Tributario e Fiscale
L’ emendamento alla finanziaria che modifica le aliquote IRPEF. Articolo 38-ter
Lemendamento alla finanziaria che modifica le aliquote IRPEF.
Articolo 38-ter
(Attuazione della riforma dellIRE)
1.A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:
nellarticolo 3, comma 1, le parole “nonché della deduzione spettante ai sensi dellarticolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articolo 11 e 12”;
larticolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: “Deduzioni per oneri di famiglia”; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1.Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nellarticolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultati da provvedimenti dellautorità giudiziaria.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è aumentata a:
3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
3.200 euro, se laltro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato”;
3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dellarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
nei commi 3 e 4 , le parole “Le detrazioni per carichi di famiglia” sono sostituite dalle seguenti: “Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2”;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “5. Dal reddito complessivo si deducono fino a un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute per gli addetti allassistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le spese sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nellarticolo 433 del codice civile.
Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 5 spettano per la parte corrispondente al rapporto tra lammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui allarticolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e limporto di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali”;
larticolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
nellalinea del comma 1, le parole “della deduzione per assicurare la progressività dellimposizione di cui allarticolo 11 “sono sostituite dalle seguenti: “delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12”;
2le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1, sono sostituite dalle seguenti:
“a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b)oltre 26.000 euro e fino a 33.500, 33 per cento;
oltre 33.500 euro, 39 per cento.”;
nel comma 2, le parole: “negli articoli 13, 14 e 15” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.”;
larticolo 14 è abrogato.
2. E introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento, sulla parte di reddito imponibile di cui allarticolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente limporto di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, laccertamento, la riscossione ed il contenzioso, riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1° gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 1, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente provvedimento.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 marzo 2005, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreto legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e le norme di cui al presente articoli, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi, provvedendo comunque, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, ad arrotondare alla decina, centinaia o migliaia di euro gli importi delle detrazioni trasformate in deduzioni. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre labrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente articoli con effetto dal 1° gennaio 2005.
5. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per lanno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.