Enti pubblici

Thursday 21 July 2005

L’ edizione 2005 della carta doganale del viaggiatore

L’edizione 2005 della carta doganale del viaggiatore

CARTA DOGANALE DEL VIAGGIATORE
Edizione 2005

La carta doganale del viaggiatore si
propone come strumento di facile e pronta consultazione, per conoscere le
principali disposizioni doganali. Un ausilio a tutti coloro
che siano in arrivo o in partenza dal nostro paese, per essere in grado di
predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari, limitando i tempi di
attesa e le formalità.

Utile per chi arriva, preziosa per
chi parte

Un’attività non solo fiscale ma anche
e soprattutto economica, nel senso più lato del termine, caratterizza
l’Amministrazione doganale fin dalle sue origini. E ciò, sia per la particolare
funzione di organismo tecnico che facilita gli scambi
commerciali del Paese, sia per la natura dei tributi amministrati.

L’Agenzia delle Dogane – la nuova
organizzazione che dal gennaio 2001 svolge i compiti e le funzioni doganali –ha raccolto e trasmette, quindi, un patrimonio inestimabile
di "memoria", che è appartenenza, identità, cultura di una
organizzazione: in una parola, la sua ricchezza professionale.

L’Agenzia si è assunta nuove e significative responsabilità, come quella di non sottrarsi
al giudizio degli utenti, fornendo loro completezza, chiarezza e trasparenza
nella comunicazione delle informazioni sui servizi. È in questo spirito che è
nata la nuova "Carta doganale del viaggiatore", rinnovata nella veste
grafica ed aggiornata nei contenuti.

L’obiettivo è quello di fornire a
tutti coloro che, in viaggio, transitano nei nostri
punti doganali, un agile strumento di immediata consultazione, utile per
sveltire le formalità e ridurre i tempi di attesa.

Divisa in due parti: Viaggi da/verso
Paesi extracomunitari e Viaggi nell’ambito dell’Unione Europea per rispecchiare
la separazione dei flussi di traffico che si trova nei punti di
arrivo o partenza, riporta tutte le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori
portano al seguito nei loro viaggi internazionali. Una serie di pannelli nei
punti doganali (canale verde: "nulla da
dichiarare" e canale rosso: "beni da dichiarare") indicheranno
ai viaggiatori l’esatto percorso.

Il personale dell’Agenzia è, comunque, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o
informazione.

Benvenuti nella nuova Dogana.

Il Direttore dell’Ufficio
Comunicazione e Relazioni Esterne

Avv. Francesco Napoletano

VIAGGI DA/VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

Oggetti e generi di consumo

Importazione

Il viaggiatore in arrivo da un Paese
che non fa parte dell’Unione Europea può portare con
sé, nel bagaglio personale ed in esenzione dai diritti doganali, acquisti di
valore complessivo non superiore a euro 175 purché si tratti di importazioni
prive di carattere commerciale. Tale valore si riduce a
euro 90 per i minori di 15 anni. Nel valore complessivo di euro
175 non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che
segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.

Tabella 1

Tabacchi, alcol, profumi, caffé, tè

Quantitativi ammessi per acquisti
effettuati all’esterno dell’Unione Europea

PRODOTTI DEL TABACCO:

Sigarette

200 pezzi

Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)

100 pezzi

Sigari

50 pezzi

Tabacco da fumo

250 gr.

BEVANDE ALCOLICHE:

Bevande distillate e bevande alcoliche,
aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol., alcole etilico non
denaturato di 80% vol. o più

1 litro

Bevande distillate e bevande alcoliche,
aperitivi a base di vino o di alcole pari o inferiore
a 22% vol., vini spumanti, vini liquorosi

2 litri

vini tranquilli

2 litri

PROFUMI:

Profumi

50 g.

Acqua di toilette

25 cl

CAFFÈ:

Caffé

500 g.

Estratti o essenza di caffé

200 g.

100 g.

Estratti o essenza di tè

40 g.

Esportazione

Non è previsto alcun limite di
valore. Possono, comunque, esistere disposizioni
limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per cui si consiglia di
rivolgersi alle relative ambasciate, prima della partenza.

