Lavoro e Previdenza
L’ ultima sentenza in materia di responsabilità per infortunio sul lavoro.
L’ultima sentenza in materia di
responsabilità per infortunio sul lavoro.
Tribunale di Ivrea – sentenza 26
settembre 2007, n. 108
Giudice del Lavoro Molini
Ricorrente Villa (avv. Ciochetto)
– Convenuto Hot Roll s.r.l. (avv. Pontoni e Fiore) – Terzi chiamati Turbotecnica
e Scandale s.p.a. (avv. Bernasconi, Realini, Gillio Meina)
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il
15/3/2005 e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione
udienza, Villa Livio conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro Hot Roll
s.r.l. (di seguito, per brevità, Hot Roll).
Esponeva parte ricorrente che era
dipendente della convenuta; che in data 23/2/2002, durante un turno di lavoro
notturno, alle ore 3,00, aveva subito un gravissimo
infortunio sul lavoro, mentre utilizzava la macchina Granigliatrice Turbo 2;
che in particolare, l’infortunio era stato comportato dal distacco del
portellone del macchinario, ciò che aveva cagionato il decesso di un collega
del Villa ed il ferimento di quest’ultimo; che di tale infortunio doveva
ritenersi responsabile il datore di lavoro, per violazione dell’art. 35 L. n. 626/194 e comunque
dell’art. 2087 c.c., stante la difettosità del
macchinario e la carenza di protezioni.
Dato atto di avere già ricevuto,
a seguito del sinistro, un indennizzo Inail per danno biologico ed invalidità
temporanea, instava per la condanna del datore a risarcire il danno biologico
differenziale non indennizzato da Inail ed analiticamente quantificato in €
20.669,56, il danno morale indicato in € 24.888,47, il danno esistenziale in €
12.444,25, il danno patrimoniale non coperto da Inail in € 21.525,50, le spese
mediche sopportate in € 901,00; il tutto, per una complessiva somma superiore
ad € 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa depositata il
13/10/2005, si costituiva in giudizio la Hot Roll, resistendo
alla domanda ex adverso e chiedendone il rigetto, in ogni caso previa chiamata
in causa della Turbotecnica s.r.l. (di seguito, per brevità, Turbotecnica),
società produttrice del macchinario utilizzato dal Villa al momento del
sinistro; nonché del suo dipendente e capo-officina Salvatore Scandale, che
aveva curato il montaggio del macchinario presso la Hot Roll (cfr. punto VI della comparsa di risposta).
In particolare, esponeva parte
convenuta che il sinistro era stato cagionato da un non corretto comportamento
del lavoratore, non già da una violazione imputabile al datore; e che in ogni
caso, i difetti del macchinario che avevano provocato il sinistro, dovevano
essere ascritti al produttore Turbotecnica ed al suo capo-officina Salvatore
Scandale, che aveva provveduto al montaggio.
A seguito di chiamata in causa
ritualmente autorizzata ed effettuata dalla convenuta, si costituivano in
giudizio anche la
Turbotecnica e lo Scandale, negando ogni profilo di
difettosità originaria del macchinario, ed assumendo che eventuali difetti non
potevano che essere imputati a carenza di manutenzione, o comunque a
manutenzione effettuata da personale non idoneo.
Esperito senza esito il tentativo
di conciliazione, la causa veniva istruita con una Ctu
meccanica, destinata ad accertare le cause del distacco del portellone del
macchinario, affidata all’ing. prof. Pessina; e con una Ctu medico-legale onde
verificare l’entità dell’infortunio subito dal ricorrente, affidata al dott.
Del Gaudio.
All’udienza del 26/9/2007, dopo la
discussione della causa ad opera dei procuratori delle
parti, questo Giudice decideva la controversia dando lettura del dispositivo
che segue.
Motivi della decisione
a) La dinamica del tragico
incidente per cui è processo, risulta sostanzialmente pacifica
tra le parti.
