Lavoro e Previdenza

Thursday 04 December 2003

L’ INPS fornisce indicazioni sulla nuova legge in tema di orario di lavoro. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

LINPS fornisce indicazioni sulla nuova legge in tema di orario di lavoro

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

  Ai

  Dirigenti centrali e periferici

  Ai

  Direttori delle Agenzie

  Ai

  Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami Professionali

Roma, 1 Dicembre 2003

  Al

  Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

   

Circolare n.  181 

  e, per conoscenza,

  Al

  Commissario Straordinario

  Al

  Vice Commissario Straordinario  

  Al

  Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

    Al

  Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

  Al

  Magistrato della Corte dei Conti delegato allesercizio del controllo

    Ai

  Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

  Al

  Presidente della Commissione centrale per laccertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

  Ai

  Presidenti dei Comitati regionali

  Ai

  Presidenti dei Comitati provinciali

  OGGETTO:

  D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce.

SOMMARIO:

  D.Lgs. 8.4.2003, n. 66. Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce.

PREMESSA

Il decreto legislativo 8.4.2003, n. 66, pubblicato in Supplemento Ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14.4.2003 ed entrato in vigore il 29.4.2003, dà attuazione alle direttive n. 93/104/Ce e 2000/34/Ce e regola i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi allorganizzazione dellorario di lavoro, al fine di realizzare un adeguato livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLORARIO DI LAVORO

Ambito di applicazione

Le norme del D.Lgs. n. 66/2003 trovano applicazione, in base allart. 2, co. 1, a tutti i settori pubblici e privati, ad eccezione del lavoro della gente di mare, del personale di volo dellaviazione civile e dei lavoratori mobili (con riferimento ai profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce)(1). Il co. 4 dellart. 2 dispone inoltre che la nuova disciplina si applica anche agli apprendisti maggiorenni, per i quali, in precedenza, lart. 11, co. 1, della legge n. 25/1955 conteneva specifiche disposizioni.  Per effetto di tale previsione si ha la piena equiparazione di tali soggetti, nella materia trattata dal decreto in oggetto, alla generalità dei lavoratori.

Definizione di orario di lavoro

In base allart. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, costituisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nellesercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Orario normale di lavoro

Lart. 3 dispone che lorario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e che i contratti collettivi possono stabilire una durata minore e riferire lorario normale alla durata media delle prestazioni di lavoro in un periodo non superiore allanno.Viene quindi confermato il meccanismo di determinazione dellorario normale di lavoro previsto dallart. 13 della legge n. 196/1997. La norma non contiene più, tuttavia, la previsione secondo la quale la possibilità di definizione dellorario su base plurimensile é attribuita ai soli contratti collettivi nazionali, cosicché devono ritenersi abilitate in tal senso le fonti collettive di qualsiasi livello.

Durata massima dellorario di lavoro

Il D.Lgs. n. 66/2003 non stabilisce un limite legale giornaliero di durata dellorario di lavoro, definendo, per converso, soltanto il diritto al riposo giornaliero del lavoratore, che non può essere inferiore, ai sensi dellart. 7, co. 1, alle undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Lart. 4, co. 1, introduce inoltre un limite di durata massima settimanale dellorario di lavoro. Tale limite legale viene individuato con riferimento ad un periodo di sette giorni ed include le ore di lavoro straordinario. Pertanto la durata massima dellorario di lavoro stabilita dai contratti collettivi ai sensi del co. 1 dellart. 4  non può comunque superare, ai sensi del successivo co. 2, le 48 ore per ogni periodo di sette giorni, comprese le ore di lavoro straordinario.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato con lettera circolare n. 5/27373/70 dell 11.9.2003 (relativa alladempimento degli obblighi di comunicazione connessi al superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni di lavoro straordinario) che non può darsi della settimana lavorativa una definizione rigida. Si può quindi considerare tale ogni periodo di sette giorni, con la conseguente possibilità per i datori di lavoro di far decorrere la settimana di riferimento a partire da qualsiasi giorno, ovvero in alternativa di ritenere quale settimana quella prevista dal calendario (dal lunedì alla domenica).