I viaggiatori residenti o domiciliati
fuori dell’Unione Europea possono ottenere lo sgravio o il rimborso dell’IVA
inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati in
Italia.

Tale beneficio può essere concesso a
condizione che:

il valore complessivo dell’acquisto sia
superiore a euro 154,94 (IVA inclusa);

la merce sia destinata all’uso
personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali;

l’acquisto risulti da una fattura con
la descrizione della merce, i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli
estremi del suo passaporto o di un altro documento dello stesso valore;la merce
venga trasportata fuori dal territorio dell’Unione Europea entro tre mesi dalla
fine del mese di acquisto;

la merce acquistata e la relativa
fattura vengano esibite all’Ufficio doganale di uscita dal territorio dell’U.E.
che deve apporre sulla documentazione commerciale il VISTO DOGANALE a riprova
dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario;

la fattura così convalidata venga
restituita al venditore italiano entro quattro mesi dalla fine del mese di
acquisto.

Per ottenere il beneficio dello
sgravio o del rimborso dell’IVA inclusa nel prezzo di
vendita dei beni acquistati, la merce deve essere sempre esibita all’ufficio
doganale. Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale
comunitario direttamente nel bagaglio a seguito del passeggero, ma che siano
inoltrati al domicilio estero del proprietario come bagaglio "non
accompagnato".

In questo caso i beni vengono,
infatti, affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono
oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l’emissione,
da parte del vettore, della cosiddetta Lettera di Trasporto Aereo (LTA).

Ai fini del rimborso o dello sgravio
dell’IVA, l’ufficio doganale di uscita apporrà il
prescritto visto soltanto a condizione che:

vi sia identità tra la merce descritta
sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) e quella indicata sulla fattura
rilasciata dal venditore;

il nominativo del mittente e quello del
destinatario dei beni spediti coincidano;

sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA)
siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del
viaggiatore straniero (passaporto o altro documento dello stesso valore) che
risultano indicati sulla fattura di vendita emessa dal venditore italiano.

I viaggiatori muniti di un unico
biglietto aereo ed in possesso di doppia carta d’imbarco, una per il primo volo
nazionale o comunitario e l’altra per la successiva destinazione finale
extracomunitaria, possono ottenere il visto doganale, necessario allo sgravio o
al rimborso dell’IVA, presso l’ufficio doganale nazionale sito nell’aeroporto
di partenza. Esistono attualmente alcune società TAX
FREE autorizzate ad effettuare il rimborso immediato dell’IVA, già al momento
dell’uscita della merce dal territorio italiano (o comunitario), senza cioè che
il viaggiatore debba restituire la fattura al venditore.

Il servizio comporta il pagamento di
un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall’ammontare
dell’IVA rimborsata al viaggiatore straniero.

Valuta

L’importazione e/o l’esportazione di
valuta o altri titoli e valori mobiliari è libera fino
all’importo complessivo di euro 12.500,00.

Oltre questo importo
è necessario compilare un formulario da depositare in dogana al momento
dell’entrata o dell’uscita dal territorio doganale. La mancata dichiarazione
costituisce violazione della normativa valutaria.

Tale violazione comporta il sequestro
amministrativo, nel limite del 40%, dell’importo in eccedenza il valore di euro 12.500,00 ed una sanzione amministrativa fino al 40%
della stessa somma eccedente. L’importo sequestrato sarà restituito solo al
pagamento della sanzione, fissata dall’Ufficio Italiano dei Cambi – Via Quattro
Fontane 123 – Roma.

Animali

Animali da compagnia

(Cani e gatti e furetti di età superiore a
tre mesi)

Se provenienti da
Paesi Terzi, per l’importazione – o al seguito di viaggiatore in Italia,
occorre che l’animale sia munito di un certificato sanitario rilasciato dalle
autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il certificato dovrà contenere i
dati identificativi dell’animale e del proprietario e dovrà attestare che
l’animale è stato riconosciuto sano ed è in regola con la vaccinazione
antirabbica e con la titolazione degli anticorpi. La vaccinazione antirabbica,
al momento del viaggio, dovrà risultare effettuata da
non meno di 20 giorni e da non più di 11 mesi.

