Lavoro e Previdenza

Friday 16 June 2006

L’ individuazione del datore di lavoro, ai fini antinfortunistici, nelle grandi imprese.

Lindividuazione del datore di lavoro, ai fini antinfortunistici, nelle grandi imprese.

Cassazione Sezione terza penale (up) sentenza 25 maggio-13 giugno 2006, n. 20220

Presidente Postiglione Relatore Teresi

Pg Passacantando Ricorrente Olibet ed altri

Osserva

Con sentenza 23 aprile 2004 il Tribunale di Nola condannava Olibet Giorgio e Pontonio Francesco Saverio alla pena dellammenda per non essersi assicurato, Olibet quale datore di lavoro, che il lavoratore Gennaro Assunto Allocca, dipendente dello stabilimento Alenia Spa di Nola, avesse acquisito una sufficiente e adeguata formazione in materia di sicurezza e salute relativa al proprio posto di lavoro e alla propria mansione, nonché, Pontoni per non avere, quale medico competente presso il suddetto stabilimento, richiesto al datore di lavoro la visita medica specialistica sul lavoratore Allocca, affetto da psicosi dissociativa, al fine di salvaguardare lintegrità psicofisica del suddetto.

Il Tribunale, premesso un breve excursus delle vicende concernenti la vita professionale della persona offesa, rilevava che lOlibet, quale datore di lavoro perché direttore dello stabilimento Alenia di Nola, a fronte di un mutamento di mansioni di specialista in ingegneria della manutenzione stabilito nei confronti dellAllocca, trasferito a Nola il 29 maggio 2000, non aveva curato di assicurargli unadeguata formazione professionale.

Il primo e unico corso di formazione, [necessario per la complessità del profilo assegnato al lavoratore], era stato effettuato, nel gennaio 2002 a seguito di una specifica prescrizione impartita dagli ispettori del lavoro e in modo inadeguato, come riferito da costoro in dibattimento.

Quanto al Pontonio, il giudice di merito, costatata la gravità incalzante della patologia di cui risultava affetto lAllocca [risultando dai certificati medici prodotti sindrome depressivo ansiosa a genesi reattiva, psicosindrome marginale a genesi reattiva, disturbo dadattamento con stato di conflitto nellambiente di lavoro, scompenso psicoemotivo con spinte deliranti.. reattivo a situazione di grave stress socio‑ambientale, psicosi delirante, psicosi dissociativa] riteneva che limputato, in presenza di certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, avrebbe dovuto prescrivere una visita specialistica, donde uningiustificata condotta omissiva del medico dello stabilimento considerato che la richiesta del lavoratore era correlata al rischio professionale e che lo stato ansioso era determinato da una presunta sua inadeguatezza [giudicata fondata dagli ispettori del lavoro] rispetto alle mansioni assegnategli con possibile danno a se stesso, agli altri e alle strutture aziendali.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge in ordine allaffermazione di responsabilità.

Deduceva Olibet che

– egli non poteva essere qualificato datore di lavoro sia per lassenza di documentazione e/o di procura rilasciata dal legale rappresentante della società sia per essere rimasto estraneo al trasferimento del lavoratore e alle contestazioni disciplinari allo stesso indirizzate;

– che la funzione assegnata allo stesso [ingegneria della manutenzione] non richiedeva laccesso ai reparti produttivi e ai macchinari, ma solo attività dufficio da svolgere sulla base delle richieste e delle relazioni tecniche provenienti dal reparto di produzione e di manutenzione sulla base di documentazione in suo possesso e di sicura sua conoscenza.

Deduceva Pontonio che

– il medico competente ex articolo 17 del D.Lgs citato non ha lobbligo di disporre accertamenti specialistici anche in presenza di diagnosi di medici esterni, se non ne reputa la necessità;

– che egli aveva reiteratamente visitato lAllocca e laveva ritenuto idoneo alla specifica attività cui era destinato essendo in «suo potere discrezionale…. accedere o meno alla richiesta di vista specialistica avanzata dal lavoratore così come era nella sua competenza professionale e funzionale valutare se la patologia psichiatrica lamentata incidesse sulla sicurezza del lavoro cui doveva essere addetto lAllocca», donde linsussistenza del reato.

