Civile

Thursday 20 October 2005

L’ ex presidente del Torino e della Lazio Calleri dovrà risarcire il giornalista Gianni Minà . Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 16 giugno-18 ottobre 2005, n. 20137

L’ex presidente del Torino e della Lazio Calleri dovrà risarcire il giornalista Gianni Minà.

Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 16 giugno-18 ottobre 2005, n. 20137

Presidente Duva
– Relatore Trifone – Pm Marinelli
– conforme – ricorrente Calleri – controricorrente
Minà

Svolgimento del processo

Con citazione innanzi al Tribunale di
Milano del 13 dicembre 1995 il giornalista Giovanni Minà
conveniva in giudizio Gian Marco Calleri, presidente
della società ,sportiva “Torino Calcio”, Candido Cannavò, direttore del quotidiano “La Gazzetta dello
Sport”, e la Rcs Editori Spa,
società editrice del quotidiano, per ottenerne la condanna al risarcimento dei
danni in conseguenza della pubblicazione sul numero del giornale del 27 gennaio
1995 di un comunicato, che assumeva gravemente lesivo della sua identità
personale e della sua reputazione professionale.

I convenuti si costituivano e
contrastavano la domanda sostenendo che il fatto non concretava l’illecito

denunciato stante la correttezza del comunicato
di Gian Marco Calleri.

Costui spiegava a sua volta domanda riconvenzionale, sostenendo che il comunicato era stato una
limitata risposta alla campagna di stampa che Giovanni Minà
aveva posto in essere nei suoi confronti con una serio
di articoli e dichiarazioni dal contenuto diffamatorio apparsi su vari
giornali.

Il Tribunale rigettava entrambe le
domande, ritenendo che le contrapposte posizioni critiche di Giovanni Minà e di Gian Marco Calleri si collocavano nel più ampio contesto polemico proprio del
mondo sportivo e che le espressioni adoperate non acquistavano una reale
efficacia diffamatoria, ma dovevano essere ricondotte alla vivacità del
dibattito ed erano, perciò, insuscettibili di
rilevanza penale.

Sull’impugnazione principale di
Giovanni Minà e su quella incidentale
di Gian Marco Calleri decideva la Corte d’appello di
Milano con la sentenza pubblicata il 20 febbraio 2001, la quale rigettava il
gravame incidentale di Gian Marco Calleri e, in
accoglimento di quello principale, condannava gli appellati in solido a
risarcire all’appellante principale i danni (liquidati in settanta milioni di
lire, oltre gli interessi di legge dal 27 gennaio 1995) nonché a pagargli i
quattro quinti delle spese processuali del doppio grado.

I giudici d’appello ‑pur
ammesso che nel mondo dello sport la polemica si caratterizza normalmente per i
toni accesi che riflettono le passioni, le speranze, le delusioni e le amarezze
degli sportivi e dei simpatizzanti‑ consideravano che, nella specie, il
contenuto del comunicato stampa, nel suo complesso, aveva innegabilmente
carattere gravemente ingiurioso nelle sue espressioni miranti a porre in
ridicolo l’aspetto fisico del Minà ed a sminuirne
l’immagine di più immediata presa sul pubblico nonché
a lederne il decoro profeesionale ed il prestigio di
giornalista.

Ritenevano, in particolare, che le
espressioni usate travalicavano i limiti della
ragionevole continenza e che, sotto tale profilo, non poteva esserne negata la
valenza diffamatoria.

Escludevano che al giornalista fosse
derivato un danno patrimoniale e determinavano con
valutazione equitativa il danno da lesione del decoro
professionale e del prestigio.

Rilevavano, infine, che della domanda
riconvenzionale di Gian Marco Calleri
bisognava confermare il rigetto e che allo stesso non poteva neppure essere
riconosciuta la scriminante di cui all’articolo 599,
comma 2, Cp, dovendoci affermare che, a critiche
lecite rivoltegli sul piano tecnico, lo stesso aveva reagito, ai danni del
giornalista, con aggressione verbale personale, incontrollata, offensiva e
spropositata.

Per la cassazione della sentenza ha
proposto ricorso Gian Marco Talleri, che ha affidato l’impugnazione a tre
motivi.

Altro ricorso hanno
avanzato congiuntamente la società Rcs Editori Spa e Candido Cannavò in base a
tre mezzi di doglianza.

Ad entrambi i ricorsi ha resistito con controricorso
Giovanni Minà.