Se gli animali, invece, sono diretti
verso un Paese extra U.E. possono essere tenuti in
quarantena, salvo non soddisfare tali condizioni dopo il loro ingresso nel
territorio dell’Unione.

Altri Animali

L’importazione di altri
animali – ad esempio, uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri – è consentita
con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza
nel quale deve essere attestato che l’animale è stato sottoposto a visita
sanitaria ed è immune da malattie infettive. Se gli animali, invece, sono
diretti verso un Paese extra U.E. si consiglia anche
in questo caso, di richiedere all’Ambasciata del Paese di destinazione le
misure necessarie e le vaccinazioni dovute.

Prodotti di origine
animale

Importazione

Per finalità legate alla tutela della
salute pubblica è vietata l’importazione da Paesi terzi di scorte personali di
carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero caseari e selvaggina
– a prescindere dal loro quantitativo totale -, che non siano
accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di
origine. Il passeggero munito di tale certificato, prima di presentarsi
all’Ufficio di Dogana, dovrà recarsi all’Ufficio di controllo veterinario,
denominato PIF (Posto di Ispezione frontaliero),
per un controllo della merce e per la convalida del documento sanitario.

Sono previste deroghe ai controlli
sistematici alle importazioni nei casi: di prodotti fino ad un massimo di 5 Kg. Kg/persona provenienti
dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia, dall’Islanda,
dal Liechtenstein e dalla Svizzera;di
latte in polvere per lattanti, alimentari per bambini e alimenti speciali
necessari per motivi medici, purchè tali prodotti non
richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura, siano prodotti di marca
confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale, la
confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la loro quantità non
superi il normale consumo di una persona, ove per uso personale si intende una
quantità ragionevolmente consumabile da un individuo; di confezioni relative a
prodotti il cui consumo è gia iniziato e nel caso di scorte ad uso personale
provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino.

I passeggeri che durante i controlli
previsti saranno trovati in possesso di merci della specie non adeguatamente
certificate e controllate, si vedranno requisire le stesse ed imputare i costi
della loro successiva distruzione.

Il Caviale è esente da documento
giustificativo, solo se il prodotto importato non supera i 250 gr. per
viaggiatore. Oltre tale limite, l’importazione è ammessa se scortata da
certificato CITES Estero da sottoporre al momento dell’importazione al Servizio
Cites, insieme ad eventuali
CITES ad uso turistico, che vengono rilasciati da Uffici Esteri.

Per le Uova di Salmone, confezionate
in barattoli sotto forma di pasta da spalmare o di patè, non è necessaria
alcuna documentazione giustificativa.

Per entrambi i prodotti sono dovuti i diritti doganali al di sopra della franchigia
di 175 Euro di valore.

Per i prodotti vegetali, freschi o
secchi, la normativa in vigore stabilisce che qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi è ammessa, in
assenza dei prescritti certificati fitosanitari del
Paese di origine e dell’iscrizione al registro dei produttori, l’importazione
di piccoli quantitativi di vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali,
usati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né
commerciali o consumati durante il trasporto.

Specie protette (flora, fauna e
materiali derivati)

Animali

Gli animali elencati nella
Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti,
tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli
e scimmie) costituiscono "specie protette" dalla Convenzione stessa.
Il viaggiatore che volesse importare tali animali deve
esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES (Convention on International Trade of Endangered Species = Convenzione
sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) di
autorizzazione all’esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di
provenienza.

Sono assolutamente vietate le
importazioni di alcune specie di animali gravemente
minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di
Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi,
ghepardi e ocelot).

Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come ad
esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute "specie
protette". Quindi, l’importazione di questi esemplari sarà consentita solo
dietro presentazione di un certificato di autorizzazione
rilasciato dalle autorità del paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede l’assoluto divieto di
importazione o esportazione, invece, per alcune particolari specie di
piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le
orchidee Papiotelinum.