Entrambi i ricorrenti denunciavano mancanza di motivazione sul contenuto della documentazione prodotta dalla parte civile a riprova del cambiamento delle mansioni e della maggiore pericolosità di quelle attribuitegli con il trasferimento ago stabilimento di Nola, nonché su quanto dichiarato dai testi a discarico.

Chiedevano lannullamento della sentenza.

Va, anzitutto, rilevato che, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 626/94, che ha dato attuazione a varie direttive comunitarie, integra e coordina la normativa, dello stesso tenore, dei decreti presidenziali di portata generale che sono il Dpr 547/55 [norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro] e il Dpr 303/56 [norme generali per ligiene del lavoro], la cui violazione è contestata allimputato.

Ha, quindi, affermato questa Corte [Sezione terza, sentenza 904/01, udienza 2.03.2001, rv 219010] che il decreto 626/94, come modificato dal decreto 242/66, se, da una parte, non abroga espressamente le singole prescrizioni previgenti, dallaltra, introduce categorie e istituti generali che sostituiscono, modificano e accrescono quelli definiti dai precedenti decreti 547/55 e 303/55, precisando, per quel che interessa, la nozione di datore di lavoro nel senso che «per le violazioni della norme di sicurezza e digiene stabilite nei decreti 547/55 e 303/56 si deve fare riferimento alla nozione di datore di lavoro definita dallarticolo 2 lettera b) del D.Lgs 626/94, nonché al contenuto degli obblighi prevenzionali che lo stesso decreto stabilisce per i singoli soggetti obbligati».

Pertanto, il soggetto destinatario delle norme contestate allimputato è il datore di lavoro titolare delle obbligazioni prevenzionali più importanti in materia di sicurezza del lavoro, cui sono rivolte le prescrizioni di assicurare al lavoratore unadeguata formazione nella materia de qua.

Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno per colpa, se il datore di lavoro non adotti le misure atte a conseguire il segnalato obiettivo.

Tanto premesso, va rilevato che datore di lavoro è chi ha la responsabilità dellimpresa o dellunità produttiva, cui spetta il controllo su tutta lorganizzazione amministrativa e gestionale dellente cui egli è preposto; il che comporta anche lobbligo di assicurare ai lavoratori unadeguata formazione in materia di sicurezza del lavoro.

Quindi il direttore di uno stabilimento, specie se non abbia preposto alla direzione dei lavori altra persona, ha sempre lobbligo, quale soggetto apicale dellunità produttiva [essendo tale, nella specie, lo stabilimento dellAlenia in Nola] nellambito delle proprie competenze e attribuzioni, di accertarsi che il lavoro degli operai si svolga in condizioni di sicurezza.

Invece, solo nel caso in cui limpresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche penalmente sui legali rappresentanti della società, perché costoro, ancorché non svolgono mansioni tecniche, sono pur sempre preposti alla gestione della società e sidentificano quindi con i soggetti primari destinatari delle norme antinfortunistiche

Corretta, quindi, è la qualificazione operata dal Tribunale anche alla luce di quanto emerso dallistruttoria dibattimentale [dichiarazioni dei testi della difesa] secondo cui Olibet ebbe ad occuparsi personalmente della problematica relativa alla gestione del lavoratore e del fatto che furono rivolte direttamente a lui, che sottoscrisse il relativo verbale, le prescrizioni degli ispettori del lavoro [teste Bartirorno], sicché il direttore dello stabilimento è tenuto a rispondere, quanto meno a titolo di colpa, delle violazione delle prescrizioni in tema digiene e di sicurezza del lavoro, in quanto destinatario delle relative norme.

Nel caso in esame la responsabilità è stata, quindi, correttamente affermata sia per il ruolo rivestito dallimputato, direttore generale e, quindi, organo apicale dellente, nonché datore di lavoro ed unico titolare del potere di spesa, sia per lomesso rilascio di valida delega nelle materie in questione ad altri dirigenti.

