Penale

Saturday 24 November 2007

L’ intervento della Corte Costituzionale sulle intercettazioni telefoniche dei parlamentari.

L’intervento della Corte Costituzionale
sulle intercettazioni telefoniche dei parlamentari.

Corte costituzionale – sentenza
19 – 23 novembre 2007, n. 390

Presidente Bile – Redattore Flick

Ritenuto in fatto

1. – Con l’ordinanza indicata in
epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e
6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art.
68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle
alte cariche dello Stato), nella parte in cui prevede che – ove la Camera competente neghi
l’autorizzazione all’utilizzazione delle intercettazioni «indirette» o
«casuali» di conversazioni cui ha preso parte un membro del Parlamento – la
relativa documentazione debba essere immediatamente distrutta, e che i verbali,
le registrazioni e i tabulati di comunicazioni, acquisiti in violazione del
disposto dello stesso art. 6, debbano essere dichiarati inutilizzabili in ogni
stato e grado del procedimento; anziché limitarsi a prevedere
l’inutilizzabilità di detta documentazione nei confronti del solo parlamentare
indagato.

Il rimettente riferisce che, nel
procedimento a quo, il pubblico ministero aveva fatto
istanza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, affinché
fosse richiesta alla Camera dei deputati l’autorizzazione all’utilizzazione di
alcune conversazioni telefoniche, intercettate su utenze in uso a terzi, alle
quali aveva preso parte un membro di detta Camera, iscritto nel registro delle
notizie di reato per fatti di turbativa d’asta aggravata in concorso.

I difensori del parlamentare si
erano opposti alla richiesta, osservando che il citato art. 6 concerneva – per
espressa previsione del comma 1 – le intercettazioni di conversazioni di membri
del Parlamento eseguite nel corso di procedimenti «riguardanti terzi»: ipotesi,
questa, che non ricorreva nella specie, essendo il parlamentare indagato nel
medesimo procedimento. I medesimi difensori avevano quindi prospettato al giudice
a quo la seguente alternativa: o ritenere applicabile l’art. 4 della legge n.
140 del 2003 (che richiede l’autorizzazione preventiva della Camera di
appartenenza al fine di eseguire intercettazioni nei confronti di un membro del
Parlamento), dichiarando di conseguenza inutilizzabili
le conversazioni telefoniche; ovvero sollevare questione di legittimità
costituzionale dei citati artt. 4 e 6, nella parte in cui – non disciplinando
espressamente il caso in esame – sembrerebbero consentire all’autorità inquirente
di intercettare «indirettamente» (ossia tramite utenze in uso a terzi) il
parlamentare indagato, rimettendo successivamente all’autorità giudiziaria la
scelta se utilizzare le conversazioni intercettate senza alcuna autorizzazione,
ovvero se chiedere una autorizzazione «postuma», in
applicazione analogica dell’art. 6, comma 2. Ad avviso della difesa, anche
questa seconda opzione interpretativa sarebbe stata irragionevole e non
rispettosa della garanzia prevista dell’art. 68, terzo comma, Cost., il quale fa riferimento alle intercettazioni, «in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni»: e, dunque – secondo
l’assunto difensivo – anche alle intercettazioni «indirette» del parlamentare,
eseguite nell’ambito del procedimento in cui risulta indagato.

Il giudice a quo dichiarava
manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata
dalla difesa, ritenendo che la norma applicabile nel caso di specie fosse
proprio l’art. 6 della legge n. 140 del 2003, e non l’art. 4, che disciplina le intercettazioni su utenze in uso al
parlamentare. Di conseguenza, richiedeva l’autorizzazione all’utilizzazione
delle intercettazioni alla Camera dei deputati, la quale, con delibera assunta
nella seduta del 20 dicembre 2005, la negava.

Ciò premesso, il rimettente
osserva come – a fronte del diniego della Camera – l’art. 6,
comma 5, della legge n. 140 del 2003 imporrebbe l’immediata distruzione
della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche delle
conversazioni cui ha preso parte il parlamentare. Prima di dar corso alla
distruzione, il giudice a quo ritiene, tuttavia, di dover sollevare questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2, 5 e 6 del
citato art. 6.

Al riguardo, il rimettente muove
dall’assunto che la disciplina complessiva, risultante dalla norma impugnata,
si sarebbe spinta «ben oltre il raggio di operatività delle guarentigie
parlamentari, previste dall’art. 68 Cost.». Tali guarentigie atterrebbero,
infatti, unicamente alle intercettazioni «dirette» delle conversazioni dei
parlamentari: non potendosi far leva, in contrario, sulla locuzione «in
qualsiasi forma», impiegata nel terzo comma dello stesso art. 68 Cost., la quale si riferirebbe non già alle intercettazioni
«indirette» od «occasionali», ma soltanto alle differenti modalità con le quali
la captazione delle conversazioni può avvenire ed ai diversi mezzi di
comunicazione intercettati. Occorrerebbe, di conseguenza, stabilire se
l’estensione della guarentigia, ad opera del
legislatore ordinario, anche alle conversazioni e comunicazioni contemplate
dall’art. 6 della legge n. 140 del 2003 esponga la disciplina adottata a
censure di illegittimità costituzionale.

