Enti pubblici

Wednesday 22 June 2005

L’ omissione della comunicazione dell’ avvio del procedimento alla luce della nuova normativa.

Lomissione della comunicazione dellavvio del procedimento alla luce della nuova normativa.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 14 giugno 2005 n. 3124 – Pres. Salvatore, Est. Scola – Cubolinea Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Pallottino, DAmario e De Marchi) c. Comune di Muggia (Avv.ti Pellegrino e Biagetti) e Scrocco (n.c.) – (conferma T.A.R. Friuli-Venezia Giulia – Trieste, 31 dicembre 2003 n. 975).

F A T T O

La Società Cubolinea impugnava, con apposito ricorso al T.a.r. di Trieste, lordine di sospensione dei lavori (impartito per la presunta alterazione delle quote del piano di campagna, segnalata al Comune di Muggia dal controinteressato Scrocco Arnaldo, proprietario confinante) e, con successivi motivi aggiunti, latto di annullamento dufficio della concessione edilizia 30 ottobre 2002 da essa ottenuta per la costruzione di una villetta unifamiliare, deducendo:

violazione dellart. 32, legge n. 1150/1942, in relaz. art. 98, legge reg. n. 52/1991, per omesso accertamento delle solo presunte irregolarità;

eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento e carenza di presupposti;

motivi aggiunti consistenti in violazione degli artt. 3 e 10, legge n. 241/1990, per omessa motivazione, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e carenza istruttoria per omessi sopralluoghi;

ancora motivi aggiunti sub specie di violazione degli artt. 7 ed 8, legge n. 241/1990 cit. (per omesso preavviso procedimentale), e vizio motivazionale circa il mancato riscontro delle osservazioni inoltrate dalla Cubolinea;

ulteriori motivi aggiunti sotto forma di eccesso di potere per travisamento ed erronei presupposti.

Il Comune intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva ritenuto in parte improcedibilie ed in parte infondato dai primi giudici, con sentenza poi impugnata dalloriginaria ricorrente per:

carenza di motivazione e distruttoria, travisamento e carenti presupposti per il disposto annullamento della citata concessione;

motivazione insufficiente ed illogica, travisamento, erronei presupposti e difetto istruttorio;

motivazione carente, incongrua ed illogica in rapporto alla configurabilità del dolo;

vizio motivazionale circa circa la ritenuta invalidità della concessione edilizia e carenza istruttoria;

carenza motivazionale circa i perseguiti interessi pubblici e difetto istruttorio;

erronea motivazione per omessa valutazione di presupposti e travisamento di fatti;

violazione dei principii in materia di autotutela, carenza istruttoria, travisamento ed omessa valutazione dei presupposti e dei contrapposti interessi coinvolti;

violazione di legge, erronei presupposti, vizio motivazionale ed ancora travisamento;

violazione degli artt. 7 ed 8, legge n. 241/1990 (per omesso preavviso procedimentale), vizio di motivazione, erronei presupposti e carenza istruttoria;

vizio di motivazione, omessa istruttoria ed errati presupposti;

disparità di trattamento, contraddittorietà e vizio istruttorio (in presenza di numerose concessioni rilasciate in base a rappresentazioni difformi dalle risultanze di piano);

richieste risarcitorie per i danni subiti dal manufatto bloccato in corso dopera e rimasto in balìa delle intemperie per circa un anno.

Il Comune di Muggia si costituiva in giudizio e, con controricorso, si opponeva allistanza cautelare (che veniva riunita al merito, dopo che in primo grado era stata respinta sia con precautelare decreto presidenziale che con ordinanza collegiale) ed allappello, ritenuto infondato in quanto sostanzialmente riproducente le medesime doglianze già abbondantemente confutate dai primi giudici con dovizia di argomentazioni.

La Cubolinea appellante, con due proprie memorie istruttorie, insisteva nella richiesta di apposita c.t.u. (estesa allintero piano, mediante la quale corroborare i suoi assunti, mentre il Comune appellato, con sua memoria istruttoria di replica, si opponeva (citando giurisprudenza di questa Sezione: v. dec. n. 1119/2004) ad una perizia da disporsi solo in appello (per violazione del doppio grado di giudizio) e chiedeva una consulenza intesa, invece, a chiarire profili di domanda già esaminati in primo grado (limitatamente al lotto Cubolinea), oltre allammissione di prove per testi.

Allesito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione dopo che, con altre rispettive memorie, le parti in causa avevano ulteriormente insistito sui propri assunti (soprattutto di carattere tecnico) ed il Comune appellato aveva depositato nota-spese.

D I R I T T O

Premesso che le varie istanze istruttorie qui dedotte si rivelano inaccoglibili, alla luce dellintervenuta trasformazione integrale del sito in esame, lappello è infondato e va respinto, dovendosi condividere la pronuncia dei primi giudici (così prescindendo dal doversi esaminare le preliminari eccezioni dinammissibilità, sollevate dal Comune appellato in rapporto allistanza cautelare ed alle tardive produzioni documentali dellappellante Cubolinea), risultando prive di pregio tutte le censure prospettate ed esaminabili congiuntamente, in quanto distinte sfaccettature di ununica doglianza sostanziale.

Infatti, le esistenti quote altimetriche di superficie, rilevate in sede di presentazione del p.r.p.c., integrano il presupposto essenziale per lattuazione del piano stesso, dato il carattere meramente orientativo delle indicazioni planivolumetriche di progetto, a differenza dei rilievi planialtimetrici (cfr. art. 3.1, n.t.a., p.r.p.c.).