Invero, non è in contestazione
che, nel corso di un turno di lavoro notturno tra la notte del 22/3/2002 e la
mattina successiva, il Villa era addetto all’utilizzo
del macchinario Granigliatrice Turbo 2, per la sabbiatura di cuscinetti a
sfera. Il macchinario si inceppò una prima volta alle ore 1,30,
ed allora il Villa si rivolse al manutentore Miari Giorgio, il quale intervenne
per eliminare il difetto. Alle ore 3,00, peraltro, il
macchinario si inceppò una seconda volta, e poiché il manutentore aveva
terminato il proprio turno, il Villa decise di intervenire personalmente.
Fermata la macchina, il ricorrente ed il collega di lavoro Mohammed Honifi
entrarono quindi nella struttura insonorizzante, al tempo priva di chiusura di
sicurezza, posta a circa mezzo metro dal macchinario, ma improvvisamente il
portellone del macchinario si staccò, investendo entrambi i laboratori e
provocando la morte di Honifi ed il ferimento di Villa.
b) Ciò posto in linea di fatto,
va osservato che, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, che questo
Giudice condivide e dal quale non ha motivo per discostarsi, le norme dettate
in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire
l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore
non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli
ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue
che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al
lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia
quando non accerti e vigili che di queste misure venga
fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo invece
attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un
infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all’eventuale
concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del dipendente può
comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità,
inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle
direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi
come causa esclusiva dell’evento (ex pluribus, Cass. n. 12445/2006, Cass. n.
4980/2006, Cass. n. 8362/2004, Cass. n. 7328/2004, Cass. n. 5920/2004, Cass. n.
4075/2004, Cass. n. 3213/2004, Cass. n. 16250/2003, Cass. n. 14645/20023, Cass.
n. 11895/2003, Cass. n. 6377/2003, Cass. n. 2357/2003, Cass. n. 15133/2002,
Cass. n. 10706/2002, Cass. n. 9304/2002, Cass. n. 9016/2002, Cass. n.
7454/2002, Cass. n. 5024/2002, Cass. n. 326/2002, Cass. n. 7052/2001, Cass. n.
13690/2000, Cass. n. 2432/1999, Cass. n. 1331/1999, Cass. n. 6993/1998, Cass.
n. 6000/1998, Cass. n. 1687/1998, Cass. n. 7636/1996, Cass. n. 3510/1996, Cass.
n. 1523/1993, Cass. n. 11351/1993, Cass. n. 4227/1992; per il penale, cfr.
Cass. pen. 28/2/2001, Cass. pen. 11/3/1999, Cass. pen. 19/6/1997, Cass. pen.
27/11/1985).
È ben vero che la norma di cui
all’art. 2087 c.c., la quale ha pacificamente natura
contrattuale, non integra una forma di vera e propria responsabilità oggettiva;
tuttavia, rappresenta pur sempre una forma di responsabilità aggravata e molto
severa per il datore, proprio perché essa è comunque collegata alla violazione
di obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle
conoscenze sperimentali o tecniche del momento, con la conseguenza che il
lavoratore deve solo offrire la prova del sinistro e del nesso causale tra
danno ed inadempimento, ed il datore può liberarsi dimostrando la non
imputabilità dell’evento (Cass. n. 12445/2006, Cass. n. 238/2007, Cass. n.
5493/2006, Cass. n. 644/2005, Cass. n. 12789/2003, Cass. n. 12467/2003, Cass.
n. 9909/2003, Cass. n. 9856/2002, Cass. n. 15350/2001, Cass. n. 8381/2001).
In particolare, qualora, come nel
caso che qui occupa, l’infortunio sul lavoro si verifichi
in occasione dell’utilizzazione di un macchinario cui è addetto il lavoratore,
questi deve provare esclusivamente la sussistenza del rapporto di lavoro, l’infortunio
ed il nesso causale tra utilizzazione del macchinario ed evento, mentre grava
sul datore l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure atte ad
impedire l’evento ex art. 2087 c.c. (Cass. n. 14270/2004, Cass. n. 14645/2003).