A tale interrogativo il
rimettente risponde in senso affermativo, assumendo che le previsioni normative
censurate risulterebbero lesive, anzitutto, del principio di eguaglianza (art.
3 Cost.), sotto lo specifico profilo della parità di trattamento rispetto alla
giurisdizione. In rapporto a tale principio – il quale si colloca alle origini
della formazione dello Stato di diritto – il sistema delle immunità e delle
prerogative dei membri del Parlamento potrebbe, difatti, venire in rilievo solo
come eccezione e valere unicamente per i casi espressamente considerati, in
quanto ritenuti dal Costituente idonei ad interferire
sulla libera esplicazione della funzione parlamentare.

L’esigenza di preservare la
funzione parlamentare da indebite interferenze o condizionamenti, tuttavia, non
giustificherebbe affatto la distruzione della documentazione delle
intercettazioni «indirette» od «occasionali», prevista dal
comma 5 dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003. Detta distruzione –
come pure l’inutilizzabilità dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di
comunicazioni acquisiti in violazione del disposto dell’art. 6 della legge n.
140 del 2003, prevista dal comma 6 del medesimo
articolo – non avrebbe, infatti, nulla «a che vedere» con la libera
esplicazione delle funzioni parlamentari: discutendosi, da un lato, di
intercettazioni eseguite su utenze o presso luoghi non in uso a membri del
Parlamento; e, dall’altro lato, di conversazioni la cui utilizzabilità
processuale nei confronti del parlamentare risulta comunque preclusa dalla
mancata autorizzazione della Camera di appartenenza. La prevista distruzione
della documentazione si spiegherebbe, pertanto, unicamente con l’intento di
tutelare «oltre modo» la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare, con
ingiustificata subordinazione a questa del principio di eguaglianza.

La disciplina censurata
determinerebbe, in tale ottica, una irragionevole
disparità di trattamento fra gli indagati, a seconda che tra i loro
«interlocutori occasionali» vi sia stato o meno un membro del Parlamento (sia
esso, o no, indagato per lo stesso reato). Infatti – in caso di diniego
dell’autorizzazione, da parte della Camera di appartenenza – le conversazioni
in questione, benché legittimamente acquisite dall’autorità giudiziaria, dovrebbero
essere immediatamente distrutte, anziché rimanere inutilizzabili soltanto nei
confronti del parlamentare indagato; con la conseguenza che la tutela delle
prerogative parlamentari finirebbe per tornare a vantaggio anche degli indagati
non parlamentari.

In secondo luogo, ad avviso del
rimettente, risulterebbe leso l’art. 24 Cost., giacché
la distruzione immediata della documentazione – con conseguente perdita
irrimediabile delle conversazioni intercettate – potrebbe penalizzare o
compromettere il diritto di difesa degli indagati o di altre parti (prima fra
tutte, la persona offesa).

Da ultimo, la disciplina
denunciata si rivelerebbe incompatibile con l’art. 112 Cost.,
giacché l’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale
resterebbe inevitabilmente compresso o escluso dalla impossibilità di
utilizzare le conversazioni in parola, allorché queste costituiscano elemento
di prova rilevante nei confronti di indagati che non beneficiano delle
guarentigie di cui all’art. 68 Cost.

2. – È intervenuto nel giudizio
di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Ad avviso della difesa erariale,
l’avvenuta richiesta di autorizzazione all’utilizzazione delle intercettazioni
ed il diniego della stessa ad opera della Camera dei
deputati non consentirebbero di denunciare la pretesa violazione del principio
di obbligatorietà dell’azione penale tramite questione incidentale di legittimità
costituzionale: dovendo detta denuncia essere proposta sollevando conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato. Solo con tale strumento, infatti, sarebbe
possibile sindacare il merito della determinazione parlamentare: mentre
un’ipotetica censura riguardante l’obbligo di richiedere l’autorizzazione
avrebbe dovuto essere formulata prima di ottemperare a tale obbligo,
diversamente da quanto è accaduto nel giudizio a quo.

Parimenti inammissibili
risulterebbero le residue censure, riferite agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto – una volta determinatasi l’inutilizzabilità
delle intercettazioni – l’obbligo di distruzione resterebbe irrilevante nel
giudizio principale.