Donde limpossibilità di confondere quote di progetto e quote di rilievo, le quali ultime non risultano opinabili in assenza di previa impugnazione della presupposta delib. C.c. (che le ha approvate) 27 febbraio 1998 n. 16, esclusa comunque ogni doglianza in sede di motivi aggiunti, dedotti in prime cure e proponibili solo avverso atti (della medesima serie procedimentale) conosciuti in corso di causa: il che esula dalla presente fattispecie.

Deve poi porsi in luce come lasserito nulla-osta alla presentazione del progetto (malgrado le riscontrate difformità) risulti smentito (in assenza di pertinente querela di falso) dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio promanante dal dipendente comunale geom. Frangini e di contenuto con ciò incompatibile.

Deve, a questo punto escludersi che possa ipotizzarsi un piano Muller in rapporto al Comune di Muggia, riferendosi esso unicamente al Comune di Trieste, quale grafico di riprese aerofotogrammetriche realizzate nel 1997 per le esigenze dellACEGAS S.p.a. (assicurante il servizio idrico nel territorio del Comune di Muggia): il rilievo cartografico risulta effettuato in scala 1/2000 (e non 1/500), in base ad esigenze imprenditoriali concernenti luso di reti di distribuzione idroelettrica, non necessitante di una peculiare precisione nellindicazione della quota altimetrica.

Questultima, ufficialmente rilevata nellarea di pertinenza dellimminente p.r.p.c. come pari a m. 132,2 (in prossimità di un pozzetto della pregressa fognatura comunale) sul livello del mare, costituisce il punto di riferimento per il rilievo del piano, di cui alla tav. 1 del rilievo planialtimetrico, a seguito di un mero aggiornamento della superata edizione della Carta tecnica regionale, recante la variante generale n. 11 al p.r.g.c. del 1990, operata dal Comune di Muggia.

Al che deve solo aggiungersi come i 350 punti rilevati sulla superficie (mediante luso di strumentazione tecnica di precisione) e cartografati in scala 1:2000 non possano che prevalere rispetto alla cartografia in scala 1:500, opposta dallappellante con lindicazione di un solo punto nel perimetro della proprietà di Cubolinea, senza personale verificazione topografica in loco.

Intuibilmente, la Cubolinea ha effettuato scavi di considerevoli proporzioni, circa i quali non ha mai fornito al Comune documentazione idonea a spiegarne lentità, con il connesso uso del terreno correlativamente estratto, che è ragionevole ritenere (in assenza di altre spiegazioni) sia semplicemente stato spostato da un sito allaltro del medesimo lotto, in tal modo innalzando il piano di campagna ed il livello del manufatto della differente quota della quale si discute.

Tanto induce a credere pure la circostanza che il muro a secco di arenaria, posto a valle del lotto presumibilmente scosceso ed inclinato, per la migliore stabilità del relativo versante, non potesse superare il mezzo metro circa (sufficiente a contenere una digradante scarpata descritta in non oltre m. 2), come da informazioni a suo tempo raccolte dai competenti funzionari municipali, mentre i chiusini in ferro non provano alcunché, nellimpossibilità di determinarne spostamenti eventualmente intervenuti nel corso dei lavori di cui si discute, mentre deve ritenersi preferibile condividere le conclusioni ricollegabili a quanto i tecnici comunali hanno potuto apprendere dalle dichiarazioni rese da soggetti indifferenti alle sorti della vertenza di cui si discute.

Le argomentazioni che precedono valgono a disattendere tutti i dedotti profili di eccesso di potere (nonché, in particolare, il vizio di motivazione reiteratamente prospettato), mentre non può lamentarsi alcuna significativa disparità di trattamento, invocando analoghi provvedimenti concessorii rilasciati dallo stesso Comune ad altri soggetti asseritamente versanti in analoghe situazioni, non essendo consentito invocare a proprio vantaggio illegittimi comportamenti eventualmente adottati dalla p.a. in favore di terzi.

Ancora, risulta privo di pregio pure il motivo dappello attinente al preavviso procedimentale (ex artt. 7 ed 8, legge n. 241/1990) asseritamente omesso, sia perché questultimo non occorre in presenza di procedimenti avviati ad istanza di parte o, comunque, nei quali i privati interessati abbiano avuto modo di interloquire adeguatamente (come nella specie), sia perché lart. 14, legge 11 febbraio 2005 n. 15, ne esclude la necessità quando emerga in giudizio che il provvedimento conclusivo non sarebbe stato diverso nei suoi contenuti (come la giurisprudenza amministrativa aveva già precedentemente sancito in vari casi).

Infine, la riscontrata infondatezza di tutte le dedotte doglianze esclude ogni possibile esame delle pur prospettate richieste risarcitorie, per la consolidata giurisprudenza in atto non proponibili di fronte a provvedimenti risultati legittimi.

Conclusivamente, lappello devessere respinto, con salvezza dellimpugnata sentenza, mentre le spese del giudizio di seconda istanza possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV,

respinge lappello;

compensa le spese del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 15 marzo 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in camera di consiglio con lintervento dei signori:

Presidente Paolo SALVATORE

Consigliere Antonino ANASTASI

Consigliere relatore estensore Aldo SCOLA

Consigliere Vito POLI

Consigliere Anna LEONI

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Aldo Scola Paolo Salvatore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

14/06/2005