Civile

Thursday 23 December 2004

L’ indennizzo per il danno da emotrasfusione spetta anche al convivente more uxorio? Il Tribunale di Trento pensa di sì e solleva questione di costituzionalità ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 Luglio 2004 – 23 Luglio 2004, n. 931

Lindennizzo per il danno da emotrasfusione spetta anche al convivente more uxorio? Il Tribunale di Trento pensa di sì e solleva questione di costituzionalità

ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 Luglio 2004 – 23 Luglio 2004, n. 931

Ordinanza emessa il 23 luglio 2004 dal tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra M.M. e Ministero della salute Sanita’ pubblica – Epatite cronica HCV conseguente a trasfusione – Indennizzo – Spettanza al coniuge contagiato dal soggetto emotrasfuso – Conseguente esclusione del convivente more uxorio – Illogicita’ e contradditorieta’ rispetto alla finalita’ di tutela dei soggetti abitualmente conviventi – Incidenza su diritto fondamentale della persona. – Legge 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 6. – Costituzione, artt. 2 e 3. il giudice (GU n. 48 del 15-12-2004 ) 

    Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede,

                            O s s e r v a

                          Rilevato in fatto

    Con  verbale  di  data  10  settembre  2002 la Commissione medica

ospedaliera  di Verona negava a M.M. il diritto all’indennizzo di cui

alla  legge  n. 210  del  1992,  facendo  presente  da un lato che la

domanda  era  stata  presentata  nel  1996  e quindi oltre il termine

triennale  previsto dall’art. 3, comma 1 della legge, dall’altro lato

escludendo  l’esistenza di un nesso causale tra l’infezione da HCV ed

il contagio dal marito S.P.

    Nel  presente  giudizio  M.M.  chiede  che le sia riconosciuto il

diritto di percepire l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 e

successive  modificazioni e integrazioni con conseguente condanna del

Ministero della salute al pagamento delle somme dovute.

    In  particolare  la  ricorrente  fa presente di essere affetta da

epatite   cronica  C  da  HCV  correlata  manifestatasi  nel  1991  e

confermata a seguito di biopsia epatica nel 1993.

    Sostiene  che detta patologia e’ ascrivibile al contagio da parte

del  marito  S.P.  anch’egli  portatore  di  epatopatia  cronica  HCV

correlata  a  seguito di trasfusioni e trattamento con emoderivati in

conseguenza  di  sinistro  stradale  avvenuto  nel  1978, al quale la

patologia cronica era stata diagnosticata nel 1992.

    La  ricorrente  afferma  che  l’infezion  da  HCV e’ stata quindi

trasmessa  per  via  parentale  inapparente  dal marito con il quale,

all’epoca  del  contagio, conviveva more uxorio e con il quale si era

poi  sposata  in  data 3 settembre 1994. La ricorrente esclude invece

che  il  virus  sia  stato trasmesso dal padre, anche se quest’ultimo

risultato  portatore del medesimo genotipo del virus; ove il contagio

fosse  avvenuto per via intrafamiliare, afferma la ricorrente, non si

capirebbe infatti come mai il virus non era stato trasmesso dal padre

anche  agli  altri appartenenti all’originario nucleo familiare della

ricorrente (madre e fratelli).

    Il   Ministero   della   salute,   costituitosi  per  il  tramite

dell’Avvocatura  dello  Stato,  ribadisce  le  ragioni  ostative gia’

enunciate dalla C.M.O. di Verona; evidenzia l’esistenza di un fattore

di  rischio  intrafamiliare  cui  dovrebbe  essere attribuito rilievo

causale  preminente  (il  padre  della  ricorrente, M.A. era pure lui

affetto  da  epatite  C di genotipo 2a/2c); sottolinea inoltre che il

convivente  more  uxorio non e’ ricompreso tra i soggetti beneficiari

delle  provvidenze  contemplate dalla legge n. 210 del 1992 sia pur a

seguito  dell’allargamento  del  campo  di  applicazione  della legge

n. 210   del   1992   ad   opera   di  alcune  sentenze  della  Corte

costituzionale (C. cost. n. 27 del 1998 e Corte cost. n. 423 del 2000

e  Corte  cost. n. 476 del 2002); fa presente che tra M.M. e S.P. non

vi  era  stata  vera  e  propria  convivenza more uxorio, ma soltanto

coabitazione.

    La   ricorrente   ha  chiesto  che  sia  sollevata  questione  di

legittimita’  costituzionale dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 6 della

legge  n. 210  del  1992  per  contrasto  con  gli  artt. 2 e 3 della

Costituzione.

    Non  e’  in contestazione tra le parti che, a seguito di autonomo

ricorso,   S.P. e’ stato riconosciuto portatore di epatite cronica HCV

correlata in conseguenza del trattamento con trasfusioni di sangue ed

emoderivati cui fu sottoposto nel 1978.