Ai fini dellapplicazione in materia di durata massima settimanale dellorario di lavoro, il co. 3 dellart. 4 precisa che la durata media dellorario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi.

Con circolare n. 27 del 30.7.2003 lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha identificato quale termine iniziale per la decorrenza del criterio legale di computo della media settimanale il 30.4.2003.

Ciò anche con riferimento ai casi di cui al successivo co. 4, in base al quale i contratti collettivi possono elevare il limite di cui al co. 3 fino a 6 ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti allorganizzazione del lavoro, che siano specificate negli stessi contratti collettivi. Il periodo di riferimento ai fini del calcolo della durata massima media dellorario settimanale può essere individuato, oltre che secondo il criterio fisso indicato dalla legge (cioè a partire dal 30.4.2003) anche diversamente, essendo necessaria ai fini della verifica del rispetto della media settimanale soltanto la predeterminazione, e quindi la certezza, dei termini iniziale e finale del periodo stesso nonché della collocazione dei sette giorni di riferimento. Il superamento dei limiti settimanali può essere individuato solo a consuntivo, cioè al termine del periodo di riferimento legale di 4 mesi a decorrere dal 30 aprile 2003 ovvero di quello indicato dalla contrattazione collettiva.  Ai fini della verifica del rispetto o meno dei termini di riferimento faranno fede, in caso di determinazione contrattuale del periodo di riferimento, le indicazioni contenute nella comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro.

Dal computo della media settimanale di cui allart. 4 devono essere esclusi, per espressa disposizione dellart. 6 del D.Lgs. n. 66/2003, i periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia.

Le stesse ore di straordinario prestate non si computano ai fini della media settimanale nellipotesi in cui il lavoratore fruisca di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva dovuta per lavoro straordinario, in base a quanto precisato dal co. 2 dello stesso articolo.

Il lavoro straordinario

Lart. 1, co.2, lett. c) del D.Lgs. n. 66/2003 definisce quale lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro, così come definito dallart. 3, quindi quello prestato oltre la quarantesima ora, ovvero oltre la minore durata stabilita dai contratti collettivi ai sensi dellart. 3, co. 2.

Premessa lenunciazione di principio che il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto, lart. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 dispone che i contratti collettivi regolamentano le modalità di esecuzione del lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di durata massima dellorario di lavoro.

Lart. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 66/2003, nel disporre che la durata media dellorario di lavoro non può superare le 48 ore per un periodo di 7 giorni, comprese le ore di lavoro straordinario definisce  nuovi limiti di ricorso al lavoro straordinario.

In difetto di una disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione alle particolari fattispecie indicate al co. 4 dellart. 5 del D.Lgs. n. 66/2003(3). Gli stessi contratti collettivi possono consentire che, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva prevista dallart. 5, co. 5, i lavoratori fruiscano di riposi compensativi.

In tal caso le ore di lavoro straordinario prestate non si computano, come sopra indicato, ai fini della media settimanale di cui allart. 4.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SUL LAVORO STRAORDINARIO

Le disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 regolano, per espressa indicazione dellart. 1, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi allorganizzazione dellorario di lavoro e non determinano alcuna modifica in materia di disciplina del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.

La legge n. 549/1995, quale apposita fonte normativa di disciplina di tale contribuzione, ha dettato al co. 18 dellart. 2 una definizione di lavoro straordinario ai soli fini dellapplicazione della contribuzione da essa prevista, a conferma della autonomia delle disposizioni in materia contributiva rispetto a quelle in materia organizzativa dellorario di lavoro, nozione e disciplina che rimangono integralmente in vigore, e per lapplicazione delle quali si rimanda alle circolari emanate nel tempo (4).

Superamento del limite settimanale

Lintroduzione del limite massimo delle 48 ore su sette giorni non incide sulla previsione del versamento di una contribuzione pari al 15%  sul lavoro straordinario prestato oltre  la 48esima ora per le aziende industriali ovvero pari al 5% per le imprese diverse da quelle industriali. 