Considerato in diritto

1. – Il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Torino dubita, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140,
nella parte in cui stabilisce che – nel caso di diniego dell’autorizzazione
all’utilizzazione delle intercettazioni «indirette» o «casuali» di
conversazioni, cui ha preso parte un membro del Parlamento – la relativa
documentazione debba essere immediatamente distrutta; e che i verbali, le
registrazioni e i tabulati di comunicazioni, acquisiti in violazione del
disposto dello stesso art. 6, debbano essere dichiarati inutilizzabili in ogni
stato e grado del procedimento, anziché limitarsi a prevedere
l’inutilizzabilità della predetta documentazione nei confronti del solo
parlamentare indagato.

Ad avviso del rimettente, la
disciplina delle intercettazioni «indirette» o «casuali» dei parlamentari,
delineata dall’art. 6 della legge n. 140 del 2003, esorbiterebbe dai limiti
della garanzia prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost.,
la quale atterrebbe alle sole intercettazioni «dirette». Nella sua concreta
configurazione, detta disciplina verrebbe quindi a ledere l’art. 3 Cost., con riguardo al basilare principio della parità di
trattamento davanti alla giurisdizione. L’esigenza di preservare la funzione
parlamentare da indebite interferenze o condizionamenti – che ispira il sistema
delle immunità e delle prerogative dei membri del Parlamento – non
giustificherebbe, difatti, le previsioni oggetto di censura: e ciò perché si
discute di intercettazioni che non incidono sulla predetta funzione, in quanto
sono state eseguite su utenze o presso luoghi non in uso al parlamentare e la
loro utilizzabilità processuale nei confronti di quest’ultimo
resta comunque preclusa dalla mancata autorizzazione della Camera di
appartenenza.

Le disposizioni denunciate
tutelerebbero, piuttosto, il diverso interesse alla riservatezza delle
comunicazioni del parlamentare, subordinando ingiustificatamente ad esso il principio di eguaglianza. In conseguenza delle
previsioni normative in questione si determinerebbe, infatti, per un verso, una irragionevole disparità di trattamento fra gli indagati,
a seconda che tra i loro «interlocutori occasionali» vi sia o meno un membro
del Parlamento; e, per un altro verso, l’estensione di fatto delle prerogative
parlamentari a soggetti privi di tale qualifica.

Risulterebbe leso, altresì,
l’art. 24 Cost., giacché la distruzione immediata
della documentazione – con la perdita definitiva delle conversazioni
intercettate – rischierebbe di penalizzare il diritto di difesa degli indagati
o di altre parti (tra cui, anzitutto, la persona offesa); nonché l’art. 112
Cost., in quanto l’impossibilità di utilizzare le intercettazioni – quando
costituiscano elemento di prova nei confronti di indagati che non beneficiano
delle guarentigie di cui all’art. 68 Cost. – comprimerebbe l’obbligo del
pubblico ministero di esercitare l’azione penale.

2. – In via preliminare,
l’interpretazione della norma censurata, sulla cui base il
rimettente afferma la rilevanza della questione nel procedimento a quo, non può
ritenersi implausibile.

Il problema ermeneutico trae
origine dall’apparente discrasia tra i campi di applicazione degli artt. 4 e 6
della legge n. 140 del 2003. La prima delle due disposizioni regola l’ipotesi in
cui occorra «eseguire» intercettazioni «nei confronti»
di un membro del Parlamento (cosiddette intercettazioni «dirette»); e prevede
che, a tal fine, l’«autorità competente» debba richiedere l’autorizzazione
della Camera cui il parlamentare appartiene, in assenza della quale l’atto è
ineseguibile. Si tratta, dunque, di una autorizzazione
a carattere preventivo, concernente i casi nei quali il parlamentare si
presenta – non necessariamente in quanto indagato, ma anche (per diffuso
convincimento) quale persona offesa o informata sui fatti – come il
destinatario dell’atto investigativo.

Invece – come si desume dalla
clausola di riserva iniziale («fuori delle ipotesi previste dall’articolo 4») –
l’art. 6 attiene ai casi in cui le comunicazioni dell’esponente politico vengano intercettate fortuitamente, nell’ambito di
operazioni che hanno come destinatarie terze persone (cosiddette
intercettazioni «indirette» o «casuali»). In tale evenienza, il giudice per le
indagini preliminari, se ravvisa la necessità di far uso del materiale
probatorio (comma 2) – dovendo, per contro, essere distrutte le intercettazioni
irrilevanti, per ordine del giudice stesso, «a tutela della riservatezza»
(comma 1) – deve richiedere un’autorizzazione successiva alla Camera cui il
parlamentare appartiene o apparteneva al momento dell’intercettazione (si veda,
sul punto, l’ordinanza n. 389 del 2007): un’autorizzazione la quale condiziona,
cioè, non l’esecuzione dell’atto (ormai avvenuta), ma l’utilizzazione
processuale dei suoi risultati. Qualora l’assenso sia negato, la documentazione
delle intercettazioni va distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci
giorni dalla comunicazione del diniego (comma 5); inoltre, i verbali e le
registrazioni delle comunicazioni, acquisiti in violazione dello stesso art. 6
(e, segnatamente, in difetto di autorizzazione), sono dichiarati inutilizzabili
dal giudice, in ogni stato e grado del processo (comma 6).

