Famiglia
L’ obbligo di mantenimento dei figli sorge con la nascita e non dal momento del riconoscimento. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE SENTENZA 16 dicembre 2004 – 28 febbraio 2005 n. 7552
L’obbligo di mantenimento dei figli sorge con la nascita e non dal
momento del riconoscimento.
SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE SENTENZA 16 dicembre 2004 – 28 febbraio 2005 n.
7552
Svolgimento del processo
1.1.-. Con sentenza in data
25-10-2003 il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Trento ha
assolto (omissis) dal reato di cui all’art. 570 n. 2 c.p. a lui ascritto perchè
il fatto non sussiste in ordine alla condotta
anteriore al riconoscimento del figlio e perchè il fatto non costituisce reato
in ordine alla condotta tenuta in epoca successiva.
Con sentenza in data 7-11-2003 la Corte di Appello
di Trento, in riforma della suindicata sentenza, ha
dichiarato (omissis)colpevole del reato a lui ascritto, e, concesse le
attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 400,00 di multa, oltre
al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile (da liquidarsi in separata sede, con provvisionale
immediatamente esecutiva di euro 9.000,00) e alla rifusione delle spese
sostenute dalla medesima parte civile, liquidate come da dispositivo.
1.2.-. Avverso la suindicata sentenza del 7-11-2003 ha proposto ricorso
per Cassazione, tramite il suo difensore, (omissis) chiedendone
l’annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si
deduce la violazione dell’artt.c.p.
e dell’art. 570, n. 2, c.p. con riferimento agli artt.
147, 148 e 261 c.c., in
quanto, ai sensi di queste ultime disposizioni, in epoca anteriore al riconoscimento,
difettando l’accertamento del rapporto di filiazione, non sarebbero neppure
configurabili i diritti ed i doveri che da esso derivano.
Con il secondo motivo si lamenta la
mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di Appello
del tutto incongruamente affermato la penale
responsabilità del (omissis) pur dopo avere dato atto che la (omissis) aveva
reiteratamente comunicato di essere in grado di assicurare al piccolo (omissis)
un agiato tenore di vita, rifiutando qualunque contributo per il mantenimento
del figlio, e che, d’altra parte, il ricorrente, ben prima di conoscere
d’esistenza della denuncia penale sporta contro di lui,aveva iniziato a versare
alla (omissis) un assegno di mantenimento per il minore pari a L. 500.000 mensili, oltre agli arretrati per circa L. 11.000.000.
Con il terzo motivo di ricorso si
eccepisce la erronea applicazione dell’art. 43 c.p.: il (omissis) avrebbe sempre espresso la precisa
volontà di contribuire al mantenimento del figlio e non avrebbe potuto farlo
per i rifiuti della (omissis) come sarebbe dimostrato dalla documentazione in
atti riportata nella sentenza di primo grado.
1.3.-. Nella imminenza
della odierna udienza la difesa della parte civile, (omissis) ha depositato una
memoria, con la quale si oppone all’accoglimento del ricorso proposto
nell’interesse del(omissis) In particolare, si rileva che l’art. 570, secondo
comma, c.p., non facendo alcun cenno alla formale
qualifica di genitore e limitando la punibilità alla sola omissione dei
"mezzi di sussistenza", non richiederebbe che l’agente sia genitore
legittimo o riconosciuto ma esigerebbe soltanto l’esistenza di un rapporto di
filiazione anche solo naturale. Secondo la parte civile,
tutti i motivi di ricorso sarebbero, in ogni caso, inammissibili, in
quanto implicanti vantazioni del fatto non consentite in sede di giudizio di
legittimità.
Motivi della decisione
2.1.-. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che correttamente a
(omissis) era ascritto il reato di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2 c.p.
per non avere contribuito in alcun modo al mantenimento del figlio naturale
Edoardo, facendogli mancare i mezzi di sussistenza, sia in
riferimento al periodo anteriore al suo riconoscimento sia in epoca successiva
ad esso. Nella disposizione citata, infatti, si parla di "discendenti di età minore" senza alcuna specificazione e, d’altra
parte, l’art. 540 c.p. stabilisce in generale la equiparazione agli effetti
penali della filiazione illegittima a quella legittima. In
effetti l’obbligo di garantire al figlio i mezzi di sussistenza sorge
con la procreazione e, del resto, nel caso di specie il fatto della
procreazione del piccolo (omissis) non è stato mai contestato nè dall’imputato, che ha poi preteso il riconoscimento del
figlio, nè dalla madre, che non ha mai negato,
nemmeno davanti al Tribunale peri Minorenni, che il (omissis) fosse il padre di
(omissis)
2.2.-. La giurisprudenza di questa
Corte ha chiarito che il reato di violazione degli obblighi di
assistenza familiare di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p. è a
dolo generico, non essendo necessario per la sua sussistenza che la condotta
omissiva venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i
mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (sez. 6^ sent.
185 del 740- 1993, rv. 197226). Tuttavia è pur sempre
indispensabile la inosservanza cosciente e volontaria
degli obblighi, che, nella fattispecie, si atteggia come consapevolezza di fare
mancare i mezzi di sussistenza al discendente di età minore. Risulta
dalle sentenze dei giudici di merito che il (omissis) inviò, al tempo della
gravidanza della (omissis) un assegno di L. 1.000.000
per "contribuire al benessere del bambino" e che successivamente,
durante il lungo periodo trascorso prima del riconoscimento, subì il rifiuto
della (omissis) a qualunque contributo e le manovre dilatorie e
ostruzionistiche della stessa per ritardare tale adempimento. Dopo il
riconoscimento del piccolo (omissis) l’imputato avanzò una offerta
di danaro e si svilupparono trattative tra i legali delle parti per definire l’entita della contribuzione, durante le quali il (omissis)
quanto meno dal giugno 2000, impose alla controparte il versamento di una cifra
quale contributo per il mantenimento del figlio. Le lettere riportate nella
sentenza di primo grado e la "intensa corrispondenza" tra gli
avvocati delle parti, pure ivi menzionata, dimostrano che tanto il padre che la
madre, almeno sino alla querela presentata da quest’ultima
in data 6-10-2000, avevano agito con la volontà di
trattare e di risolvere congiuntamente la questione del mantenimento. Ne deriva
che la mancata corresponsione da parte dell’imputato di alcunchè a titolo di mantenimento del figlio non può, in
questa situazione, configurarsi, quanto meno sotto il profilo soggettivo, come
inadempimento degli obblighi di assistenza familiare. Quanto al periodo
successivo alla querela, risulta che fin dal 9-1-2000
il (omissis) si dichiarò disponibile a incominciare i versamenti ed è documentalmente provato che, a decorrere da giugno 2001,
pur in difetto di un accordo sul quantum e sui contatti tra padre e figlio,
l’imputato iniziò a versare una somma mensile di L.
500.000, nonchè un importo una tantum di L. 11.000.000, pari agli arretrati maturati dalla data del
riconoscimento. Si tratta di fatti che, pur risultando
dalla sentenza di primo grado, sono stati sostanzialmente ignorati da quella di
appello, che si è limitata a definire, del tutto apoditticamente,
"irrilevante" la difesa dell’imputato nella parte in cui si asseriva
che era stato il patteggiamento della (omissis) a non rendere possibile gli
adempimenti dovuti. In ogni caso, le risultanze
illustrate denotano chiaramente la insussistenza nel caso in esame della
volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi
inerenti alla propria qualità, nella consapevolezza del bisogno in cui versava
il soggetto passivo.
2.3.-. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perchè il fatto non
costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza
rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre
2004.
Depositato in Cancelleria il 28
febbraio 2005.