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L’ ordinanza del TAR Lazio che esclude la lista Mussolini dalle regionali in Lazio.
Lordinanza del TAR Lazio che esclude la lista Mussolini dalle regionali in Lazio.
Tar Lazio Sezione seconda bis ordinanza 18 marzo 2005, n. 1541
Presidente Giulia relatore Conti
Ricorrente Mussolini ed altri controricorrente Ministero dellinterno ed altri
Ordinanza
nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2005 per lannullamento, previa sospensione dellesecuzione, del provvedimento in data 12 marzo 2005, con cui lUfficio Centrale Regionale presso la Corte dAppello di Roma ha revocato il proprio precedente provvedimento in data 4 marzo 2005 con il quale é stata ammessa alle elezioni del presidente della giunta regionale del Lazio la lista Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini ed il provvedimento di questufficio in data 7 marzo 2005 con il quale è stata confermata la detta ammissione ed ha escluso la lista Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini dalla partecipazione alle elezioni per il presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Lazio che riterranno nei giorni 3 e 4 aprile 2005; del provvedimento dellUfficio Elettorale Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Latina in data 12 marzo 2005, con cui sono state dichiarate decadute la lista provinciale Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini nonché la lista Quadrifoglio contro il carovita del provvedimento dellUfficio Centrale Regionale presso la Corte dAppello di Roma, in data 7 marzo 2005, mai notificato né comunicato, con cui sono state invalidate n. 72 tra le 4300 sottoscrizioni di presentazione della lista regionale Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini;
di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi comprese le operazioni di cui allarticolo 11 della legge 108/68 ove eventualmente svolte;
visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso,
vista la domanda di sospensione dell esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
visto latto di costituzione in giudizio del Ministero dellInterno
udito il relatore Cons. Renzo Conti e uditi altresì per le parti gli Avvocati indicati nel verbale dudienza;
visti gli articoli 19 e 21, u.c., della legge 1034/71 e larticolo 36 del Rd 642/1907;
Premesso che oggetto del ricorso in trattazione è, in via principale, il provvedimento dellUfficio centrale regionale, con il quale la lista Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini è stata esclusa dalla partecipazione alle elezioni regionali relative alla Regione Lazio, che si terranno i giorni 3 e 4 aprile 2005, sul presupposto che dalle verifiche effettuate e consacrate in verbale, è risultato che numero 860 sottoscrizini della lista regionale sono stati identificati con documento non corrispondente a quello risultante dalla documentazione telematica autenticata prodotta.
Premesso, altresì, che tale verificata non corrispondenza non risulta contestata nella sua realtà fattuale, limitandosi i ricorrenti a rilevare illegittimità formali in ordine al procedimento seguito dallUfficio Centrale Regionale.
Considerato che il ricorso, ad un sommario esame consentito in sede cautelare, non appare, assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso:
il potere di verifica della regolarità delle liste di cui allarticolo 10, comma 1, n.1 della legge 108/68 non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può involgere anche la regolarità delle relative autenticazioni, come peraltro espressamente previsto al paragrafo 19, punto 2, delle istruzioni ministeiali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dellamministrazione;
tale potere non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli articoli 2702 e 2703 CC alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione;
nella specie, la non corrispondenza ‑ non contestata dai ricorrenti‑ del documento attraverso il quale sono stati identificati n. 860 sottoscrizione della lista regionale ricorrente e la documentazione telematica agli atti dellUfficio Centrale Regionale ‑ di cui parimenti non viene, contestato il contenuto ‑ deve ritenersi elemento idoneo a far venir meno, e comunque a rendere estremamente incerto, il presupposto sostanziale del procedimento di autenticazione delle firme, costituito dallaccertamento dellidentità dei predetti sottoscrittori e, conseguentemente, a rendere priva di valore lautenticazione delle medesime sottoscrizioni (cfr.CdS, Sezione quinta, 3212/01); con lulteriore conseguenza che dette sottoscrizioni devono ritenersi prive di valida autenticazione e, come tali, non computabili nel numero minimo prescritto dalla legge;
agli Uffici elettorali intimati, come ripetutamente affermato dala giurisprudenza (cfr. CdS, quinta, 1432/04; id., 6191/01; id.574/96; id. 19/1987), deve riconoscersi il potere di annullatre, in sede di autotutela, i propri provvedimenti di ammissione o di esclusione delle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce linizio della successiva fase procedimentale, senza la necessità della previa comunicazione dellavvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui allarticolo 7, comma 1, della legge 241/90 i nel procedimento elettorale (cfr. CdS, quinta, 111/96);
peraltro, nellarticolo 21 octies n. 2 della citata legge 241/90, introdotto dallarticolo 14 della recente leege 15/2005, è ora affermato il principio che la mancata comunicazione dellavvio del procedimento non é idonéa a determinare lannullabilità del provvedimento, nellipotesi della dimostrazione in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
trattandosi nella specie di provvedimento adottato da un organo amministrativo, non rilevano le modalità di acquisizione degli atti previste per il processo penale, né sono prescritte al riguarda determinate modalità dì acquisizione degli elementi di fatto rilevanti ai fini del provvedimento da adottare.
Considerato, infine, per quanto attiene al requisito del danno grave ed irreparabile, che, in una valutazione comparativa, appare nella specie nettamente prevalente linteresse dellamministrazione al corretto svolgimento delle elezioni di cui è causa, che sarebbe seriamente compromesso alla luce delle irregolarità accertate dallUfficio Centrale Regionale e delle altre ulteriormente denunciate e documentate, tutte non contestate dai ricorrenti sotto il profilo sostanziale;
Ritenuto che, per quanto sopra argomentato, non sussistono i presupposti per disporre laccoglimento dellistanza incidentale di sospensione degli atti impugnati
PQM
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dallamministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.