In base al disposto del comma 1,
peraltro, presupposto di operatività della disciplina ora descritta è che
l’intercettazione occasionale del deputato o del senatore avvenga «nel corso di
procedimenti riguardanti terzi»: donde il dubbio circa il regime applicabile
allorché la captazione fortuita abbia luogo in procedimenti che – come quello a
quo – coinvolgano lo stesso parlamentare, unitamente ad altri soggetti. Ad
avviso del rimettente, simili intercettazioni
rimarrebbero egualmente soggette alla disciplina dell’art. 6, stante il
carattere residuale che la stessa assume, negli intenti del legislatore,
rispetto alla previsione dell’art. 4, di per sé non riferibile alle captazioni
considerate (lex minus dixit quam voluit). Questa lettura non è implausibile:
non solo perché conforme alla corrente prassi parlamentare in tema di
autorizzazioni e recepita, altresì, dalla giurisprudenza di legittimità; ma,
anche e soprattutto, in considerazione della oggettiva problematicità delle
possibili alternative esegetiche.

Il rilievo vale, innanzitutto,
per l’opinione secondo cui la fattispecie in discorso non ricadrebbe
nell’orbita applicativa dell’art. 6, ma in quella dell’art. 4. In base a tale tesi,
l’autorizzazione preventiva – prescritta da quest’ultima disposizione –
andrebbe richiesta chiunque sia la persona da intercettare, allorché un
parlamentare figuri tra gli indagati: e ciò in ragione della elevata
probabilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda
(anche) il parlamentare, finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove
pure il controllo venga materialmente effettuato su
altri soggetti. Siffatta dilatazione del perimetro applicativo dell’art. 4 si
basa, peraltro, su una presunzione priva di riscontro nella lettera della norma
(la quale, richiedendo il placet della Camera, per eseguire l’intercettazione
«nei confronti» del parlamentare, evoca una concreta ed attuale prospettiva di
intrusione nella sua sfera comunicativa); e introduce, al tempo stesso, una
limitazione all’attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento
razionale, specie quando il procedimento concerna
numerosi fatti e soggetti (la circostanza che uno solo fra gli indagati abbia
la qualità di deputato o senatore paralizzerebbe il mezzo di ricerca della
prova nei confronti di tutti).

A sua volta, la tesi alternativa,
secondo la quale l’ipotesi de qua non sarebbe regolata dalla legge – non
essendo riconducibile né alla previsione dell’art. 4 né a quella dell’art. 6 –
oltre a risultare, primo visu, contraria all’intento del legislatore della
legge n. 140 del 2003 (di ampia protezione delle comunicazioni del
parlamentare), determinerebbe una sperequazione palesemente irragionevole. In
tale prospettiva, infatti, il parlamentare sarebbe tutelato esclusivamente
rispetto alle intercettazioni occasionali effettuate in procedimenti che riguardino solo terzi; mentre resterebbe sfornito di
garanzia nei confronti delle intercettazioni occasionali eseguite in
procedimenti che riguardino anche lui stesso: intercettazioni i cui risultati,
pertanto, potrebbero essere utilizzati senza necessità di alcuna autorizzazione.

3. – Sotto diverso profilo, va
rilevato come il giudice a quo – che ha sollevato la questione dopo aver
chiesto, con esito negativo, l’autorizzazione all’utilizzazione delle
intercettazioni «indirette» ai sensi dell’art. 6 – non censuri, con l’incidente
di costituzionalità, la previsione dell’obbligo di richiedere detta
autorizzazione (allorché l’indagine coinvolga anche il parlamentare), ma
soltanto la regolamentazione degli effetti del suo diniego.

Come emerge dalla motivazione
dell’ordinanza di rimessione, il rimettente si duole segnatamente del fatto che
il legislatore ordinario – nell’estendere il regime di garanzia al di là
dell’ambito stabilito dall’art. 68, terzo comma, Cost.
(che si riferirebbe, in assunto, alle sole intercettazioni «dirette») – abbia
adottato una disciplina eccedente la finalità di preservare la funzione
parlamentare da indebite interferenze e condizionamenti; mentre solo questa
finalità potrebbe giustificare una deroga al principio della parità di
trattamento davanti alla giurisdizione. A tale scopo, nel caso di rifiuto
dell’autorizzazione, sarebbe sufficiente – secondo il rimettente – la semplice
inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare indagato.
Per contro, prevedendo la distruzione della documentazione e la sua
inutilizzabilità nei confronti di qualunque altro soggetto, il legislatore
avrebbe inteso, in realtà, tutelare un interesse diverso – quello alla
riservatezza delle comunicazioni del parlamentare – inidoneo a legittimare
deroghe al predetto principio fondamentale.