Al ricorso della società Rcs Editori Spa e di Candido Cannavò ha resistito anche Gian Marco Talleri, che,
richiamata la sua impugnazine perché se accolta essa
gioverebbe anche ai suddetti ricorrenti, ha chiesto che l’impugnazione della
società e del Cannavò sia disattesa nella parte in
cui si richiede la esclusione della responsabilità
solidale di essi convenuti per il risarcimento dei danni.

La società Rcs
Editori Spa, Gian Marco Talleri e Giovanni Minà hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinti
della medesima sentenza, sono riuniti (articolo 335 Cpc).

Con il primo motivo di impugnazione ‑deducendo la violazione e la falsa
applicazione delle norme di cui agli articolo 595 e 599 Cp,
42 della legge 416/81 e della legge 47/1948, nonché l’insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia‑ il
ricorrente Calleri critica la decisione di secondo
grado nella parte in cui il giudice d’appello non ha ritenuto diffamatorio
l’articolo di Giovanni Minà sul quotidiano”La Stampa”
del 2 novembre 1994 e nella parte in cui avrebbe ignorato gli attacchi
ripetutamente rivoltigli dalla stesso Minà in altre
occasioni.

Assume che, in tale contesto, il messaggio ad immediata reazione da parte sua,
anche sul piano delle intenzioni, doveva essere considerato contenuto nei
limiti di una critica, certamente ironica e satirica, ma non lesiva né
dell’immagine, né della reputazione del giornalista.

Il motivo non può essere accolto.

È pacifico nella giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo: Cassazione, 11420/02; 13685/01) che, in materia di
responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, la ricostruzione
storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’accertamento
in concreto dell’attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione
dell’esistenza dell’esimente del diritto di critica
(la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza
e, perciò, in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non
trascendere in attacchi ed aggressioni personali, diretti a colpire sul piano
individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti
di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservati al giudice del merito,
insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua,
esaustiva ed esente da vizi logici.

Il giudice del merito, pur
riconoscendo che il comunicato stampa rilasciato da Gian Marco Calleri e pubblicato sul quotidiano sportivo costituiva la
risposta alle ripetute critiche rivoltegli da Giovanni
Minà, ha chiarito, in adeguata e logica motivazione,
che il comunicato in questione travalicava prepotentemente i limiti di
qualsiasi ragionevole continenza ed assumeva contenuto sicuramente lesivo
dell’immagine e del decoro del giornalista, ridicolizzandone l’aspetto fisico
con l’espressione “pigmeo con i baffi”, sminuendone la persona nella sua immagine
di più immediata presa sul pubblico e sferrandogli il più pesante.attacco con il consiglio di
seguire corsi di “composizione letteraria” affinché, pur se disonesto e
incompetente, “possa almeno nel mestiere salvarsi”.

La Corte territoriale, inoltre, ha
anche valutato che il giornalista aveva rivolto al Calleri ‑critiche lecite sul piano tecnico”,
cui il ricorrente principale aveva reagito con una “aggressione verbale
personale ed incontrollata”.

In tale accertato contesto,
la censura mossa con il primo mezzo di doglianza non pone in evidenza elementi
di illogicità o di incongruenza della motivazione della sentenza di secondo
grado, ma sostanzialmente si risolve nella istanza di riesame, in questa sede,
del materiale probatorio acquisito al fine di farne discendere una diversa
valutazione che escluda il contenuto diffamatorio del comunicato stampa o
almeno, ravvisata nei fatti l’ipotesi della reciprocità delle offese, consenta
di ritenere che l’esimente della ritorsione ‑prevista dall’articolo 599, comma 1,
del Cp – funzioni in questa sede civile come causa di
compensazione ex lege delle rispettive pretese creditorie ai sensi dell’articolo 1241 Cc.

Il richiesto diverso apprezzamento
delle fonti di prove non rientra, però, nei limiti del giudizio di cassazione,
dato che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della
omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può
legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di
merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di
punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico‑giuridico posto a base della
decisione.

Con il secondo motivo d’impugnazione ‑deducendo
la violazione e la falsa applicazione dei principi e delle norme di cui agli articolo 599 Cp, 1227 e 1241 Cc in tema di provocazione nonché l’omessa ed insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia‑ il
ricorrente Calleri denuncia che il giudice del merito
avrebbe dovuto, comunque, riconoscergli l’esimente della provocazione e che,
sul punto, la decisione non avrebbe considerato che per la sussistenza di detta
esimente si deve avere riguardo al fatto ingiusto altrui, che prescinde dalla
illiceità penalmente rilevante.

