Penale

Tuesday 21 November 2006

L’ essere parente di pregiudicati non può portare a una riduzione del risarcimento per ingiusta detenzione

L’essere parente di pregiudicati
non può portare a una riduzione del risarcimento per ingiusta detenzione

Cassazione – Sezione quarta
penale (cc) – sentenza 5 ottobre-20 novembre 2006, n. 38005

Presidente e relatore Campanato

Ricorrente Valerio

Osserva

William Valerio con ricorso
depositato il 27 febbraio 2004 chiedeva alla Ca di Milano di riconoscergli la
somma di e 200.000,00 a
titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal gennaio 1998 al
luglio 1999 per i reati di cui agli articoli 81 cpv. 110,40 cpv, 611 1 609bis
ter Cp dai quali era stato assolto con sentenza del Tribunale di Milano
divenuta irrevocabile in data 6 marzo 2002.

La Corte liquidava l’importo
complessivo di euro 58.000, calcolando la liquidazione in e 180 al giorno per ciascuno dei 105 giorni di carcerazione ed
euro 90 per ciascuno dei 435 giorni di detenzione domiciliare.

Avverso detta ordinanza ha
proposto ricorso per cassazione l’istante che ha dedotto carenza ed illogicità
della motivazione perché la corte milanese da una parte ha richiamato
l’incensuratezza e la giovane età del Valerio, il tipo di carcerazione
particolarmente affittiva , le conseguenze psico
fisiche, e quelle sul piano personale e del discredito sociale e professionale
derivante dalla carcerazione, ma ha posto in dubbio sia il discredito sociale
che le conseguenze psicofisiche.

In particolare in ordine al
discredito sociale la corte, facendo riferimento al cognome materno di esso ricorrente, “Batti” cognome portato da persone
pregiudicate, sminuisce la perdita di credito sociale che uno stato di
detenzione sempre comporta.

Per tali ragioni ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza.

Il Pg ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata la Ca di Milano ha dato atto che
sussistono le condizioni

per il
riconoscimento dell’equa riparazione al Valerio che ha subito ingiustamente il
carcere e gli arresti domiciliari per reati dai quali è stato assolto con
sentenza irrevocabile, senza avere dato luogo con il suo comportamento
all’errore compiuto dall’autorità giudiziaria.

Nella liquidazione della somma
indennizzabile il giudice della riparazione fa riferimento al calcolo c.d.
nummario che deriva dalla moltiplicazione per i giorni di custodia della somma
riconoscibile in base al rapporto tra la somma massima indennizzabile e la
durata massima della carcerazione preventiva, ma abbatte questo parametro,
frutto della elaborazione giurisprudenziale (Su 9.5.01, Caridi) al fine di
ancorare la liquidazione operata dal giudice a dati obbiettivi, senza fornire
una motivazione adeguata.

Nel compiere l’importante scelta
di civiltà giuridica di offrire una riparazione a tutti coloro che subiscono
una detenzione senza personale colpevolezza, il codice di rito rinunzia a
determinare legalmente il contenuto del diritto alla riparazione, ma lo affida
direttamente alla valutazione equitativa del giudice, cioè ad una
regolamentazione del caso concreto fondata sul prudente apprezzamento che ne fa
la coscienza del giudice (Cassazione, Sezione terza, 18.1.05, Ianni).

Il Calcolo nummario non
costituisce un parametro vincolante, ma uno strumento per render meno
soggettiva la liquidazione equitativa. Tenuto conto di questi criteri, spetta
al giudice dare conto delle ragioni per le quali sia
addivenuto alla concreta determinazione del quantum, pur non
richiedendosi la specificazione di tutte le voci di danno.

Per evitare arbitrarie disparità
di trattamento da caso a caso occorre che la motivazione non si risolva in
enunciazioni apodittiche o comunque generiche e che la diminuzione o l’aumento
della liquidazione rispetto al parametro suddetto abbia adeguata motivazione.

La natura di indennizzo della
riparazione restringe i margini del sindacato di legittimità che si concentrano
sulla coerenza, completezza e logicità della motivazione, non potendosi
estendere alla valutazione sulla sufficienza o insufficienza della somma
liquidata.

La Corte milanese ha motivato
in modo adeguato in ordine alla valutazione delle conseguenze sul piano
psicofisico della carcerazione, ma non ha tenuto conto che la restrizione in
carcere era avvenuta in una delle forme più afflittive per la particolare
natura dei reati contestati, afflizione che può non incidere sulla salute, ma
certamente è difficile da sopportare per tutti ed in particolare per un giovane
poco più che ventenne.

Inoltre la corte considera il
piano del discredito sociale in base al nome con cui il Valerio è talvolta
chiamato che corrisponde non a quello anagrafico, ma a quello materno, cognome
portato da altri soggetti pregiudicati che di per sé è indice di disdoro.

Questo tipo di ragionamento non è
logico perché attribuisce alla persona una tutela del suo decoro non in base
alla sua personale situazione, ma in base all’ appartenenza
familiare o sociale: la corte infatti non si è riferita alla stima goduta o
meno dall’istante per il proprio comportamento, ma solo in base al nome (e non
proprio il suo) ed al comportamento di terze persone.

Doveva,invece,
considerare se proprio in considerazione all’appartenenza familiare il
discredito conseguente alla misura custodiale non aggravasse il coinvolgimento
della personalità dell’istante nel pubblico disdoro riservato ad altri membri
della sua famiglia.

Pertanto in considerazione della
carenza ed illogicità della motivazione l’ordinanza va annullata con rinvio al
giudice di provenienza.

PQM

Annulla l’ordinanza impugnata e
rinvia alla Ca di Milano.