                       Considerato in diritto

    1.  – M.M. lamenta che non le sono riconosciuti i benefici di cui

alla legge n. 210 del 1992.

    2.  –  Non  rileva  innanzitutto  il  fatto che la domanda in via

amministrativa e’ stata presentata nel 1996 e quindi oltre il termine

dei 3 anni previsto dall’art. 3, comma 1 della legge n. 210 del 1992.

In  proposito  occorre osservare che il termine di decadenza previsto

dall’art. 3  della  legge  n. 210  del 1992 per la proposizione della

domanda  di  indennizzo  per  le  menomazioni  da vaccinazioni non si

applica   analogicamente   al  caso  di  epatiti  post-trasfusionali;

infatti,  le  norme sulla decadenza hanno carattere eccezionale e non

sono applicabili oltre i casi espressamente previsti (Cass. 27 aprile

2001,  n. 6130);  con  la  conseguenza che, per il caso delle epatiti

post-trasfusionali  verificatesi  prima  delle  modifiche  introdotte

dalla legge n. 238 del 1997, la domanda e’ proponibile nell’ordinario

termine  di  prescrizione  decennale,  a decorrere dal momento in cui

l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno (Cass. 23 aprile 2003,

n. 6500).

    3.  –  I  benefici  di  cui alla legge n. 210 del 1992 sono stati

negati  a  M.M.  sia  in  quanto  l’infezione  da HCV risale ad epoca

antecedente  rispetto  al  matrimonio  sia in quanto sussisterebbe un

fattore  di  rischio  intrafamiliare  dato  che  il  padre,  M.A., e’

risultato portatore di virus HCV dello stesso genotipo della figlia.

    4.  –  Nel  presente  giudizio  e’  stato dato corso a CTU medico

legale.

    Il  CTU  ha affermato che M.M. risulta affetta da epatite cronica

conseguente  ad  infezione da virus di tipo C; ha anche sostenuto che

la fonte del contagio deve individuarsi con ogni ragionevole certezza

nell’attuale coniuge.

    Ad  avviso  del  CTU  non  paiono  esservi  infatti ragionevoli e

comprovabili  dubbi  sul  fatto  che M.M. ha contratto l’infezione da

virus  dell’epatite  di  tipo  C,  per via inapparente ovvero per via

sessuale, dall’attuale marito S.P.

    Risentito  a  chiarimenti,  all’udienza  di data 26 marzo 2004 il

CTU,  pur facendo presente che la trasmissione per via inapparente si

puo’  verificare  anche  in ambito familiare, ha tuttavia evidenziato

che  nel  1992 il padre della M. non manifestava evidenze cliniche di

positivita’  all’HCV,  evidenze  che si sono manifestate soltanto nel

1998  quando  gia’ da 7 anni la ricorrente era stata trovata positiva

all’HCV.

    Le  conclusioni  del  CTU  sono  quindi  nel  senso  di  ritenere

ragionevolmente  che M.M. abbia contatto il virus HVC per contagio da

parte dell’allora convivente S.P.

     5.  –  Il Mistero della salute dubita del fatto che M. convivesse

more  uxorio  con  l’attuale marito prima di contrarre matrimonio nel

1994;   dubita   anche  del  fatto  che  il  rapporto  di  convivenza

sussistesse  gia’  nel  maggio  1991,  ossia  all’epoca  in cui si e’

manifestata clinicamente la patologia.

    Dalle  deposizioni  testimoniali raccolte all’udienza del 9 marzo

2004,  emerge  che  M.M. e S.P. hanno iniziato ad avere una relazione

stabile e duratura gia’ nel 1989, quando andarono a convivere assieme

in via P. a T.

    Il   fatto  che  la  relazione  tra  i  due  abbia  assunto  tali

connotazioni e’ desumibile dal fatto che, come riferito dal teste C.,

M.   e  S.,  continuarono  ad  abitare  assieme  anche  dopo  essersi

trasferiti  da  T. ad A. fino all’epoca in cui contrassero matrimonio

il 3 settembre 1994.

    Gli  atti  di  causa  inducono  a  ritenere  quindi che, in epoca

antecedente  al  matrimonio  ed  in  particolare  all’epoca in cui M.

contrasse il virus HCV, tra M.M. e S.P., vi era un rapporto di vera e

propria  convivenza  more  uxorio  caratterizzata dai connotati della

stabilita’,  continuita’  e  regolarita’,  ossia  una  vera e propria

ýfamiglia di fattoý.

    Se  all’epoca  tra  i  due  vi  fosse  stato un semplice rapporto

occasionale  e  non gia’ una famiglia di fatto, non si comprenderebbe

infatti  come  mai il rapporto abbia avuto un carattere di stabilita’

tale da protrarsi nel tempo fino al matrimonio.

