Enti pubblici

Monday 09 May 2005

L’ informatica come strumento di ausilio per i disabili. Con il DPR 1.3.2005 n. 75 lo Stato incentiva e tutela l’ accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

L’informatica come strumento di ausilio per i
disabili. Con il DPR 1.3.2005 n. 75 lo Stato incentiva
e tutela l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 1 marzo 2005, n. 75

Regolamento di attuazione
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della
Costituzione;

Visto l’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 10
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 agosto2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 luglio 2004;

Sentite le associazioni delle persone
disabili maggiormente rappresentative, nonché quelle
di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di
hardware e software;

Acquisita l’intesa
della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 settembre 2004;

Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 25 ottobre 2004;

Esperita la procedura di notifica
alla Commissione europea di cui alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n.
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata
dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000,n. 427;

Acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio
2005;

Sulla proposta del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per le
pari opportunità;

E m a n a

il seguente regolamento:

Articolo 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a) accessibilità: ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la
capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) tecnologie assistive:
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e
software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le
condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi
informatici;

c) valutazione: processo con il quale
si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;

d) verifica tecnica: valutazione
condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla
base di parametri tecnici;

e) verifica soggettiva: valutazione
del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la
verifica tecnica, effettuata con l’intervento del
destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;

f) fruibilità: la caratteristica dei
servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente, di
gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto;

g) soggetti
privati: soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge n. 4 del
2004;

h) valutatori:
soggetti iscritti nell’apposito elenco e qualificati a
certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.

Articolo 2.

Criteri e principi generali per l’accessibilità

1. Sono accessibili i servizi
realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:

a) accessibilità al contenuto del
servizio da parte dell’utente;

b) fruibilità delle informazioni
offerte, caratterizzata anche da:

1) facilità e semplicità d’uso,
assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e
informazioni siano sempre uniformi tra loro;

2) efficienza nell’uso, assicurando,
fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di
funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità
di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;

3) efficacia nell’uso e rispondenza
alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere
per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal
dispositivo utilizzato per l’accesso;

4) soddisfazione
nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione
senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;

c) compatibilità con le linee guida
indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull’accessibilità dell’Unione europea, nonché nelle
normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi
forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel
settore, quali l’International Organization
for Standardization (ISO) e
il World Wide Web Consortium
(W3C).

2. Con apposito
decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e
il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che
disciplinano 1’accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e
formativi di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.

Articolo 3.

Valutazione dell’accessibilità

1. Il Cnipa,
con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l’elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la
tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell’elenco
medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet.

2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono
iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta, dimostrando
di possedere i seguenti requisiti:

a) garanzia di imparzialità
ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività;

b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l’applicazione delle
metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all’articolo 1,
comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e);

c) disponibilità di
figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure
idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità.

3. Ai fini dei requisiti di cui al
comma 2, lettera a), il valutatore, all’atto della
richiesta di iscrizione, si impegna:

a) a non esprimere
valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;

b) a non esprimere valutazioni in
tutti i casi in cui queste possano avere un’incidenza specifica su interessi
propri del valutatore o di soggetti allo stesso
collegati da rapporti societari;

c) una volta effettuata la valutazione,
a non fornire, nell’arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato
incaricato di esprimere la valutazione stessa.

4. Nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o
realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge
n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non
vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco di
cui al comma 1.

5. Con il decreto del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del
2004, sono stabiliti:

a) le specifiche
tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c);

b) gli importi massimi dovuti dai
soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati
del dieci per cento;

c) le somme dovute dai soggetti
privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per
l’attività di cui all’articolo 4, comma 1, nonché
l’entità della quota dovuta al Cnipa nei casi
previsti dall’articolo 7, comma, per l’espletamento delle funzioni ispettive di
cui al medesimo articolo 7.

6. Il venire meno dei requisiti in
base ai quali è avvenuta l’iscrizione determina la
cancellazione dall’elenco di cui al comma 1; la cancellazione è altresì
disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore
ai sensi del comma 3.

7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che
intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso
dall’elenco; l’interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresì a dare adeguata pubblicità della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.

Articolo 4.

Modalità di richiesta della
valutazione

1. I soggetti privati richiedono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie l’autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando
l’attestato di cui al comma 2.
L’utilizzazione del logo è
limitata al periodo di validità dell’attestato.

2. I soggetti privati si rivolgono ad
uno dei valutatori che, svolta la sua attività, in
caso di esito positivo, rilascia attestato di
accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi, eventualmente
indicante il livello di qualità raggiunto di cui all’articolo 5.

3. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, ai
fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa.

4. All’attuazione del presente
articolo si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5.

Logo attestante il possesso del
requisito di accessibilità

1. Il logo che attesta il superamento
della sola verifica tecnica raffigura un personal
computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate
rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali
fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all’esito della verifica
soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato
mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante
la tastiera del personal computer.

2. La corrispondenza tra il logo,
eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei
servizi, nonché il modello del logo stesso sono
indicati nel decreto di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004.

Articolo 6.

Casi di aggiornamento
della valutazione di accessibilità

1. In caso di modifiche sostanziali dei
siti o servizi e nel caso del rinnovo dell’autorizzazione di cui all’articolo
4, comma 1, i soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento
della valutazione dell’accessibilità ad uno dei valutatori
iscritti nell’elenco. Il valutatore, effettuata
la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone
contestualmente copia all’amministrazione per l’aggiornamento della durata e
del livello di qualità del logo; in caso di rinnovo dell’autorizzazione l’invio
della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di scadenza
dell’autorizzazione stessa.

Articolo 7.

Poteri ispettivi di controllo sui
soggetti privati

1. Nei riguardi dei soggetti privati,
il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto
interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità
dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, purché questi ultimi
risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o
servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità
riscontrata aggiornandone la validità temporale.

2.
In
caso di riscontro di un livello di accessibilità
inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i
costi effettivi dell’avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione ai
costi per l’espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi
dell’articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non superiore al
doppio del costo effettivo dell’ispezione.

Articolo 8.

Modalità di utilizzo
del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge
n. 4 del 2004

1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all’articolo3, comma 1, della
legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi
forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla base delle
regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione
positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente
l’utilizzo del logo.

Articolo 9.

Controlli esercitabili
sui soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004

1. Per l’attuazione della legge ogni
amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità
informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica
dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione,
in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi
informativi, di cui all’articolo10 del decreto legislativo n. 39 del 1993;
dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale
funzione non è previsto compenso aggiuntivo.

2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione
statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di
accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di
tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie,
viene richiesta all’amministrazione statale medesima la predisposizione del
relativo piano di adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di
realizzazione.

3. Le regioni, le province autonome e
gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la
vigilanza sull’attuazione del presente regolamento.

4. Il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento, dandone altresì
comunicazione alla Conferenza unificata.

Il presente decreto, munito del
sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì
1° marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie

Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15
aprile 2005

Registro n. 4 Ministeri
istituzionali, foglio n. 319