Alla luce di quanto sopra,
risulta irrilevante quanto dedotto da parte convenuta, e cioè che il datore
aveva dato ordine ai lavoratori di non intervenire sulla macchina in caso di
inceppamenti. Infatti, in base al pacifico insegnamento giurisprudenziale sopra
riassunto, delle due l’una: o il comportamento del Villa
di intervenire sul macchinario inceppato rappresenta un comportamento abnorme,
inopinato ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo, ciò che a questo
Giudice non pare seriamente sostenibile, stante anche la mancata presenza in
azienda del manutentore, l’assoluta facilità di accesso alla struttura di
protezione acustica e la totale mancanza di controllo da parte dell’impedire
per impedire tale manovra; ovvero, l’imprudenza del lavoratore di intervenire sul
macchinario è comunque assorbita dalla presenza di omissioni datoriali in tema
di adozione di misure protettive e di vigilanza, ciò che esclude la possibilità
di un concorso di colpa del lavoratore secondo i principi sopra esposti.
Per tali motivi, va ribadito in
questa sede quanto già osservato nell’ordinanza 3/8/2006,
e cioè che sono irrilevanti i capi di prova testimoniali indicati dalla difesa
della convenuta, atteso che essi, laddove non marcatamente valutativi, sono
finalizzati ad accertare un concorso di colpa del lavoratore, ciò che non è
neppure in astratto configurabile in base a quanto argomentato.
c) Venendo allora al merito della
questione, e cioè al distacco del portellone che ha cagionato l’infortunio sul
lavoro, questo Giudice non può che riportarsi alla consulenza del Ctu prof.
ing. Pessina, docente universitario ed esperto nello studio di macchinari.
Ha infatti
chiarito il Ctu, con motivazione convincente e pienamente condivisibile,
contestata solo apoditticamente dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha
motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo
di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli
atti ed allo stato di fatto analizzato, che il distacco del portellone è ascrivibile
a sette «elementi fondamentali» (cfr. in particolare
pagg. 33 e 34 perizia), ciascuno dei quali «causalmente efficiente ed idoneo a
provocare l’evento di cui è causa» (cfr. precisazioni
rese all’udienza del 11/10/2006).
Di tali 7 motivi che hanno cagionato
il distacco del portellone e conseguentemente l’infortunio di
causa, quattro sono riconducibili ad originarie omissioni della
produttrice Turbotecnica, ed in particolare:
– un difetto della macchina via
via aggravatosi, ma comunque presente sin dall’origine;
– l’assenza della previsione
della possibilità di impuntamento del portellone e di specifiche modalità
operative da adottare in tale evenienza;
– l’assenza di previsione di
idonee misure di sicurezza per il personale addetto alla manutenzione ed
operante nel volume di azione del portellone;
– in ogni caso, l’utilizzo di una
vite 6MA nel perno destro del portellone, in luogo della vite M25 consigliata
dal produttore dello specifico particolare meccanico, «il cui impiego avrebbe
evitato la conclusione tragica dell’evento» secondo il prof. ing. Pessina).
I rimanenti tre motivi che hanno
cagionato il distacco del portellone e conseguentemente l’infortunio di causa,
sono invece addebitabili a successive carenze del datore Hot Roll, ed in
particolare:
– l’assenza di una richiesta di
manutenzione specifica e specializzata all’insorgere dei peggioramenti delle
condizioni di funzionamento del macchinario;
– il proseguimento del processo
di lavorazione con la macchina in condizioni di guasto dopo un’imprudente
rimozione dell’impuntamento che si era verificato;
– l’ultimo intervento
manutentivo, non idoneo ed anzi dannoso, operato dal manutentore della Hot Roll
un’ora e mezzo prima dell’incidente.
