Lavoro e Previdenza

Friday 04 July 2003

L’ inidoneità fisica ad una mansione non può essere estesa ad altre mansioni per analogia. Consiglio di Stato – Sezione quarta – decisione 4 marzo-30 giugno 2003, n. 3925

Linidoneità fisica ad una mansione non può essere estesa ad altre mansioni per analogia.

Consiglio di Stato Sezione quarta decisione 4 marzo-30 giugno 2003, n. 3925

Presidente Trotta estensore Mollica

Ricorrente Tedeschi

Fatto

Il dottor Vincenzo Tedeschi – già dirigente di secondo livello dellAzienda ospedaliera Moscati di Avellino, poi nominato direttore generale della Asl Avellino 2 – impugna la sentenza del Tar per la Campania specificata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso i provvedimenti (deliberazione di giunta regionale 10531/97 e Dpgr 24327/97) concernenti la decadenza dalla carica di direttore generale della detta Asl nonché avverso gli atti connessi.

Listante, premesse alcune precisazioni in punto di fatto con riguardo allesposizione contenuta in sentenza, deduce i seguenti motivi di gravame:

Insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisori della controversia prospettata dalla parte e erronea interpretazione e falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 10, legge 241/90. Omessa pronuncia. Secondo lappellante, sarebbe stata omessa, nella specie, la comunicazione di avvio del procedimento, non potendo essere attribuita tale funzione alla missiva del 23.6.1997; nè integrerebbero profili di partecipazione le note inoltrate dal Tedeschi in data 3.7.1997 ed 11.12.1997.

Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte e violazione e/o falsa applicazione dellarticolo 3, commi 6, 9 ed 11 del decreto legislativo 502/92, e successive modifiche, dellarticolo 18, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo 32/1994. Violazione dellarticolo 2 ultimo comma, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995 dellarticolo 2222 Cc. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per travisamento. Illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione e di istruttoria. Tra i requisiti per lesercizio delle funzioni di direttore generale non sarebbe richiesta una speciale idoneità fisica (requisito che, in ogni caso, si assume sussistente); nè i motivi di salute potrebbero configurare i gravi motivi contemplati tra le cause di decadenza.

Sulla competenza ad esprimere il giudizio in ordine alla idoneità del ricorrente, si deduce che essa spettava comunque allOspedale militare di Caserta, e non ad un organo interno della Asl, ferma restando linerenza del giudizio medesimo allespletamento delle funzioni di dirigente amministrativo e non a quelle, successive, di direttore generale.

Si insiste inoltre sulla carenza di motivazione della determinazione di decadenza, sulla non riconducibilità dei motivi di salute tra le cause di decadenza previste dallarticolo 3, comma 6, decreto legislativo 502/92 e dallarticolo 18, comma 3, legge regionale 32/1994, nonché tra i gravi motivi che possono essere causa di decadenza del direttore generale a norma dellarticolo 18, comma 7, lettera c), legge regionale 32/1994.

Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte, e violazione e/o falsa applicazione dellarticolo 3, comma 6, decreto legislativo 502/92 e successive modifiche nonchè dellarticolo 18, commi 3, 6 e 7 legge regionale 32/1994. Eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Intrinseca illogicità.

Si sostiene, in subordine, che la regione avrebbe comunque dovuto effettuare una specifica istruttoria per verificare in concreto la rilevanza dei motivi di salute ai fini della prosecuzione dellincarico; e ciò anche con riguardo ai margini di idoneità lavorativa riconosciuti dalla stessa Commissione medica.

Si deduce, infine, il vizio di sviamento in riferimento al quadro in cui si collocherebbe la vicenda (campagna di stampa condotta da un particolare settore giornalistico).

Le argomentazioni esposte sono state ulteriormente illustrate in vista delludienza di trattazione della causa.

Resiste la Regione Campania e, con memoria difensiva, controdeduce diffusamente, sostenendo linfondatezza dellimpugnativa e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2003 la causa è stata ritenuta in decisione.

Diritto

La controversa deliberazione di Giunta regionale in data 18 dicembre 1997, impugnata in primo grado con esito sfavorevole dal dottor Tedeschi – già dirigente di secondo livello dellAzienda ospedaliera Moscati di Avellino, poi nominato direttore generale della Asl Avellino 2 – ne dispone la decadenza dalla carica di direttore generale per gravi motivi, e, specificatamente, per inidoneità in via permanente a compiti istituzionali in ragione del giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni di dirigente amministrativo (e non anche ad ogni proficuo lavoro) emesso dalla Commissione medica collegiale presso la medesima Asl in data 30 aprile 1997 con riferimento al pregresso incarico rivestito dallinteressato.

I profili di censura proposti dal Tedeschi avverso la sentenza del primo giudice trovano utile esito in questa sede.

In primo luogo, in ragione della omessa comunicazione dellavvio del procedimento di decadenza, con palese violazione delle regole di partecipazione procedimentale postulate dalla legge 241/90.

