del danno è, di per sé, indice della sussistenza
di un risultato anomalo, e cioè dell’oggettiva deviazione dal modello di
condotta improntato all’adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non
essendo il danneggiato, viceversa, tenuto a dare la prova anche
dell’insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di
controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva di costui.

L’impugnata sentenza ha deciso in
conformità alle suddette regole di diritto, avendo essa accertato che
l’incidente si era verificato per la presenza sulla sede autostradale di un
cane, che, fuoriuscito dalla barriera che delimita le due carreggiate, stava
attraversando la corsia percorsa da Roberto Cavetto, e che la società
concessionaria (a carico della quale era il relativo onere) non aveva a
dimostrare che l’immissione del cane era riconducibile ad ipotesi di caso
fortuito, quale l’abbandono dell’animale in una piazzola dell’autostrada ovvero
il taglio vandalico della rete di recinzione ovvero il suo abbattimento da
precedente incidente, che non era stato possibile riparare con un intervento
tempestivo.

Quanto al denunciato vizio di
motivazione di cui al profilo sub b) del motivo di impugnazione, rileva questa
Corte che trattasi di censura inammissibile in questa sede, giacché la parte
ricorrente, piuttosto che evidenziare vizi logici dell’iter argomentativi
esposto nella impugnata sentenza, tende, invece, ad ottenere dal giudice di
legittimità il non consentito riesame delle fonti di prove per farne emergere
una conclusione difforme da quella cui è pervenuta la Corte territoriale.

Il ricorso, pertanto, è rigettato
e la soccombente società ricorrente è condannata a pagare le spese del presente
giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi euro 2100, di cui euro 2000 per onorari, oltre spese
generali ed accessori come per legge.