La censura non è fondata, poiché la
provocazione non può venire in evidenza né al fine di escludere, né allo scopo
di limitare la responsabilità per risarcimento dei danni.

Secondo l’orientamento preciso di
questo giudice di legittimità (Cassazione, 2832/74; 8911/95; 23366/04) in
materia di ingiuria o diffamazione l’esimente della
provocazione, prevista dall’articolo 599, comma 2, del Cp,
rileva ai fini della punibilità dell’imputato e non anche ai fini della
obbligazione di risarcimento dei danni e, in tale situazione, la obbligazione risarcitoria permane, sussistendo la illiceità civilistica nel fatto ingiurioso.

Inoltre, secondo quel che pure questa
Corte ha già stabilito (Cassazione, 8911/95), in tema
di responsabilità per fatto illecito doloso la norma dell’articolo 1227 Cc richiamata dall’articolo 2056, comma 1, stesso codice e
concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso
del fatto colposo del danneggiato‑ non è applicabile nell’ipotesi di
provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la
determinazione dell’autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva
l’evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma
di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto
della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di
regolarità causale.

Da tale orientamento questo Collegio
reputa di non potersi discostare non ravvisando validi elementi in contrario.

Con il terzo motivo d’impugnazione ‑deducendo
la violazione e la falsa applicazione dei principi e delle norme di cui agli articolo 595 Cp e 2043 Cc nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia – il ricorrente Calleri
(il quale indica che la censura viene licenziata in via subordinata e con
riferimento alla reiezione del suo appello Incidentale) critica la sentenza di
secondo grado poiché essa avrebbe dovuto ritenere che Giovanni Minà aveva spacciato come veri e completi anche dati
contabili in parte falsi ed incompleti, la cui esatta valutazione non avrebbe
consentito di affermare che lo stesso aveva agito nell’esercizio del diritto di
cronaca e di critica giornalistica.

Il motivo non può
essere accolto, perché, prospettando esso una tipica censura in fatto
inammissibile in sede di legittimità, valgono le medesime considerazioni
svolte a proposito del primo mezzo di doglianza circa l’attribuzione al giudice
del merito della valutazione del contenuto degli scritti e dell’attitudine
offensiva delle espressioni usate.

Nella specie la Corte di merito,
disattendendo la domanda riconvenzionale del Calleri già rigettata dal

Tribunale, ha indicato che negli
scritti e negli apprezzamenti critici di Giovanni Minà
non era dato riscontrare, oltre la vivacità di tono e la passione del vecchio
“amante‑ della squadra di calcio, il superamento del consentito
diritto di critica, poiché essi non erano mai scaduti al livello grossolano
dell’attacco alla personalità del Calleri.

In particolare, la Corte milanese ha
evidenziato, con riferimento proprio ad un articolo che la difesa del
ricorrente aveva indicato come emblematico di un
atteggiamento “vituperoso” nel confronti del Calleri,
che il giornalista si era limitato a rilevare il tono “sgarbato” della risposta
datagli dal Calleri con una espressione generalizzata
“volta a rimarcare il differente taglio mentale delle nuova generazioni
rispetto a quelle che, insieme al peso amaro dell’età, portano i frutti
lungimiranti dell’esperienza”.

Trattasi di motivazione che va indenne
da censura e che è rafforzata, peraltro, anche dalla conclusione (seppure
irrilevante ai fini della decisione per quel che si è rilevato nello scrutinio pel precedente secondo mezzo di doglianza) che dal
comportamento del Minà esulava anche ogni altro
aspetto di “fatto ingiusto”, che avesse potuto integrare gli elementi della
provocazione.

Il ricorso di Gian Marco Calleri è, perciò, rigettato.

Con il primo motivo d’impugnazione ‑deducendo
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia nonché la violazione e la falsa
applicazione delle norme di cui agli articolo 21 e 111 Costituzione e 132 n. 4 Cpc – la società RCS Editori Spa
e Candido Cannavò criticano la decisione di secondo
grado perché essa non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi
enunciati dalle Sezioni Unito Penali di questa Corte con la sentenza 30
maggio-16 ottobre 2001 ed avrebbe motivato solo con riferimento al contenuto
del comunicato del Calleri, senza considerare la
particolare posizione del direttore e della casa editrice del periodico.