A fronte di tale petitum, le due
eccezioni di inammissibilità della questione, sollevate dall’Avvocatura dello
Stato, si rivelano infondate.

Quanto alla prima, infatti –
contrariamente a quanto sostiene la difesa erariale – le censure del rimettente
non investono il merito della decisione di diniego dell’autorizzazione adottata
dalla Camera; così da rendere necessario, in assunto, il ricorso al diverso
strumento del conflitto di attribuzioni.

Quanto alla seconda eccezione, la
questione risulta rilevante nel giudizio a quo – nella prospettiva del
rimettente – anche dopo il rifiuto dell’autorizzazione, proprio perché mira a
rimuovere (parzialmente) le conseguenze di detto rifiuto, che ancora debbono
prodursi nel procedimento principale.

4. – Ciò puntualizzato, deve
escludersi che il risultato perseguito dal giudice a quo – ossia la limitazione
del campo applicativo dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, ai casi in cui si debbano
utilizzare i risultati delle intercettazioni contro il parlamentare – possa
essere desunto dalla norma impugnata già in via di interpretazione.

La circostanza che il presupposto
della disciplina sia individuato in rapporto ai
procedimenti riguardanti «terzi»; la genericità del riferimento alla necessità
di utilizzazione delle intercettazioni, senza alcuna specificazione limitativa
rispetto ai soggetti; la perentorietà delle previsioni in tema di distruzione
del materiale e di inutilizzabilità, oggi censurate: sono tutti argomenti testuali
che ostano al recepimento dell’esegesi dianzi indicata. Quest’ultima, d’altra
parte, non rispecchierebbe la voluntas del legislatore, il quale – alla luce
dei lavori preparatori e del dibattito che ha preceduto la legge n. 140 del
2003 – intendeva sicuramente comprendere nell’art. 6 i casi di utilizzazione
nei confronti di terzi.

5. – Nel merito, la questione è
fondata, nei termini di seguito specificati.

5.1. – La disciplina delle
intercettazioni «indirette» – o, più propriamente, per quanto si dirà, delle
intercettazioni «casuali» – quale delineata dall’art. 6 della legge n. 140 del
2003, non può ritenersi in effetti riconducibile alla
previsione dell’art. 68, terzo comma, Cost.

Al riguardo, giova premettere
come, nell’ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono
immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al
principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione – principio che
si pone «alle origini della formazione dello Stato di diritto» (sentenza n. 24
del 2004) – debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo
normativo. Tale esigenza risulta accentuata dal passaggio – avutosi con la
legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, di riforma dell’art. 68 Cost. – ad
un sistema basato esclusivamente su specifiche autorizzazioni ad acta: un
sistema nel quale ogni singola previsione costituzionale attribuisce rilievo ad
uno specifico interesse legato alla funzione parlamentare e fissa, in pari
tempo, i limiti entro i quali esso merita protezione, stabilendo quali
connotazioni debba presentare un determinato atto processuale, affinché si
giustifichi il suo assoggettamento al nulla osta dell’organo politico.

Nella specie, dal testo dell’art.
68, terzo comma, Cost. («analoga autorizzazione è richiesta
per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma,
di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza») non può
ricavarsi alcun riferimento ad un controllo parlamentare a posteriori sulle
intercettazioni occasionali. La norma costituzionale ha riguardo, infatti, alla
«sottoposizione» di un parlamentare ad intercettazione e ad una
autorizzazione di tipo preventivo: il nulla osta è richiesto per
eseguire l’atto investigativo, e non per utilizzare nel processo i risultati di
un atto precedentemente espletato. Il che è confermato, ove ve ne fosse
bisogno, dal fatto che la norma richiama un’autorizzazione «analoga» a quella –
indubitabilmente preventiva – prevista dal secondo comma dello stesso art. 68
Cost. in rapporto alle perquisizioni personali o domiciliari, all’arresto e
alle misure privative della libertà personale.

