Tributario e Fiscale
L’ ICI è dovuta anche per le aree soggette ad esproprio.
L’ICI è dovuta
anche per le aree soggette ad esproprio.
Cassazione – Sezione tributaria –
sentenza 6 luglio – 12 settembre 2007, n. 19131
Presidente Lupi – Relatore
Cappabianca
Pm Sorrentino – conforme –
Ricorrente Comune di Arcore – Controricorrente Gid Sas di Lucchini Gilera Dott.
Massimo
Svolgimento del processo
Gid s.a.s. propose ricorso
avverso l’avviso di liquidazione notificatole dal Comune di Arcore per minor
ici asseritamene versata nel 1996,
in relazione ad appezzamento di terreno di sua proprietà
ubicato nel territorio del comune predetto e già dichiarato dal contribuente,
nel 1995, quale area edificabile.
A fondamento del ricorso, la
contribuente deduceva che parte dell’area in oggetto non poteva essere
considerata edificabile perché qualificata "standard" e, quindi,
vincolata ad esproprio.
Costituitosi in giudizio il
Comune, che sosteneva che l’intera area era da considerarsi edificabile in
virtù degli strumenti urbanistici adottati e completati nel loro iter, l’adita
commissione tributaria respinse il ricorso, ma, in esito all’appello della
società contribuente, la decisione fu riformata dalla commissione regionale.
Questa sostenne che l’appezzamento di terreno dedotto in controversia, essendo
classificato come "standard", non presentava alcun valore venale,
sicché la pretesa del Comune doveva considerarsi infondata.
Avverso la decisione di appello,
il Comune di Arcore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due
motivi.
La società contribuente ha
resistito con controricorso.
All’udienza del 7.3.2005, la
causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della
decisione delle SS.UU. sul contrasto giurisprudenziale
insorto sulla nozione di area edificabile rilevante a fini ici. La causa è
stata, infine, chiamata all’udienza odierna.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso,
Gid s.a.s. – deducendo violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 ‑
sostiene l’inammissibilità del ricorso, perché incidente su atto liquidatorio
non suscettibile d’impugnazione, giacché non contenente alcun accertamento e
teso a recuperare la differenza dell’imposta dovuta in base alla stessa
dichiarazione della contribuente rispetto a quella versata.
Il motivo è infondato.
Invero, l’art. 19 comma 1, alla
lett. b, inserisce esplicitamente, l’avviso di liquidazione del tributo nel
novero degli atti impugnabili.
La non impugnabilità dell’atto
non può, d’altro canto, ritenersi, nella specie, scaturire dalla circostanza
che, in concreto, la liquidazione avvenne sulla base della dichiarazione del
contribuente. La dichiarazione è, infatti, suscettibile di emenda, che, con
riguardo alla normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie, non
trova altro limite temporale che quello derivante dell’esaurimento del rapporto
tributario cui la dichiarazione inerisce, per effetto del trascorrere del tempo
o del sopravvenire di decadenze, e che di conseguenza, in assenza di tali
evenienze, può ricevere tutela, dopo l’emissione del provvedimento impositivo,
anche nel processo tributario secondo le regole di esso
(cfr. Cass. s.u. 14088/04, 17394/02, 15063/02 e Cass. 12791/04, 8153/03).
Con il secondo motivo di ricorso ‑
deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2
d.lgs. 504/1992 – il Comune di Arcore censura la sentenza impugnata per aver
considerato l’area in oggetto non tassabile, perché, essendo classificata
standard ("area per attrezzature al servizio di insediamenti
produttivi"), vincolata all’espropriazione e, quindi, priva di valore
venale.
Il motivo di ricorso è fondato.
Al riguardo, va premesso che
l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di
determinazione della base imponibile fondato sul
valore venale, si desume dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano
regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione
dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici
attuativi. (cfr. Cass. SS.UU. 25506/06).
Ciò posto, deve, peraltro,
rilevarsi che questa corte ha già avuto modo di puntualizzare che, in tema di
ici, l’art. 1 d.lgs. 504/1992, in nessun modo ricollega il presupposto
dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad
incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, giacché, ai sensi del
successivo art. 5, il valore dell’immobile assume rilievo ai soli fini della
determinazione della base imponibile e, quindi, della concreta misura
dell’imposta. Ne consegue che deve escludersi che un’area edificabile,
assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione, sia, per
ciò stesso, esente dall’imposta (cfr. Cass. 19750/04; per
analoghe considerazione in tema nozione di edificabilità in materia di
imposta di registro: v. Cass. 7676/02).
Alla stregua delle considerazioni
che precedono, s’impongono il rigetto del primo motivo di ricorso e
l’accoglimento del secondo.
La sentenza impugnata va conseguentemente
cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Lombardia.. al
fine della concreta determinazione del valore dell’area dedotta in
controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione
delle spese della presente fase del giudizio.
PQM
La Corte: rigetta il primo
motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Lombardia.