Non può invero riconoscersi valenza di comunicazione di avvio – come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure – alla nota 23 giugno 1997 (contrassegnata come riservata personale), con cui lAssessore alla Sanità della Giunta regionale della Campania chiede al Tedeschi in via breve e riservata una dettagliata informativa in merito a notizia pervenuta dallAssessorato, diffusa da emittenti private locali, circa una presunta invalidità permanente.

Tale atto è assolutamente inidoneo, sotto il profilo formale e sostanziale, ad avvertire linteressato dellinizio – e neppure dellintenzione di attivazione – di un procedimento di estrema gravità, quale quello di decadenza dalla carica rivestita; nè dalla doverosa risposta dellinteressato e dalla circostanza che, a pochi giorni dallemanazione del provvedimento di decadenza (18.12.1997), il Tedeschi si sia premurato di trasmettere (con nota n. 3489 dell11.12.1997) allamministrazione regionale un parere legale sullargomento – peraltro neppure considerato, ove pervenuto in tempo utile, in quanto non richiamato nella controversa deliberazione – è ragionevole desumere, come affermato dal primo giudice, che vi sia stata una previa instaurazione del contraddittorio.

Contraddittorio e partecipazione vi è quando la parte interessata, adeguatamente informata della natura e delleffettivo avvio del procedimento, è posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico argomentativa: nel caso che ne occupa, sembrerebbe invero singolare che da una richiesta di informativa riservata su notizie diffuse da emittenti private locali il Tedeschi avrebbe dovuto desumere linizio di un procedimento di decadenza a suo carico.

La sentenza appellata riconosce che il giudizio medico emesso nei confronti del Tedeschi non è direttamente ed immediatamente estensibile anche ai fini del mantenimento di un rapporto distinto e diverso da quello di dirigente; afferma peraltro che la rilevata inidoneità è stata valutata alla stregua di un grave motivo idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, con un apprezzamento insindacabile nel merito in quanto non manifestamente illogico.

Senonchè, il primo giudice perviene ad una conclusione assolutamente non condivisibile, e cioè che lassenza di anomalie attuali nello svolgimento del mandato non esclude che lamministrazione possa valutare lopportunità di astenersi dallesigere la prosecuzione di una attività incompatibile con le condizioni fisiche dellinteressato.

Il mancato superamento del limite massimo di assenza (nella specie, non è specificatamente contestata laffermazione che trattasi di soli sei giorni di assenza in due anni) non esclude, per il primo giudice, che lamministrazione possa valutare, sotto il profilo dei gravi motivi, lopportunità di una sostituzione (rectius, decadenza dalla carica).

In disparte la questione se anche i motivi di salute possano ex se integrare lipotesi dei gravi motivi legittimanti la decadenza, pur in presenza di unapposita norma (articolo 3, comma 6, decreto legislativo 502/92), che attribuisce rilevanza allassenza o allimpedimento del direttore generale solo ove essi si protraggano per oltre sei mesi, certo è che la decadenza è stata nella specie comminata in ragione di un pregresso giudizio medico riferito al precedente rapporto dimpiego e che esclude dichiaratamente la inidoneità in modo assoluto e permanente ad ogni proficuo lavoro; per converso, non risultano richiamati elementi di fatto da cui possa desumersi che la patologia da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare in concreto ed allo stato attuale un impedimento funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali (nel che potrebbe in ipotesi rinvenirsi il grave motivo legittimante la decadenza).

Sembra allora al collegio che la deliberazione regionale, prima, e la sentenza impugnata, poi, siano erroneamente attestate su una posizione di prevenzione che mal si concilia con la finalità garantistica alla base dellattribuzione del potere di decadenza in capo allamministrazione, che presuppone non già un giudizio prognostico quanto lattualità del pregiudizio allinteresse pubblico.

2.3. Ma, quandanche si volesse, in via di mera ipotesi, seguire il non condivisibile iter argomentativo della deliberazione regionale (peraltro non integralmente condiviso dallo stesso giudice di primo grado, cfr. pagina 7 della sentenza), secondo cui dalla rilevata inidoneità allesercizio delle funzioni di dirigente amministrativo discenderebbe automaticamente la parallela inidoneità allesercizio delle mansioni di direttore generale, non si potrebbe comunque sfuggire dalla formulazione di un duplice ordine di rilievi: da un lato, tale assunto avrebbe richiesto la previa considerazione, quantomeno, della diversità di tipologia tra le mansioni di cui trattasi, in ragione dei connotati peculiari dei rispettivi rapporti; dallaltro, si sarebbe reso in ogni caso necessario un previo accertamento sul punto se il margine di idoneità lavorativa riconosciuto dalla stessa Commissione medica consentisse, e in quale misura, al Tedeschi lo svolgimento dei compiti connessi allincarico di direttore generale.

Le considerazioni esposte ai precedenti punti 2.1. e 2.2. presentano peraltro natura assolutamente assorbente e conducono allaccoglimento dellappello, in disparte quanto incidentalmente rilevato al precedente punto 2.3. .

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione quarta – accoglie il ricorso in appello Nrg 10064/2000 proposto dal sig. Tedeschi Vincenzo.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.