Lavoro e Previdenza
L’ efficacia delle sentenze di patteggiamento nel procedimento disciplinare.TAR VENETO, SEZ. I – sentenza 15 novembre 2004 n. 3931
L’efficacia delle sentenze di patteggiamento nel procedimento
disciplinare.
TAR VENETO, SEZ.
I – sentenza 15 novembre 2004 n. 3931 – Pres.ff. De Zotti, Est. Franco –
Esposito (Avv. Romeo e Bordignon) c. Ministero della
Difesa ed altro (Avv. Stato Cerillo)
per l’annullamento
del D.M. in data 4.11.96, con il quale è
stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi
due comunicato con provvedimento della Direzione generale per il personale
militare dell’Aeronautica del 5.11.96, nonchè di ogni
altro atto presupposto, inerente e conseguente.
FATTO
Il sig. Esposito,
all’epoca maresciallo dell’Aeronautica militare, accusato di "truffa
militare continuata e pluriaggravata" per essersi fatto rimborsare dall’Amministrazione la
somma complessiva di £. 400.000 per soggiorno e pasti presso l’albergo "Eton" di Roma, veniva
condannato dal GIP presso il Tribunale militare di Verona, con pena patteggiata
ex art. 444 ss. c.p.p. alla
pena della reclusione di mesi 1 e giorni 25, sostituita con la multa di £
1.375.000.
Sulla base di detta condanna il Ministero della
difesa- direzione generale per l’Aeronautica instaurava un procedimento
disciplinare che si concludeva con la proposta e indi con l’irrogazione –con
D.M. del 4.11.96- della sanzione della sospensione dall’impiego per mesi due,
"perché con artifizi e raggiri induceva in errore gli organi
amministrativi del proprio reparto", per cui riportava la menzionata
condanna, e per "rilevante violazione dei doveri attinenti al giuramento
prestato (art. 9 R.D.M./86), al grado rivestito e
alle funzioni del proprio stato (art. 10 R.D.M./86),
al senso di responsabilità (art. 14), e nell’avere tenuto, nel caso di specie,
un comportamento caratterizzato da superficialità, leggerezza, temporaneo
smarrimento dei valori che qualificano il militare e, comunque, lesivo
dell’immagine della forza armata (art. 36) nonché del reparto di
appartenenza".
Contro tale provvedimento
l’interessato insorge con il ricorso all’esame, chiedendone l’annullamento. A
sostegno del gravame, con unico motivo si deduce nullità per violazione di
legge, difetto di motivazione, di istruttoria e
travisamento dei fatti.
Sostiene il ricorrente che: nessuna istruttoria è stata svolta dall’ufficiale
inquirente, il quale si è limitato ad acquisire copia della sentenza penale di
condanna; non si è tenuto conto della dichiarazione con la quale egli
evidenziava che il patteggiamento era stato chiesto solo per chiudere
velocemente la vicenda processuale; la condanna è stata inflitta, appunto, a
seguito di patteggiamento, e non vi è stato accertamento dei fatti, donde anche
travisamento là dove si parla di accertamento di gravi responsabilità; non si
spiegano i motivi per cui non è stato dato credito alla sua dichiarazione; la sentenza,
per l’art. 445 c.p.p., è inefficace nei giudizi
civili e amministrativi.
Si è costituito il Ministero della
Difesa, instando per il rigetto del gravame. L’Avvocatura dello Stato ha, indi,
depositato relazione dell’amministrazione, ove si richiama la giurisprudenza
che afferma che la sentenza di condanna patteggiata implica ammissione di
responsabilità, che detto accertamento costituisce elemento inconfutabile nel
procedimento disciplinare, e che vi è stata un’autonoma valutazione ai fini
dell’accertamento dell’illiceità disciplinare.
Con memoria conclusionale la difesa
del ricorrente, richiamando la novella introdotta all’art. 653 c.p.p. dall’art. 1 della L.
