Ambiente

Monday 03 November 2003

L’ Europa pensa alla pulizia del mare e propone nuove regole per la tutela delle acque. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità e alla gestione delle acque di balneazione, Bruxelles 30 ottobre 2003

LEuropa pensa alla pulizia del mare e propone nuove regole per la tutela delle acque

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità e alla gestione delle acque di balneazione, Bruxelles 30 ottobre 2003

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di:

a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;

b) gestione di dette acque;

c) informazione dei cittadini in merito a dette acque.

2. La direttiva si propone di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e di proteggere la salute umana coerentemente con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

[…] Il contenuto dell’ex articolo 2 figura ora all’articolo 3, punto 2).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

1) i termini “acque superficiali”, “acque sotterranee”, “fiume”, “lago”, “acque costiere”, “bacino idrografico” e “inquinamento” hanno gli stessi significati che nella direttiva 2000/60/CE;

2) “acque di balneazione”: ogni parte distinta e significativa di acque superficiali nella quale un congruo numero di persone pratica in maniera consuetudinaria la balneazione, o nella quale la balneazione è promossa, e nella quale la balneazione non è vietata permanentemente né sconsigliata permanentemente, ad eccezione di:

a) piscine e terme;

b) acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;

c) acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee;

3) “stagione balneare”: il periodo di tempo in cui, tenuto conto delle consuetudini e delle eventuali disposizioni locali, si può prevedere un afflusso di bagnanti, viste le condizioni climatiche e topografiche;

4) “misure di gestione”: le azioni indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:

a) istituzione e mantenimento di un profilo delle acque di balneazione;

b) istituzione di un calendario per il monitoraggio;

c) monitoraggio delle acque di balneazione;

d) valutazione della qualità delle acque di balneazione;

e) classificazione delle acque di balneazione;

f) valutazione dell’impatto delle fonti di inquinamento sulla qualità delle acque di balneazione;

g) informazione dei cittadini basata sui fatti;

h) azioni volte a impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento;

i) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;

6) “episodio di inquinamento di breve durata”: inquinamento prevedibile, le cui cause sono chiaramente identificabili e che si prevede possa influire sulla qualità delle acque di balneazione per un lasso di tempo inferiore alle 72 ore;

7) “situazione anormale”: un evento o una combinazione di eventi che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni cinque anni;

8) “set di dati sulla qualità delle acque di balneazione”: i dati ottenuti dal monitoraggio secondo il calendario per il monitoraggio in vigore e dal monitoraggio obbligatorio a seguito di una situazione anormale o di un episodio di inquinamento di breve durata, escludendo tuttavia i dati che la presente direttiva consente di non considerare; […]

9) “valutazione della qualità delle acque di balneazione”: il processo di valutazione della qualità delle acque di balneazione utilizzando il metodo di calcolo definito nell’allegato II;

10) “proliferazione cianobatterica”: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, tappeto o schiuma;

11) il termine “pubblico interessato” ha lo stesso significato che nella direttiva 85/337/CEE.

[&]Le disposizioni dell’ex articolo 4 figurano ora all’articolo 9, paragrafo 2; quelle dell’ex articolo 5 agli

articoli 7, 16 e 17 e quelle dell’ex articolo 6 all’articolo 10.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Gli Stati membri, per la prima volta entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, individuano tutte le acque di balneazione e determinano il periodo della stagione balneare.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nella colonna A dell’allegato I sia effettuato secondo le modalità dell’allegato IV [4].

2 bis. Il punto di monitoraggio è la zona delle acque di balneazione nella quale si prevede il maggior afflusso di bagnanti. Se si prevedono gruppi di bagnanti in più zone, il punto di monitoraggio è la zona, tra quelle nelle quali si prevedono dei gruppi, nella quale vi è il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.

3. Per ciascuna acqua di balneazione è fissato un calendario per il monitoraggio prima dell’inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell’inizio della terza stagione balneare completa successiva all’entrata in vigore della presente direttiva. Il monitoraggio è effettuato non oltre [quattro] giorni dopo la data indicata nel calendario.

4. Gli Stati membri possono avviare il monitoraggio dei parametri indicati nell’allegato I nel corso della prima stagione balneare completa successiva all’entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso, il monitoraggio è effettuato secondo la cadenza indicata nell’allegato IV sulla base dei dati storici relativi ai quattro anni precedenti. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare i set di dati sulla qualità delle acque di balneazione di cui all’articolo 8. Non appena gli Stati membri avviano il monitoraggio ai sensi della presente direttiva, può cessare il monitoraggio dei parametri di cui all’allegato della direttiva 76/160/CEE.