Trattandosi di Ctu cd. percipiente, riferendosi ad un fatto tecnico non accertabile
nella sua intrinseca natura se non con cognizioni settoriali che il Giudice non
possiede, la Ctu
stessa è idonea a comprovare la responsabilità di Hot Roll e Turbotecnica nella
causazione del sinistro, costituendo la
Ctu percipiente fonte oggettiva di prova (ex pluribus, cfr.
Cass. n. 27002/2005, Cass. n. 8297/2005, Cass. n. 88/2004, Cass. n. 7635/2003,
Cass. n. 3710/2003, Cass. n. 15399/2002, Cass. n. 11359/2002, Cass. n.
5422/2002, Cass. n. 3343/2001, Cass. n. 15630/2000, Cass. Lav. n. 10916/2000, Cass. n. 8395/2000, Cass. n. 2802/2000, Cass.
n. 1361/2000, Cass. n. 4755/1999, Cass. n. 16256/1999, Cass. n. 6396/1999,
Cass. n. 4755/1999, Cass. n. 2957/1999, Cass. n. 321/1999, Cass. n. 9584/1998,
Cass. n. 4520/1998, Cass. n. 342/1997, Cass. Sez. Un. n.
9522/1996, Cass. n. 6166/1996, Cass. n. 5718/1996, Cass. n. 3679/1996, Cass. n.
2205/1996, Cass. n. 132/1996, Cass. n. 2514/1995, Cass. n. 2083/1995, Cass. n.
7880/1994, Cass. n. 2629/1990).
Risulta quindi evidente che, pur
se non vi è dubbio circa l’imprudenza del lavoratore nel decidere di
intervenire sul macchinario inceppato e nel farlo in modo non adeguato;
parimenti, nessun dubbio vi può essere circa l’esistenza di pesanti omissioni,
sia da parte del datore Hot Roll, sia da parte del produttore Turbotecnica, che
hanno cagionato l’infortunio, non essendo neppure in astratto configurabile un
concorso di colpa del lavoratore e non potendosi parlare di un abnorme
comportamento del lavoratore che possa escludere la responsabilità datoriale.
d) Per tali motivi, va accolta la
domanda del ricorrente di condannare il datore di lavoro Hot Roll a risarcire
il danno subito a seguito dell’infortunio, per la parte non coperta
dall’indennizzo Inail e quantificata nei termini di cui al punto seguente, in
ragione della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c..
Infatti, non solo il datore non
ha provato, per escludere tale responsabilità, quanto previsto dalla norma, e
cioè di avere fatto tutto quanto possibile «secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica» per tutelare l’integrità fisica del
lavoratore. Ma anzi, è addirittura a contrario emerso che
l’infortunio stato cagionato da specifiche negligenze datoriali, quali
l’assenza di una richiesta di manutenzione specifica e specializzata
all’insorgere dei peggioramenti delle condizioni di funzionamento del
macchinario; il proseguimento del processo di lavorazione con la macchina in
condizioni di guasto dopo un’imprudente rimozione dell’impuntamento che si era
verificato; l’ultimo intervento manutentivo, non idoneo ed anzi dannoso,
operato dal manutentore della Hot Roll un’ora e mezzo prima dell’incidente.
A rispondere dell’infortunio sul
lavoro deve peraltro essere chiamata anche la Turbotecnica, ex art.
2043 c.c..
Invero, sotto un profilo
squisitamente processuale, la domanda risarcitoria, proposta dal
Villa verso la sola Hot Roll, da un lato è stata espressamente estesa
nei confronti della terza chiamata Turbotecnica all’udienza del 14/12/2005,
senza contestazione alcuna della controparti.
