Imprese ed Aziende

Tuesday 08 April 2003

L riforma del dirittto societario (parte IV)

CAPO II

Delle mutue
assicuratrici

2546.
(Nozione). Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite
dal patrimonio sociale.

I soci sono
tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo
determinato dall’atto costitutivo.

Nelle mutue
assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso
la società, e si perde la qualità di socio con l’estinguersi
dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548.

2547. (Norme
applicabili). Le società di mutua assicurazione sono soggette alle
autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi
speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme
stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.

2548.
(Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia). L’atto costitutivo può
prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle
indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi,
attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L’atto
costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non
oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento.

I voti
attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori
al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci
sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli
amministratori deve essere costituita da soci assicurati.".

Art. 9 (note)

Norme di
attuazione e transitorie

Alla Sezione
V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le
seguenti modificazioni:

l’articolo 92
è sostituito dal seguente:

"Art.
92. Il decreto, previsto dall’articolo 2409 del codice, che nomina
l’amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V
del libro V del codice priva l’imprenditore, dalla sua data,
dell’amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore
giudiziario.

Salvo che il
decreto disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non può compiere
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza l’autorizzazione del
tribunale.

Entro i
limiti dei poteri conferitigli, l’amministratore sta in giudizio nelle
controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.

All’amministratore
giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri
dell’assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza
l’approvazione del tribunale.

Il compenso
dell’amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.";

all’articolo
94, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

L’amministratore
giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio
con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio
e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a
chiederne la nomina.

L’amministratore
che cessa dal suo ufficio deposita nella
cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell’impresa, il
conto della gestione. L’avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla
società.";

all’articolo
103 sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo
comma è sostituito dal seguente: "I provvedimenti del tribunale previsti
dall’articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere
comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio
del registro delle imprese per l’iscrizione.";

il secondo
comma è abrogato;

l’articolo
104 è sostituito dal seguente:

"Art. 104.
Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli
obbligazionisti prevista dall’articolo 2417 del codice, deve sentire gli
amministratori o il consiglio di gestione della società.";

l’articolo
106 è sostituito dal seguente:

"Art. 106.
Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche
al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa
a norma dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei
poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti
articoli 92 e 94, primo comma, l’autorità governativa che ha nominato il
commissario.";

dopo
l’articolo 111 sono inseriti i seguenti:

Articolo
111-bis. La misura rilevante di cui all’articolo 2325-bis del codice è quella
stabilita a norma dell’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004.

Nel caso
previsto dall’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla società
di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2,
163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Articolo
111-ter. Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto
costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l’indirizzo,
comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di
successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano
apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

Articolo
111-quater. La società di revisione di cui all’articolo 2447-ter del codice è
scelta tra quelle iscritte nell’albo speciale delle società di revisione tenuto
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi
speciali; essa non può essere una persona fisica.

Articolo
111-quinquies. L’articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto
legislativo 11 aprile 2002, n. 61, è sostituito dal seguente:

"Articolo
2632 (Formazione fittizia del capitale). Gli amministratori e i soci conferenti
che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale
mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore
all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno.".

Articolo
111-sexies. Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.

Articolo
111-septies. Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui
all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le
cooperative agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del
codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le
condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2513 del codice. Le piccole
società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel
termine previsto all’articolo articolo 223-duodecies del codice devono
trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall’articolo 2522 del
codice.

Articolo
111-octies. Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative
quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi
mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.

Articolo
111-novies. Le società di revisione di cui al secondo comma dell’articolo
2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88.

Articolo
111-decies. Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate,
non rilevano ai fini dell’obbligo di devoluzione previsto dall’articolo 17
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste
dall’articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto
della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli
2512 e 2513 del codice.

Gli
amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell’articolo
2545-octies del codice.

Articolo
111-undecies. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi
derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall’articolo 2513
del codice, in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le
cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative
devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato
allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore
all’anno di esercizio.

Articolo
111-duodecies. Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui
all’articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in
accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome
collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le
norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e
pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi
previsti.".

Alla Sezione
V del Capo II del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le
seguenti modificazioni:

L’articolo
218 è sostituito dal seguente:

"Art. 218.
Le società poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate
secondo le leggi anteriori.