Avorio, pellicce, corallo

Importazione

All’atto dell’importazione devono
essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle
specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

zanne di elefante ed oggetti di avorio;

corallo;

articoli in pelle di rettile;

confezioni realizzate con tessuti o pellicce
pregiati;

legname proveniente dalle foreste
amazzoniche.

Specie protette (flora, fauna e
materiali derivati)

Prodotti di origine
animale

Esportazione

Il viaggiatore italiano che voglia
recarsi all’estero, nel caso porti con sé pellicce o altri articoli
confezionati con pelle di animali protetti, prima di
uscire dal territorio nazionale deve rivolgersi ad un Ufficio del Corpo
Forestale dello Stato per il rilascio di un certificato di temporanea esportazione.

L’inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per il
trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale,
sanzioni che vanno da e 1.032,91 a e 9.296,22.

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso personale di piante,
animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni
previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti
(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell’Ambiente e
Ministero delle Attività Produttive).

Ulteriori informazioni sono reperibili nel
manuale CITES (www.agenziadogane.gov.it/cites) che
contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più
ricorrenti di carattere doganale e CITES, CITES, l’elenco delle dogane
abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni
situazione e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate
procedure.

Armi

In base alle norme di pubblica
sicurezza è impedito l’ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che
queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi
competenti della zona di residenza del viaggiatore.

Nel caso in cui l’arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in
dogana, in attesa del rilascio dell’autorizzazione da parte della Questura.

Beni Culturali

Importazione

Il viaggiatore che importi un bene
culturale lo deve dichiarare in dogana per l’applicazione della relativa
fiscalità: per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto.

Il carattere di opera
d’arte, invece, viene accertato dall’Amministrazione per i Beni e le Attività
Culturali.

Esportazione (temporanea o
definitiva)

Per l’esportazione di beni culturali
elencati nell’allegato al Regolamento (CEE) n. 3911/92 (come, ad esempio, gli
oggetti di interesse storico o artistico, i quadri, le
sculture e i vasi ornamentali con più di 50 anni o i mobili con più di 100
anni) il viaggiatore dovrà presentare in dogana un’autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio Esportazioni presso una Sovrintendenza ai Beni Culturali.

Invece, per l’esportazione di beni
culturali che non rientrano nell’elenco allegato al Regolamento (CEE) n.
3911/92 e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore
artistico, storico o archeologico, il viaggiatore dovrà rivolgersi all’Ufficio
Esportazioni, presso una Sovrintendenza ai Beni Culturali, per richiedere
l’autorizzazione nazionale all’esportazione, il cosiddetto attestato di libera
circolazione da presentare in dogana.

Nel caso, invece, di beni culturali
con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi
è sufficiente un’autocertificazione, accompagnata da due fotografie, con la
quale il proprietario dichiara che l’opera d’arte non è soggetta a tutela
nazionale.

Ogni ulteriore
notizia può essere richiesta all’Ufficio Esportazione della Sovrintendenza
territorialmente competente.

VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE
EUROPEA

Oggetti e generi di consumo

Dal 1° gennaio 1993 gli Stati Membri
dell’Unione Europea sono uno spazio unico di libero scambio per persone, merci
e capitali.

Quindi i viaggiatori che si spostano
dall’uno all’altro dei Paesi dell’Unione Europea, possono portare con sé i beni
acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o
formalità. Fanno eccezione alcune categorie di prodotti soggetti ad imposta di
fabbricazione o di consumo come tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche
che sono ammessi entro determinati limiti:

Tabella 2

Tabacchi, alcol, profumi, caffé, tè

Quantitativi ammessi per acquisti
effettuati all’esterno dell’Unione Europea

PRODOTTI DEL TABACCO:

Sigarette

800 pezzi

Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)

400 pezzi

Sigari

200 pezzi

Tabacco da fumo

1 kg.

BEVANDE ALCOLICHE:

Alcol e bevande con gradazione superiore a 22% vol.

10 litri

Alcol e bevande con gradazione inferiore a 22%
vol.