Come sopra è stato precisato, le disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 non modificano la materia del versamento della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario, quale disciplinata dallart.2 della legge n. 549/1995. Non è inoltre sanzionata la violazione del limite settimanale di svolgimento del lavoro straordinario. Ne consegue che detto contributo rimane in vigore ed è dovuto ogni qualvolta si verifichi a consuntivo del periodo individuato ai fini del calcolo della media settimanale il superamento del limite massimo delle 48 ore di lavoro, fermo restando il versamento della contribuzione pari al 5% per le ore di straordinario svolte dalla quarantesima ora fino alla quarantottesima, elevato al 10% per le imprese industriali con più di 15 dipendenti per le ore successive alla quarantaquattresima.  

Esclusioni

Tenuto conto della definizione orario di lavoro contenuta nellart. 2, co. 1, lett. a), quale qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nellesercizio della sua attività e delle sue funzioni, si osserva che lart. 16, co. 1, lettere da a) a p) del decreto n. 66/2003 elenca una serie di attività che sono escluse dallambito di applicazione della disciplina della sola durata settimanale dellorario dettata dallart. 3 dello stesso (che individua quale orario normale di lavoro quello delle 40 ore settimanali) e non anche dallapplicazione dellart. 4, che individua la durata massima dellorario di lavoro, fissata in 48 ore per un periodo di 7 giorni (come sopra illustrato); ne consegue che anche le  attività indicate nelle lettere da a) a p) del co. 1 dellart. 16 sono soggette ai limiti di durata massima settimanale dellorario di lavoro indicati del decreto n. 66/2003 (5).

Pertanto anche in tali settori leventuale superamento del limite delle 48 ore settimanali, in caso di superamento dei limiti multiperiodali, comporta il versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario, a decorrere dalla verifica a consuntivo del superamento del limite. Sono inoltre fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi nazionali.

Per quanto attiene, invece il lavoro straordinario prestato tra la quarantesima e la quarantottesima ora in questi stessi settori (che rimangono esclusi dal limite di durata settimanale di cui allart. 3 del D.Lgs. n. 66/2003), sono stati richiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali circa la perdurante applicabilità delle istruzioni di cui alla circolare n. 100 del 1996, attesa la provvisorietà delle stesse nonché la rinnovata nozione di orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003. Nelle more delle indicazioni ministeriali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla circolare dellIstituto n. 174 del 1996  per le attività indicate nelle lettere da a) a n) dellart. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 66 del 2003 . Per le attività indicate alle lettere o) e p) di questultima norma, invece, il versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario è comunque dovuto anche per le ore dalla quarantesima alla quarantottesima, in quanto non contemplate nellelenco contenuto nella circolare n. 100 del 1996 del Ministero del lavoro.   

Deroghe

Lart. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede alcune deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale dellorario di lavoro. Riveste interesse ai fini della presente circolare quanto disposto dal comma 5 della norma che stabilisce, tra laltro, che le disposizioni di cui agli articoli 3 e  4 dello stesso decreto legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata dellorario di lavoro, a causa delle caratteristiche dellattività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e in particolare, quando si tratta di: dirigenti, personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo, manodopera familiare, lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose,  prestazioni rese nellambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro. A causa della particolare natura dei rapporti di lavoro e le particolari modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, per il personale dirigenziale e con funzioni direttive e per i lavoratori a domicilio non è dovuto, come noto, il versamento del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario. Per quanto attiene, invece, alle prestazioni rese nellambito dei rapporti di telelavoro, lo stesso contributo aggiuntivo deve essere versato in assenza di esplicite previsioni normative di esonero.  

Apprendisti maggiorenni

La piena equiparazione degli apprendisti maggiorenni agli altri lavoratori disposta dallart. 2, co. 4, del D.Lgs. n. 66/2003 comporta lassoggettamento al contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario delle ore prestate in eccedenza fino alla soglia massima delle 44 ore settimanali pari al 5%.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

TOMASSINI