Le società
poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le
nuove disposizioni.";

dopo
l’articolo 223 sono inseriti i seguenti:

Articolo
223-bis. Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del
codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio
2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni
inderogabili entro il 30 settembre 2004.

Le
deliberazioni necessarie all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto
alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte
dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci partecipanti.

Le modifiche
statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al
consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza
all’adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all’articolo 2365,
secondo comma, del codice sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le
modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla
data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo
e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle
disposizioni inderogabili del presente decreto.

Dalla data
del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le
società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile,
anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto
costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso
l’articolo 2331, quarto comma, del codice.

Le società costituite
anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di
modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti
legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno
efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in
cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello
statuto nella sua nuova versione.

Articolo
223-ter. Le società per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004 con un
capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma
della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata
antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004.

Articolo
223-quater. Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli
articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano
rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo o,
rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette
disposizioni decorrono dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del
provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.

L’autorità
competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è altresì
legittimata, qualora l’iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta
nonostante la loro mancanza o invalidità, a proporre istanza per la
cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede,
sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell’istanza
si applica l’articolo 2332 del codice.

Articolo
223-quinquies. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con
riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo o di deliberazioni
assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle
imprese.

Articolo
223-sexies. Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter
e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori
alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l’azione sia stata già proposta.
Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per
l’annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere
esercitate entro il 31 marzo 2004.

Articolo 223-septies.
Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento
agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili,
anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza,
per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del
consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato interno per il
controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema
monista.

Ogni
riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è
da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per
il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le
specificità di tali organi.

Articolo
223-octies. La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice
civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1°
gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie
finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di
particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in
virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è
consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.

La trasformazione
di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.

Articolo
223-novies. I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti
alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente
vigenti.

Il tribunale
ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le
modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.

Articolo
223-decies. Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche
alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.

Articolo
223-undecies. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004
sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.

I bilanci
relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004
possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le
nuove disposizioni.

I bilanci
relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti
secondo le nuove disposizioni.

Articolo
223-duodecies. Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice
civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004,
devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni
inderogabili entro il 31 dicembre 2004.

Le deliberazioni
necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove
disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a
maggioranza semplice dei presenti.

L’articolo
2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all’adeguamento
dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per
l’adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della
legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione
all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di
gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle disposizioni di
cui al presente decreto sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le
modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla
data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e
dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle
disposizioni inderogabili del presente decreto.

Dalla data
del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le
società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se
costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e
statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l’articolo
2331, quarto comma, del codice civile.

Le
disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si
applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

Conservano le
agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le
modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari
dall’articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che
disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre
2004.

Articolo
223-terdecies. Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle
leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

Alle banche
popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano
ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n.
366 del 2001.

Articolo
223-quaterdecies. Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole
previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di
trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di
trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non
ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell’ammontare
minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo
223-quinquiesdecies. Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste
dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in
società con le maggioranze previste dall’articolo 2545-decies del codice senza
che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

L’obbligo di
devolvere le riserve indivisibili previste dall’articolo 2545-undecies del
codice si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della
cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi
dell’articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.

Articolo
223-sexiesdecies. Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività
produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del
Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a
mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso
strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo
sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità
prevalente.

Il Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all’articolo
2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale
generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati,
calcolate dall’Istat.

Articolo
223-septiesdecies. Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies
e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi
che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora
non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina
del liquidatore con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel
registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati
possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa
ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di
comunicazione dell’autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle
imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società
cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo.

Articolo
223-octiesdecies. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio
2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.

I bilanci
relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e quella del 31
dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o
secondo le nuove disposizioni.

I bilanci
relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti
secondo le nuove disposizioni.

Articolo
223-noviesdecies. Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1
gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società
cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate
secondo le nuove disposizioni.

Articolo
223-vinies. I procedimenti riguardanti società cooperative previsti
dall’articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo
le norme anteriormente vigenti.

Articolo
223-unvicies. Il limite di cinque anni previsto dall’articolo 2341-bis si
applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre
dalla medesima data.

Articolo
223-duovicies. Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 2362
del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre
dalla sua data di entrata in vigore.

Articolo
223-tervicies. Non si applica la lettera e) del primo comma dell’articolo 2437
del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma
del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.".