    6.  –  La  piu’  probabile  ricostruzione  dell’iter  trasmissivo

dell’infezione  e’  quindi quella per cui il virus e’ stato trasmesso

da S.P. a M.M. all’epoca in cui i due convivevano more uxorio.

    7.  –  L’art. 1,  comma  6  della  legge  25  luglio 1997, n. 238

stabilisce  che  ýi  benefici  di  cui  alla  presente legge spettano

altresi’ al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui

all’art. 1  della  legge  25 febbraio 1992, n. 210, nonche’ al figlio

contagiato durante la gestazioneý.

    Per  quanto  interessa  il  presente  giudizio,  la  disposizione

contenuta  nell’art. 1,  comma  6  della legge 25 luglio 1997, n. 238

estende pertanto i benefici al coniuge e non anche al convivente more

uxorio che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all’articolo

1 della legge n. 210 del 1992.

     8.  –  Della  disposizione di legge in esame non puo’ essere data

un’interpretazione analogica e neppure estensiva.

    Come  ha  giustamente  evidenziato  il  Ministero  della  salute,

l’ambito  di applicazione del sistema di cui a legge n. 210 del 1992,

e’   stato   ýallargatoý   in   alcuni   casi  non  gia’  in  via  di

interpretazione  bensi’ in seguito ad alcune espresse declaratorie di

illegittimita’  costituzionale  (C. cost. n. 27 del 1998, Corte cost.

n. 423 del 2000 e Corte cost. n. 476 del 2002).

    Inoltre se nel novero dei beneficiari potessero essere ricomprese

non  soltanto  le  persone  in  rapporto  di  causalita’  diretta  ed

immediata con i vari fattori di rischio, ma anche altri soggetti, non

si   capirebbe   come   mai  il  legislatore  ha  dovuto  ýallargareý

espressamente  il  campo di operativita’ nel momento in cui ha voluto

prendere  in  considerazione  anche  soggetti  in rapporto mediato ed

indiretto  come  il  coniuge  ed  il  figlio che sia stato contagiato

durante la gestazione.

    9. – In base all’attuale quadro normativo, i benefici di cui alla

legge  n. 210  del 1992 non possono essere quindi riconosciuti a M.M.

in  quanto,  all’epoca  del contagio, convivente more uxorio con S.P.

ýveicoloý dell’infezione.

    Sotto  queto  aspetto la questione di legittimita’ costituzionale

dell’art. 1, comma 6 della legge 25 luglio 1997, n. 238 appare quindi

rilevante.

    10.   –   La   questione  di  legittimita’  costituzionale  della

disposizione  di legge anzidetta che viene qui sollevata appare anche

non manifestamente infondata sotto un duplice aspetto.

    11.-  La  convivenza  more  uxorio  ancorche’  non  compiutamente

regolata  dalla legge, e’ tuttavia presa in considerazione ad esempio

nell’art. 317-bis  c.c.  in  materia  di  attribuzione delle potesta’

genitoriali.

    D’altro  canto, sia pur in particolari casi e a determinati fini,

la  Corte  costituzionale  ha  riconosciuto  rilevanza giuridica alla

convivenza  more uxorio: nella sentenza n. 404 del 1988 ha dichiarato

l’illegittimita’  costituzionale  dell’art. 6,  comma  1  della legge

n. 392  del  1978 nella parte in cui non prevedeva tra i successibili

nella  titolarita’  del  contratto di locazione, in caso di morte del

conduttore,  il convivente more uxorio nella sentenza n. 559 del 1989

ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 18, commi 1 e

2  della  legge  della  Regione Piemonte n. 64 del 1984 in materia di

successione  nel  rapporto  di assegnazione e godimento di alloggi di

edilizia residenziale pubblica.

    Non  ignora questo Tribunale che, secondo la giurisprudenza della

Corte costituzionale, la trasformazione della coscienza e dei costumi

sociali  non  autorizza a ritenere che la convivenza di fatto rivesta

oggettivamente  connotazioni  identiche a quelle che scaturiscono dal

rapporto  matrimoniale.  Una  unificazione  delle  due  figure non e’

quindi ammissibile.

    In  diverse decisioni la Corte costituzionale ha infatti posto in

luce   la  netta  diversita’  della  convivenza  di  fatto,  ýfondata

sull’affectio  quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile,

di   ciascuna   delle   partiý   rispetto   al   rapporto  coniugale,

caratterizzato  da  ýstabilitaý,  certezza  e  dalla  reciprocita’  e

corrispettivita’  di  diritti e doveri (…) che nascono soltanto dal

matrimonioý.