Dall’altro lato ed in ogni caso,
la domanda dovrebbe comunque ritenersi automaticamente estesa anche alla
Turbotecnica, chiamata in causa da parte del convenuto, pur senza bisogno di
istanza espressa dell’attore. L’automatica estensione della domanda attorea
anche al terzo chiamato, infatti, avviene allorquando il convenuto, come nel
caso di specie, chiama in causa il terzo non al fine di fare valere nei suoi
confronti un rapporto di garanzia avente una causa petendi diversa da quella
dedotta dall’attore; ma al fine di ottenere, in base ad un rapporto cd. di
garanzia propria, la propria liberazione e l’individuazione del chiamato quale
unico e diretto responsabile, sicché la chiamata assolve il compito di supplire
al difetto di citazione in giudizio da parte dell’attore del soggetto indicato
dal convenuto come obbligato in sua vece, e l’estensione automatica della domanda originaria ha
così quale indispensabile presupposto l’unicità del rapporto controverso (per
tutte, Cass. n. 1748/2005 e Cass. n. 2471/2000).
Nel merito, poi, la
responsabilità della Turbotecnica nella causazione del sinistro occorso al Villa, ha natura extracontrattuale e va rinvenuta nella
colpevole violazione del generale principio del neminen laedere posto dall’art.
2043 c.c..
Infatti,
l’addebito colposo che va mosso alla Turbotecnica è quello, già sopra
illustrato, di avere prodotto un macchinario avente un difetto originario; di
non avere previsto la possibilità di impuntamento del portellone e
conseguentemente di non avere adottato specifiche modalità operative per tale
evenienza; di non avere previsto idonee misure di sicurezza per il personale
addetto ala manutenzione ed operante nel volume di azione del portellone; di
avere utilizzato una vite 6MA nel perno destro del portellone, in luogo della
vite M25 consigliata dal produttore dello specifico particolare meccanico, il
cui impiego avrebbe evitato la conclusione tragica dell’evento.
Conclusivamente, quindi, il
sinistro di causa va imputato al concorso di una responsabilità contrattuale ex
art. 2087 c.c del datore Hot Roll e di una responsabilità extracontrattuale ex
art. 2043 c.c. della Turbotecnica.
Hot Roll e Turbotecnica dovranno
quindi essere chiamati a rispondere in solido, atteso che, come
convincentemente spiegato dal Ctu prof. ing. Pessina, ciascuno dei
comportamenti contestati è risultato di per sé idoneo a cagionare l’evento.
Non potendosi graduare la
responsabilità delle due società, la stessa si presume in parti uguali ex art.
1298 comma 2 c.c., con la conseguenza che, ferma
restando la solidarietà nei rapporti esterni, l’obbligazione diviene parziaria
nei rapporti interni.
Deve invece essere tenuto indenne
da ogni condanna lo Scandale, e cioè colui che è stato qualificato dal
convenuto come capo-officina della Turbotecnica che ha provveduto al montaggio
del macchinario. Sul punto, basta osservare che, in base alla perizia del Ctu,
nessun addebito può essere mosso alla fase di montaggio del macchinario,
essendo i vizi dello stesso, come diffusamente argomentato, riconducibili a
difetti originari od a difetti manutentivi.
e) Venendo infine alla
quantificazione del danno sofferto dal Villa a seguito
del sinistro, con riferimento al danno biologico questo Giudice aderisce con
convinzione alle conclusioni cui è giunto il Ctu dott. Del Gaudio, medico
chirurgo specialista medicina legale, all’esito di una motivazione convincente
e pienamente condivisibile, neppure contestata dalla difesa delle parti, dalla
quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter
logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua
aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Ha infatti
concluso il perito, sostanzialmente di poco discostandosi dalla Ctp prodotto
dal ricorrente, nel senso di un danno biologico del 20%, di una ITT di 15
giorni, di una ITP al 75% di 15 giorni, di una ITP al 50% di 75 giorni, di una
ITP al 25% di 135 giorni.