Non è puntuale laltro motivo secondo cui la funzione assegnata al lavoratore [ingegneria della manutenzione] non richiedeva laccesso ai reparti produttivi e ai macchinari, ma solo attività dufficio da svolgere sulla base delle richieste e delle relazioni tecniche provenienti dal reparto di produzione e di manutenzione, sicché non occorreva alcun aggiornamento formativo.

È stato, infatti, accertato, con congrua motivazione, che lomissione ascritta al direttore dello stabilimento è stata rilevata dagli ispettori del lavoro allesito di una complessa valutazione effettuata in azienda, culminata nellimposizione di specifiche prescrizioni allo stesso direttore, e che la formazione professionale era imposta dalla complessità del profilo professionale riguardante il lavoratore cui venivano assegnate attività che richiedono cognizioni tecniche elevate, acquisibili mediante una formazione specifica che non è surrogabile con lesperienza maturata in un settore del tutto diverso né con il mero possesso di un incongruo titolo di studio.

Inoltre, lasserzione del teste della difesa Salmo, secondo cui lAllocca avrebbe dovuto gestire solo gli aspetti economici dei problemi tecnici affrontati da altri, è smentita dal documento che elenca le nuove mansioni, dato che tale funzione, indicata al punto 2 del profilo professionale, non è lunica.

Non è, infine, censurabile la ritenuta ininfluenza del fatto che Allocca non avesse in concreto svolto le funzioni assegnategli dovendo la formazione precedere tale svolgimento.

Poiché «il primo e unico corso di formazione fu effettuato nel gennaio 2002 a seguito di specifica prescrizione in tal senso degli ispettori del lavoro e in modo comunque inadeguato» (f 15 della sentenza impugnata), il reato non è prescritto.

Anche il ricorso del Pontonio è infondato perché propone doglianze su questioni che i giudici di merito hanno deciso con congrua motivazione, ritenendo che il medico aziendale, preso atto delle molteplici certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, che attestavano una patologia psichiatrica grave a carico dellAllocca, avrebbe dovuto necessariamente disporre gli accertamenti specialistici richiesti dal lavoratore per accertare la compatibilità dello stato di salute con le mansioni da esercitare.

Sia lispettore del lavoro sia il medico ASL, incaricato dellaccertamento, avevano condiviso lassunto del lavoratore tanto da imporre prestazioni specifiche nei confronti dellazienda con lassegnazione di un preciso termine, rimasto inosservato, per la regolarizzazione.

Circa la configurabilità del reato contestato, va puntualizzato che larticolo 17 del D.Lgs 626/94 lettera i) prevede che il medico competente «fatti salvi i controlli di cui alla lettera b), effettui le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali», sicché, nella specie, ricorrevano le condizioni per sottoporre a visita il dipendente che aveva documentato la persistenza di una patologia psichiatrica grave ricollegabile alle attività lavorative assegnategli.

Tuttavia, la condotta dellimputato non è stata idonea a soddisfare il precetto normativo perché egli ha eseguito le visite mediche senza essere in possesso di specializzazione in malattie psichiatriche e senza il supporto di esami clinici e biologici che erano necessari per rendere effettiva la protezione dal rischio e che rientravano, nei controlli che egli poteva disporre nellesercizio delle funzioni tipiche riconosciutegli dallarticolo 16 del decreto citato in tema di sorveglianza sanitaria.

È quindi, corretta laffermazione dì responsabilità basata su tali rilevanti elementi probatori, che le poco incisive dichiarazioni dei testi della difesa [puntualmente prese in considerazione dal Tribunale, unitamente alla documentazione acquisita agli atti] non sono valse a smentire.

Non possono, infatti, avere rilevanza in questa se;e le valutazioni del fatto, diverse da quella adottata dal giudice di merito, proposte dalla difesa perché il controllo di legittimità non può investire lintrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, riservata al giudizio di merito, né la loro rispondenza alle effettive acquisizioni processuali.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali nonché per il Pontonio, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Condanna, altresì, Pontonio Saverio alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500, di cui euro 300 per spese vive, oltre gli accessori di legge.