Famiglia

Thursday 20 January 2005

L’ obbligo di mantenimento cessa se la figlia è pigra e rifiuta di lavorare lontano da casa

Lobbligo di mantenimento cessa se la figlia è pigra e rifiuta di lavorare lontano da casa

Cassazione

Sezione prima civile sentenza 13 dicembre 2004 18 gennaio 2005, n. 951

Presidente Saggio Relatore Adamo

Pm Golia ricorrente Polverini ed altri

Svolgimento del processo

Giuseppe Cavallaro chiedeva al Tribunale di Perugina di dichiarare cessato lobbligo di mantenere la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente.

A sostegno della propria richiesta il Cavallaro assumeva che la figlia nonostante avesse raggiunto da tempo la maggiore età non aveva terminato gli studi ed aveva rifiutato un posto di lavoro in banca in Milano, che il padre si era offerto di procurarle.

Si costituivano in giudizio Raffaella Cavallaro e la madre Valeria Polverini assumendo che la richiesta del Cavallaro era stata proposta in quanto questi non conosceva i fatti con i quali la ragazza si era dovuta confrontare, costituiti dalletà avanzata della nonna ultraottantenne e dalla malattia della madre, sicché essendosi dovuta dedicare allassistenza delle due donne non aveva trovato il tempo e la concentrazione mentale necessari per continuare gli studi.

Circa il rifiuto di trasferirsi a Milano Raffaella Cavallaro precisava che il rifiuto era stato causato dai pessimi rapporti intrattenuti con il padre che, fra laltro, si era formato una nuova famiglia.

Il Tribunale di Perugia con decreto in data 17.7.01 respingeva la domanda attrice.

Proponeva reclamo alla Corte di appello Giuseppe Cavallaro e il giudice di secondo grado accoglieva il reclamo e, per leffetto, dichiarava cessato lobbligo del padre di corrispondere alla figla lassegno di mantenimento.

Per la Cassazione del decreto della Corte dAppello propongono ricorso, fondato su due motivi, Valeria Polverini e Raffaella Cavallaro.

Resiste con controricorso Giuseppe Cavallaro.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di cassazione le ricorrenti denunziano limpugnato decreto per violazione e falsa applicazione degli articoli 147,148, 155, 433 Cc nonché degli articoli 4,5,6,9 legge 898/70.

Con il secondo motivo Raffaella Cavallaro e Valeria Polverini lamentano motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, nonché violazione  e falsa applicazione degli articoli 115,116, 356 Cpc.

Assumono le ricorrenti che la Corte dAppello non ha tenuto conto che lobbligo di mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma si protrae fino a quando questi non siano divenuti autosufficienti o sia accertato che lautosufficienza economica non sia raggiungibile per inerzia colpevole dei figli stessi.

La Corte territoriale ribaltando la decisione adottata dal Tribunale ha ritenuto che il mancato raggiungimento dellindipendenza economica di Raffaella Cavallaro sia dipeso esclusivamente dal comportamento colpevole della ragazza, senza tenere nella debita considerazione il fatto che la stessa si era dovuta occupare di assistere la madre malata e la nonna ultraottantenne, sicché ora si vede danneggiata dallavere privilegiato i sentimenti rispetto allutile personale.

In ordine al rifiuto di accettare lopportunità di lavoro offertale dal Cavallaro osservano le ricorrenti che lofferta formulata dal padre era meramente ipotetica, che la ragazza aveva pessimi rapporti con il padre, che si era anche formato una nuova famiglia, sicché particolarmente gravoso sarebbe stato per Raffaella lasciare la sua casa in Perugia.

I due motivi di ricorso vanno congiuntamente esaminati e respinti.

Invero risponde a verità che lobbligo di mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma nella specie tale principio è stato rispettato dalla Corte territoriale che ha ritenuto che il mancato raggiungimento dellautosufficienza economica andava attribuito a colpa della ragazza che fin da data anteriore allinsorgere della malattia della madre avrebbe potuto conseguire il diploma di laurea o comunque sostenere un maggior numero di esami ed inoltre che la signora Polverini per sei  anni dopo lintervento ha condotto una vita regolare sicchè ininfluente doveva ritenersi la malattia della madre nel mancato completamento degli studi da parte della ragazza.

In ordine poi alla non accettazione del posto di lavoro offertole dal padre va osservato che la Corte dAppello ha precisato che nella specie si trattava di una banca di rilevanza nazionale sicchè la signorina Cavallaro, dopo un iniziale periodo di lavoro in Milano, avrebbe potuto cercare di rientrare in Perugina, ove esistono sedi della banca stessa.

Infine in ordine alla pretesa violazione dellarticolo 433 Cc indicata nellepigrafe del primo motivo di ricorso si osserva che sia nel corpo del ricorso che nellimputato decreto non vi è menzione  dellobbligo di pagamento degli alimenti per cui si deve ritenere che lindicazione dellarticolo in questione sia stata inserita ad abundantiam

Pertanto essendo limpugnato decreto compiutamente motivato ed immune da vizi di diritto il ricorso va interamente respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso, spese compensate.