Considerata un’età del
ricorrente, al momento del sinistro, di 38 anni, consegue che, sulla base delle
vigenti tabelle cd. del Tribunale di Milano, da sempre applicate anche dal
Tribunale di Ivrea, spetta al Villa un risarcimento di
€ 45.471,00 per il danno biologico permanente di 20 punti; di € 1.010,40 per la ITT (ed in particolare € 67,36
per ognuno dei 15 giorni); di € 5.557,20 per la ITP (€ 50,52 per ognuno dei 15 giorni al 75%, €
33,68 per ognuno dei 75 giorni al 50%, € 16,84 per ognuno dei 135 giorni al
25%); il tutto, per un totale di € 52.038,60 a titolo di danno biologico. Avendo
peraltro il ricorrente già ricevuto da Inail l’indennizzo di € 29.107,39, il
danno biologico effettivamente ancora da risarcire è pari alla differenza di €
22.931,21 (somma già comprensiva di rivalutazione, quindi non superiore a
quella di € 20.669,56 richiesta dal ricorrente come
capitale ancora da rivalutare, e rispettosa allora del principio del petitum di
cui all’art. 112 c.p.c.).
Sul totale importo di € 52.038,60 rappresentante il danno biologico, non
potendosi dubitare dell’avvenuto accertamento in via incidentale del reato di
lesioni colpose, va altresì conteggiato il danno morale, non indennizzato da
Inail, che può essere calcolato nella misura di un terzo del complessivo danno
biologico, e quindi in una misura sostanzialmente mediana tra quella di un
quarto e quella di un mezzo indicate dalle tabelle cd. del Tribunale di Milano.
Pertanto, il danno morale sofferto è compensabile con un terzo di € 52.038,60,
pari ad € 17.346,20.
Nulla deve invece essere
corrisposto a titolo di danno non patrimoniale cd. esistenziale. Invero, pur
ritenendo questo Giudice tale forma di danno astrattamente configurabile, nel
caso di specie il ricorrente non ha provato, e per la verità nemmeno
precisamente dedotto, una tipologia di danno non patrimoniale diversa ed
ulteriore rispetto a quella già sofferta, ed ora qui risarcita, nella forma del
danno biologico e del danno morale.
Pertanto, il complessivo danno
non patrimoniale non ancora risarcito, è pari ad € 40.277,41 (€ 22.931,21 per
danno biologico ed € 17.346,2 per danno morale). Su tale somma, già rivalutata
ed integrante un debito di valore trattandosi di posta risarcitoria, vanno
corrisposti gli interessi legali dal giorno del sinistro, 23/3/2002, al saldo.
Per quanto concerne invece il
danno patrimoniale da danno emergente, il Ctu, con iter logico convincente e
conclusioni neppure contestate dalle parti, ha ritenuto congrue spese mediche
sopportate per un totale di € 480,06 (cfr. pag. 8 e 9
perizia). Tale somma deve essere rimborsata, e su tale somma, che integra un
debito di valuta trattandosi di debito restitutorio, vanno accordati i
richiesti interessi legali, i quali, pur non presupponendo la messa in mera ex
art. 1219 n. 1 c.c., per comodità di calcolo possono
decorrere dal 15/4/2003, data in cui è stata sostenuta l’ultima spesa con il
pagamento di un ticket (cfr. pag. 8 perizia).
Relativamente infine al danno
patrimoniale da lucro cessante, detto che Inail ha già indennizzato il Villa per la diminuzione patrimoniale derivante dal non
potere più essere addetto alle mansioni pregresse e dal conseguente nuovo
inquadramento professionale, il ricorrente ha richiesto il pagamento di
un’ulteriore cifra di € 21.525,50 quale mancata incidenza sul Tfr delle
maggiori somme che il Villa avrebbe ottenuto, a titolo retributivo e nell’arco
della sua futura vita lavorativa, nel caso in cui non avesse subito
l’infortunio ed avesse proseguito a svolgere le pregresse mansioni.
La domanda è fondata.