Né giova, in senso contrario,
l’inciso «in qualsiasi forma», che nell’art. 68, terzo comma,
Cost. qualifica le intercettazioni soggette ad autorizzazione. Come emerge,
infatti, dai lavori preparatori della legge costituzionale n. 3 del 1993, detto
inciso fu introdotto dalla Camera dei deputati in sostituzione del riferimento
alle «intercettazioni telefoniche e ambientali», che compariva nel testo approvato
dal Senato della Repubblica il 19 giugno 1993: e ciò sia a fronte delle
perplessità di ordine tecnico, generate dall’impiego – in una norma
costituzionale – della locuzione «intercettazioni ambientali», estranea alla
terminologia del codice di rito; sia a fronte della opportunità di adottare una
formula più generica, atta ad abbracciare ogni possibile mezzo comunicativo.

Nell’intenzione del legislatore
costituzionale, dunque, l’espressione «in qualsiasi forma» si riferiva
unicamente alle modalità tecniche di captazione e ai tipi di comunicazione
intercettata; non già al carattere «diretto» o «casuale» della captazione. Di
ciò offre conferma la stessa legge n. 140 del 2003, nella quale l’identica
espressione «in qualsiasi forma» compare – col significato ora indicato – a
proposito sia delle intercettazioni «dirette» (art. 4,
comma 1) che di quelle «indirette» (art. 6, comma 1).

5.2. – La ratio della garanzia
prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. converge,
d’altro canto, con la lettera della norma.

L’art. 68 Cost. mira a porre a
riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull’esercizio
del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti
investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà
fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di
condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della
giurisdizione. La necessità dell’autorizzazione viene meno, infatti, allorché
la limitazione della libertà del parlamentare si connetta
a titoli o situazioni – come l’esecuzione di una sentenza di condanna
irrevocabile o la flagranza di un delitto per cui sia previsto l’arresto
obbligatorio – che escludono, di per sé, la configurabilità delle accennate
evenienze.

Destinatari della tutela, in ogni
caso, non sono i parlamentari uti singuli, ma le Assemblee nel loro complesso.
Di esse si intende preservare la funzionalità,
l’integrità di composizione (nel caso delle misure de libertate) e la piena
autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario
(si veda, al riguardo, con riferimento alla perquisizione domiciliare, la
sentenza n. 58 del 2004): il che spiega l’irrinunciabilità della garanzia
(sentenza n. 9 del 1970).

In tale prospettiva, l’autorizzazione
preventiva – contemplata dalla norma costituzionale – postula un controllo
sulla legittimità dell’atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione
dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il
bene protetto si identifica, infatti, con l’esigenza di assicurare il corretto
esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e
non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore,
libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell’atto; tali
interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per
la generalità dei consociati.

Questo rilievo vale anche in
rapporto alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Richiedendo il
preventivo assenso della Camera di appartenenza ai fini dell’esecuzione di tale
mezzo investigativo, l’art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare la
riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale. Quest’ultimo
diritto trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell’art. 15
Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e
segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato
dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

L’ulteriore garanzia accordata
dall’art. 68, terzo comma, Cost. è strumentale, per
contro, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari:
volendosi impedire che l’ascolto di colloqui riservati da parte dell’autorità
giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo
svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e
pressioni sulla libera esplicazione dell’attività. E ciò analogamente a quanto
avviene per l’autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di
corrispondenza, il cui oggetto ben può consistere anche in documenti a
carattere comunicativo.

5.3. – Nel caso delle
intercettazioni fortuite, peraltro, l’eventualità che l’esecuzione dell’atto
sia espressione di un atteggiamento persecutorio – o, comunque, di un uso
distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento,
volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni –
resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell’ingresso del parlamentare
nell’area di ascolto.

Né, d’altra parte, si può
ritenere che il nulla osta successivo della Camera all’utilizzazione del mezzo
probatorio sia imposto dall’esigenza di evitare una surrettizia elusione della
garanzia dell’autorizzazione preventiva: elusione che si realizzerebbe
allorché, attraverso la sottoposizione ad intercettazione di utenze telefoniche
o luoghi appartenenti formalmente a terzi – ma che possono presumersi
frequentati dal parlamentare – si intendano captare, in realtà, le comunicazioni
di quest’ultimo. Al riguardo, va infatti osservato che
la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza
autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello
che conta – ai fini dell’operatività del regime dell’autorizzazione preventiva
stabilito dall’art. 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la
disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto d’indagine. Se
quest’ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni
del parlamentare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a
prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze
sottoposte a controllo appartengano a terzi.

La previsione – nella norma
costituzionale – dell’autorizzazione preventiva al compimento dell’atto, e non
anche dell’autorizzazione successiva all’utilizzazione dei suoi risultati, è
del tutto coerente con tale prospettiva: giacché, nella prima ipotesi,
l’autorità giudiziaria è comunque in grado di chiedere in anticipo l’assenso
della Camera cui appartiene il parlamentare. Dall’ambito della garanzia
prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. non esulano,
dunque, le intercettazioni «indirette», intese come captazioni delle
conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le
utenze dei suoi interlocutori abituali; ma, più propriamente, le
intercettazioni «casuali» o «fortuite», rispetto alle quali – proprio per il
carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare – l’autorità
giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet
della Camera di appartenenza.

