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L’ Italia cerca di mettersi al passo con l’ Europa. Al via il progetto PC ai giovani. DECRETO 8 aprile 2003. (GU n. 114 del 19-5-2003)
LItalia cerca di mettersi al passo con lEuropa. Al via il progetto PC ai giovani
DECRETO 8 aprile 2003
Istituzione di un fondo speciale, denominato «PC ai giovani», di cui all’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (GU n. 114 del 19-5-2003)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vsta la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l’art.
27, che istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani» (di
seguito: «Fondo»), destinato alla copertura delle spese relative
all’omonimo progetto (di seguito «Progetto») promosso dal
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, diretto ad
incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e
digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003, e prevede
che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalita’ di
presentazione delle istanze degli interessati, nonche’ di erogazione
degli incentivi, prevedendo anche la possibilita’ di avvalersi della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione;
Ritenuta l’opportunita’, al fine di assicurare un’attuazione piu’
rapida ed efficace dell’intervento agevolativo, di corrispondere
l’incentivo riconosciuto ai beneficiari sotto forma di una riduzione,
di pari importo, del prezzo di vendita, praticata all’atto
dell’acquisto dal rivenditore degli strumenti informatici, con
diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;
Ritenuta, altresi’, l’esigenza di avvalersi per la realizzazione
del Progetto della collaborazione di SOGEI – Societa’ generale
d’informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., in quanto risultano
essere gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e
delle competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale sotto
il profilo sia dell’efficienza delle procedure, sia dei costi
finanziari da sostenere lo scopo prefissato dal legislatore, secondo
le modalita’ stabilite dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, ammontare e oggetto
e validita’ temporale dell’incentivo
1. Alle persone fisiche nate nell’anno 1987 e che, quindi, compiono
il sedicesimo anno di eta’ nell’anno 2003, iscritte all’anagrafe
tributaria e residenti in Italia (di seguito: «beneficiari»), che
acquistano nel corso dello stesso anno 2003, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, un personal computer
(di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e
tipo, avente la configurazione di cui al comma 2, e’ riconosciuto,
all’atto dell’acquisto, un incentivo pari ad Euro 175,00 nei limiti
delle disponibilita’, come individuate ai sensi dell’art. 27 della
legge n. 289 del 2002.
2. Ai fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per «PC»
si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di
certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unita’ centrale e unita’ disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell’audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera,
mouse);
d) lettore CD Rom o DVD;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di
produttivita’ o gestionali;
f) predisposizione per l’accesso ad Internet (modem).
3. Il PC deve possedere la certificazione di qualita’ ISO 9001.2,
nonche’ la certificazione, rilasciata dal produttore ovvero
distributore del sistema operativo, per il sistema operativo
pre-installato.
4. Il contributo e’ concesso anche in caso di acquisto di una parte
del sistema, purche’ comprendente almeno le componenti di cui alle
lettere a), e) ed f).
5. I beneficiari potranno aderire al progetto entro e non oltre il
31 dicembre 2003.
Art. 2.
Modalita’ di conseguimento dell’incentivo
1. Per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il
conseguimento dell’incentivo la lettera loro trasmessa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono
illustrate le finalita’ del Progetto, viene attribuito un numero di
identificazione personale (di seguito «PIN») leggibile mediante
abrasione della pellicola su esso sovrapposta.
2. L’incentivo e’ conseguito all’atto dell’acquisto del PC presso
un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un
apposito simbolo riportato nel sito informatico di cui all’art. 3,
comma 1, esposto in modo visibile all’esterno dell’esercizio
commerciale.
3. I beneficiari forniscono al rivenditore il PIN e il numero di
codice fiscale, esibendo la carta di identita’ o altro documento
equivalente ai fini dell’identificazione personale.
4. L’incentivo e’ costituito da una riduzione, di pari importo, del
prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni
eventuale sconto commerciale.
5. I beneficiari che non abbiano ricevuto la lettera di cui
all’art. 2, comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al centro
di servizi (contact center) di cui all’art. 5, comma 1, lettera f).
Art. 3.
Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio
elettronico riportato nell’apposito sito del portale «www.
italia.gov.it», di seguito denominato sito, indicando gli estremi
identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo
indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla
Camera di commercio e manifestando la volonta’ di accettare le
condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo.