27.3.2001 n. 97 circa l’efficacia della sentenza penale nel procedimento
disciplinare, afferma che prima dell’entrata in vigore di detta legge nessuna efficacia esplicava in detto procedimento la
sentenza irrevocabile di condanna, soggiungendo che ad altri militari coinvolti
in analoghi illeciti, per la tenuità del danno è stata irrogata non la sanzione
di stato della sospensione, ma la sanzione di corpo della consegna di rigore.
All’udienza i difensori comparsi hanno confermato le rispettive conclusioni, dopo di
che la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
Con il ricorso all’esame viene riproposta la vexata
quaestio della portata della sentenza penale di condanna emessa a seguito di
patteggiamento (ex art. 444 ss. del c.p.p.) e
dell’efficacia della stessa nei giudizi civili e amministrativi, in ordine alla
quale si registrano tuttora oscillazioni e contrasti nella giurisprudenza.
Va al riguardo precisato che, in
fattispecie come quella in esame, viene in rilievo, prima ancora, l’efficacia
di tale tipo di sentenza nel procedimento disciplinare instaurato a carico del
pubblico dipendente (in questo caso un militare) sul presupposto di una
siffatta sentenza penale di condanna. Come ricordato dallo stesso ricorrente
nella memoria conclusionale, il comma 1-bis dell’art. 653 c.p.p.
(aggiunto dall’art. 1 della L. 27.3.2001 n. 97
stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel
procedimento disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Nessuna disposizione, invece, è dato rinvenire nel codice di procedura penale
quanto all’efficacia della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 nel
procedimento disciplinare (l’art. 445 riguarda, invero, la efficacia
di una simile sentenza nei giudizi civili e amministrativi).
In realtà, ciò che appare determinante in fattispecie del genere di quella qui
esaminata è stabilire, in ordine ai rapporti fra sentenza penale di condanna e
procedimento disciplinare, se la
P.A. procedente, quanto alla responsabilità disciplinare,
abbia effettuato valutazioni autonome di quei medesimi fatti posti a base della
sentenza penale (sia essa patteggiata, o meno), alla stregua delle elaborazioni
giurisprudenziali sul punto. Se ciò è vero, vuol dire
che si può prescindere dalla problematica se la sentenza patteggiata comporti,
o meno, ammissione o accertamento di responsabilità penale quanto ai capi di
imputazione: l’importante è che l’amministrazione conduca una sua istruttoria
al riguardo, pur avendo presente quanto possa ritenersi effettivamente accertato
nel processo penale.
A tale riguardo il
ricorrente sostiene che nessuna vera istruttoria è stata condotta dalla P.A.
resistente, laddove la difesa erariale afferma che l’istruttoria è stata svolta
alla stregua delle prescrizione legislative. Fra le due posizioni sembra
convincente quella dell’Amministrazione la quale, oltretutto, aveva a sua
disposizione gli incartamenti (ricevute e quant’altro)
posti a base della liquidazione delle spese che hanno dato origine all’addebito
sia penale che disciplinare, di cui ha, verosimilmente, effettuato una
valutazione alla luce anche del raffronto con altre ricevute di spese similari,
relative ad altri dipendenti.
Quanto, infine, al rilievo che lo stesso
addebito ha dato luogo, nei confronti di altri militari, a sanzioni
disciplinari più lievi, sembra pacifico che non possa istituirsi una relazione
di completo parallelismo tra le varie situazioni, dovendo sempre l’autorità
procedente valutare le peculiarità delle singole fattispecie, con riguardo
anche all’entità dell’addebito, alle circostanze, alla personalità
dell’incolpato, ecc.
Conclusivamente, per le ragioni su esposte il ricorso deve considerarsi infondato
e va, pertanto, rigettato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi
per compensare integralmente fra le parti le spese ed
onorari di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in
epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.
Ordina che la presente ordinanza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in
Venezia, in camera di consiglio, addì 14 ottobre
2004.
Il Presidente f.f. l’Estensore
il Segretario
Depositata in segreteria in data 15
novembre 2004.