Penale

Friday 15 December 2006

L’ ultima sentenza della Cassazione sui maltrattamenti in famiglia.

L’ultima sentenza della
Cassazione sui maltrattamenti in famiglia.

Cassazione – Sezione sesta penale
(up) – sentenza 6 novembre-14 dicembre 2006, n. 40789

Presidente Lattanzi – Relatore
Conti

Pm Delehaye – Ricorrente Pg in
proc. Esposito

Fatto

Con la sentenza in epigrafe, la Ca di Catanzaro confermava la
sentenza in data 20 febbraio 2003 del Tribunale di Crotone, sezione distaccata
di Strangoli, appellata dal Pm, con la quale Vincenzo Esposito era stato assolto dal reato di cui all’articolo 570 cpv n. 2
Cp (capo a) perché il fatto non sussiste, e del reato di cui all’articolo 572
Cp (capo b) perché il fatto non costituisce reato.

A seguito di querela in data 10
novembre 2000, con la prima imputazione si addebitava all’Esposito di avere
fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie Chiarina Panebianco e alla
figlia minore Roberta; con la seconda, di avere maltrattato la moglie con
ripetute offese, minacce e aggressioni alla sua integrità fisica.

Rilevava il Tribunale, sulla base
delle testimonianze della persona offesa, della figlia Roberta e del m.llo
Leonardo Santoro, quanto al primo reato, che la Panebianco aveva un
reddito come collaboratrice domestica, con il quale provvedeva al sostentamento
dei figli, e che comunque l’imputato aveva sempre provveduto a fornire alla famiglia quanto necessario, secondo le sue possibilità
economiche; quanto al secondo, che il maltrattamenti denunciati erano stati in
realtà episodi sporadici, e in parte causati dai continui dissidi tra i coniugi
circa l’educazione religiosa dei figli, che la Panebianco, testimone
di Geova, impartiva secondo la propria fede, in contrasto con il marito.

Nel suo atto di appello, il Pm si
doleva della assoluzione dell’imputato con riferimento al solo capo b),
osservando che il Tribunale, nell’escludere la responsabilità penale
dell’imputato con riguardo al reato di maltrattamenti, si era basato sulle sole
dichiarazioni della Panebianco, senza considerare quelle della figlia Roberta,
dalle quali si ricavava con certezza l’esistenza dei denunciati maltrattamenti.

Ad avviso della Ca, la sentenza
di primo grado non meritava le censure dedotte, posto che i provati episodi di
percosse da parte dell’imputato nei confronti della moglie, verificatisi in
occasione delle frequenti liti tra i due dovute anche
alla relazione extraconiugale che aveva l’Esposito, non erano riconducibili a
un’unica intenzione criminosa di ledere sistematicamente l’integrità fisica e
morale della congiunta al fine di avvilirla e di sopraffarla, ma erano
espressamente reattive a una situazione di reciproche malversazioni e di
disagio familiare, il che escludeva la sussistenza del dolo di maltrattamenti.

Ricorre il Pg della Repubblica
presso la Ca di
Catanzaro, che, con un unico motivo, denuncia la violazione dell’articolo 572
Cp, osservando che le risultanze processuali, tra cui in particolare la insospettabile testimonianza di Roberta Esposito, davano
prova di una situazione di sistematica violenza fisica e morale da parte
dell’imputato nei confronti della moglie, nella quale andava inquadrata, oltre
alla serie di reiterate percosse, anche la ostentata relazione adulterina
intrattenuta dall’Esposito.

Ai fini del dolo richiesto dal
delitto in esame, non occorreva del resto la dimostrazione di un programma
criminoso in capo all’agente, bastando la coscienza e volontà di commettere una
serie sistematica di atti lesivi della sfera fisica e morale del soggetto
passivo.

Diritto

Osserva la Corte che il ricorso
inammissibile, in quanto introduce censure in punto di fatto della sentenza
impugnata nel giudizio di legittimità.

Secondo l’Ufficio ricorrente le
risultanze processuali dimostravano la sussistenza di sistematiche violenza
fisiche e morali cui l’imputato sottoponeva la moglie, con un dolo di continua
vessazione e prevaricazione della congiunta. Ciò si ricaverebbe in particolare
dalla testimonianza della figlia Roberta.

Non è questo, però, che i giudici
di merito, sia in primo sia in secondo grado, hanno accertato.

In entrambe le sentenze si è
pervenuti a una decisione assolutoria sulla base dell’apprezzamento di condotte
violente e offensive dell’imputato nei confronti della moglie non riconducibili
a un carattere di abitualità né collegabili a un dolo unitario di vessazione.

Si è ritenuto, sulla base di una
valutazione delle risultanze processuali che non spetta a questa Corte
rivisitare, che siffatte condotte fossero espressione di una reattività
estemporanea che affondava le sue radici nel clima di
dissidio tra i coniugi derivante sia dalla diversa religione praticata dalla
Panebianco sia, soprattutto, dalla relazione adulterina intrattenuta
dall’Esposito, che tuttavia la congiunta era disposta a subire, non
sollecitando la separazione del marito; e in tale clima andavano collocati gli
episodi di percosse di cui aveva parlato la figlia Roberta.

Trattandosi di valutazioni non
eccepibili sotto il profilo sia logico sia giuridico, il ricorso va dichiarato
inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il
ricorso.