Penale

Monday 13 March 2006

L’ insulto anche razziale è scriminato se sussiste la reciprocità di offese.

Linsulto anche razziale è scriminato se sussiste la reciprocità di offese.

Cassazione Sezione quinta penale (cc) sentenza 22 febbraio-10 marzo 2006, n. 8475

Presidente Calabrese Relatore Dubolino

Ricorrente Pm in proc. Rossi

Rilevato in fatto

Che con limpugnata sentenza il Gip del Tribunale di Firenze, a fronte di richiesta di emissione di decreto penale nei confronti di Rossi Susanna per il reato di ingiurie, aggravato dalla presenza di più persone e dalla finalità di discriminazione razziale, commesso nei confronti di Sahoud Mohamed Lakhdar, cui sarebbe stata rivolta dalla Rossi lespressione negro di merda, pronunciò sentenza di proscioglimento ex articolo 129 Cpp ritenendo, previa esclusione della contestata aggravante della finalità di discriminazione, che fossero presenti entrambe le condizioni previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dellarticolo 599 Cpp essendovi stata reciprocità di offese ed avendo altresì la Rossi agito in stato dira; ciò sulla base di quanto risultante dalla ricostruzione della vicenda, secondo cui, essendo la Rossi ed il Sahoud colleghi di lavoro ed essendosi, il secondo, presentato (come peraltro da lui preannunciato) in ritardo, ne era nata una certa confusione, per cui il Sahoud si era ad un certo punto rivolto alla Rossi dicendole sei cattiva, ce lhai con me ed augurandole del male per la sua famiglia; al che la Rossi aveva ribattuto con lespressione incriminata, preceduta, secondo uno dei testi, dalle parole il mio figliolo tu lo lasci stare;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura della Repubblica, denunciando:

1) erronea applicazione dellarticolo 3 del Dl 122/93 convertito con modificazioni in legge 205/93, per essere stata indebitamente esclusa la contestata aggravante della finalità di discriminazione razziale, resa invece evidente, ad avviso del ricorrente, dal testuale tenore dellespressione attribuita allimputata;

2) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della ritorsione e della provocazione, sullassunto, in sintesi, che, in primo luogo, le parole pronunciate dal Lakhdar nei confronti della Rossi non sarebbero state da considerare offensive, in quanto costituenti, per la prima parte, una mera doglianza e, per altra, uno sgradevole anatema, in secondo luogo, ed in relazione allipotizzata provocazione, dette parole non sarebbero state tali da costituire fatto ingiusto, in quanto pronunciate a seguito dei rilievi per il ritardo, verosimilmente apprezzati come vessatori, e lespressione discriminatoria pronunciata di rimando dalla Rossi sarebbe stata da considerare comunque sproporzionata per eccesso di offensività e di afflizione

Considerato in diritto

Che va preliminarmente esclusa ogni rilevanza della questione circa la configurabilità o meno della contestata aggravante della finalità di discriminazione razziale, non presentando essa, nella specie, concreta incidenza sulle effettive ragioni del proscioglimento, da individuarsi, alla stregua del dispositivo dellimpugnata sentenza (nonostante che il giudice di merito abbia ritenuto di pronunciarsi anche su detta aggravante), soltanto nella ritenuta sussistenza delle condizioni di cui allarticolo 599 commi 1 e 2, Cp, la cui operatività, in assenza di specifiche previsioni limitatrici, è del tutto indipendente dalla eventuale presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

che, ciò premesso, e dovendosi quindi limitare lesame del ricorso solo al secondo dei motivi che ne sono posti a sostegno, lo stesso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) con riguardo alla causa di non punibilità costituita dalla reciprocità delle ingiurie, appare del tutto incensurabile la ritenuta offensività delle espressioni proferite dal Lakhdar nei confronti della Rossi, alle quali costei ebbe a reagire con le altre indicate nel capo di imputazione, non potendosi dubitare che costituisca lesione dellonore e del decoro di taluno lattribuirgli connotazioni di cattiveria tali da meritargli disgrazie familiari ed apparendo, per converso, qualificabile come mera e soggettiva opinione del ricorrente Ufficio quella secondo cui le suddette espressioni costituirebbero, invece, soltanto una mera doglianza ed uno sgradevole anatema;

b) quanto alla ulteriore causa di non punibilità cui ha fatto riferimento la sentenza di merito, costituita dalla provocazione (a prescindere dalla sua superfluità, una volta riconosciuta loperatività della prima), costituisce parimenti opinione del tutto soggettiva quella del ricorrente Ufficio secondo cui, diversamente da quanto ritenuto, non certo con manifesta illogicità, dal giudice di merito, sarebbe stata da escludere la connotazione dell ingiustizia nelle parole rivolte alla Rossi dal Lakhdar sol perché dettate dal convincimento, peraltro soltanto ipotizzato, di costui circa il carattere vessatorio dei rilievi formulati dallimputata (che, per quanto risulta, era solo una sua collega di lavoro e non sua superiore) a proposito del ritardo con il quale egli si era presentato al lavoro; così come del tutto soggettiva appare lopinione secondo cui la reazione verbale della donna sarebbe stata da considerare sproporzionata per eccesso rispetto alla provocazione subita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.