    La  convivenza  di  fatto  non puo’ essere pertanto assimilata al

rapporto  di coniugio per essere ricondotta, cosi’ come quest’ultimo,

sotto  ýl’alaý  protettiva  dell’art. 29  della  Cost.  Rimane quindi

estranea al contenuto delle garanzie offerte dall’art. 29 della Cost.

una relazione come quella tra conviventi more uxorio, pur socialmente

apprezzabile,  divergente  tuttavia  dal  modello  che  si radica nel

rapporto coniugale.

    12.  – La posizione del convivente di fatto merita in determinati

casi riconoscimento, anche se i vincoli affettivi e solidaristici che

ne  scaturiscono  troveranno tutela non gia’ nell’art. 29 della Cost.

ma nell’ambito della protezione, offerta dall’art. 2 della Cost., dei

diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali.

    Il  parametro  con  riguardo  al  quale  si  chiede  il vaglio di

costituzionalita’ dell’art. 1, comma 6 della legge 25 settembre 1997,

n. 238 e’ quindi in primo luogo quello rinvenibile nell’art. 2 Cost.,

ove  si  afferma  che la Costituzione tutela l’individuo in qualunque

contesto  esplichi  la  propria  personalita’  e, quindi, anche nella

famiglia  c.d.  di  fatto (cosi’ come la Corte costituzionale ha gia’

ritenuto  nella  sentenza  n. 237  del  1986  purche’  il rapporto di

corivivenza   risulti   caratterizzato   da  un  grado  accertato  di

stabilita).

    D’altra  parte,  ove  anche al convivente more uxorio non fossero

estesi  i benefici di cui alla legge n. 210 del 1992, verrebbe in tal

modo  pregiudicato il suo diritto alla salute, ossia il diritto a non

subire  menomazioni  della  propria sfera psicofisica per effetto, in

via  sia  pur mediata ed indiretta, di trasfusioni o somministrazioni

di emoderivati.

    Un   diritto   di  tal  fatta  rientra  nel  novero  dei  diritti

inviolabili  dell’uomo,  cui  offre  presidio  per l’appunto l’art. 2

della Cost.

    13.  –  In  secondo  luogo  il  parametro di costituzionalita’ e’

quello   delineato   dall’art. 3   della   Cost.   sotto  il  profilo

dell’irragionevolezza.

    Il  fatto  che, come si e’ ricordato sopra, la Costituzione tenga

distinti  la  convivenza  more  uxorio ed il rapporto coniugale, piu’

volte   affermato   dalla   Corte   costituzionale,  non  esclude  la

comparabilita’   delle  discipline  riguardanti  aspetti  particolari

dell’una  e  dell’altro  che possano presentare analogie, ai fini del

controllo della ragionevolezza sotto il profilo dell’art. 3 Cost. (in

questo senso Corte cost. n. 8 del 1996).

    L’art. 1,  comma  6 della legge 25 luglio 1997, n. 238 e’ diretto

ad  apprestare  una  tutela  in  favore  delle  persone  legate da un

rapporto  di  stabile  convivenza  con  il  soggetto portatore di una

patologia  irreversibile da infezione da HIV, persone che, attraverso

il  contatto  familiare  ed  in  particolare  attraverso  il contatto

sessuale,  sono  esposte  al  rischio  di  contrarre  a loro volta la

medesima patologia.

    Sotto  questo  aspetto il rapporto di coniugio non si differenzia

in  alcun  modo dal rapporto di convivenza more uxorio. Se i benefici

di  cui  alla legge n. 210 del 1992 sono riconosciuti al coniuge, non

vi   e’  ragione  perche’  li  stessi  benefici  non  debbano  essere

riconosciuti  anche  al  convivente  more  uxorio  che,  per quel che

riguarda la ratio sottesa all’allargamento degli indennizzi di legge,

appare  in  tutto  e  per  tutto  parificabile alla persona legata da

vincolo matrimoniale.

    i  dubita  quindi che la limitazione dei benefici in questione al

solo coniuge violi l’art. 3 della Cost. Per riprendere un passo della

sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988 l’art. 3 Cost. e’

qui  invocato non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque

diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente more

uxorio,   ma  per  la  contraddittorieta’  logica  dell’esclusione del

convivente  dalla  previsione  di  una  norma  che  intende  tutelare

l’abituale  convivenza  e  la  dimestichezza dei rapporti tra persone

legate da stretti vincoli affettivi.

                                      P. Q. M.

    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimita’  costituzionale  dell’art. 1,  comma  6  della  legge 25

luglio 1997, n. 238, nella parte in cui non prevede che i benefici di

cui  alla  medesima legge spettano anche al convivete more uxorio che

risulti  contagiato da uno dei soggetti di cui all’art. 1 della legge

25  febbraio  1992  n. 210,  per  contrasto con gli artt. 2 e 3 della

Cost.

    Sospende il giudizio in corso;

    Dispone   l’immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte

costituzionale;

    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia

notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e

sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

  Cosi’ deciso in Trento, il 23 luglio 2004

    Il giudice: Benini