20 litri

vino

2 litri

Birra

110 litri

Mezzi di trasporto nuovi

Per mezzi di trasporto nuovi è
previsto il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato di
destinazione anche se il venditore, l’acquirente o entrambi i soggetti sono
privati consumatori.

Un mezzo di trasporto si considera nuovo quando risponde ad almeno una delle seguenti
caratteristiche:

a) veicoli con motore superiore a
48cc o potenza superiore a 7,2 Kw
abbia percorso meno di seimila chilometri;

sia stato ceduto prima della scadenza di
sei mesi dalla data della prima immatricolazione o dell’ iscrizione in pubblici
registri o di altro provvedimento dello stesso valore;

b) imbarcazioni di lunghezza
superiore a 7,5 metri
abbia navigato meno di cento ore;

sia stata ceduta prima della scadenza di
tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell’ iscrizione in pubblici
registri o di altro provvedimento dello stesso valore;

c) aeromobili con peso totale
superiore a 1555 Kg
abbia volato per meno di quaranta ore;

sia stato ceduto prima della scadenza di
tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell’ iscrizione in pubblici
registri o di altro provvedimento dello stesso valore. Attenzione: in caso di
vendita del proprio autoveicolo in un Paese straniero, per ottenere la
cancellazione del veicolo, è necessario, all’atto della vendita, asportare le
targhe, da riconsegnare al Pubblico Registro Automobilistico insieme al
libretto di circolazione, al foglio complementare o al certificato di
proprietà. Ulteriori notizie possono essere richieste
agli uffici della motorizzazione civile.

Beni Culturali

Introduzione

Il viaggiatore in arrivo da un Paese
comunitario deve rivolgersi al competente Ufficio del Paese di partenza che
provvederà, dietro presentazione della documentazione che attesta la
provenienza del bene, a rilasciare un certificato di spedizione.

Non occorre certificazione, invece,
per l’introduzione in Italia di opere d’arte che hanno
meno di 50 anni o che sono state eseguite da artisti viventi.

Trasporto o spedizione (temporanea o
definitiva)

Per l’uscita dal territorio nazionale
di beni culturali compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore
artistico, storico o archeologico, il viaggiatore dovrà richiedere all’Ufficio
Esportazioni della Sovrintendenza ai Beni Culturali il rilascio di un’autorizzazione
nazionale all’esportazione, il cosiddetto attestato di libera circolazione.

Invece, nel caso di beni culturali
con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente
un’autocertificazione, accompagnata da due fotografie con la
quale il proprietario dichiara che l’opera d’arte non è soggetta a
tutela nazionale.

Ogni ulteriore
notizia può essere richiesta all’Ufficio Esportazione della Sovrintendenza
territorialmente competente.

Animali

Animali da compagnia (Cani, gatti e
furetti di età superiore a tre mesi)

Se provenienti
dagli Stati dell’Unione Europea: per l’introduzione in Italia come negli altri
Stati membri – occorre che siano accompagnati da uno specifico passaporto
rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autorità sanitarie competenti
del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell’animale – tatuaggio o
microchip – e del proprietario, dovrà contenere l’attestazione della
vaccinazione antirabbica. Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda, Svezia
e Regno Unito, sarà necessario, inoltre, sottoporre il
proprio animale a test immunologico.

Se gli animali, invece, sono diretti
verso un Paese extra U.E. possono essere tenuti in
quarantena, salvo non soddisfare tali condizioni dopo il loro ingresso nel
territorio dell’Unione.

Altri animali

Per altri animali – ad esempio:
uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri l’introduzione è consentita con un
certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel
quale deve essere attestato che l’animale è stato sottoposto a visita sanitaria
ed è immune da malattie infettive.

Specie protette (flora, fauna e
materiali derivati)

Animali

Gli animali elencati nella
Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti,
tartarughe acquatiche, pesci ornamentali alcune specie di uccelli,
scimmie) determinati costituiscono "specie protette" dalla
Convenzione di Washington.

Il viaggiatore che volesse
introdurre tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il
certificato CITES (Convention on International Trade of Endangered Species = Convenzione sul commercio internazionale delle
specie in via di estinzione) di autorizzazione all’esportazione, rilasciato
dalle autorità del Paese di provenienza.