Sotto questo profilo, si deve
quindi ritenere che la previsione dell’art. 68, terzo comma,
Cost. risulti interamente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall’art.
4 della legge n. 140 del 2003, le cui statuizioni debbono necessariamente
interpretarsi in coerenza con quelle del precetto costituzionale che esso mira
ad attuare. La disciplina dell’autorizzazione preventiva, dettata dall’art. 4,
deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte
le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario
dell’attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di
diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula «eseguire nei
confronti di un membro del Parlamento […] intercettazioni, in qualsiasi forma,
di conversazioni o comunicazioni», che compare nella norma ordinaria.

Per contro, l’autorizzazione
successiva prevista dall’art. 6 della legge n. 140 del 2003 – ove configurata
come strumento di controllo parlamentare sulle violazioni surrettizie della
norma costituzionale – non solo non sarebbe indispensabile per realizzare i
fini dell’art. 68, terzo comma, Cost.; ma verrebbe a
spostare in sede parlamentare – in una situazione nella quale risulterebbe
eventualmente attivabile anche il rimedio del conflitto di attribuzioni – un
sindacato che trova la sua sede naturale nell’ambito dei rimedi interni al
processo. Con il rischio – da taluni paventato – che un siffatto meccanismo
possa porsi addirittura in contrasto con la stessa norma costituzionale,
attribuendo, di fatto, all’Assemblea parlamentare – nel caso di concessione
dell’autorizzazione – la facoltà di “sanare”, rendendoli utilizzabili, mezzi di
prova acquisiti contra constitutionem.

5.4. – Al regime autorizzatorio
prefigurato dalla disposizione denunciata si è attribuita – oltre a quella di
evitare le elusioni – anche una diversa ratio. L’autorizzazione
all’utilizzazione dei risultati dell’atto mirerebbe, cioè, ad impedire che,
immettendo nel circuito processuale la documentazione dei colloqui
accidentalmente captati, si determini una loro
divulgazione strumentale: e ciò in situazioni nelle quali quella documentazione
dovrebbe essere, invece, prontamente distrutta per la sua irrilevanza, secondo
quanto è previsto – «a tutela della riservatezza» – dal comma 1 dell’art. 6, in sostanziale assonanza
con la norma generale dell’art. 269, comma 2, del codice di procedura penale.
Tale documentazione potrebbe essere così impiegata, tramite la cassa di
risonanza dei mass media, a fini di pressione politica.

A prescindere, peraltro, dalla
reale idoneità del diniego dell’assenso successivo, all’esito di dibattito in
Assemblea, a porre al riparo il parlamentare da temute strumentalizzazioni
giornalistiche, neppure l’anzidetta ratio può essere ricondotta alle previsioni
dell’art. 68, terzo comma, Cost.: giacché essa
comporta un evidente mutamento dell’oggetto del sindacato parlamentare,
rispetto a quello prefigurato nella norma costituzionale.

Nella prospettiva in questione,
difatti, la Camera
di appartenenza del parlamentare non sarebbe più chiamata a vagliare i
presupposti di esecuzione dell’atto invasivo, per impedire intrusioni indebite
dell’autorità giudiziaria nella sfera delle comunicazioni riservate
dell’esponente politico (nella specie, l’intrusione si è già consumata);
ma verrebbe chiamata a verificare la correttezza della successiva
valutazione giudiziale circa la rilevanza processuale dei risultati dell’intercettazione
(legittimamente eseguita). In altre parole, alla Camera verrebbe
attribuito un potere di sindacato non sull’espletamento o meno del mezzo di
ricerca della prova – com’è nella logica generale delle immunità previste
dall’art. 68 Cost. – ma sulla gestione processuale di una prova già formata.

Tale diversa angolazione del
sindacato è stata, del resto, affermata dalla stessa prassi parlamentare in
tema di autorizzazioni. In essa si è espressamente
affermato che il parametro – sulla base del quale consentire o negare
l’utilizzazione delle intercettazioni «indirette» – non possa essere quello
«del fumus persecutionis, venendo in rilievo il risultato probatorio di
un’istruttoria già effettuata, ma piuttosto la rilevanza e l’utilizzabilità
processuale di tale risultato rispetto all’oggetto dell’accusa» (in questo
senso, la relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei
deputati presentata alla Presidenza il 19 marzo 2007, doc. IV, n. 6-A).