4 bis. Un campione prelevato durante un episodio di inquinamento di breve durata può non essere preso in considerazione durante ciascuna stagione balneare. È sostituito da un campione prelevato in base al calendario per il monitoraggio relativo agli episodi di inquinamento di breve durata di cui all’allegato IV.

5. In caso di situazioni anormali, il calendario per il monitoraggio di cui al paragrafo 3 può essere sospeso e viene ripreso appena possibile al termine della situazione anormale. Appena possibile al termine della situazione anormale sono raccolti nuovi campioni in sostituzione dei campioni mancanti a causa della situazione anormale.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni sospensione del calendario per il monitoraggio, indicandone le ragioni. Essi forniscono tali relazioni al più tardi in concomitanza della relazione annuale successiva di cui all’articolo 17.

7. Gli Stati membri garantiscono che l’analisi della qualità delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell’allegato I e che, per quanto riguarda le regole di cui all’allegato V, si applichino norme armonizzate riconosciute a livello internazionale. [&] Tuttavia, gli Stati membri possono consentire l’applicazione di metodi o norme alternativi, purché essi possano dimostrare che i risultati ottenuti sono equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell’allegato I o le regola di cui all’allegato V. Gli Stati membri che consentono l’applicazione di detti metodi o norme equivalenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sui metodi o le norme applicate e sulla loro equivalenza.

Articolo 8

Valutazione della qualità delle acque di balneazione

1. Gli Stati membri garantiscono che i set di dati sulla qualità delle acque di balneazione sono costituiti attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all’allegato I [1], colonna A.

2. La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata sulla base dei set di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti in almeno 16 campioni ottenuti nel corso delle quattro stagioni balneari precedenti, secondo la procedura indicata all’allegato II [2].

3. Se, tuttavia, il set di dati sulla qualità delle acque di balneazione consiste in almeno 16 campioni:

a) le acque di balneazione di recente designazione possono essere valutate solo dopo un anno;

b) le acque di balneazione già valutate in conformità della direttiva 76/160/CEE possono essere valutate per la prima volta a norma della presente direttiva prima del termine fissato all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, utilizzando dati equivalenti raccolti in base alle disposizioni della direttiva 76/160/CEE (a tal fine, i parametri 2 e 3 dell’allegato della direttiva 76/160/CEE devono essere considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell’allegato I, colonna A, della presente direttiva).

Il presente paragrafo non si applica alle acque declassate in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4. Dette acque possono essere riclassificate solo se viene effettuata una valutazione conformemente al paragrafo 2.

4. La valutazione viene ripetuta ogni anno al termine della stagione balneare, tenendo conto dei dati relativi all’ultima stagione e alle stagioni balneari dei tre anni precedenti.

5. Quando un aggiornamento del profilo delle acque di balneazione rivela dei cambiamenti (per esempio, dell’infrastruttura) […] che possono incidere sulla classificazione delle acque di balneazione a norma dell’articolo 9, si raccoglie un nuovo set di dati sulla qualità delle acque di balneazione e si effettua una nuova valutazione della qualità delle acque di balneazione. Il nuovo set di dati sulla qualità delle acque di balneazione consiste in almeno 16 campioni, nessuno dei quali è stato raccolto prima che si verificassero i cambiamenti.

6. Gli Stati membri possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualità delle acque di balneazione. Essi possono raggruppare le acque di balneazione solo se dette acque di balneazione:

a) sono contigue;

b) hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti conformemente ai paragrafi 2 e 3, lettera b);

c) hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza di fattori di rischio.

Articolo 9

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

1. A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione svolta ai sensi dellarticolo 8, gli Stati membri, conformemente ai criteri stabiliti nellallegato II, classificano tali acque come acque di qualità:

a) “scarsa”;

b) “buona ma soggetta a episodi di inquinamento di breve durata”;

c) “buona” o

d) “eccellente”.

La prima classificazione avviene al più tardi dopo le prime tre stagioni balneari complete a decorrere dalla data indicata all’articolo 22, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri assicurano che tutte le acque di balneazione siano come minimo di qualità “buona”. Essi adottano provvedimenti realistici e proporzionati per incoraggiare il raggiungimento della qualità “eccellente”.

3. Tuttavia, indipendentemente dal requisito generale di cui al paragrafo 2, lattribuzione alle acque di balneazione della qualità “scarsa” o “buona ma soggetta a episodi di inquinamento di breve durata” è consentita nelle circostanze specificate ai paragrafi 4 e 5.