Sul punto, si osserva che è ben
vero che la convenuta e la terza chiamata hanno contestato la stessa loro
assoggettabilità alle domande risarcitorie ex adverso, sul presupposto della
pretesa irresponsabilità nella causazione dell’evento; ma è altrettanto vero
che non hanno contestato né la giuridica configurabilità del danno patrimoniale
da lucro cessante così come richiesto da parte ricorrente, né soprattutto
l’esattezza dell’analitico conteggio prodotto dalla
ricorrente all’allegato 11. Pertanto, atteso che il conteggio sindacale
deve ritenersi non contestato quanto alla sua esattezza matematica anche
laddove venga contestata in radice l’esistenza del
credito senza nulla obiettare circa l’esattezza del calcolo (per tutte, cfr. da ultimo Cass. n. 945/2006), ed atteso che per i motivi
sopra indicati deve ritenersi dovuto il risarcimento danni per lucro cessante,
se ne conclude che risulta non contestata dal datore la misura di quanto dovuto
a titolo di risarcimento per lucro cessante per € 21.525,50 (cfr. conteggi sindacale all. 11 fascicolo di parte ricorrente),
oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
f) Per quanto concerne infine le
spese di lite, Hot Roll e Turbotecnica, in base al generale principio della
soccombenza codificato ex art. 91 c.p.c., vanno
condannati alla rifusione a favore del ricorrente Villa. Si dà atto che, per
errore materiale di questo Giudice, non è stata visionata la nota spesa
prodotta all’udienza di discussione dalla difesa del Villa,
e la liquidazione è quindi stata operata senza consultare tale nota ed in via
equitativa.
Sempre in base al principio della
soccombenza, la Hot Roll, che ha chiamato in causa lo
Scandale, deve provvedere alla rifusione delle sue spese, atteso che la domanda
di garanzia nei suoi confronti è stata rigettata. La liquidazione di tali
spese, operata così come da dispositivo in assenza di nota, tiene conto che il
difensore dello Scandale è lo stesso della Turbotecnica, e non risultano atti
difensivi posti in essere nel solo interesse dello Scandale e non anche della
Turbotecnica.
Quanto infine alle spese delle
Ctu del prof. ing. Pessina e del dott. Del Gaudio, già liquidate in coso di
causa rispettivamente con i decreti 26/4/2006 e 25/1/2007, esse vanno anche
definitivamente poste a carico di Hot Roll s.r.l. e Turbotenica s.r.l., in solido tra loro nei rapporti esteri ed in via
parziaria nei rapporti interni.
PQM
Il Tribunale di Ivrea in funzione
di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa proposta da
Villa Livio nei confronti di Hot Roll, tramite ricorso depositato il 15/3/2005
e con la chiamata in causa di Turbotecnica s.r.l. e Scandale Salvatore.
nel
contraddittorio tra le parti, respinta ogni altra domanda
– dichiara tenuti e condanna Hot
Roll s.r.l. e Turbotecnica s.r.l., in solido tra loro
nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni, a pagare a Villa
Livio € 40.277,41, oltre interessi dal 23/3/2002 al saldo;
– dichiara tenuti e condanna Hot
Roll s.r.l. e Turbotecnica s.r.l., in solido tra loro
nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni, a pagare a Villa
Livio € 480,06, oltre interessi dal 15/4/2003 al saldo;
– dichiara tenuti e condanna Hot
Roll s.r.l. e Turbotecnica s.r.l., in solido tra loro
nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni, a pagare a Villa
Livio € 21.525,50, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
– dichiara tenuti e condanna Hot
Roll s.r.l. e Turbotecnica s.r.l., in solido tra loro
nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni, a rifondere a
Villa Livio le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00
per diritti ed onorari, oltre Iva, Cpa ed art. 14 Tp;
– dichiara tenuta e condanna Hot
Roll s.r.l. a rifondere a Scandale Salvatore le spese di lite del presente
giudizio, che liquida in € 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre Iva, Cpa ed
art. 14 Tp;
– pone le spese delle Ctu del prof.
ing. Pessina e del dott. Del Gaudio, già liquidate in corso di causa
rispettivamente con i decreti 26/4/2006 e 25/1/2007, anche definitivamente a
carico di Hot Roll s.r.l. e Turbotecnica s.r.l., in
solido tra loro nei rapporti esteri ed in via parziaria nei rapporti interni.