Sono assolutamente vietate le
introduzioni di alcune specie di animali gravemente
minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di
Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi,
ghepardi e ocelot).

Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come ad
esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute "specie
protette". Quindi, l’introduzione di questi esemplari sarà consentita solo
dietro presentazione di un certificato di autorizzazione
rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede
l’assoluto divieto di importazione o esportazione,
invece, per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.

Avorio, pellicce, corallo

All’atto dell’introduzione devono
essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle
specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

zanne di elefante ed oggetti di avorio;

corallo;

articoli in pelle di rettile;

confezioni realizzate con tessuti o pellicce
pregiati;

legname proveniente dalle foreste
amazzoniche.

L’inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta per il
trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale,
sanzioni che vanno da euro 1.032,91
a euro 9.296,22. Per conoscere le formalità da espletare
per il commercio e l’uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti
e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre
informarsi presso le Autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, Ministero dell’Ambiente e Ministero delle Attività Produttive).

Ulteriori informazioni sono reperibili nel
manuale CITES (www.agenziadogane.gov.it/cites) che
contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più
ricorrenti di carattere doganale e CITES, l’elenco delle dogane abilitate, la
chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione, e
gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure.

Armi

In base alle norme di pubblica
sicurezza è impedito l’ingresso nel territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che
queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi
competenti della zona di residenza del viaggiatore.

Valuta

La movimentazione di valuta e titoli
al seguito è consentita senza dichiarazione fino ad un
valore di euro 12.500,00. Oltre questo importo è necessario compilare un
formulario da depositare presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio
postale, un comando della Guardia di Finanza, entro e non oltre le quarantotto
ore successive all’entrata oppure antecedenti all’uscita dal territorio dello Stato,
senza tenere conto dei giorni festivi.

La mancata dichiarazione costituisce
violazione della normativa valutaria.

Tale violazione comporta il sequestro
amministrativo, nel limite del 40%, dell’importo in eccedenza il valore di euro 12.500,00 ed una sanzione amministrativa fino al 40%
della stessa somma eccedente.

L’importo sequestrato sarà restituito
solo al pagamento della sanzione, fissata dall’Ufficio Italiano dei Cambi – Via
Quattro Fontane 123 – Roma.

Specie protette

All’atto dell’acquisto di piante
ornamentali, animali vivi o manufatti confezionati con parti di "specie
protette" dalla Convenzione di Washington (stivali, borse, mobili,
gioielli, etc.) si consiglia di richiedere al venditore il rilascio di un
attestato di autorizzazione CITES del Paese di
provenienza.

Apparecchiature foto-video ed elettroniche

Al riguardo:

Le apparecchiature fotografiche,
videocamere, personal computers di elevato
valore necessitano di una documentazione (ad esempio: ricevuta di acquisto,
certificato di garanzia delle apparecchiature o la bolletta doganale
d’importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, che
sono state regolarmente acquistate o importate in Italia. In mancanza di tali
documenti, si consiglia di rilasciare – presso un ufficio doganale portuale o
aeroportuale – una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.

Viaggi in auto

Per i viaggi all’estero con la
propria autovettura non sono previste particolari formalità per chi si reca nei
Paesi dell’Unione Europea. Tali paesi riconoscono, infatti, la validità sia
della patente italiana che delle polizze assicurative RCA stipulate nel nostro
Paese.

In alcuni Paesi è richiesta la
"Carta Verde". È questo un documento allegato alla polizza
assicurativa degli autoveicoli che permette
l’estensione della copertura assicurativa (contro furti, incidenti, incendi
etc.) al di fuori del Paese dove l’assicurazione è stata stipulata: si richiede
alla propria compagnia di assicurazione o presso i posti di frontiera dei Paesi
nei quali è necessaria. La "patente internazionale", rilasciata dalla
Prefettura di residenza, è, invece, obbligatoria in tutti i Paesi extra-europei
e nei Paesi dell’ex Unione Sovietica.