Con il secondo motivo d’impugnazione
– deducendo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia nonché la violazione e la
falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 21 e 111 Costituzione e
112, 132 n. 4 e 156 comma 1 e 2 Cpc – la società Rcs Editori Spa e Candido Cannavò assumono che la sentenza d’appello non avrebbe
pronunciato sulla specifica eccezione da essi proposta circa la peculiare loro
posizione di autori “neutrali” della pubblicazione e circa l’esimente del
diritto di cronaca per l’interesse pubblico dell’argomento oggetto della
polemica di stampa tra il giornalista ed il presidente della società sportiva
“Torino Calcio”.

Con il terzo motivo d’impugnazione ‑deducendo
la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 21 e 111
Costituzione, 132 n. 4 Cpc in
relazione all’articolo 360 n. 3 e n. 4 stesso codice‑ la
società Rcs Editori Spa e
Candido Cannavò lamentano che la sentenza impugnata
si sarebbe occupata soltanto del contenuto del comunicato, reputato
diffamatorio, ma niente affatto dell’esimente connessa alla posizione di essi
ricorrenti.

Ad ulteriore conclusiva illustrazione
dei tre motivi, siccome emerge nella parte riassuntiva del ricorso e come viene evidenziato anche nella memoria, i ricorrenti
specificano che la “neutralità” della pubblicazione risulta dalla medesima
sentenza impugnata, la quale contiene anche l’accertamento in fatto circa
l’interesse pubblico alla notizia.

Nessuno dei tre motivi ‑che
anche 1 ricorrenti riconducono alla sostanziale censura del vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento
dell’esercizio del diritto di cronaca e che, perciò, sono esaminati
congiuntamente‑ può essere accolto.

In tema di diffamazione a mezzo stampa è ben noto l’indirizzo giurisprudenziale di
questa Corte (Cassazione, Su penali, 37140/01) secondo cui la condotta del
giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti, anche se
“alla lettera”, le dichiarazioni del soggetto Intervistato di contenuto
oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non è scriminata
dall’esercizio del diritto di cronaca, In quanto al giornalista stesso incombe
pur sempre il dovere di controllare la veridicità delle circostanza e la
continenza delle espressioni riferite, per cui la condotta è da ritenere lecita
quando il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti
coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le
dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione
soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca,
l’individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice
di merito, che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al
sindacato di legittimità.

Devesi, pertanto, ritenere ‑con
riferimento alla più generale ipotesi della pubblicazione di dichiarazioni di terzi lesive dell’altrui reputazione‑ che
il giornalista non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e
diligentemente quanto riferito dal terzo (che addirittura ne solleciti la
pubblicazione, qual è la fattispecie in oggetto della trasmissione di un
comunicato per la stampa), soltanto perché le dichiarazioni possano interessare
la pubblica opinione.

In tali casi, infatti, il giornalista
‑che pure non ha contribuito a formare l’altrui dichiarazione
e che, propagandone il contenuto all’esterno, ne diviene sostanziale coautore
e, quindi, consapevole strumento di diffamazione‑ è tenuto, oltre che ad accertare la
veridicità della dichiarazione medesima, a verificare che non difetti il
requisito della continenza e, cioè, che essa non
consista in insulti, in espressioni gratuite e non necessarie, volgari,
umilianti, dileggianti o, comunque, diffamatorie.

Deve, pertanto, affermarsi che non è scriminato dall’esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione

di dichiarazioni di terzi per il solo
fatto che il giornalista ne abbia riportato fedelmente il contenuto

(senza altro suo allusivo, suggestivo o
provocatorio commento) quando le stesse integrino gli estremi della

contumelia.

Né in tal caso sussiste l’interesse
pubblico alla conoscenza della notizia, poiché detto interesse pubblico non può
riguardare le notizie distolte dal fine della formazione della pubblica
opinione e dirette, invece, a soddisfare ‑attraverso la violazione della sfera
morale dei singoli‑ la curiosità del pubblico quando
hanno ad oggetto fatti non pertinenti alla notizia.

Il giudice del merito, secondo quanto
è dato ricavare dalla complessiva motivazione della sentenza, ha ritenuto, in
assoluta coerenza alle suddette regole, che, pur sussistendo l’interesse
pubblico alla notizie del mondo sportivo e pur avendo
il quotidiano sportivo riportato il comunicato del Calleri
in modo del tutto “neutrale”, di esso il direttore del giornale aveva
consentito la pubblicazione senza il doveroso controllo

del requisito della sua continenza.

Anche il ricorso della società Rcs Editori Spa e di Candido Cannavò è, quindi, rigettato.

Sussistono giusti motivi (articolo 92
Cpc) per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li
rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese
del giudizio di cassazione.