5.5. – Escluso, pertanto, che la
disciplina censurata possa considerarsi “costituzionalmente imposta” dall’art.
68, terzo comma, Cost., resta da chiarire se la stessa
possa ritenersi comunque “costituzionalmente consentita”. Si tratta di
stabilire, cioè, se il legislatore ordinario sia abilitato a prevedere – in
un’ottica di prevenzione di ipotizzabili condizionamenti sullo svolgimento del
mandato elettivo – forme speciali di tutela della riservatezza del
parlamentare, rispetto ad un mezzo di ricerca della prova particolarmente
invasivo, come le intercettazioni. E ciò pur tenendo conto che le esigenze di
protezione in materia risultano particolarmente avvertite in conseguenza di un
fenomeno patologico che incide, di per sé, sulla generalità dei cittadini:
quello, cioè, della disinvolta diffusione, anche a mezzo
della stampa, dei contenuti dei colloqui intercettati, spesso anche per
le parti irrilevanti ai fini del processo.

Al suddetto quesito, la Corte è chiamata a dare
risposta, in questa sede, nei limiti del petitum del giudice rimettente: ossia,
unicamente per quanto attiene alla prevista inutilizzabilità erga omnes e alle
radicali conseguenze del rifiuto di autorizzazione della Camera (distruzione
del materiale, con perdita irrimediabile dei dati probatori da esso offerti, anche quando vengano in rilievo posizioni di
terzi); non, invece, per quanto attiene al profilo – che resta impregiudicato –
della disciplina circa l’utilizzabilità o meno delle intercettazioni casuali
nei confronti dello stesso parlamentare intercettato.

Sotto l’aspetto censurato, le disposizioni
impugnate si rivelano incompatibili con il fondamentale principio di parità di
trattamento davanti alla giurisdizione. Dette disposizioni accordano, infatti,
al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell’art. 68 Cost., che – per l’ampiezza della sua previsione e delle sue
conseguenze – finisce per travolgere ogni interesse contrario: giacché si
elimina, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente
formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno
interloquito con il parlamentare.

In questo modo, viene quindi introdotta una disparità di trattamento non
soltanto tra il titolare del mandato elettivo e i terzi – tema, quest’ultimo,
che il giudice a quo non sottopone al giudizio di questa Corte – ma tra gli
stessi terzi. Le intercettazioni eseguite nel corso di un procedimento penale,
infatti, possono contenere elementi utili, o addirittura decisivi, sia per le
tesi dell’accusa che per quelle della difesa. Ne deriva che, coeteris paribus,
la posizione del comune cittadino, cui quegli elementi nuocciano
o giovino, viene a risultare differenziata – eventualmente, sino al punto da
determinare il passaggio da una pronuncia di condanna ad una assolutoria (e
viceversa); ovvero, quanto al danneggiato dal reato, il passaggio dal
riconoscimento al diniego della pretesa risarcitoria – in ragione della
circostanza, puramente casuale, che il soggetto sottoposto ad intercettazione
abbia avuto, come interlocutore, un membro del Parlamento.

Al tempo stesso, impedendo di
utilizzare le intercettazioni in questione anche nei confronti di soggetti non
parlamentari, le disposizioni in parola finiscono, di fatto – senza alcuna base
di legittimazione costituzionale – per configurare una immunità
a vantaggio di soggetti che non avrebbero comunque ragione di usufruirne, in
quanto non chiamati ad esercitare alcun mandato elettivo.

In sostanza, ciò che rende
contrastante il complesso di norme in esame non soltanto con il parametro
dell’eguaglianza, ma anche con quello della razionalità intrinseca della scelta
legislativa, è il fatto che – per neutralizzare gli effetti della diffusione
delle conversazioni del parlamentare, casualmente intercettate – sia stato
delineato un meccanismo integralmente e irrimediabilmente demolitorio,
omettendo qualsiasi apprezzamento della posizione dei terzi, anch’essi
coinvolti in quelle conversazioni.

6. – I commi 2, 5 e 6 dell’art. 6
della legge n. 140 del 2003 vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente
illegittimi nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si
applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei
confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o
comunicazioni sono state intercettate.

La declaratoria di illegittimità
costituzionale comporta che l’autorità giudiziaria non debba munirsi
dell’autorizzazione della Camera, qualora intenda utilizzare le intercettazioni
solo nei confronti dei terzi. Invece, qualora si voglia far uso delle
intercettazioni sia nei confronti dei terzi che del parlamentare, il diniego
dell’autorizzazione non comporterà l’obbligo di distruggere la documentazione
delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile limitatamente ai terzi.

Le residue censure del giudice
rimettente, riferite agli altri parametri evocati, restano assorbite.

PQM

La Corte costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, della
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato), nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi
prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere
utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui
conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.