Penale

Tuesday 06 December 2005

L’ insulto sporco negro non è ingiuria aggravata dai motivi di odio razziale

Linsulto sporco negro non è ingiuria aggravata dai motivi di odio razziale

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 17 novembre-5 dicembre 2005, n. 44295

Presidente Calabrese Relatore Dubolino

Pg Giulanella ricorrente Paoletich

Rilevato in fatto

– che con limpugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Trieste il 5 dicembre 200 1, Paoletich Davide venne ritenuto responsabile di rissa aggravata (articolo 588, comma 2, Cp), lesioni volontarie aggravate (articoli 582, 585, 576 n. 1 e 61 n. 2 Cp) ed ingiurie aggravate (articoli 594 Cp e 3, comma 1, del Dl 122/93 convertito con modifiche in legge 205/93); ‑ che, per quanto riguarda il reato di ingiurie aggravate, esso era consistito, secondo laccusa, nellavere limputato proferito allindirizzo di alcune straniere di origine colombiana espressioni quali: sporche negre, cosa fanno queste negre qua; il che, ad avviso della corte dappello, dava luogo alla configurabilità della contestata aggravante giacché ‑ si afferma lobiettivo era la specifica indicazione delletnia di appartenenza delle ragazze e la loro condizione di emigrate di colore che le privava del diritto di rimanere in Italia e la frase adoperata denota chiaramente che laggressione fu motivata da intolleranza e risentimento razziale; concetto, questo ribadito con lulteriore affermazione che il reiterato uso dellespressione negre aveva evidenziato il reale pensiero degli aggressori, mosso da finalità di odio razziale e/o etnico; ‑ che avverso la sentenza dappello ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Paoletich, denunciando violazione e falsa applicazione dellarticolo 3 del Dl 122/93 sullassunto, in sintesi, che la corte di merito avrebbe apoditticamente ritenuto la sussistenza della contestata aggravante del reato di ingiuria (che altrimenti sarebbe stato non perseguibile per difetto di querela), senza verificare se limputato avesse realmente agito al fine di indurre altri a comportamenti discriminatori basati sullodio razziale, come, in realtà, sarebbe richiesto per la configurabilità di detta aggravante.

Considerato in diritto

– che larticolo 3, comma 1, del Dl 122/93, convertito con modifiche in legge 205/93, nel prevedere come circostanza aggravante, per quanto qui rileva, quella che il fatto sia stato commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, mostra chiaramente come il legislatore abbia in questo caso attribuito rilevanza allodio non in quanto semplice movente dellazione ma appunto in quanto costituente finalità esterna della medesima, posta in rapporto di equivalenza con quella della discriminazione, giacché, altrimenti, avrebbe adoperato lespressione motivi, indicativa non delle finalità ma delle pulsioni interne dellagente, cosi come appare, ad esempio, nella formulazione dellarticolo 61 n. 1 Cp, e, addirittura, in quella dellarticolo 3, comma 1, lettera b), della legge 654/75, quale riformulato proprio dallarticolo 1 dello stesso Dl 122/93, in cui si prevede come reato quello di chi commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; differenziazione, questultima, che non può certo ritenersi, per il rispetto dovuto al legislatore, come derivante dal caso, per cui non può, linterprete, non trarne le dovute conseguenze,

nellosservanza del primo e fondamentale dei criteri ermeneutici (quello basato sul significato proprio delle parole) dettati dallarticolo 12, comma 1, delle preleggi; ‑ che, pertanto, ai fini della configurabilità dellaggravante in questione, non può considerarsi sufficiente che lodio etnico, nazionale, razziale o religioso sia stato, più o meno riconoscibilmente, il sentimento che ha ispirato dallinterno lazione delittuosa, occorrendo invece che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile allesterno ed a suscitare in altri il suddetto, riprovevole sentimento o comunque a dar luogo, in futuro o nellimmediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per ragioni di razza, nazionalità, etnia o religione; principio, questo, da considerarsi tanto più valido in quanto, anche con riferimento al reato di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 654/75, questa Corte, Sezione terza penale, in un passaggio motivazionale della sentenza 7421/02, Orrù ed altri, ha puntualizza che, ai fini della verifica circa la sussistenza o meno di detto reato, occorre che il giudice valuti la condotta posta in essere dallagente nel suo contenuto non solo oggettivo, ma anche soggettivo, cercando di enucleare la finalità ispiratrice della condotta medesima; ‑ che, oltre a ciò, occorre altresì tener presente che lespressione odio, adoperata dal legislatore, ha un suo ben preciso significato, indicativo di un sentimento estremo di avversione implicante il desiderio del maggior male possibile per chi ne forma oggetto; ragion per cui non può, linterprete, qualificare sic et simpliciter come odio qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, sol perché riconducibile a motivazioni (per quanto censurabili esse possano essere ritenute), attinenti alla razza, alla nazionalità, alletnia o alla religione, dovendo invece verificare, sulla base di elementi per quanto possibile obiettivi, se si sia o meno in presenza di vero e proprio odio nel senso dianzi indicato; ‑ che, infine, anche per quanto riguarda la nozione di discriminazione, essa, al fini che qui interessano, non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, fra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione, ma deve essere tratta esclusivamente dalla definizione che si rinviene nellarticolo 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge 654/75, secondo cui (nel testo italiano), «lespressione discriminazione razziale sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lascendenza o lorigine etnica, che abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di parità, dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica»; definizione, questa, che risulta poi ripresa, pressoché alla lettera, dallarticolo 43 comma 1 del Tu sullimmigrazione emanato con D.Lgs 286/98 e successive modifiche, il quale fa ad essa seguire, al comma 2, una serie di esemplificazioni che alla stessa definizione comunque si attagliano, senza in alcun modo modificarne il contenuto;

– che, nella specie, non può dirsi che ai suddetti principi si sia ispirato il giudice di merito, avendo esso ritenuto, come si rileva dal passo motivazionale sopra riportato in narrativa, che bastasse a rendere configurabile laggravante in questione il solo fatto che l aggressione (termine già poco confacente alla natura del reato di ingiurie, cui la detta aggravante si riferiva), fosse stata motivata da intolleranza e risentimento razziale, per quindi apoditticamente affermare che luso dispregiativo del termine negre, accompagnato da altri epiteti ingiuriosi, avrebbe rivelato il reale pensiero degli aggressori, mosso da finalità di odio razziale e/o etnico, laddove si sarebbe dovuto invece dimostrare, alla stregua dei sopra illustrati criteri di interpretazione della norma, come e perché non il pensiero, ma la condotta ingiuriosa addebitata allimputato fosse da ritenere consapevolmente finalizzata e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile e suscitare in altri proprio quel sentimento di odio (e non altri di diversa natura o intensità quali la semplice avversione, lantipatia, il disprezzo e simili), ovvero a dar luogo al concreto pericolo di immediati o futuri comportamenti discriminatori basati sulla differenza di razza e specificamente riconducibili alla surriportata definizione normativa di discriminazione;

‑ che, pertanto, limpugnata sentenza non può che essere annullata, nel capo oggetto di ricorso, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte dappello di Trieste la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o che ritenesse di dover acquisire, dovrà tuttavia attenersi ai principi di diritto dianzi illustrati;

PQM

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiuria, in relazione alla contestata aggravante, con rinvio ad altra sezione della corte dappello di Trieste per nuovo esame.