Penale
L’ idea di un nuovo reato nel Ddl 1777: la manipolazione mentale
L’idea di un nuovo reato nel Ddl 1777: la “manipolazione mentale”
Ddl 1777- Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale
Articolo 1
1. Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 613-bis – (Manipolazione mentale). –. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.
Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà.”