2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto
la propria responsabilita’ l’identita’ dell’acquirente e il suo
titolo di legittimazione, accede alla propria posizione sul sito di
cui al comma 1 e compila l’apposito foglio elettronico, trasferendovi
i dati relativi all’operazione e, specificatamente, le generalita’
dell’acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il
numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonche’
il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.
3. L’operazione di cui al comma 2 e’ automaticamente inibita in
caso di esaurimento delle disponibilita’ del Fondo.
4. A fronte di ogni operazione effettuata al rivenditore e’
riconosciuto un rimborso dell’ammontare della riduzione di prezzo
praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito di cui
al comma 1. Il relativo importo e’ corrisposto mensilmente al
rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all’atto
dell’adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente
bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale
emesso dalle Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del
medesimo della somma di Euro 3,00 per ogni operazione, oltre i
normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.
Art. 4.
Accesso alla Patente europea di informatica (ECDL)
1. I beneficiari che utilizzano l’incentivo possono ottenere
gratuitamente per via telematica attraverso Internet dal sito, un
pacchetto ECDL (european computer driving license) costituito dai
relativi moduli didattici. Gli stessi beneficiari, acquistata presso
il concessionario ECDL la carta personalizzata (skills card)
necessaria per la registrazione del risultato degli esami usufruendo
delle condizioni stabilite dall’apposita convenzione, potranno
gratuitamente sostenere gli esami presso le scuole pubbliche
abilitate, nel limite di una sola volta per ciascun modulo didattico.
L’eventuale ripetizione dell’esame non superato sara’ a carico del
partecipante alle condizioni stabilite dall’apposita convenzione. La
patente puo’ essere conseguita entro e non oltre il 30 giugno 2004.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono, altresi’, partecipare ad
un concorso per via telematica attraverso il sito. Il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie premia i migliori classificati nel
superare una prova di inventiva e capacita’ informatica per la
soluzione di un problema appositamente concepito i cui termini
saranno pubblicati sul sito.
3. Le spese per l’istituzione dei premi sono ricomprese
nell’importo complessivo delle spese di realizzazione del Progetto di
cui all’art. 6.
Art. 5.
L’attivita’ del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e
degli organismi esterni di collaborazione
1 . Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita’
stabilite dal presente decreto il Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito
il Ministero dell’economia e delle finanze, della collaborazione a
titolo oneroso di SOGEI – Societa’ generale d’informatica S.p.a. e di
Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:
a) la predisposizione dell’elenco dei nominativi dei beneficiari,
corredato dei relativi dati necessari per l’attuazione del Progetto;
b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie
all’assegnazione del PIN, al riconoscimento della posizione
comprovante la tipologia dell’attivita’ commerciale del rivenditore,
nonche’ all’esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;
c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;
d) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi
dell’art. 3, comma 4;
e) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito
necessarie allo svolgimento del Progetto;
f) l’organizzazione e la gestione di un centro di servizi
(contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di
cui all’art. 2, comma 5.
2. Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie provvede,
inoltre:
a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione
finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;
b) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio
dell’andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da
raggiungere;
c) provvedere a quanto necessario per l’erogazione dei corsi ECDL
e per il rimborso dei relativi esami sostenuti e superati, di cui
all’art. 4, comma 1, nonche’ ad istituire il concorso di cui al comma
2 del medesimo articolo ed alla verifica delle disponibilita’
esistenti al fine delle operazioni di cui all’art. 3, comma 3.
Art. 6.
Disposizioni finanziari
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 2, 3 e 5
relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo
nella misura massima del cinque per cento delle disponibilita’ come
individuate ai sensi dell’art. 27 della legge n. 289 del 2002.
2. La restante quota delle disponibilita’ di cui al comma 1 e’
utilizzata per la concessione degli incentivi e per il rilascio del
pacchetto ECDL.
3. Tutte le spese necessarie per l’attuazione del Progetto secondo
le modalita’ di cui al presente decreto sono a carico delle
disponibilita’ del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori
dal Dipartimento del tesoro su richiesta del Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie, corredata della relativa
documentazione di spesa.
4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi saranno
trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata per tranches di
uguale importo. Le tranches successive alla prima saranno erogate
ciascuna a seguito dell’avvenuto impiego della precedente. La quota
non impiegata dell’ultima tranche verra’ riversata all’erario secondo
modalita’ che saranno comunicate tempestivamente a Poste Italiane
S.p.a. dal Dipartimento del Tesoro.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione.
Roma, 8 aprile 2003
Il Ministro
dell’economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie
Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 340