4. Gli Stati membri assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte in relazione alle acque di balneazione temporaneamente classificate come di acque di qualità “scarsa”:

a) adozione continuativa di adeguati provvedimenti di gestione, inclusi [&] provvedimenti atti a vietare temporaneamente o a sconsigliare la balneazione, per impedire lesposizione dei bagnanti allinquinamento e per ridurre o eliminare il rischio di inquinamento;

b) individuazione delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo “buona”; [&] e

c) informazione dei cittadini circa le cause dellinquinamento e tutti i provvedimenti adottati.

Se le acque di balneazione sono classificate come acque di qualità “scarsa” per [cinque] anni consecutivi, viene introdotto un divieto di balneazione permanente e i cittadini vengono informati che tali acque non sono più acque di balneazione. Il declassamento è debitamente motivato.

5. Gli Stati membri assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte in relazione alle acque di balneazione classificate come acque di qualità “buona ma soggetta ad episodi di inquinamento di breve durata”:

a) vengono adottati provvedimenti di gestione adeguati per assicurare la sorveglianza, l’allarme rapido e il monitoraggio nonché per prevenire lesposizione dei bagnanti per la durata dellepisodio mediante un avvertimento o, se del caso, un divieto di balneazione;

b) vengono adottati in modo continuativo provvedimenti di gestione adeguati per prevenire, ridurre o eliminare le fonti di inquinamento e

c) i cittadini sono informati delle cause dellinquinamento e dei provvedimenti adottati.

Articolo 10

Profilo delle acque di balneazione

1. Gli Stati membri assicurano che per tutte le acque di balneazione venga stabilito un profilo conformemente allallegato III. Il primo profilo delle acque di balneazione per ciascuna acqua di balneazione viene predisposto entro quattro anni dalla data indicata all’articolo 22, paragrafo 1.

Scopo del profilo delle acque di balneazione è di individuare i rischi e fungere da base per i provvedimenti di gestione.

2. Il profilo delle acque di balneazione è riesaminato e aggiornato […] secondo quanto previsto nellallegato III [3].

3. Allatto di predisporre e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzeranno in modo appropriato i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni svolti ai sensi della direttiva 2000/60/CE rilevanti ai fini della presente direttiva.

[&]Le disposizioni dellex articolo 11 ora figurano nellarticolo 7

Articolo 12

Provvedimenti in situazioni di emergenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano adottati senza indugio provvedimenti di gestione adeguati in situazioni di emergenza quali inondazioni, incidenti o guasti alle infrastrutture, ogniqualvolta tali condizioni possano:

a) avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o

b) creare altri seri rischi per la salute dei bagnanti.

2. Tali provvedimenti includono linformazione dei cittadini e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

[&]Le disposizioni dellex articolo 13 ora figurano nellarticolo 9.

Articolo 14 bis

Rischi cianobatterici

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, viene svolto un monitoraggio adeguato per consentire unindividuazione tempestiva dei rischi per la salute.

2. Qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui un rischio per la salute, vengono adottati immediatamente provvedimenti di gestione adeguati per prevenire lesposizione, che includono linformazione dei cittadini.

Articolo 14 ter

Altri parametri

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino, vengono svolte indagini per determinarne il grado di accettabilità e i rischi per la salute e vengono adottati provvedimenti di gestione adeguati, che includono linformazione dei cittadini.

2. Si procede ad un monitoraggio del livello di inquinamento delle acque di balneazione per individuare la presenza di residui bituminosi e materiali quali vetro, plastica, gomma o altri rifiuti o sostanze pericolose. […] Qualora si riscontri tale inquinamento, si determineranno i rischi per la salute e si adotteranno adeguati provvedimenti di gestione, che includono linformazione dei cittadini.

Articolo 15

Partecipazione dei cittadini

Gli Stati membri assicurano che siano offerte ai cittadini interessati tempestive e reali opportunità di formulare suggerimenti, osservazioni e critiche in relazione alle acque di balneazione, in particolare per quanto riguarda lidentificazione e il riesame delle stesse nonché i provvedimenti di gestione. Lautorità competente tiene in debito conto le informazioni così ottenute.

Articolo 16

Informazione dei cittadini

1. Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività in unubicazione facilmente accessibile in prossimità di ciascuna delle acque di balneazione:

a) [&] la classificazione delle acque di balneazione relativa ad almeno gli ultimi 3 anni;

b) una descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione stabilito conformemente allallegato III;

c) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anormali o degli episodi di inquinamento;

d) laddove la balneazione è vietata o sconsigliata, un avviso che ne informi i cittadini precisandone le ragioni e

e) unindicazione di fonti di informazione più esaurienti.

2. Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione attivamente e con tempestività per divulgare le informazioni sulle acque di balneazione citate al paragrafo 1 e le seguenti:

a) un elenco delle acque di balneazione. Queste informazioni saranno disponibili ogni anno prima dellinizio della stagione balneare;

b) il profilo delle acque di balneazione, inclusi i risultati del monitoraggio svolto ai sensi della presente direttiva dopo lultima classificazione;

c) una descrizione degli eventi che rendono necessari provvedimenti di gestione e altri provvedimenti adottati nel corso degli ultimi tre anni per prevenire o ridurre lesposizione dei bagnanti allinquinamento;

d) per le acque di balneazione soggette a episodi di inquinamento di breve durata, notifica:

– che le acque di balneazione sono soggette a episodi di inquinamento di breve durata,

– delle condizioni che possono condurre a episodi di inquinamento di breve durata,

– del grado di probabilità di siffatti episodi e relativa durata; e

e) informazioni sulle situazioni di emergenza e sui provvedimenti adottati ai sensi dellarticolo 12.

3. Le informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 vengono rese disponibili per la prima volta tre anni dopo la data indicata all’articolo 22, paragrafo 1.

4. La Commissione informa i cittadini circa le pubblicazioni su Internet tramite i mezzi di comunicazione appropriati.

5. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, se possibile, informazioni ai cittadini utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo coerente [&].

6. Gli Stati membri utilizzano una segnaletica coerente.

Articolo 17

Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i risultati dei dati di monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione, nonché una descrizione dei provvedimenti di gestione rilevanti adottati. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni al più tardi entro il 31 gennaio e per la prima volta tre anni dopo la data citata allarticolo 22, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione prima dellinizio della stagione balneare lelenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto allanno precedente. Gli Stati membri forniscono tali informazioni per la prima volta entro due anni dallentrata in vigore della presente direttiva.

3. Dopo l’avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi della presente direttiva, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere effettuate a norma della direttiva 76/160/CEE fino a che non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi della presente direttiva. Nel triennio summenzionato il parametro 1 dell’allegato della direttiva 76/160/CEE non viene preso in considerazione nel rapporto annuale e a fini di comunicazione; inoltre, i parametri 2 e 3 dell’allegato della direttiva 76/160/CEE vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell’allegato I della presente direttiva.

4. La Commissione pubblica un rapporto di sintesi annuale sulla qualità delle acque di balneazione nella Comunità, che include le classificazioni delle acque di balneazione, la conformità alla presente direttiva e i più importanti provvedimenti di gestione messi in atto. La Commissione pubblica tale rapporto entro il 30 aprile di ogni anno, anche su Internet. A tal fine, se possibile, la Commissione ricorre ai sistemi di compilazione, valutazione e presentazione dei dati già contemplati da altre normative comunitarie in materia ed in particolare dalla direttiva 2000/60/CE.

Articolo 18

Cooperazione per le acque transfrontaliere

Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, gli Stati membri interessati collaborano secondo le opportune modalità per attuare la presente direttiva.

Articolo 18 bis

Riesame

La Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi dopo 15 anni dalla sua entrata in vigore, prestando particolare attenzione ai parametri relativi alla qualità delle acque di balneazione. Essa riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati di tale riesame e, se del caso, correda il suo rapporto delle pertinenti proposte.

Articolo 19

Adeguamenti tecnici

1. I metodi di analisi per i parametri definiti nell’allegato I sono adeguati all’evoluzione scientifica e tecnologica secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

2. Sono integrati anche i risultati scientifici ottenuti nella rilevazione dei virus completando lelenco dei parametri di cui all’allegato I, secondo la procedura prevista dall’articolo 20, paragrafo 2. 28

3. Lallegato V [5] può essere adeguato all’evoluzione scientifica e tecnologica secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, considerando le disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo indicato all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Abrogazione

1. La direttiva 76/160/CEE è abrogata con effetto a decorrere da tre anni dopo la data indicata all’articolo 22, paragrafo 1. Subordinatamente al paragrafo 2, l’abrogazione è applicabile fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di scadenze per il recepimento e l’applicazione istituite nella direttiva abrogata.

2. Non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi alla presente direttiva, la direttiva è applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE.

3. I riferimenti alla direttiva 76/160/CEE sono considerati come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 22

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dallentrata in vigore della direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano per attuare la presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.