I controlli dei bagagli nei viaggi
aerei Le formalità di sdoganamento del bagaglio
variano a seconda che questo sia registrato o portato
a mano.

In partenza

Controlli e formalità doganali sono
effettuati nel Paese di partenza anche nel caso che l’aereo
faccia scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua
destinazione non comunitaria. Nel caso di trasbordo su altro aeromobile prima
dell’uscita dalla U.E., i
controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l’aeroporto di transito.

In arrivo

I controlli doganali si svolgono nel
Paese comunitario di arrivo. Nel caso i viaggiatori
debbano proseguire con un volo intracomunitario
cambiando aereo, i controlli sui bagagli registrati si svolgono all’aeroporto di arrivo di quest’ultimo volo,
mentre quelli sui bagagli a mano si svolgono nel primo aeroporto comunitario di
arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli
oggetti acquistati per il valore che ecceda l’esenzione.

N.B. Si consiglia, comunque,
per avere maggiori possibilità di ritrovare i bagagli eventualmente smarriti,
di riportare il proprio nome, cognome, indirizzo, numero e data del volo sia
sull’etichetta esterna che su un’etichetta interna al bagaglio stesso.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori
informazioni vi consigliamo di consultare il sito dell’Agenzia:
www.agenziadogane.gov.it dove è possibile trovare la sezione "Relazioni
con il pubblico".

Informazioni telefoniche

Principali Uffici
doganali per il traffico passeggeri

Ancona – Aerop.
R. Sanzio (+39)-071/200157

Bari – Aerop.
Palese (+39)-080/5316196

Bergamo – Aerop.
Orio al Serio (+39)-035/326444

Bizzarone (CO) (+39)-031/948096

Bologna – Aerop.
G. Marconi (+39)-051/6479348

Brindisi – Aerop.
Papola (+39)-0831/413045

Brogeda (CO) (+39)-031/540300

Cagliari – Aerop.
Elmas (+39)-070/240098

Caselle (TO) – Aerop.
S. Pertini (+39)-011/5676891

Catania – Aerop.
Fontanarossa (+39)-095/348625

Roma – Aerop.
Ciampino (+39)-06/79494277

Civitavecchia (RM) (+39)-0766/23303

Fernetti (TS) (+39)-040/212034/789

Fernetti – Sez.
Pese (TS) (+39)-040/226154

Roma Fiumicino – Aerop.
L. da Vinci (+39)-06/79494277

Forlì – Aerop.
Ridolfi (+39)-0543/474961/2

Luino – Sez. Fornasette (VA) (+39)-0332/530285Gaggiolo (VA) (+39)-0332/417877

Genova – Aerop.
C. Colombo (+39)-010/6015253

(+39)-010/6015328

Domodossola – Sez.
Iselle Trasquera
(+39)-0324/79127

Maslianico (CO) (+39)-031/512206

Milano – Aerop.
Linate (+39)-02/70200470

Informazioni telefoniche

Principali Uffici
doganali per il traffico passeggeri

Milano – Aerop.
Malpensa (+39)-02/58586300

Muggia Sez. Rabuiese (TS) (+39)-040/231180

Napoli – Aerop.
Capodichino (+39)-081/7803036

Olbia – Aerop.
Costasmeralda (+39)-0789/69494

Oria Valsolda
(CO) (+39)-0344/68151

Palermo – Aerop.
Falcone e Borsellino (+39)-091/7020600

Parma – Aerop.
G. Verdi (+39)-0521/951523

Perugia – Aerop.
S. Egidio (+39)-075/6929447

Piaggio Valmara
(VB) (+39)-0323/70188

Pisa – Aerop.
G. Galilei (+39)-050/849494

Ponte Chiasso (CO) (+39)-031/540280

Ponte Tresa
(VA) (+39)-0332/550203

Reggio Calabria – Aerop.
dello Stretto (+39)-0965/645274

Rimini – Aerop.
Miramare (+39)-0541/370261

Ronchi dei Legionari – Aerop. Giuliano (GO) (+39)-0481/778070

Traforo del Gran San Bernardo (AO) (+39)-0165/780900

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Marco Polo (+39)-041/2699311

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